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REGOLAMENTO PER L USO DELLA SALA CONSILIARE E PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI Adottato con deliberazione di G.C. n. 152 del 05.09.2006 ad oggetto Regolamento per l uso della sala consiliare e per la celebrazione dei matrimoni civili, esecutiva ai sensi di legge ed entrato in vigore il 09.10.2006

Art. 1 - Oggetto 1. Il presente Regolamento disciplina l uso della Sala Consiliare ubicata al primo piano del Palazzo sede dell Ente in P.zza Matteotti, 1, razionalizzandone la gestione e fissando criteri, modalità e condizioni per l uso, la celebrazione dei matrimoni e la concessione a terzi. Art. 2 - Utilizzo La Sala è riservata principalmente : 1. alle sedute del Consiglio Comunale. 2. alla celebrazione dei matrimoni. 3. per riunioni, iniziative e manifestazioni promosse ed organizzate direttamente dall Amministrazione Comunale. Art. 3 - Concessione in uso a terzi 1. Premesso che l utilizzo di cui all art. 2 da parte del Comune ha la priorità rispetto alle richieste provenienti dall Utenza esterna, in via eccezionale e, compatibilmente comunque con le esigenze istituzionali, la Sala può essere concessa per: a) riunioni, incontri, cerimonie di Enti Pubblici con i quali il Comune intrattiene rapporti a livello istituzionale. b) riunioni e manifestazioni delle Associazioni ed Organizzazioni di volontariato, di solidarietà e socio-assistenziali che a giudizio dell Amministrazione Comunale sono di particolare rilevanza di interesse pubblico. c) iniziative, manifestazioni ed attività coincidenti con gli interessi generali o diffusi della comunità alle quali il Comune concede il proprio patrocinio ed alle quali partecipa un membro dell Amministrazione Comunale. 2. La Sala consiliare non viene concessa per attività che prevedono la vendita o la commercializzazione di prodotti. 2

Qualsiasi attività di commercio, compravendita o scambio a titolo oneroso è vietata all interno della Sala Consiliare e nell ambito delle manifestazioni ivi organizzate, fatte salvo il caso di quelle finalizzate alla raccolta di fondi per scopi sociali e/o umanitari. 3. L uso a terzi di cui ai precedenti commi avviene previo pagamento di un rimborso spese relativo ai servizi messi a disposizione, e alla pulizia dei locali, stabilito forfettariamente (comprensiva di I.V.A. se dovuta) come segue: A) 52,00 per le ore antimeridiane B) 52,00 per le ore pomeridiane C) 104,00 per le ore antimeridiane festive D) 104,00 per le ore pomeridiane festive E) 104,00 per le ore notturne feriali e festive Il rimborso non è dovuto per le riunioni e le manifestazioni aventi carattere esclusivamente di volontariato, di solidarietà e socio-assistenziali. Tale rimborso dovrà essere corrisposto all Amministrazione Comunale mediante versamento alla Tesoreria Comunale o all Ufficio Economato, prima dell utilizzo della Sala. Art. 4 - Modalità di presentazione delle domande da parte di terzi 1. La richiesta di concessione in uso della Sala deve essere inoltrata al Sindaco, in carta semplice tramite protocollo, almeno 30 giorni prima della data di utilizzo. 2. La richiesta scritta deve specificare: a) l oggetto dell'iniziativa; b) il programma; c) il numero previsto dei partecipanti che non potrà essere superiore ad un numero di 100; d) il giorno e l ora in cui si desidera disporre della Sala; e) l'indicazione del soggetto che assume la responsabilità per eventuali danni. 3. La richiesta di concessione in uso della Sala viene istruita ed evasa dalla Segreteria del Sindaco dietro indirizzo dell Amministrazione Comunale. 4. La copia della richiesta e la copia dell autorizzazione all'uso della Sala sono trasmesse al Presidente del Consiglio Comunale. 3

5. L uso della Sala è escluso, di norma, il sabato pomeriggio e nei giorni festivi. 6. E data facoltà di concedere la Sala in deroga a tale disposizione per iniziative ritenute di particolare rilevanza sotto l aspetto istituzionale, culturale, scientifico e sociale, previo parere dell Amministrazione Comunale. Art. 5 - Prescrizioni 1. L uso della Sala non è consentito in occasione delle principali festività religiose e civili. E fatta comunque salva la possibilità di utilizzo nei suddetti periodi per motivate esigenze da valutarsi di volta in volta. 2. L'uso della Sala da parte di terzi è subordinato alle condizioni di funzionalità e di compatibilità con la destinazione prevalente, nonché all'osservanza delle norme previste per i locali destinati a pubblico spettacolo nel rispetto della capienza massima di 100 unità stabilita dal Settore Tecnico del Comune, di cui il richiedente viene messo a conoscenza. 3. La responsabilità della mancata osservanza del limite di cui al comma precedente grava esclusivamente sul concessionario. 4. Quando manifestazioni particolari richiedano l'impiego di attrezzature e impianti speciali non compresi tra i possibili servizi messi a disposizione dal Comune, questi sono a totale carico del concessionario. 5. Nella Sala consiliare è funzionante il servizio di registrazione che deve essere seguito direttamente dagli utilizzatori, compresa la fornitura del materiale di registrazione. Art. 6 - Obblighi del concessionario 1. Il concessionario è tenuto: a) ad utilizzare la Sala per la finalità richiesta liberando il Comune da ogni eventuale possibile danno conseguente ad un uso difforme da quanto stabilito; b) ad utilizzare la Sala con diligenza senza apportare alcuna modifica agli impianti, agli arredi ed alle attrezzature, siano essi fissi o mobili; c) a non effettuare vendite di qualsiasi genere e sotto qualsiasi forma. 4

2. Il concessionario si assume ogni responsabilità ed onere relativamente ai danni arrecati alla Sala da chiunque e comunque provocati durante il tempo dell'uso concesso. Sono pure a carico del concessionario gli eventuali danni sofferti da persone o cose di terzi. 3. E esclusa ogni responsabilità del Comune per fatti dannosi che potrebbero occorrere a causa o in occasione della concessione. Art. 7 - Riconsegna 1. Al termine dell uso il concessionario è tenuto a riconsegnare la Sala alla persona indicata dal Dirigente del Settore Rapporti con gli Organi Istituzionali nelle stesse condizioni di funzionalità in cui era stata presa in consegna, provvedendo allo sgombero della stessa da tutto quanto non sia di pertinenza, con assoluto divieto di permanenza in loco di materiali o apparecchiature utilizzati per la manifestazione, pena rimozione con spese a carico del concessionario e senza alcuna responsabilità per il Comune. 2. Il concessionario è tenuto all'immediato risarcimento degli eventuali danni riscontrati e contestati formalmente. Art. 8 - Rinuncia 1. La rinuncia all'utilizzo della Sala deve essere comunicata dal concessionario all Ufficio del Sindaco almeno 1 giorno prima della data fissata per l'evento. Art. 9 - Revoca 1. In caso di sopravvenute e documentate esigenze del Comune, l Amministrazione Comunale, può revocare, con motivato provvedimento e comunque con un preavviso di almeno quarantotto ore, una concessione già autorizzata. 2. La concessione può essere revocata anche nel caso in cui l utilizzo della Sala avvenga per finalità difforme a quella per la quale è stata richiesta. 5

3. Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento dei danni, né esperire azioni di rivalsa per spese od altro sostenute in proprio. Art. 10 - Celebrazione matrimoni 1. I matrimoni civili sono regolati dalle disposizioni di cui agli dall art. 106 all art. 116 del Codice Civile. 2. La celebrazione dei matrimoni è attività istituzionale garantita. Per la celebrazione dei matrimoni civili il Sindaco può delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile ai dipendenti a tempo indeterminato o al Segretario Generale. Possono celebrare i matrimoni civili, anche uno o più consiglieri o assessori comunali o cittadini italiani che abbiano i requisiti per l elezione a consigliere comunale. 3. I matrimoni vengono celebrati nella Sala consiliare nei giorni di apertura del Comune, previa prenotazione da effettuarsi presso i Servizi Demografici, all Ufficio di Stato Civile. Per i matrimoni vale quanto stabilito agli artt. 5, 6, 7 e 8. L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di celebrare i matrimoni nella Sala del Gabinetto del Sindaco attigua alla Sala consiliare suddetta, ogni qualvolta sopravvengano esigenze istituzionali che necessitano dell uso della Sala Consiliare. Il cambiamento può essere comunicato agli interessati anche il giorno stesso dell evento. 4. I matrimoni civili vengono celebrati pubblicamente. Per i residenti a titolo gratuito, salvo libera offerta. Per i non residenti sono previste le seguenti tariffe a titolo di rimborso spese che verranno adeguate con deliberazione di Giunta Comunale: A) 100,00 dal lunedì al sabato antimeridiano B) 200,00 sabato pomeridiano e domenica 5. L Ufficio comunale competente all organizzazione della celebrazione dei matrimoni è l Ufficio di Stato Civile. 6. La visita della sala destinata alla celebrazione dei matrimoni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo su appuntamento (Ufficio Segreteria del Sindaco). 7. La richiesta relativa all uso della Sala a ciò adibita ed ai servizi richiesti, deve essere inoltrata 6

all Ufficio competente, almeno 30 giorni lavorativi precedenti la data di celebrazione. La ricevuta dell avvenuto pagamento della tariffa dovrà essere esibita prima della celebrazione dei matrimoni. 8. L Ufficio di Stato Civile, darà in coordinamento con gli altri uffici comunali, le disposizioni necessarie a garantire che i servizi richiesti siano regolarmente prestati. 9. Nel caso di mancata celebrazione del matrimonio a seguito di dichiarata rinuncia da parte dei nubendi, non si procederà al rimborso della quota versata. 10. E vietato il lancio del riso nell atrio del Palazzo, sullo scalone di marmo e nella Sala consiliare. E vietato organizzare rinfreschi nella Sala consiliare, mentre per le altre iniziative (musica, addobbi floreali ecc ) concordare con l Ufficio della Segreteria del Sindaco. Art. 11 - Casi non previsti dal presente Regolamento 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, trovano applicazione: - il codice civile - il DPR 3 novembre 2000 n 396; - il D. Lgs 18 agosto 2000 n 267; - lo Statuto Comunale. Art. 12 - Norma finale 1. La concessione dell uso della Sala consiliare agli utilizzatori di cui all art. 3 sopraccitato è subordinata all accettazione del presente Regolamento. 2. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla data di fine affissione della deliberazione di approvazione 3. Copia conforme corredata dagli estremi di approvazione verrà conservata agli atti dell archivio della Segreteria Generale per costituirne dotazione permanente, insieme agli altri regolamenti comunali in vigore. 7

REGOLAMENTO PER L USO DELLA SALA CONSILIARE E PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI CIVILI INDICE Art. 1 Oggetto... pag. 2 Art. 2 Utilizzo... pag. 2 Art. 3 Concessione in uso a terzi... pag. 2 Art. 4 Modalità di presentazione delle domande... pag. 3 Art. 5 Prescrizioni... pag. 4 Art. 6 Obblighi del concessionario... pag. 4 Art. 7 Riconsegna... pag. 5 Art. 8 Rinuncia... pag. 5 Art. 9 Revoca... pag. 5 Art. 10 Celebrazione matrimoni... pag. 6 Art. 11 Casi non previsti dal presente Regolamento... pag. 7 Art. 12 Norma finale... pag. 7 8