SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

Documenti analoghi
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione dell Ordine del Tricolore e adeguamento dei trattamenti pensionistici di guerra

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione della Croce d onore per i meriti umanitari

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 76. Provvidenze a favore dei deportati e perseguitati politici nei territori ceduti alla ex Jugoslavia

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE) Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2619

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 26 novembre 2015 (v. stampato Senato n. 1945)

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 4 maggio 2017 (v. stampato Senato n. 2183)

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

Legge del 19 novembre 1987, n. 476

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 17 ottobre 2013 (v. stampato Senato n. 884)

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

LEGGE 19 novembre 1987, n Nuova disciplina del sostegno alle attivita' di promozione sociale e contributi alle associazioni combattentistiche.

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 28 giugno 2016 (v. stampato Senato n. 1605)

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di assegno sostitutivo dell accompagnatore militare

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 491

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N A. (Relatore BETTAMIO)

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 371

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Trattamenti pensionistici di guerra. d iniziativa della senatrice FASIOLO XVII LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 settembre 2012

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1614

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2100

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Senato della Repubblica XVII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 291

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1470

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1261

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori TOMASSINI, CURSI, DI GIACOMO, GRAMAZIO, RIZZOTTI, GHIGO, RIZZI e SACCOMANNO

Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1618

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 997

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 novembre 2016 (v. stampato Senato n. 2551)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 1 luglio 2015

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 405

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 16 marzo 2011 (v. stampato Senato n. 2538)

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2432

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1900

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Istituzione dell Osservatorio dei porti turistici e della nautica

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Norme per assicurare il servizio sanitario negli stabilimenti penitenziari

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Oggetto: proposta di legge di modifica della legge 210/92 (S2970 Migliori)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 203

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 304

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1729

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 444

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N Disposizioni per lo sviluppo dell economia circolare

SENATO DELLA REPUBBLICA

TESTO PROPOSTO DALLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

LANNUTTI, LANZI, CASTIELLO, ROMANO, MININNO, VANIN, VACCARO, ORTIS, PIRRO, NOCERINO, AUDDINO, FEDE, GALLICCHIO, DONNO, GIANNUZZI

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Transcript:

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA N. 1526 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa del senatore MARINI Giulio COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 APRILE 2007 Riconoscimento in favore dei partecipanti alla seconda guerra mondiale TIPOGRAFIA DEL SENATO (600)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 1526 XV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Onorevoli Senatori. Nel 1995, in forma solenne, ed in tutta Europa, è stato celebrato il cinquantenario della fine della seconda guerra mondiale. Durante le manifestazioni sono stati esaltati il sacrificio e gli atti di eroismo di coloro che tutto hanno dato senza nulla chiedere e di coloro che nel corpo e nello spirito portano ancora i segni delle ferite e dei patimenti subiti durante la lotta per la conquista della libertà e della democrazia. Altri paesi hanno concesso particolari onorificenze e benemerenze a coloro che hanno combattuto per la Patria. Anche l Italia, nel 1968, dopo cinquant anni dalla fine della Guerra, ha istituito l Ordine di Vittorio Veneto (legge 18 marzo 1968, n. 263, e successive modificazioni) per i combattenti della prima guerra mondiale, mentre per i combattenti del secondo conflitto mondiale sono state spese solo belle parole ma nessun riconoscimento ufficiale per il contributo di sangue e di gloria per liberare il patrio suolo. Per motivi di equità e di giustizia dobbiamo attribuire ai combattenti della seconda guerra mondiale un riconoscimento analogo a quello concesso ai cavalieri di Vittorio Veneto. L onorificenza che proponiamo vuole testimoniare la riconoscenza della Nazione a coloro che hanno servito in armi, e non, il Paese, pagando, spesso con la vita, per non venire meno al sacro dovere della difesa della Patria. Con questo atto lo Stato salderebbe un debito nei confronti di coloro che hanno dato un determinante contributo per porre le fondamenta della odierna realtà sociale, economica e costituzionale. Per i motivi sopra esposti, siamo certi, onorevoli colleghi, di avere il vostro incondizionato appoggio affinchè la proposta diventi legge in tempi brevissimi. Non si propongono indennità o vitalizi, ma si dà facoltà al Governo di concedere, con proprio decreto, un eventuale vitalizio. Desideriamo sottolineare che nelle passate legislature XIII e XIV erano stati presentati analoghi disegni di legge. Auspichiamo pertanto che nel corso di questa l iniziativa si concretizzi.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 1526 XV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. È istituito l Ordine dei Cavalieri del Tricolore, d ora in poi denominato «Ordine», comprendente l unica classe di cavaliere. 2. L onorificenza è conferita a coloro che prestarono servizio militare nelle Forze armate italiane durante la guerra 1940-1945 o nelle formazioni armate partigiane o gappiste, regolarmente inquadrate nelle formazioni dipendenti dal Corpo volontari della libertà, ai decorati al valor militare, ai mutilati ed invalidi della guerra 1940-1945 titolari di pensione di guerra, agli ex prigionieri o internati nei campi di concentramento o di prigionia, ai profughi per il trattato di pace che hanno beneficiato della legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni, nonché ai cittadini italiani in possesso dell attestato di gratitudine ed apprezzamento rilasciato dai Comandi alleati. Art. 2. 1. L insegna dell Ordine è costituita da una croce gigliata in bronzo con al centro il tricolore. 2. L insegna è sostenuta da un nastro di seta della larghezza di millimetri trentasette, composto da una striscia verticale azzurra, fiancheggiata da due strisce verticali riportanti i colori della bandiera italiana. 3. I disegni e le misure dell insegna e del nastro di seta sono stabiliti con decreto del Ministro della difesa.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 1526 XV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Art. 3. 1. Il capo dell Ordine è il Presidente della Repubblica. 2. L Ordine è retto da un consiglio composto da un tenente generale o da un ufficiale di grado corrispondente, che lo presiede, da un rappresentante dell Esercito, della Marina e dell Aeronautica, nonché da un rappresentante delle seguenti associazioni: Associazione nazionale combattenti della guerra di liberazione inquadrati nelle formazioni regolari delle Forze armate, Associazione nazionale combattenti e reduci, Associazione nazionale partigiani d Italia, Associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, Associazione libero comune di Fiume in esilio. Il funzionamento del consiglio di cui al presente comma non comporta oneri a carico dello Stato. Art. 4. 1. L onorificenza dell Ordine è conferita con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa. 2. Per ottenere la concessione dell onorificenza, gli interessati devono presentare domanda al Ministero della difesa, allegando fotocopia autenticata della documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge. 3. Le domande ed i documenti occorrenti per ottenere i benefici previsti dalla presente legge sono esenti dall imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo. Art. 5. 1. All onere derivante dall attuazione della presente legge, valutato in 10 milioni di euro per l anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 1526 XV LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 2009, nell ambito dell unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze per l anno finanziario 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l accantonamento relativo al medesimo Ministero. 2. Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 3. Il Governo è autorizzato a concedere ai Cavalieri del Tricolore il vitalizio e la medaglia ricordo come previsto dalla normativa vigente per i Cavalieri di Vittorio Veneto. Art. 6. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e le sue disposizioni hanno effetto a decorrere dal 1º gennaio 2007.

E 1,00