SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Documenti analoghi
SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione dell Ordine del Tricolore e adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione della Croce d onore per i meriti umanitari

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 26 novembre 2015 (v. stampato Senato n. 1945)

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 4 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 2183)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell accompagnatore militare

Legge del 19 novembre 1987, n. 476

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 291

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 76. Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei territori ceduti alla ex Jugoslavia

LEGGE 19 novembre 1987, n Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche.

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N A. (Relatore BETTAMIO)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 491

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1614

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 371

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2100

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1470

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1261

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 997

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 settembre 2012

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Trattamenti pensionistici di guerra. d iniziativa della senatrice FASIOLO XVII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 novembre 2016 (v. stampato Senato n. 2551)

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1 luglio 2015

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1618

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori TOMASSINI, CURSI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, RIZZOTTI, GHIGO, RIZZI e SACCOMANNO

SENATO DELLA REPUBBLICA

FAVERO, GIACOBBE, MICHELONI, MOSCARDELLI, ORRÚ, PAGLIARI, PEZZOPANE, RUTA, SCALIA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 255

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N Disposizioni per lo sviluppo dell economia circolare

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Provvidenze in favore dei grandi invalidi. d iniziativa del senatore GIOVANARDI XVII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 304

Oggetto: proposta di legge di modifica della legge 210/92 (S2970 Migliori)

Legge 11 ottobre 2000, n. 290

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 405

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 317

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2052

d iniziativa dei deputati BINETTI (100); GRASSI, MIOTTO e RAMPI (702); Dorina BIANCHI (1250) (V. Stampati Camera nn.

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 25

d iniziativa dei senatori D AMBROSIO LETTIERI, GIRO, LIUZZI e AUGELLO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA BOZZA N. 1307 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore CREMA COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 2002 Istituzione dell Ordine del Tricolore TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 1307 XIV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Onorevoli Senatori. Il presente disegno di legge nasce dall esigenza di attribuire un riconoscimento ai nostri valorosi soldati che hanno servito la Patria, spesso pagando anche con la propria vita, durante il secondo conflitto mondiale. Analogo provvedimento fu adottato, infatti, per i soldati della guerra del 1914-1918, con l istituzione dell ordine di Vittorio Veneto, con onorificenze e decorazioni al merito e un assegno vitalizio, nonchè una medaglia in oro come ricordo. L istituzione dell «Ordine del Tricolore» vuole essere un atto di riconoscenza da parte del nostro Paese a coloro che hanno dato un significativo contributo per la conquista della libertà e della democrazia. Del resto tale iniziativa fu approvata nella XIII legislatura da un ramo del Parlamento (vedi atto Senato n. 4779), ma purtroppo la scadenza naturale della stessa, impedì la conclusione dell iter legislativo. L onorificenza è conferita a tutti coloro che prestarono servizio militare per almeno tre mesi nelle Forze armate italiane durante la guerra del 1940-1945, ai militari ed invalidi, titolari di pensioni di guerra e ad ex prigionieri ed internati nei campi di concentramento; a differenza della medaglia d oro dei cavalieri di Vittorio veneto, l insegna dell ordine, è costituito da una croce in bronzo, con il tricolore al centro e strisce azzurre definiti con decreto del Ministero della difesa. A capo dell ordine vi è il Presidente della Repubblica, che nomina il Presidente e il Consiglio dell ordine su proposta del Ministro della difesa, così come l onorificenza stessa viene conferita con decreto del Presidente della Repubblica su proposta dello stesso Ministero. Per ottenere tale riconoscimento gli interessati devono presentare domanda al Ministero della difesa, con attestata documentazione, esente da imposta di bollo. L onore conseguente all applicazione della presente legge è stato valutato in 10.500.000 euro, che saranno reperiti nel fondo speciale di parte corrente del Ministero dell economia e delle finanze.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 1307 XIV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. È istituito l Ordine del Tricolore, comprendente l unica classe di cavaliere. 2. L onorificenza che attesta l appartenenza all Ordine ha le caratteristiche di cui all articolo 3. Art. 2. 1. L onorificenza è conferita a coloro che prestarono servizio militare, per almeno tre mesi, in zona di operazioni, anche a più riprese, nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945, o nelle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, ed ai combattenti della guerra 1940-1945, ai mutilati ed invalidi della guerra 1940-1945 titolari di pensione di guerra ed agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia. Art. 3. 1. L insegna dell Ordine è costituita da una croce gigliata in bronzo con al centro il tricolore. 2. L insegna è sostenuta da un nastro di seta della larghezza di millimetri trentasette, composta da una striscia verticale azzurra, fiancheggiata da due strisce verticali riportanti i colori della bandiera italiana. 3. I disegni e le misure dell insegna e del nastro di seta sono definiti con apposito decreto del Ministro della difesa.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 1307 XIV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 4. l. Il Capo dell Ordine è il Presidente della Repubblica. 2. L Ordine è retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale con grado corrispondente, presidente, da due generali e da un ammiraglio, in rappresentanza delle tre Forze armate, dal presidente nazionale dell Associazione combattenti della guerra di liberazione inquadrati nei reparti regolari delle Forze armate italiane che hanno partecipato alla guerra di liberazione, dal presidente nazionale dell Associazione combattenti e reduci e dal presidente nazionale dell Associazione partigiani d Italia. Il funzionamento del consiglio di cui al presente comma non comporta oneri a carico del bilancio dello Stato. 3. Il presidente ed i membri del consiglio dell Ordine sono nominati dal Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa. Art. 5. 1. L onorificenza dell Ordine del Tricolore è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa. 2. Per ottenere l onorificenza gli interessati devono presentare domanda al Ministero della difesa secondo le modalità definite nel decreto di cui al comma 3 dell articolo 3, allegando fotocopia autenticata della documentazione attestante il possesso dei requisiti richiesti dalla presente legge. Art. 6. 1. Le domande ed i documenti occorrenti per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 1307 XIV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 7. 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, valutato in lire 10.500.000 euro per l anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze, per l anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Art. 8. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha efficacia a decorrere dal 1º gennaio 2003.