FONDAZIONE CASA DI RIPOSO PER ANZIANI DI BOTTICINO ONLUS VIA TITO SPERI N. 105 BOTTICINO - BS Contratto di assistenza per l ingresso presso il CENTRO DIURNO INTEGRATO della Casa di riposo per anziani di Botticino Onlus. tra La Fondazione Casa di riposo per anziani di Botticino Onlus (di seguito per brevità denominata Fondazione) con sede in Botticino Via Tito Speri n. 105 C.F. 80048980173 legalmente rappresentata dal Rappresentante legale pro-tempore Sig. Tognazzi Vincenzo e C.F. Ospite del CDI dal oppure C.F. in qualita di Tutore/Curatore/Amministratore di sostegno, oppure C.F. in qualita di Delegato risultante dal documento denominato ALLEGATO 1 che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, PREMESSO CHE All interno della Fondazione Casa di Riposo per Anziani di Botticino, è ubicata la sede del Centro Diurno Integrato, Il C.D.I. è aperto dal lunedì alla domenica dalle ore 8.30 alle ore 18.30 e può ospitare 15 persone.
Gli utenti del C.D.I. sono: Anziani prevalentemente di età superiore ai 65 anni in grado di essere trasportati anche se con mezzo protetto; Anziani soli, con un livello di autonomia più o meno sufficiente, ma a rischio di emarginazione; Anziani inseriti in un contesto famigliare e/o socio-abitativo problematico o per i quali l assistenza domiciliare risulta insufficiente; Anziani affetti da pluripatologie cronico degenerative, fra le quali anche la demenza senza disturbi comportamentali; Anziani che necessitano di periodi di convalescenza dopo un ricovero ospedaliero; Anziani che necessitano di particolari monitoraggi terapeutici. Che l ingresso non potrà aver corso senza la sottoscrizione del presente atto dagli obbligati in solido. Si stipula quanto segue: TUTTO CIO PREMESSO ART. 1 le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto ART. 2 La Fondazione si obbliga ad erogare al contraente i servizi previsti nel regolamento interno e nella carta dei servizi redatta secondo i criteri del Codice etico adottato dall Ente, in ottemperanza della specifica normativa della Regione Lombardia. Il contraente dichiara con la sottoscrizione del presente contratto di avere ricevuto la carta dei servizi, il codice etico e il regolamento interno che costituiscono parte integrante del presente documento. ART. 3 A fronte delle prestazioni erogate, il contraente si obbliga alla corresponsione mensile della retta come fissata dal Consiglio di Amministrazione annualmente, assumendo il ruolo di fideiussori per detto obbligo economico, ai sensi degli artt. 1936 e ss. cod. civ., senza beneficio della preventiva escussione del debitore principale. In caso di variazione dell importo della retta l ente provvederà nel termine di dieci giorni, alla comunicazione al contraente mediante affissione all Albo della Fondazione e con comunicazione individuale agli ospiti e/o soggetti obbligati al pagamento della retta medesima Gli obbligati avranno facoltà di recedere mediante comunicazione da far pervenire entro 10 giorni alla sede della Fondazione. Il recesso del contraente si perfeziona solo con l avvenuto rilascio della struttura a cura e spese degli Obbligati medesimi entro quindici giorni dal ricevimento della manifestazione di recesso, ovvero mediante assunzione per iscritto della medesima fideiussione da parte di nuovo soggetto che si sostituisce al precedente obbligato in solido nella garanzia del pagamento della retta. Decorso tale temine senza che l assistito abbia lasciato libero il posto, verrà applicata la nuova retta di degenza. Nel silenzio del contraente il corrispettivo così come variato si intenderà accettato.
ART. 4 Il contraente è tenuto con puntualità ad aggiornare, in caso di variazione, sia l Anagrafica dell Ospite che i propri dati (residenza, recapiti telefonici, stato di famiglia, riferimenti bancari); in caso di ritardi od omissioni graveranno sugli Obbligati le spese e gli eventuali danni; ART. 5 Il contratto decorre dal giorno secondo lo schema ALLEGATO PRESENZE che costituisce parte integrante del presente contratto e cesserà per: - volontà delle parti di recedere dal presente atto; per tale motivazione necessita un preavviso scritto di almeno 15 giorni effettivi o corrisposti in denaro; - impossibilità di erogare le prestazioni oggetto del contratto relativamente alla condizione psico/fisica dell ospite di inidoneita sopraggiunta valutata per iscritto dal Direttore Sanitario della Fondazione con un preavviso scritto di 15 giorni; - inadempimento all obbligo di pagamento della retta (o sua quota a carico dell utenza), secondo quanto disposto dall art. 9, avvisando il Comune e/o l Asl affinche le dimissioni avvengano in forma assistita. ART. 6 Il pagamento della retta di degenza è dovuto in forma mensile posticipata tramite bonifico bancario e/o assegno bancario entro il 10 di ogni mese. I partecipanti alla spesa della retta sono: 1. IMPORTO 2. IMPORTO 3. IMPORTO 4. IMPORTO ART. 7 Per l anno 2012 la retta giornaliera sarà pari a: 1) intera giornata 23,00 2) Pres. Parziale 1 pasto 20,00 3) Pres.limitata matt. e/o pom. senza pasti 15,00 con le seguenti riduzioni: presenza Ass ricovero vacanza Situaz. familiare osped. Intera giornata 11,00 16,00 16,00 Pres. Parz. 1 pasto 10,00 13,00 13,00 Presenza lim. Matt/pom senza pasti 4,50 6,50 6,50
le assenze superiori agli 8 giorni e non dovute a ricoveri ospedalieri dovranno essere preventivamente autorizzate dalla Direzione Amministrativa. Per i giorni di sabato e domenica e festivi la retta è di 35,00. In caso di accettazione il posto si considera impegnato dal momento del contatto telefonico con conseguente versamento della retta a decorrere dal giorno stesso della accettazione. L ingresso dell ospite nel CDI deve avvenire perentoriamente entro due giorni dall accettazione, pena la decadenza al diritto di ingresso. La direzione provvede annualmente nei tempi utili per la dichiarazione dei redditi al rilascio della certificazione valida ai fini fiscali, consegnandola all ospite o al tutore/curatore/amministratore di sostegno. ART. 8 In caso di mancato tempestivo pagamento della retta (o della quota di essa a carico dell ospite) entro il termine previsto dall art. 6, la Fondazione formalizza diffida nei confronti dell ospite e/o del/i soggetto/i obbligato/i, a mezzo di raccomandata A.R. al pagamento della retta, prevedendo le dimissioni in caso di ritardo superiore ai 20 giorni. ART. 9 In caso la qualità del servizio dovesse essere ritenuta non congrua dall Utenza la stessa anche nel caso in cui venga invocata quale causa di risoluzione per inadempimento, non potrà mai costituire motivo di mancato pagamento della retta dovuta. Dimissioni per motivi sanitari ART. 10 La Fondazione, su valutazione del Direttore Sanitario, potrà disporre dell immediata dimissione dell Ospite oppure l inoltro presso centri ospedalieri nel caso le condizioni di quest ultimo fossero tali da non permettere l erogazione della dovuta assistenza o presentassero pericoli o rischi per gli altri ospiti. ART. 11 Non appropriatezza del servizio La Fondazione ha facoltà di sospendere nel caso l Ospite non risultasse idoneo alla vita comunitaria, nel termine di 30 giorni dalla data di ammissione ART. 12
Ai sensi del D.lgs. 196/03 il Titolare del Trattamento dei dati nella figura del Legale Rappresentante garantisce l assolvimento degli obblighi previsti in materia di privacy, allegando al presente contratto l informativa prevista dal Decreto e il consenso informato del contraente. ART.13 Per tutto quanto non previsto nel presente contratto si fa riferimento alle disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia. In caso di emanazione di norme legislative o regolamentari regionali, nonché di adozione di provvedimenti amministrativi regionali incidenti sul contenuto del contratto stipulato lo stesso deve ritenersi automaticamente modificato ed integrato. Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione potrà, in ottemperanza alle finalità statutariamente previste e al fine di tutelare l interesse dell intera comunità, disporre con atti e regolamenti condizioni per lo svolgimento dei servizi a cui obbligatoriamente i fruitori dovranno scrupolosamente attenersi. Qualora le stesse non dovessero essere condivise, le parti potranno recedere dal contratto nei termini previsti dall art. 5. Per le eventuali controversie che dovessero insorgere nell interpretazione e applicazione del presente contratto sara competente a decidere il foro di Brescia. Letto, confermato e sottoscritto Luogo e data L Ospite Il Presidente Il Contraente (o chi in possesso di delega alla firma)