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REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL COMITATO UNICO DI GARANZIA PER LE PARI OPPORTUNITA, LA VALORIZZAZIONE DEL BENESSERE DI CHI LAVORA E CONTRO LE DISCRIMINAZIONI (C.U.G) Articolo 1 - Oggetto del Regolamento Il presente Regolamento disciplina le attività e le modalità di funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.) per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (di seguito sinteticamente Comitato) della Provincia di Parma, istituito con Determinazione del Dirigente n 2735 del 28/09/2011, esecutiva, ai sensi dell articolo 57 del Decreto Legislativo 30/03/2001 n 165, come modificato dall articolo 21 della Legge 04/11/2010 n 183 e della Direttiva emanata dai Dipartimenti della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità del 04/03/2011 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n 134 dell 11/06/2011). Articolo 2 - Composizione e sede a) Il Comitato è formato: 1) dai componenti designati da ciascuna delle organizzazioni sindacali rappresentative, 2) da un pari numero di rappresentanti della Amministrazione, 3) da altrettanti componenti supplenti, assicurando, nel complesso, una presenza paritaria di entrambi i generi. b) Il Comitato è nominato con Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione del Personale. 1 d 6

c) Il Comitato è presieduto da un(a) Presidente, designato(a) dalla Amministrazione tra i rappresentanti dell Ente. Il Comitato designa un(a) Vicepresidente, scelto(a) fra i componenti di parte sindacale, che sostituisce il(la) Presidente in caso di suoi assenza o impedimento. d) Il(la) Presidente rappresenta il Comitato, ne coordina i lavori e provvede affinché la sua attività si svolga in stretto raccordo con i competenti organi dell Amministrazione. e) Il Comitato individua, al suo interno, un(a) Segretario(a) titolare e un(a) supplente. f) II Comitato elegge propria sede presso l Ufficio Pari Opportunità. Articolo 3 - Durata in carica a) Il Comitato rimane in carica per quattro (4) anni. I Componenti rimangono in carica fino alla nomina del nuovo organismo. b) Tutti gli incarichi possono essere rinnovati una sola volta. c) I Componenti nominati nel corso del quadriennio decadono dall incarico allo scadere del mandato del Comitato. d) In caso di dimissioni o decadenza di uno(a) o più Componenti, il Dirigente competente provvede alla nomina del(della) sostituto(a) entro il termine di 60 (sessanta) giorni. Nelle more della nomina partecipano ai lavori del Comitato i sostituti dei componenti dimissionari o decaduti. Le eventuali contestuali dimissioni del Titolare e del Sostituto saranno trattate secondo le medesime modalità. Nel caso di contemporanee dimissioni della metà più uno dei(delle) Componenti il Comitato decade automaticamente e si avviano le procedure per la nomina di uno nuovo. e) L assenza ingiustificata per tre sedute consecutive comporta la decadenza del(la) Componente e la sua sostituzione da parte del(la) Supplente, fino alla nomina di un(a) nuovo(a) Titolare. Articolo 4 - Competenze del Comitato a) Il Comitato svolge i compiti propositivi, consultivi e di verifica di seguito elencati in via esemplificativa e non esaustiva: 1) Propositivi: a. predisposizione di piani di azioni positive, per favorire l'uguaglianza sostanziale sul lavoro tra uomini e donne; b. promozione e/o potenziamento di ogni iniziativa diretta ad attuare politiche di conciliazione vita privata/lavoro e quanto necessario per consentire la diffusione della cultura delle pari opportunità; c. temi che rientrano nella propria competenza ai fini della contrattazione integrativa; d. iniziative volte ad attuare le direttive comunitarie per l'affermazione sul lavoro della pari dignità delle persone nonché azioni positive al riguardo; 2 d 6

e. analisi e programmazione di genere che considerino le esigenze delle donne e quelle degli uomini (ad esempio, bilancio di genere); f. diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni adottate da altre amministrazioni o enti, anche in collaborazione con la Consigliera di parità del territorio di riferimento; g. azioni atte a favorire condizioni di benessere lavorativo; h. azioni positive, interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche - mobbing - nell'amministrazione pubblica di appartenenza. 2) Consultivi, formulando pareri su: a. progetti di riorganizzazione dell amministrazione di appartenenza; b. piani di formazione del personale; c. orari di lavoro, forme di flessibilità lavorativa e interventi di conciliazione; d. criteri di valutazione del personale; e. contrattazione integrativa sui temi che rientrano nelle proprie competenze. 3) Di verifica su: a. risultati delle azioni positive, dei progetti e delle buone pratiche in materia di pari opportunità; b. esiti delle azioni di promozione del benessere organizzativo e prevenzione del disagio lavorativo; c. esiti delle azioni di contrasto alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing; d. assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, promozione, negli avanzamenti di carriera, nella sicurezza sul lavoro. b) Il Comitato promuove, altresì, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, attraverso la proposta, agli organismi competenti, di piani formativi per tutti i lavoratori e tutte le lavoratrici, anche attraverso un continuo aggiornamento per tutte le figure dirigenziali. c) L Amministrazione consulta preventivamente il Comitato inviando al(la) suo(a) Presidente le bozze degli atti che intende adottare ogniqualvolta interessino problematiche interne di competenza dello stesso (ad esempio, in materia di orario di lavoro, part-time, formazione, riorganizzazione, eccetera...). Eventuali decisioni dell Ente che si discostino dalle proposte dal Comitato devono essere motivate. 3 d 6

Articolo 5 - Convocazioni a) II Comitato, di norma, si riunisce in convocazione ordinaria almeno 3 (tre) volte l anno. Il(La) Presidente convoca il Comitato in via straordinaria ogniqualvolta sia richiesto da almeno il 50 (cinquanta) % più uno dei suoi componenti effettivi. b) La convocazione è disposta dal(la) Presidente in forma scritta, inoltrata attraverso posta elettronica, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi, salvo urgenze, prima della seduta. c) La convocazione deve specificare l ordine del giorno e deve essere corredata dalla documentazione strettamente necessaria per la trattazione dei relativi argomenti. Articolo 6 - Deliberazioni a) Il Comitato può validamente deliberare quando sia presente la metà più uno dei Componenti aventi diritto di voto. b) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei voti palesi espressi dai presenti. In caso di parità la deliberazione è rinviata alla seduta successiva. c) I Componenti impossibilitati a partecipare alle riunioni devono darne tempestiva comunicazione al(la) Presidente e al(la) Componente supplente. d) Le funzioni di Segretario sono svolte da un componente nominato dal Comitato. e) Le deliberazioni approvate sono trasmesse al Direttore Generale o, in assenza, al Responsabile dell organizzazione dei Servizi e degli Uffici, per le valutazioni dell Amministrazione. f) Il Comitato delibera la richiesta di sostituzione del(la) Componente che si assenti reiteratamente senza giustificato motivo per tre (3) sedute consecutiva; la richiesta verrà tempestivamente comunicata al Direttore Generale o, in assenza, al Responsabile dell organizzazione dei Servizi e degli Uffici, perché ne consenta la sostituzione. Articolo 7 - Dimissioni dei componenti a) Le dimissioni di un(a) Componente devono essere presentate per iscritto al(la) Presidente del Comitato, che ne da anche comunicazione al Direttore Generale o, in assenza, al Responsabile dell organizzazione dei Servizi e degli Uffici, perché ne consenta la sostituzione. b) Il Comitato ne prende atto nella prima seduta successiva alla data di trasmissione della lettera di dimissioni. c) Il(La) Presidente comunica, in forma scritta, le proprie dimissioni al Comitato e al Direttore Generale o, in assenza, al Responsabile dell organizzazione dei Servizi e degli Uffici, perché ne consenta la sostituzione. Articolo 8 - Partecipazione alle sedute a) Le sedute del Comitato, di norma, non sono pubbliche e si svolgono con la presenza dei soli Componenti. b) Sono invitati permanenti alle sedute del Comitato gli Assessori competenti in 4 d 6

materia di pari opportunità e personale, e la Consigliera Provinciale di Parità. c) Il(la) Presidente, di propria iniziativa o su richiesta di uno(a) dei(delle) componenti, può invitare a partecipare ai lavori del Comitato altri soggetti sia interni sia esterni all Amministrazione. d) Il tempo prestato per la partecipazione ai lavori del Comitato è considerato, a tutti gli effetti, orario di servizio. Al termine di ogni seduta il/la Segretario/a verbalizzante comunica ai rispettivi dirigenti le ore relative alla partecipazione dei componenti e degli invitati. Articolo 9 - Commissioni e gruppi di lavoro a) Nello svolgimento della sua attività il Comitato può operare in commissioni o gruppi di lavoro. b) Il(la) Presidente, sentito il Comitato, può designare tra i componenti un(a) responsabile per singoli settori o competenze dello stesso. Il (la) responsabile svolge le funzioni di relatore (relatrice) sulle questioni trattate e, a tal fine, cura l attività preparatoria e istruttoria, riferisce al Comitato e formula proposte di deliberazione. Articolo 10 - Verbali del Comitato a) I verbali del Comitato sono redatti dal(la) Segretario(a), trasmessi a tutti i Componenti, compresi i supplenti, e sottoscritti, nella prima seduta utile successiva, da ogni partecipante. In attesa di detta materiale sottoscrizione, a titolo di assenso preventivo, è accettata comunicazione dell interessato(a) inoltrata via e-mail a tutti i componenti del Comitato. b) Qualora un(a) Componente dissenta dai contenuti del verbale può chiedere al(la) Presidente rettifiche o integrazioni; in caso di mancato accoglimento è consentito l inserimento nel verbale di dichiarazioni personali motivate e circostanziate. c) I(Le) Componenti possono far risultare a verbale le loro dichiarazioni testuali. d) Gli originali dei verbali sono depositati e custoditi presso l Ufficio Pari Opportunità e sono pubblicati nella intranet provinciale nella sezione appositamente dedicata al Comitato. e) I verbali delle sedute vengono inviati, a cura del(la) Segretario(a), anche ai componenti supplenti al fine di favorire il loro costante aggiornamento sui temi trattati. Articolo 11 Comunicazione a) Il Comitato pubblicizza le proprie attività e decisioni attraverso l apposita sezione della intranet, ovvero altri strumenti a disposizione dell Amministrazione. b) E predisposto un apposito indirizzo di posta elettronica del Comitato. c) L Amministrazione provvede a realizzare sul sito istituzionale un apposita area dedicata alle attività del Comitato. 5 d 6

Articolo 12 - Relazione annuale a) Il Comitato redige, entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione sulla situazione del personale nell Amministrazione relativa all anno solare precedente, in materia di attuazione dei principi di parità, pari opportunità, benessere organizzativo e di contrasto alle discriminazioni e alle violenze morali e psicologiche nei luoghi di lavoro - mobbing. b) La relazione tiene conto anche dei dati e delle informazioni forniti : 1) dall Amministrazione ai sensi della Direttiva 23 maggio 2007 della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimenti Della Funzione Pubblica e per le Pari Opportunità recante misure per realizzare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche ; 2) dal Servizio di Prevenzione, Protezione e Sicurezza dell Amministrazione. c) La relazione deve essere trasmessa ai vertici politici e amministrativi dell Amministrazione. Articolo 13 - Rapporti tra il Comitato e l Amministrazione a) I rapporti tra il Comitato e l Amministrazione sono improntati a una costante ed efficace collaborazione. b) Il Comitato può richiedere dati, documenti e informazioni inerenti alle materie di competenza, nel rispetto delle procedure e delle norme vigenti. c) Il Comitato mette a disposizione le informazioni e/o i progetti utili agli organismi e Uffici dell'amministrazione che hanno il compito di formulare proposte e realizzare interventi inerenti argomenti e materie tra quelli di competenza del Comitato stesso. Articolo 14 - Trattamento dei dati personali Le informazioni ed i documenti assunti dal Comitato nel corso dei suoi lavori devono essere utilizzati nel rispetto delle norme contenute nel Codice per la protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n 196. Articolo 15 - Validità e modifiche del Regolamento a) Il presente Regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell Amministrazione ed entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione. b) Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dalla maggioranza qualificata (maggioranza assoluta) dei componenti del Comitato, pari a 5 (cinque) Componenti. c) Le modifiche sono pubblicate anch esse sul sito istituzionale dell Amministrazione ed entrano in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione. Parma, lì 3 novembre 2011 6 d 6