Dedicato alle professioni

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progettista impianti Dedicato alle professioni RESPONSABILITÀ CIVILE DEL PROFESSIONISTA Condizioni di Polizza - 2320 Allegato a Polizza 2027

Responsabilità Civile del Professionista Progettista Impianti Allegato a polizza 2027 Indice Definizioni pag. 1 1. Integrazioni alla Garanzia Base pag. 3 2. Condizioni Particolari pag. 6 PARTE C edizione Settembre 2009

DEFINIZIONI A completamento di quanto indicato nella Parte A di polizza, si intende per: COLLAUDATORE Il singolo libero professionista che, per incarico e nell interesse del Committente, esegue il collaudo statico dell opera. DIRETTORE DEI LAVORI Il singolo libero professionista che, per incarico e nell interesse del Committente, segue e sorveglia l esecuzione dei lavori. PROGETTISTA Il singolo libero professionista che individualmente o insieme ad altri professionisti predisponga un progetto relativo alle prestazioni professionali previste in polizza. 1

1. INTEGRAZIONI ALLA GARANZIA BASE Rischi Assicurati / Rischi Esclusi 4.1 RISCHI ASSICURATI a) Assicurazione Responsabilità Civile verso Terzi (R.C.T.). La Compagnia si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento per danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, in relazione all attività professionale indicata in polizza di INGEGNERE, ARCHITETTO, GEOMETRA o PERITO INDUSTRIALE, LIBERO PROFESSIONISTA, PROGETTISTA e/o DIRETTORE DEI LAVORI e/o COLLAUDATORE delle seguenti opere di impiantistica: impianti elettrici, telefonici, radiofonici, televisivi, idraulici, termici, di riscaldamento, di refrigerazione e condizionamento, il tutto pertinente a fabbricati in genere, sia al loro interno che esterno. La garanzia è operante a condizione che l Assicurato sia regolarmente iscritto all albo professionale del relativo Ordine e che svolga l attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano. b) Assicurazione Responsabilità Civile verso Dipendenti soggetti all assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) La garanzia si intende prestata alle condizioni previste dall Art. 1.1 lett. b) della Sezione Responsabilità Civile - Parte A di polizza. c) Sono altresì comprese in garanzia, i danni materiali a persone e cose derivanti da: la conduzione e la proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti; la responsabilità civile derivante all Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti, consulenti e/o collaboratori in genere; la responsabilità civile derivante all Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e professionisti in genere non in rapporto di dipendenza; l uso di sistemi di elaborazione elettronica; la responsabilità civile derivante all Assicurato dalla presenza e/o accesso in cantiere; i danni corporali e i danni materiali conseguenti all errata interpretazione di norme di legge e/o regolamenti nonché di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità; i danni a macchinari, attrezzature, materiali o strumenti utilizzati dalle imprese per la realizzazione delle opere; la responsabilità civile personale dei dipendenti (Art. 1.1 lett. e) della Sezione Responsabilità Civile - Parte A di polizza); la committenza auto (Art. 1.1 lett. f) della Sezione Responsabilità Civile - Parte A di polizza); i sinistri derivanti da interruzioni o sospensioni (totali o parziali), mancato o ritardato inizio di attività di terzi (Art. 1.1 lett. g) della Sezione Responsabilità Civile - Parte A di polizza); la responsabilità civile derivante all Assicurato per danni corporali subiti dai dipendenti non soggetti all assicurazione di legge contro gli infortuni sul lavoro - R.C.I. (Art. 1.1 lett. c) della Sezione Responsabilità Civile - Parte A di polizza); le attività complementari (Art. 1.1 lett. h) della Sezione Responsabilità Civile - Parte A di polizza). 4.2 RISCHI ESCLUSI Non sono considerati terzi ai fini dell assicurazione R.C.T.: a) il coniuge, i genitori, i figli dell Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) quando l assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l amministratore e le persone che si trovino con loro nel rapporto di cui alla lett a). c) le persone soggette all obbligo di assicurazione INAIL che, essendo in rapporto di dipendenza con l Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. L assicurazione R.C.T. non comprende i sinistri: d) da furto; e) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell Assicurato o da lui detenute; f) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; g) a cose che l Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; h) conseguenti ad inquinamento dell aria, dell acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; i) se i lavori sono eseguiti da imprese dell Assicurato o di cui l Assicurato stesso sia socio a responsabilità illimitata, amministratore o dipendente; l) relativi a sanzioni in genere conseguenti ad errata interpretazione di norme di legge e/o regolamenti nonché di vincoli imposti dalle pubbliche autorità; m) relativi alle spese di rimpiazzo, riparazione e rifacimento degli impianti progettati, collaudati e/o di cui l Assicurato ha eseguito la direzione lavori; 3

n) derivanti dalla mancata rispondenza degli impianti all uso ed alle necessità cui sono destinati; sono tuttavia compresi i danni corporali e i danni materiali che derivino dagli effetti pregiudizievoli degli impianti stessi; o) verificatisi in occasione di maremoti, movimenti tellurici in genere e simili; p) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici ecc.); q) relativi a lavori che non rientrino nelle competenze professionali dell Assicurato, stabilite da leggi e/o regolamenti; r) derivanti dalle attività previste ai sensi dei D.Lgs. 626/94 e 494/96; (e successive modifiche e/o integrazioni) s) derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge. t) derivanti dall attività svolta dall assicurato ai sensi della legge n. 109/94 (e sucessive modifiche e/o integrazioni). u) derivanti dalla presenza, uso, manipolazione di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; v) conseguenti o derivanti dall emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici; z) i rischi di guerra dichiarata e non, guerra civile, ammutinamento, tumulti popolari, terrorismo, sabotaggio e tutti gli eventi assimilabili a quelli suddetti, nonchè gli incidenti dovuti a ordigni di guerra. 4.3 ERRATO TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI L assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all Assicurato ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 per perdite patrimoniali cagionate a terzi, compresi i clienti, in conseguenza dell errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunicazione e diffusione) dei dati personali di terzi, purché conseguenti a fatti involontari e non derivanti da comportamento illecito continuativo. Tale garanzia si intende prestata con l applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di 1.500,00 e fino alla concorrenza di un massimale per anno assicurativo pari al 10% di quello previsto in polizza con il limite di 100.000,00. 4.4 DANNI CAGIONATI DAGLI IMPIANTI L assicurazione comprende i danni cagionati dagli impianti progettati, collaudati e/o di cui l Assicurato ha eseguito la direzione lavori in conseguenza di errore professionale imputabile all Assicurato. La garanzia vale anche per i danni subìti dai fabbricati (e relativo contenuto) nel cui ambito sono stati installati gli impianti. L assicurazione vale per i danni verificatisi sia durante l esecuzione dei lavori di costruzione e/o collaudo, sia entro 10 anni dalla data del loro compimento, fermo comunque quanto indicato all Art. 4.7. Sono comunque escluse le spese di rimpiazzo, riparazione e/o rifacimento degli impianti suddetti. 4.5 STUDI ASSOCIATI Qualora l Assicurato sia uno studio associato, la garanzia, alle condizioni di polizza, è valida anche per la responsabilità civile personale dei singoli professionisti associati, regolarmente abilitati, sia per l attività svolta come studio professionale, sia per quella esercitata come singoli professionisti. Ai fini del conteggio del premio, l Assicurato è tenuto a dichiarare l ammontare complessivo degli introiti (al netto di Iva) fatturati sia come singolo professionista sia come studio associato, che comunque non può essere inferiore a quanto indicato nella tabella di cui all Art. 4.10. 4.6 MASSIMALI Il massimale indicato in polizza rappresenta il massimo esborso della Compagnia per ciascun periodo assicurativo annuo, indipendentemente dal numero di assicurati o dal numero delle richieste di risarcimento presentate all Assicurato/i nello stesso periodo. 4.7 VALIDITÀ DELL ASSICURAZIONE a) L assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta all Assicurato nel corso del periodo di validità dell assicurazione, anche se conseguenti a comportamenti colposi posti in essere non oltre 3 anni prima della data di effetto della polizza. L Assicurato dichiara - e tale dichiarazione si considera essenziale per l efficacia del contratto - di non aver ricevuto alcuna richiesta di risarcimento e di non essere a conoscenza di circostanze o situazioni che possono determinare richieste di risarcimento indennizzabili con la presente polizza. b) È tuttavia facoltà dell Assicurato - o suoi eredi - richiedere alla Compagnia, nei soli casi di scioglimento del rapporto assicurativo dovuto a cessazione dell attività assicurata (escluso il caso di radiazione o sospensione dall albo professionale) la prosecuzione della copertura alle richieste di risarcimento a loro presentate entro 5 o 10 anni successivi alla cessazione della garanzia, purché conseguenti a comportamenti colposi posti in essere durante il periodo di validità della polizza. Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta la massima esposizione della Compagnia per una o più richieste di risarcimento presentate all Assicurato nei suddetti periodi di proroga della garanzia. La garanzia di cui al presente punto b) si intende valida a condizione che venga emesso apposito documento di polizza con incasso del relativo premio. 4.8 SCOPERTO/FRANCHIGIA L assicurazione si intende prestata con l applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di 250,00, salvo importi superiori previsti in polizza. Tale franchigia non si applica per i danni corporali. 4

4.9 DATA DI COMPIMENTO DELLE OPERE Ad ogni effetto contrattuale si precisa che per data di compimento delle opere si deve intendere la data in cui si è verificata anche una sola delle seguenti circostanze: sottoscrizione del verbale di ultimazione dei lavori o rilascio di certificato provvisorio di collaudo; consegna, anche provvisoria, delle opere al committente; uso delle opere secondo destinazione. 4.10 ADEGUAMENTO DEL PREMIO IN BASE ALL IMPORTO DEGLI INTROITI Premesso che all atto della stipulazione della polizza gli introiti (al netto di IVA) relativi al precedente anno solare non superano l importo dichiarato in polizza dal Contraente, si conviene fra le parti che: prima della scadenza di ogni rata annua il Contraente è tenuto a comunicare per iscritto alla Compagnia l ammontare degli introiti relativo al precedente anno solare; ciò nella sola ipotesi in cui lo stesso dovesse appartenere ad una fascia di introiti diversa da quella dell importo dichiarato in polizza (vedere tabella che segue); il premio si intende automaticamente modificato in base ai coefficienti riportati nella Tabella che segue e dovrà essere pagato nei termini di cui all Art. 2 delle Condizioni Generali Comuni - PARTE A di polizza; se al momento del sinistro l importo degli introiti relativi all anno solare precedente risulti compreso in una fascia superiore a quella dell importo dichiarato in polizza, l indennizzo dovuto dalla Compagnia sarà liquidato in base alla regola proporzionale e di cui all Art. 1898 del lett. c.c.; la Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali l Assicurato è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni probatorie necessarie. TABELLA FASCE DI INTROITI E RELATIVO COEFFICIENTE DI PREMIO FASCE DI INTROITI COEFFICIENTI Fino a 55.000,00 100 oltre a 55.000,00 e fino a 82.500,00 130 oltre a 82.500,00 e fino a 105.000,00 170 oltre a 105.000,00 e fino a 130.000,00 218 oltre a 130.000,00 e fino a 155.000,00 245 oltre a 155.000,00 e fino a 180.000,00 270 oltre a 180.000,00 e fino a 210.000,00 305 oltre a 210.000,00 e fino a 260.000,00 315 Per introiti oltre 260.000,00 il premio deve essere concordato. 5

2. CONDIZIONI PARTICOLARI Condizioni valide se richiamate nella facciata della Parte B di polizza 7 ERRATA INTERPRETAZIONE DI NORME DI LEGGE E/O REGOLAMENTI NONCHE VINCOLI IMPOSTI DALLE PUBBLICHE AUTORITÀ - (GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI) A deroga dell Art. 4.2 lett. l) delle condizioni di polizza (Parte C) la garanzia comprende le perdite patrimoniali relative a sanzioni inflitte ai clienti dell Assicurato e conseguenti ad involontaria errata interpretazione di norme di legge e/o regolamenti nonché di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità. La presente estensione di garanzia si intende prestata con l applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di 1.500,00 e fino alla concorrenza di un massimale, per ciascun anno assicurativo, pari al 10% di quello previsto in polizza. 8 ATTIVITÀ PREVISTE AI SENSI DEI D.LGS. 626/94 E 494/96 a) Descrizione del rischio L assicurazione si intende operante anche per lo svolgimento delle seguenti attività: a1) CONSULENZA ECOLOGICA ED AMBIENTALE: ecologia e fonti di inquinamento (emissioni, acque reflue e fanghi, rifiuti, rumore); verde industriale (impatto paesaggistico e ambientale, aree verdi, giardini, verde antirumore); a2) IGIENE E SICUREZZA DEL LAVORO: igiene del lavoro (rumori, microclima, polveri e fumi, acque e vapore); sicurezza del lavoro compreso l incarico di responsabile del servizio di prevenzione e protezione come previsto dal D.Lgs. 626 del 19/9/94 - e successive modifiche e/o integrazioni - (individuazione e valutazione dei rischi infortunio e/o malattia professionale, prevenzione tecnica ed educativa, individuazione delle misure di sicurezza e salubrità dei locali di lavoro, elaborazione di programmi di informazione e formazione dei lavoratori, prevenzione incendio e predisposizione di piani per l evacuazione dei lavoratori in caso di pericoli); a3) PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI: lavori di progettazione e/o direzione di opere, impianti, attrezzature e macchinari inerenti all attività sopra descritta; a4) RESPONSABILE DEI LAVORI, COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E/O COORDINATORE PER L ESE- CUZIONE DEI LAVORI, come disposto e nel rispetto del Decreto Legislativo 494 del 14/8/96. (e successive modifiche e/o integrazioni). b) Oggetto dell assicurazione b1) SEZIONE DANNI CORPORALI E DANNI MATERIALI La Compagnia si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di fatti verificatisi in relazione allo svolgimento, anche presso terzi, dell attività descritta al precedente comma a). L assicurazione si intende prestata sia per i danni direttamente cagionati a terzi, sia per le richieste di rivalsa esperite dai soggetti e/o dalle Imprese a cui l Assicurato ha fornito la propria attività di consulenza professionale e conseguenti ad errore e/o omissione nell espletamento del mandato. L assicurazione comprende anche l azione di rivalsa da parte di Istituti e/o Enti di previdenza e/o assistenza (INPS - INAIL - AZIENDE USL) per quanto da loro erogato ai propri assistiti in conseguenza di danni imputabili a responsabilità dell Assicurato, accertata con sentenza passata in giudicato. Scoperto/Franchigia - Limiti di indennizzo L assicurazione di cui alla presente sezione b1) si intende prestata: fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo pari al 50% di quello indicato in polizza; con l applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di 500,00, limitatamente ai danni materiali. b2) SEZIONE GARANZIA PERDITE PATRIMONIALI La Compagnia si obbliga a tenere indenne l Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza di fatti verificatisi in relazione all attività descritta al precedente comma a). La presente garanzia si intende operante esclusivamente per le seguenti ipotesi: sanzioni fiscali, amministrative e/o pecuniarie in genere, multe e/o ammende inflitte ai soggetti e/o alle Imprese a cui l Assicurato ha fornito l attività descritta nella presente condizione particolare; danneggiamenti, distruzione, perdita, sottrazione di documenti, atti, titoli non al portatore, escluso comunque furto, rapina e incendio; interruzione e/o sospensione (totale o parziale), mancato o ritardato inizio di attività in genere esercitate da terzi, a seguito di errori commessi dall Assicurato nell espletamento dell attività descritta in polizza; mancata, errata, ritardata e/o incompleta predisposizione di pratiche amministrative inerenti l attività descritta in polizza. 6

Scoperto/Franchigia - Limiti di indennizzo L assicurazione di cui alla presente sezione b2) si intende prestata: fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo pari al 10% di quello indicato in polizza; con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di 500,00. c) Rispetto delle normative di legge e/o regolamenti La validità della garanzia è subordinata al fatto che l Assicurato e/o le persone che svolgono l attività di cui alla presente condizione particolare siano in possesso dei requisiti richiesti da leggi e/o regolamenti che disciplinano l esercizio di tale attività. 9 DANNI SUBITI DAGLI IMPIANTI A deroga dell Art. 4.2 - lett. m) delle condizioni di polizza (parte C) la garanzia comprende i danni subiti dagli impianti progettati, collaudati e/o di cui l Assicurato ha eseguito la direzione lavori, esclusivamente a seguito di scoppio, esplosione, implosione, incendio e corto circuito. La garanzia vale per i danni verificatisi sia durante l esecuzione dei lavori di costruzione e/o collaudo, sia entro 10 anni dalla data del loro compimento, fermo comunque quanto indicato all Art. 4.7 delle condizioni di polizza (Parte C). Sono esclusi i danni da scoppio a seguito di gelo nonché le spese per migliorie. La presente estensione di garanzia si intende prestata con l applicazione di una franchigia di 2.500,00 per ogni sinistro. 18 INQUINAMENTO ACCIDENTALE A parziale deroga dell Art. 4.2 lett. h) delle condizioni di polizza (Parte C) la garanzia si estende ai danni causati da contaminazione dell acqua, dell aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti e condutture. La presente estensione di garanzia è prestata con l applicazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di 2.500,00 e fino alla concorrenza di un massimale per ciascun periodo assicurativo annuo pari al 10% di quello previsto in polizza, con un massimo comunque di 250.000,00. 7

Mod. U2320C - Ed. 09/2009 - Tipolito Casma - 00.000 - St. 9/2009 UGF Assicurazioni S.p.A. Sede Legale e Direzione: Via Stalingrado, 45-40128 Bologna (Italia) - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349 www.ugfassicurazioni.it - Capitale sociale Euro 150.300.000,00 - Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02705901201 R.E.A. 460992 - Società unipersonale soggetta all attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. Autorizzata all esercizio delle Assicurazioni con Provv. Isvap n. 2542 del 3 agosto 2007 (G.U. 23 agosto 2007 n. 195) - Iscrizione Albo Imprese Assicurative 1.00159- Sedi operative: 40128 Bologna, Via Stalingrado, 45 - Tel. 051 5077111 - Telefax 051 375349 Casella postale AD 1705; 20097 San Donato Milanese (MI), Via dell Unione Europea, 3/B - Tel. 02 51815181 - Telefax 02 51815252.