COMUNE DI PETTINEO COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE. Delib. N. 17 del 22/04/2016 PROVINCIA DI MESSINA

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Transcript:

COMUNE DI PETTINEO PROVINCIA DI MESSINA Ai sensi dell art. 55, comma 5 della legge n. 142/90, recepito dalla L.R. n.48/91, per l impegno relativo alla presente delibera, si attesta la relativa copertura finanziaria come da allegato. IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.to Dott. Antonio Giuseppe NIGRONE COPIA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Delib. N. 17 del 22/04/2016 OGGETTO: Linea guida per l'attuazione del principio di compensazione tra le parti di debiti -crediti L'anno DUEMILASEDICI il giorno VENTIDUE del mese di APRILE alle ore 09:40 e seguenti, Solita sala delle Adunanze, in seguito a invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale. COMPONENTI LIBERTI GIUSEPPE ALFIERI ROCCO SANGUEDOLCE GIUSEPPE RUSSO MARIANGELA BELBRUNO GIOVANNI SINDACO ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE ASSESSORE PRESENTE ASSENTE Presiede il Sig. Giuseppe Liberti - Sindaco del Comune suddetto Assiste il segretario comunale Dott. Antonio Giuseppe Nigrone. Il Sindaco, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta e invita i convenuti a deliberare sulla proposta qui di seguito specificata.

OGGETTO: Linea guida per l'attuazione del principio di compensazione tra le parti di debiti -crediti VISTO il comma 167, dell'art. 1,della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 che testualmente recita: " Gli enti locali disciplinano le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune a titolo di tributi locali"; VISTO l'art. 9,comma 1 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78,convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102 che, al fine di garantire la tempestività dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione della direttiva 2000/3 5/Ce del Parlamento Europeo e del Consiglio,del 29 giugno 2000,relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali recepita con il decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 prevede che: 1) le pubbliche amministrazioni adottano le opportune misure organizzative per garantire il tempestivo pagamento delle somme dovute per somministrazioni, forniture ed appalti. 2) nelle amministrazioni, al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il Dirigente che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa ha l'obbligo di accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica; RITENUTO di dovere adottare le opportune misure organizzative al fine di garantire il tempestivo pagamento delle somme regolarmente dovute in base a scritture contrattuali da parte dell'ente; CONSIDERATO che l introduzione dei nuovi principi contabili rendono necessario aumentare la capacità di riscossione dell Ente, diminuendo la presenza di residui attivi riportati annualmente nei conti consuntivi; RAVVISATA l'esigenza di poter adottare i provvedimenti necessari per i contribuenti di questo Ente che sono al contempo, non di rado, fornitori o prestatori di servizi per il Comune, circostanza che determina il sorgere di rapporti di debito e credito; CONSIDERATO che la compensazione è un mezzo di estinzione dell'obbligazione a carattere satisfattorio perché ciascun soggetto rimane soddisfatto ottenendo l'estinzione del proprio debito- credito e che la stessa dovrà essere operata con emissione di mandati vincolati a riversale d'incasso al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti contabili effettuati in entrata ed in uscita; Visto il parere della corte dei conti sez. Lombardia 103/2014 che testualmente recita : in base alla disciplina contenuta nel Codice civile la compensazione rientra tra le modalità di estinzione dell obbligazione diverse dall adempimento. Essa si sostanzia nell estinzione delle reciproche pretese creditorie fino alla concorrenza dello stesso valore. La compensazione può essere legale, giudiziale o volontaria. La ratio dell istituto appare individuabile nella semplificazione dei rapporti giuridici e nell agevolazione della soddisfazione del credito. Come già evidenziato da questa Corte (cfr. Sez. Calabria, delib. n. 667/2011) gli enti pubblici, nel nostro ordinamento, appaiono godere di una generale capacità giuridica di diritto privato e possono usare i relativi strumenti per svolgere la propria azione e perseguire i propri fini. Con la conseguenza, quindi, che essi possono utilizzare gli strumenti privatistici, in assenza di una contraria disposizione di legge, nei casi in cui vi sia attinenza con le finalità pubbliche perseguite. In relazione alla possibilità di ammettere il ricorso in subiecta materia all istituto della compensazione, altra Sezione di questa Corte (cfr. Sez. Basilicata, delib. n. 123/2013) ha avuto modo di ricordare come: già l art. 69, comma 1, del R.D. n. 2440/1923, sulla contabilità generale dello Stato, prevedeva, nei casi ammessi dalle leggi, la cessione e la delegazione dei crediti verso lo Stato e la possibilità, al comma 6, di sospendere un pagamento in presenza di un contemporaneo credito;

dalla circostanza che l art. 1246 c.c. esclude la compensazione, tra le altre ipotesi, qualora ricorra un divieto stabilito dalla legge, permette a contrario di argomentare che non occorre cercare una disposizione di legge che consente la compensazione, quanto piuttosto che la vieti. Esattamente, quindi, la disposizione legislativa si limita a determinare un effetto autorizzativo di facoltà proprie della capacità negoziale di diritto privato che già sono in capo all Ente locale ; in concreto, dunque, non può ritenersi preclusa la compensazione tra debiti reciproci intercorrenti tra soggetti privati e enti locali per rapporti contrattuali e commerciali. VISTO lo statuto comunale, VISTI gli art. 1241 e seguenti del Codice Civile VISTI i D.Lgs n. 507/93 e446/97; VISTO il D.Lgs n.267/2000 PROPONE Per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono riportate e trascritte: 1. Ai sensi dell art. 1 comma 167 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 viene previsto l istituto della compensazione delle somma a credito con quelle dovute al comune a titolo di tributi locali. Ai fini di cui al precedente comma 1: a) è consentita la compensazione del credito maturato su un qualsiasi tributo comunale con il debito maturato sullo stesso tributo. Per ottenere la compensazione, il contribuente presenta all ufficio tributi una comunicazione, entro e non oltre i trenta giorni successivi al termine di versamento, redatta su modello predisposto dal comune, e allegato al presente atto, dalla quale risultano: I. i tributi sui quali sono maturati i crediti d imposta, le annualità cui si riferiscono i crediti, nonché il loro esatto ammontare, distintamente per ogni singolo tributo; II. i tributi compensati con il credito di cui al precedente punto, le annualità cui si riferiscono nonché, distintamente, per ogni singolo tributo, l esatto ammontare del credito compensato; b) la compensazione è ammessa solo se il credito non si è prescritto secondo la specifica disciplina del singolo tributo; c) nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso il rispetto del termine di decadenza per l esercizio del diritto di rimborso deve essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione; d) la compensazione non è ammessa nell ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo; e) Ai sensi dell art. 1241 e ss. del codice civile al soggetto debitore di un entrata tributaria comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell Ente di una somma maturata su un tributo comunale, che non si avvale della facoltà e entro i termini di cui ai commi precedenti, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. a provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro sessanta giorni dal termine fissato per il versamento, il credito tributario verrà compensato con l importo a debito tributario. 2. Ai sensi dell art. 1241 e ss. del codice civile è ammessa la compensazione tra crediti e debiti nell ambito delle entrate comunali. L iscrizione delle entrate e delle spese nel bilancio comunale avviene al lordo delle compensazioni effettuate in termini di cassa. Al soggetto debitore di un entrata comunale che non ha provveduto al pagamento nei termini di versamento della medesima, ove sia contemporaneamente creditore nei confronti dell Ente di una somma, anche finanziata da trasferimenti da parte di altre amministrazioni pubbliche o soggetti privati, viene intimato a mezzo notifica o lettera raccomandata A.R. a provvedere al pagamento del debito ed informato che, in caso di mancato pagamento entro il termine fissato, il credito verrà compensato con l importo a debito. L ufficio ragioneria, dopo aver riscontrato il perdurare del debito dopo la scadenza fissata, provvede

alla compensazione in termini di cassa del debito entro il limite di importo del credito. La compensazione viene effettuata anche nel caso in cui il beneficiario dell importo dovuto dall Ente sia un soggetto solidamente responsabile con debitore. 3. Che la compensazione dovrà essere operata con regolare emissione di mandati vincolati a relativa riversale d'incasso, al fine di consentire la tracciabilità dei movimenti contabili effettuati in entrata ed in uscita. 4. Che il Settore competente ad emettere il provvedimento di compensazione sarà quello dal quale derivi il debito per il cittadino; 5. Dichiarare il seguente atto deliberativo immediatamente eseguibile.

Spett/le Comune di Pettineo Via Garibaldi n. 35 98070 Pettineo Oggetto RICHIESTA COMPENSAZIONE CREDITI E DEBITI RELATIVI A TRIBUTI COMUNALI _ l _ sottoscritt nato il a e residente in in via /Piazza n. tel n C.F. in qualità della ditta PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO VANTA I SEGUENTI CREDITI: Natura del CREDITO Importo Periodo di riferimento PREMESSO CHE IL SOTTOSCRITTO E' DEBITORE VERSO L'ENTE DI : Natura del DEBITO Importo Periodo di riferimento CHIEDE Di essere ammesso/a a compensare le posizioni a credito con quelle a debito, nei termini stabiliti dalla delibera di giunta comunale n. del, lì In Fede

LA GIUNTA COMUNALE VISTA la proposta sopra riportata corredata dai prescritti pareri ai sensi dell art.53 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recepito dalla L.R. n. 48/91; VISTO il vigente O.EE.LL., approvato con L.R. 15/03/1963, n.16 e la L.R. 06/03/1986, n.9, modificato ed integrato dalla legge 08/06/1990 n.142 recepita con modificazione dalla L.R. n.48 del 11/12/1991; Con votazione unanime, legalmente espressa e verificata dal Presidente, DELIBERA Di approvare la superiore proposta. Di attribuire al presente atto, con unanime e separata votazione, l immediata esecutività

COMUNE DI PETTINEO PROVINCIA DI MESSINA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE Nr. 17 del 22/04/2016 OGGETTO Linea guida per l'attuazione del principio di compensazione tra le parti di debiti -crediti Pareri espressi ai sensi della legge n 142/90 art. 53 e L.R. 48/49 ART.1 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO Per quanto concerne la REGOLARITA' TECNICA esprime parere : FAVOREVOLE Data 19/04/2016 F.TO DOTT. NIGRONE ANTONIO GIUSEPPE IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Per quanto concerne la REGOLARITA' CONTABILE esprime parere : FAVOREVOLE Data 19/04/2016 IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI F.TO DOTT. NIGRONE ANTONIO GIUSEPPE

Letto, confermato e sottoscritto. IL SINDACO F.to Sig. Giuseppe Liberti L'ASSESSORE ANZIANO F.to Rocco Alfieri IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Antonio Giuseppe Nigrone Copia conforme all originale, in carta libera per uso amministrativo. Dalla residenza Municipale, lì IL SEGRETARIO COMUNALE Dott. Antonio Giuseppe Nigrone Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio Che la presente deliberazione: ATTESTA E stata comunicata con apposito elenco ai Consiglieri Comunali ai sensi dell art. 199 comma 3) della L.R. 16/63. CERTIFICATO DI AVVENUTA ESECUTIVITA - E divenuta esecutiva il 22/04/2016 ai sensi dell art. 12 comma 1) della L.R. 44/91(decorsi dieci giorni dalla data di pubblicazione). - E divenuta esecutiva il 22/04/2016 ai sensi dell art. 12 comma 2 ) della L.R. n. 44/91 (per dichiarazione di immediata esecutività). Dalla Residenza Municipale, lì IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Antonio Giuseppe Nigrone CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Il sottoscritto Segretario Comunale, su conforme relazione del Messo Comunale, CERTIFICA Ai sensi dell art. 11 della L.R. n. 44/91 che la presente deliberazione è stata pubblicata all albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi, dal giorno 22/04/2016 al sabato 7 maggio 2016 che non sono stati prodotti a quest ufficio opposizioni o reclami. Dalla Residenza Municipale, lì 22/04/2016 F.to IL SEGRETARIO COMUNALE F.to Dott. Antonio Giuseppe Nigrone