FAQ. Aggiornamento del 08/07/2016

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FAQ Avviso per la concessione di finanziamenti ex art. 17 comma 1 lett. a) della L.R. 32/2002 per progetti formativi strategici relativi alla filiera Nautica e Logistica, a valere sul POR Obiettivo investimenti a favore della crescita e dell occupazione FSE 2014 2020 (approvato con decreto dirigenziale n. 2484 del 28/04/2016) Aggiornamento del 08/07/2016 Art. 2 Tipologie di interventi ammissibili Domanda: Si chiede un chiarimento su cosa si intende per logistica. Logistica e/o nautica oppure logistica collegata alla nautica? Risposta: Si precisa che all interno della macroarea Sistema portuale/logistica la sottofiliera servizi logistici in senso stretto (movimentazione merci) è da intendersi quella collegata al sistema portuale. Art. 2.2. sezione 1 Domanda: In riferimento al bando relativo alla filiera della nautica vorrei sapere se nell'ambito dell'azione destinata alla formazione per l'inserimento lavorativo (qualifiche) è possibile inserire sia percorsi interi di qualifica sia singole AdA. Risposta: Nell'invitare a un'attenta lettura dell'avviso, si fa presente che, in base a quanto previsto al punto 1. dell'art. 2.2 dello stesso, "i percorsi di formazione dovranno essere finalizzati al conseguimento di qualifiche professionali e di certificazioni di competenze e dovranno essere progettati con riferimento alle Figure Professionali e alle Aree di Attività del Repertorio Regionale delle Figure Professionali, da combinare secondo le modalità ritenute più idonee per permettere ai partecipanti l'acquisizione delle competenze necessarie per l'ingresso nel mercato del lavoro, nel rispetto degli standard formativi previsti dalla DGR 532/2009 e s.m. i.". E' quindi possibile inserire anche percorsi di formazione finalizzati al conseguimento di certificazioni di competenze costituiti da singole AdA. Competenze chiave/competenze aggiuntive Domanda: Come devono essere conteggiate le competenze chiave e le competenze aggiuntive rispetto al monte ore totale? Risposta: Ai sensi della DGR 532/2009 ss.mm.ii., alla formazione delle competenze chiave può essere dedicato non oltre il 10% del monte ore. In particolari casi, per specifiche esigenze formative, è possibile prevedere una percentuale maggiore di ore da destinare all acquisizione di tali competenze; in tal caso le ore che eccedono il 10% vengono aggiunte al monte ore minimo. La scelta deve essere opportunamente descritta e motivata in sede progettuale. Le competenze chiave individuano quelle conoscenze e capacità che, pur non essendo direttamente riferibili alla dimensione professionale del lavoro, costituiscono parte integrante della formazione professionale in quanto essenziali a garantire le condizioni di occupabilità e l esercizio effettivo dei diritti di cittadinanza. Tali

competenze vanno intese secondo quanto stabilito dalla Raccomandazione del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente (2006/962/CE). Le competenze aggiuntive, invece, possono essere previste, appunto, in aggiunta al monte ore, purché adeguatamente motivate e nei limiti previsti al paragrafo C.3.1.2.a della DGR 532/2009 ss.mm.ii.. Domanda: Secondo la DGR 532/2009 e smi, le unità di competenze associate alle aree di attività prese a riferimento possono essere arricchite ed integrate con ulteriori conoscenze e capacità, a condizione che siano sempre attinenti alla performance dell ada cui l UC che viene integrata è associata.... Tali conoscenze e capacità possono essere tanto codificate nel repertorio (facendo parte di altre AdA non oggetto di certificazione) oppure totalmente nuove. Dal momento che tali conoscenze e capacità caratterizzeranno l AdA (conferendogli una particolare curvatura), rientrando quindi a pieno titolo nel processo certificativo, riteniamo che debba esservi una correlazione fra le conoscenze e capacità aggiuntive e l AdA a cui le stesse vengono associate. È corretta l interpretazione? Se sì, come si dà evidenza nel formulario di questa correlazione? Dobbiamo forse indicare nella prima colonna del punto C.4.2.4 denominazione ADA/UC l ADA/UC che si intende certificare? Risposta: Come correttamente riportato nella domanda, la DGR 532/2009 ss.mm.ii., al punto C.3.1.2.b, cita: Nell ambito della definizione degli obiettivi di apprendimento e, quindi, dell articolazione del percorso in unità formative finalizzate al conseguimento di tali obiettivi, le Conoscenze e Capacità che costituiscono le Unità di Competenze associate alle Aree di Attività prese a riferimento possono essere arricchite ed integrate con ulteriori conoscenze e capacità, a condizione che - siano sempre attinenti alla performance dell Area di Attività cui l Unità di Competenze che viene integrata è associata; - l integrazione sia adeguatamente motivata, attraverso l indicazione delle specifiche esigenze rilevate. Anche in tali casi, la presenza di adeguata motivazione dell integrazione nell ambito della formulazione del progetto costituisce una delle condizioni di ammissibilità dello stesso alla valutazione finalizzata al finanziamento o riconoscimento dell attività. Tale motivazione deve essere riportata nella sezione B.2.1.2, dove dovrà essere esplicitata anche la correlazione. Nella sezione C.4.2.4 del formulario vanno riportate le conoscenze/capacità aggiuntive, nel caso in cui il percorso formativo prenda a riferimento il Repertorio regionale delle Figure Professionali e nella progettazione del percorso vengano proposte conoscenze/capacità aggiuntive. Nella prima colonna della sezione va quindi riportata l ADA/UC da cui tali conoscenze/capacità aggiuntive sono tratte, ovviamente se codificate nel repertorio. Durata dello stage nei percorsi finalizzati alla certificazione delle competenze Domanda: In un percorso finalizzato al rilascio di certificazione delle competenze, è possibile progettare un percorso di durata maggiore solo aumentando le ore di stage al fine di favorire la conoscenza tra l allievo e l azienda?

Risposta: In base alla DGR 532/2009 ss.mm.ii. la durata dello stage deve essere compresa tra il 30% e il 50% del monte ore complessivo del percorso. È ammissibile la progettazione di percorsi formativi di durata superiore allo standard minimo, prevedendo obiettivi di apprendimento aggiuntivi in termini di singole conoscenze/capacità. Tale aumento deve essere adeguatamente motivato in sede progettuale. Art. 2.2. sezioni 2 e 3 Domanda: Per quanto concerne le azioni 2 e 3 è previsto un numero massimo di allievi da mettere in formazione per la formazione di gruppo? Risposta: Si precisa che l'avviso non stabilisce un numero massimo di allievi per le azioni 2 e 3. Art. 2.3 Servizi di accompagnamento Domanda: I servizi di accompagnamento devono obbligatoriamente avere una durata di 30 ore o si può progettare una durata diversa? Inoltre, le ore di accompagnamento devono essere aggiuntive rispetto al monte ore del percorso formativo o sono incluse? Infine, si tratta di attività formativa o non formativa? Risposta: Ai sensi della DGR 532/2009 ss.mm.ii., e in particolare facendo riferimento agli aggiornamenti introdotti a partire dalla DGR 559/2013, i servizi di accompagnamento devono avere una durata pari a 30 ore, le quali costituiscono un di cui del monte ore totale del percorso formativo. Si precisa inoltre che almeno il 25% delle ore di accompagnamento deve essere dedicato ad attività di accompagnamento individuale. A tale previsione normativa fa riferimento l art. 2.3 dell avviso. La medesima DGR 559/2013 specifica che le procedure di accompagnamento sono intese, di norma, come azioni non formative che intendono supportare l allievo dell intero percorso formativo facilitando l ingresso al percorso, il supporto di orientamento in itinere, la transizione e l inserimento nel mondo del lavoro. Le procedure di accompagnamento sono finalizzate alla personalizzazione e individualizzazione dei percorsi. Si precisa inoltre che le ultime modifiche al Disciplinare per l attuazione del sistema regionale delle competenze previsto dal regolamento di esecuzione delle LR 32/2002 sono state approvate con DGR 1190/2015. Domanda: Nel caso in cui un percorso formativo faccia riferimento ad Aree di Attività del Repertorio Regionale delle Figure Professionali finalizzato al rilascio di certificazione delle competenze, come dobbiamo comportarci rispetto alle ore di accompagnamento? Risposta: Per i percorsi formativi finalizzati al rilascio di certificazione delle competenze, le ore di accompagnamento non devono essere previste. Art. 3 Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti Domanda: Si chiede se i soggetti quali PTP, Fondazione ITS etc possono entrare nel parternariato per lo svolgimento di tutte le attività previste dal progetto con relativa quota di finanziamento e se devono essere accreditati o accreditarsi prima dell'avvio delle attività.

Risposta: Si ribadisce che i seguenti soggetti: - PTP costituiti ai sensi del DD330/2015 attraverso il capofila; - Fondazioni ITS con sede in Toscana; - Università degli Studi aventi sede nel territorio regionale - soggetti aderenti a TecnoRete qualora rientrino nel partenariato, sono tenuti al rispetto delle medesime condizioni previste alle [ ] lettere a) e b) dell art. 3 dell Avviso. Pertanto: - dovranno accreditarsi entro la data di avvio delle attività, se svolgono attività formativa (lett.a); - non sono invece tenuti all accreditamento (lett.b) e possono partecipare all attuazione dei progetti quali partner per l attività di progettazione oltre che per la realizzazione delle attività di stage previste dal progetto. Essi non possono essere intestatari di quote di finanziamento, fatta eccezione per l azione 4. Art. 4 punto B Aiuti di Stato Domanda: In riferimento all ART 4 punto B. Aiuti di Stato, siamo a richiedere se tutte le aziende partecipanti all azione 4 devono optare per lo stesso regime (de minimis o aiuti alla formazione). Risposta: l'avviso, all'art. 4 punto B "Aiuti di Stato", cita: In sede di presentazione del progetto, il soggetto proponente, per l'azione 4, è tenuto a: - indicare nel formulario di progetto la normativa scelta (de minimis o Regolamento d'esenzione); - indicare il regime prescelto (de minimis o aiuti alla formazione) che deve essere unico per l'intero progetto; - indicare, qualora venga scelto il Regolamento d'esenzione, tutti gli elementi, evidenziati nel formulario di progetto, necessari alla definizione dell'intensità di aiuto ammissibile." Quindi, tutte le azione devono optare per il medesimo regime (de minimis o aiuti alla formazione). Art. 4 punto C.1 Piani Finanziari di dettaglio Domanda: Qualora l azione 1 dell avviso preveda più percorsi formativi, ad esempio due percorsi finalizzati al rilascio di qualifica (percorso di qualifica X e percorso di qualifica Y) ed uno finalizzato al rilascio di certificazione delle competenze, deve essere presentata un unica scheda preventivo riferita all azione o tante schede preventivo quanti sono i percorsi formativi? Risposta: L art. 4 al punto C.1 Piani finanziari di dettaglio cita: Per tutte le quattro azioni, dovranno essere allegati tante schede preventivo (per l azione n. 1)/ PED (per le azioni n. 2, 3 e 4) quanti sono gli interventi formativi proposti, più un PED riepilogativo. Quindi, dovranno essere create 3 schede preventivo + 1 scheda riepilogativa, tutte e 4 da allegare al formulario. Nello specifico:

- 1 scheda preventivo per il percorso di qualifica X; - 1 scheda preventivo per il percorso di qualifica Y; - 1 scheda preventivo per un percorso finalizzato al rilascio della certificazione di competenze; - 1 scheda riepilogativa. Smart Specialisation Strategy Domanda: Come si accede alle pagine web relative alla Smart Specialisation Strategy della Regione Toscana? Risposta: L indirizzo corretto per accedere alla Strategia regionale di Smart Specialisation è il seguente: http://www.regione.toscana.it/smart-specialisation-strategy Delega a terzi Domanda: Una società accreditata (agenzia formativa) può essere delegata per le funzioni indicate al punto A.2.1.2 del formulario e nel rispetto dei limiti indicati? Risposta: La delega a terzi è consentita per le attività di progettazione e docenza e/o orientamento, nei casi e con i limiti e le procedure di affidamento previste dalla DGR 635/2015. Si ricorda che la delega è ammessa in casi eccezionali e debitamente motivati e alle seguenti condizioni: - che siano rispettate le procedure di affidamento previste al punto c della sezione A1 della DGR 635/2015; - che si tratti di apporti integrativi e specialistici di cui i beneficiari non dispongano in maniera diretta; - che la prestazione abbia carattere di occasionalità; - che si tratti di specifiche competenze non reperibili con singolo incarico a persona fisica (presenza di esclusività sulla prestazione, casi di privativa industriale o intellettuale, ecc.); - che l importo previsto delle attività delegate non superi i seguenti massimali in rapporto al costo totale previsto del progetto (al netto dell'eventuale cofinanziamento privato rappresentato dalla retribuzione e oneri agli occupati ): max 3% per la progettazione, max 30% per la docenza/orientamento.