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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI DECRETO 31 luglio 2012 Autorizzazione a «Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l. TCA S.r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (G.U. n. 191 del 17-8-2012 Suppl. Ordinario n. 174) IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118 sexdecies e 118 septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle produzioni vitivinicole DOP e IGP; Visto in particolare l'articolo 10 comma 2 del predetto decreto che fissa alla data del 31 luglio 2012 la cessazione dell'efficacia dei decreti di autorizzazione precedentemente emanati; Visto il decreto 19 aprile 2011 recante le disposizioni, le caratteristiche, le diciture nonché le modalità per la fabbricazione, l'uso, la distribuzione, il controllo ed il costo dei contrassegni di Stato per i vini a denominazione di origine controllata e garantita e per i vini a denominazione di origine controllata; Considerato che le Denominazioni inserite nell'allegato 1 al presente decreto ed i 1

relativi disciplinari di produzione hanno ottenuto il riconoscimento come DOP o IGP; Vista l'individuazione effettuata ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, di "Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l. TCA S.r.l." come struttura di controllo delle denominazioni di origine e indicazioni geografiche di cui all'allegato 1 del presente decreto; Visto il parere favorevole espresso dalla Regione Toscana in merito ai piani di controllo e ai prospetti tariffari presentati da TCA S.r.l.; Vista la documentazione agli atti del Dipartimento dell'ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari inoltrata da TCA S.r.l.; Ritenuto che sussistano i requisiti per procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione nei confronti di "Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l. TCA S.r.l."; Decreta: Articolo 1 1. TCA S.r.l. con sede a Firenze, Viale Belfiore n. 9, è autorizzata ad effettuare i controlli previsti dall'articolo 118 septdecies del Regolamento (CE) 1234/07, e successive disposizioni applicative nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche elencate nell'allegato 1 al presente decreto di cui costituisce parte integrante. Articolo 2 1. TCA S.r.l. deve assicurare che, conformemente alle prescrizioni del piano di controllo approvato, nonché a quanto stabilito dal decreto ministeriale 14 giugno 2012, i processi produttivi ed i prodotti certificati rispondano ai requisiti stabiliti nei relativi disciplinari di produzione ed alla normativa nazionale e comunitaria in materia di produzioni a denominazione di origine e ad indicazione geografica. 2. Per assicurare le finalità di cui al comma 1: a) gli enti detentori e gestori competenti mettono a disposizione, a titolo gratuito, della struttura di controllo autorizzata, i dati ed ogni utile documentazione in formato cartaceo e, ove possibile, in formato elettronico, pertinenti le denominazioni di origine e le indicazioni geografiche di cui all'allegato 1; b) per le DOP, di cui all'allegato 2, che prima dell'entrata in vigore del presente decreto risultavano sottoposte al controllo di Valoritalia S.r.l., quest'ultima è tenuta a trasmettere tutta la documentazione e i dati relativi agli operatori a TCA S.r.l, entro il 31 agosto 2012 e comunque entro 3 giorni dalla richiesta in presenza di specifiche istanze di certificazione formulate antecedentemente a tale data; c) per le IGP i soggetti immessi nel sistema di controllo rilasciano alla struttura di 2

controllo autorizzata, sotto la propria responsabilità, un'autodichiarazione delle giacenze delle diverse tipologie di vino ad indicazione geografica detenute al momento dell'avvio dell'attività di controllo, così come annotate nella contabilità obbligatoria di cantina contenente, per le produzioni ottenute nelle precedenti campagne vitivinicole ancora in giacenza e per le produzioni in corso al momento dell'emanazione del presente decreto, l'attestazione della conformità ai requisiti previsti dal disciplinare di produzione dei prodotti e dei processi adottati relativamente ai periodi precedenti l'avvio del controllo. Articolo 3 1. La struttura di controllo ha l'obbligo di rispettare le prescrizioni previste dal decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, dal decreto 14 giugno 2012 e dal presente decreto, nonché le disposizioni complementari che l'autorità nazionale competente, ove lo ritenga, decida di impartire. Articolo 4 1. Per le attività di controllo sulle IGP Toscano o Toscana, Costa Toscana e Colli della Toscana Centrale, TCA S.r.l. si avvale dell'organismo di controllo Valoritalia S.r.l. secondo le modalità di cui alla convenzione che è approvata con il presente decreto unitamente ai piani di controllo. Articolo 5 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai soggetti utilizzatori di DOP e IGP, eventualmente revocate o modificate e confluite nelle DOP e IGP di cui all'allegato 1, in qualunque fase della produzione, nel rispetto delle previsioni dei singoli decreti di revoca o modifica. 2. Gli utilizzatori delle DOP e IGP di cui al precedente comma comunicano alla struttura di controllo autorizzata la movimentazione del prodotto e l'avvenuto esaurimento delle scorte di cantina. Articolo 6 1. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 19 aprile 2011, Valoritalia S.r.l., struttura di controllo autorizzata nel precedente triennio per la denominazione Cortona, consegna il quantitativo di contrassegni di Stato in giacenza a TCA S.r.l. a fronte del versamento, da parte di quest'ultima, di un importo pari al costo dei contrassegni effettivamente sostenuto entro e non oltre 10 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo diverso accordo stipulato fra le parti. Articolo 7 1. La presente autorizzazione può essere sospesa o revocata anche per una sola delle 3

denominazioni di cui all'allegato 1 con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, qualora vengano meno i requisiti che ne hanno determinato la concessione. 2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 3, comma 6, del decreto ministeriale 14 giugno 2012, l'autorizzazione conferita con il presente decreto ha validità triennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto stesso. Il presente decreto entra in vigore il 1 agosto 2012 ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 luglio 2012 Il direttore generale: La Torre Allegato 1 ELENCO DOP E IGP CONTROLLATE DOCG CARMIGNANO DOCG CHIANTI (Colli Aretini, Colli Fiorentini, Colli Senesi, Colline Pisane, Montalbano, Montespertoli, Rufina, e Superiore) DOC BARCO REALE DI CARMIGNANO DOC VALDINIEVOLE DOC BIANCO DELL'EMPOLESE DOC COLLI DELL'ETRURIA CENTRALE DOC COLLINE LUCCHESI DOC CORTONA DOC GRANCE SENESI DOC MONTECARLO DOC ORCIA DOC PARRINA DOC POMINO DOC TERRE DI CASOLE DOC VAL D'ARBIA DOC VALDARNO DI SOPRA DOC VALDICHIANA TOSCANA DOC VIN SANTO DEL CHIANTI IGP Colli della Toscana Centrale 4

IGP Costa Toscana IGP Toscano o Toscana Allegato 2 ELENCO DOP PRECEDENTEMENTE CONTROLLATE DA VALORITALIA S.R.L. DOC CORTONA DOC PARRINA - - - - - - DECRETO 24 settembre 2012 Modifica del decreto del 31 luglio 2012 relativo all'autorizzazione a «Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l. TCA S.r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. (G.U. n. 229 del 1-10-2012) IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore Visto il Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio del 22 ottobre 2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM); Visto il Regolamento (CE) n. 491/2009 del Consiglio del 25 maggio 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1234/2007 relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), in particolare agli articoli 118-sexdecies e 118-septdecies concernenti il sistema di controllo dei vini; Visto il decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente la tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini, in attuazione dell'articolo 15 della legge 7 luglio 2009, n. 88, che ha abrogato la legge 10 febbraio 1992, n. 164; Visto, in particolare, il Capo IV, articolo 13, del predetto decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, concernente il controllo e la vigilanza delle produzioni vitivinicole a DOP e ad IGP; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 14 giugno 2012 che, in attuazione dell'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, approva il sistema di controllo nonché gli schemi di piano di controllo e di prospetto tariffario delle 5

produzioni vitivinicole DOP e IGP; Visto il decreto prot. 21413 del 31 luglio 2012 relativo all'autorizzazione a «Toscana Certificazione Agroalimentare S.r.l. TCA S.r.l.» a svolgere le attività di controllo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61 a carico delle IGP Toscana o Toscano, Costa Toscana e Colli della Toscana Centrale ed in particolare l'articolo 4; Considerato che la convenzione presentata contestualmente al piano dei controlli delle IGP Toscana o Toscano, Costa Toscana e Colli della Toscana Centrale da parte dell'organismo di controllo TCA S.r.l., e successivamente approvata con il decreto prot. 21413 del 31 luglio 2012, non è stata accettata dall'organismo di controllo Valoritalia srl il quale ha ritenuto di non sottoscriverla; Visto il tentativo di mediazione promosso dalla Direzione Generale per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore mediante la convocazione di una riunione tenutasi in data 24 settembre 2012, alla quale hanno partecipato i rappresentanti della Regione Toscana, degli organismi di controllo Valoritalia S.r.l. e TCA S.r.l., nonché dell'ente tutela vini di Toscana; Considerato che, nel corso della riunione del 24 settembre 2012, non si è addivenuti ad un accordo e che pertanto Valoritalia S.r.l. non ha inteso sottoscrivere la convenzione sopra richiamata; Ritenuto necessario modificare il citato provvedimento abrogando, in particolare, le disposizioni fissate all'articolo 4 con le quali è stato stabilito che l'organismo di controllo TCA S.r.l., per le attività di controllo sulle IGP Toscano o Toscana, Costa Toscana e Colli della Toscana Centrale, si avvale dell'organismo di controllo Valoritalia S.r.l. secondo le modalità di cui alla convenzione approvata con il medesimo decreto; Decreta: Articolo 1 1. L'articolo 4 comma unico del decreto ministeriale prot. 21413 del 31 luglio 2012 è abrogato. 2. La struttura di controllo TCA S.r.l. effettuerà in autonomia le verifiche di conformità previste dall'articolo 118-septdecies del Regolamento (CE) 1234/07, e successive disposizioni applicative nei confronti di tutti i soggetti che operano all'interno delle filiere delle IGP Toscana o Toscano, Costa Toscana e Colli della Toscana Centrale secondo le modalità previste dai piani di controllo approvati; Il presente decreto entra in vigore dalla data di sua emanazione ed è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 24 settembre 2012 Il direttore generale: La Torre 6