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Delibera di Giunta Regionale 03 aprile 2009, n. 223 (1) (1) In B.U.R.L. 28 maggio 2009, n. 20 Legge regionale n. 14/2006, art. 8. Ripartizione delle risorse finanziarie tra le Province; art. 13. Definizione delle iniziative di promozione e sviluppo dell attività agrituristica, annualità 2007 e 2008 Epigrafe Premessa Articolo unico La Giunta regionale SU PROPOSTA dell'assessore all'agricoltura; VISTO lo Statuto della Regione Lazio; VISTA la legge regionale 28 dicembre 2006, n. 27 recante norme finanziarie regionali per l'esercizio 2007; VISTA la legge regionale 28 dicembre 2007, n. 26 recante norme finanziarie regionali per l'esercizio 2008; VISTA la legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 inerente "Norme in materia di agriturismo e turismo rurale", di seguito denominata legge; VISTO il comma 3 dell'articolo 12 della legge, il quale prevede che le iniziative finanziabili per investimenti a favore dell'agriturismo e del turismo rurale sono definite annualmente dalla Giunta regionale con propria deliberazione; 21/09/2016 1

VISTO il comma 2 dell'articolo 8 della legge, il quale prevede che la Giunta regionale, previa verifica della coerenza e della compatibilità dei piani agrituristici provinciali con il piano agrituristico regionale, ripartisce tra le Province le risorse finanziarie disponibili per l'anno di riferimento; VISTO il Reg. 31 luglio 2007, n. 9 avente ad oggetto "Disposizioni attuative ed integrative della legge regionale 2 novembre 2006, n. 14 (Norme in materia di agriturismo e turismo rurale), relative all'agriturismo", di seguito denominato regolamento, recante disposizioni attuative ed integrative della legge; VISTO il comma 1 dell'articolo 27 del regolamento, il quale prevede che "per le iniziative a favore dell'agriturismo indicate dall'articolo 12 della legge, la Giunta regionale, con la deliberazione prevista dal comma 3 dello stesso articolo, definisce le iniziative finanziabili, gli importi dei finanziamenti da concedere ai soggetti iscritti negli elenchi provinciali, di cui all'articolo 17 della legge e provvede al riparto delle risorse tra le Province ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge"; VISTO il comma 2 dell'articolo 27 del regolamento, il quale prevede che "gli interventi regionali di sostegno all'accesso al credito da parte delle imprese agrituristiche, di cui all'art. 34, comma 1, della legge, sono gestiti con le modalità previste dall'art. 67 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27", così come modificata dall'art. 27 della L.R. n. 26/2007; VISTO il Piano Agrituristico Regionale 2007-2009, pubblicato sul B.U.R.L. n. 1 Parte Prima del 7 gennaio 2008; CONSIDERATO che le Province hanno ottemperato, ai sensi del comma 1, art. 8 della legge, all'approvazione del "Piano Agrituristico Provinciale", con i seguenti provvedimenti: - Provincia di Frosinone - D.G.P. n. 16 del 23.01.2008 - annualità 2007 e D.C.P. n. 9 del 25.02.2009 - annualità 2008; - Provincia di Latina- D.C.P. n. 59 del 10.10.2008 - annualità 2007 e annualità 2008; - Provincia di Rieti - D.C.P. n. 47 del 01.07.2008 - annualità 2007 e D.G.P. n. 272 del 23.10.2008-annualità 2008; - Provincia di Roma - D.C.P. n. 258 del 25.09.2008 - annualità 2007 e annualità 2008; - Provincia di Viterbo - D.C.P. n. 15 del 03.03.2008 - annualità 2007 e annualità 2008 ESPERITA la procedura di verifica di coerenza e compatibilità dei piani agrituristici provinciali con il piano agrituristico regionale, come previsto dall'art. 8 della legge, a seguito della quale i piani agrituristici provinciali sono risultati coerenti e compatibili con il piano agrituristico regionale; TENUTO CONTO che tra i fondi riguardanti l'agriturismo oltre a quelli previsti dall'art. 12 della legge risultano essere assegnati alle Province anche quelli riportati nell'ambito della Delib.G.R. 14 giugno 2002, n. 781 avente per oggetto "Assegnazione agli Enti destinatari delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie ai sensi dell'art. 21/09/2016 2

192 della L.R. n. 14/1999 sul decentramento amministrativo relativamente alla materia dell'agricoltura"; CONSIDERATO che al punto 8 del Piano Agrituristico Regionale è previsto che "per le funzioni e i compiti amministrativi in materia di agriturismo delegati alle Province, la Regione, per il triennio 2007-2009, ripartisce le risorse finanziarie disponibili previa verifica della coerenza e della compatibilità dei piani provinciali con il piano triennale", secondo la seguente Tabella: % sul totale ROMA LATINA RIETI FROSINONE VITERBO Tot. LAZIO 26,22 14,89 25,26 18,51 15,12 100,0 RITENUTO OPPORTUNO ripartire le risorse finanziarie disponibili sul capitoli B12535 e capitolo, del bilancio regionale per le annualità 2007 e 2008, secondo la seguente Tabella: Annualità Capitolo ROMA LATINA RIETI FROSINONE VITERBO TOTALE LAZIO 26,22 (*) 14,89 (*) 25,26 (*) 18,51 (*) 15,12 (*) 100,0 (*) 2007 Capitolo 196.650 111.675 189.450 138.825 113.400 750.000 B12535 2008 Capitolo 327.750 186.125 315.750 231.375 189.000 1.250.000 B12535 2007 Capitolo 121.870,47 69.190,70 117.411,90 86.039,01 70.299,12 464.811,20 2008 Capitolo 121.870,47 69.190,70 117.411,90 86.039,01 70.299,12 464.811,20 21/09/2016 3

(*) % sul totale VISTO l'articolo 13 della legge, il quale al comma 1 stabilisce che la Regione, con Delib.G.R., definisce annualmente le iniziative di promozione nonché di sviluppo dell'attività di agriturismo e del turismo rurale; RITENUTO OPPORTUNO, nelle more dell'adozione del Regolamento sul turismo rurale, definire per le annualità 2007 e 2008 esclusivamente le iniziative di promozione nonché di sviluppo dell'attività di agriturismo; PRESO ATTO che, in conformità a quanto previsto dall'art. 13 della legge, il piano agrituristico regionale ha individuato, per le annualità 2007-2009, i seguenti interventi finanziabili: - attuazione di programmi di formazione e aggiornamento professionale degli operatori agrituristici; - attuazione di progetti che sviluppano in maniera integrata con l'attività produttiva agricola e zootecnica l'offerta di servizi culturali, educativi, assistenziali, formativi ed occupazionali per favorire il recupero e l'integrazione sociale di soggetti appartenenti a categorie svantaggiate; - organizzazione di giornate informative e promozionali; - organizzazione di manifestazioni di promozione agrituristica e partecipazione ad analoghe manifestazioni; - attuazione di programmi di certificazione qualitativa delle aziende agrituristiche; - attuazione di programmi di coordinamento e commercializzazione dell'offerta agrituristica; CONSIDERATO che per l'attuazione delle attività sopra citate è opportuno individuare un organismo in possesso delle necessarie competenze tecniche e che, nel contempo, sotto l'aspetto contabile, garantisca la necessaria operatività ed assicuri adeguate rendicontazioni; VISTA la L.R. n. 15/2003 "Modifiche alla legge regionale n. 2/1995 concernente l'istituzione dell'agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL)", che all'articolo 1 comma 3 definisce l'agenzia come Ente di 21/09/2016 4

diritto pubblico strumentale della Regione, che "esercita la propria competenza nell'ambito degli indirizzi politicoprogrammatori e delle direttive della Giunta Regionale", ed è dotato, nei limiti stabiliti dalla L.R. n. 15/2003, di autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria, e che all'articolo 2 comma 3 lettera d) stabilisce che la Regione può affidare ulteriori incarichi nell'ambito della programmazione regionale da questa previsti anche per la concessione di eventuali contributi alle imprese; RITENUTO di individuare detto organismo nell'agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL); la presente deliberazione non è soggetta a concertazione; all'unanimità Delibera in conformità con le premesse che si intendono integralmente richiamate: 1. che, per le azioni e gli interventi di cui all'art. 8 della L.R. n. 14/2006, per le annualità 2007 e 2008, a favore dell'agriturismo, sono finanziabili le iniziative riportate nei rispettivi Piani Agrituristici Provinciali, con le modalità previste dall'art. 67 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 27", così come modificata dall'art. 27 della L.R. n. 26/2007 e che le risorse finanziarie per la realizzazione delle iniziative vengono ripartite tra le Province, come di seguito distinte per annualità, capitoli di spesa e relativi importi: Annua lità Capit olo 2007 Capit olo B125 ROMA LATINA RIETI FROSIN ONE 26,22 14,89 25,26 18,51 (*) (*) (*) 196.650 111.675 189.450 138.825 VITERB O 15,12( *) 113.400 TOTALE LAZIO 100,0 (*) 750.000,0 0 21/09/2016 5

35 2008 Capitolo BI2535 2007 Capitolo 2008 Capitolo 327.750 186.125 315.750 231.375 189.000 1.250.000, 00 121.870,47 69.190,70 117.411,90 86.039,01 70.299,12 464.811,20 121.870,47 69.190,70 117.411,90 86.039,01 70.299,12 464.811,20 (*) % sul totale 2. che per le attività, di cui all'art. 13 della L.R. n. 14/2006, è individuato nell'arsial l'organismo attuatore del programma volto al sostegno della promozione e della valorizzazione dell'agriturismo, per le annualità 2007 e 2008, che attiverà le seguenti iniziative: - corsi di formazione per operatori agrituristici; - realizzazione di materiale divulgativo; - organizzazione di giornate informative e promozionali con divulgazione del materiale predisposto; - partecipazione della Regione Lazio, Assessorato Agricoltura, a manifestazioni di particolare rilevanza per il settore turistico ed agrituristico. 21/09/2016 6