ELENCO DIRETTIVE DEL NUOVO APPROCCIO CHE PREVEDONO L APPOSIZIONE DELLA MARCATURA CE PREMESSA La parte IV Titolo I artt. da 102 a 113 del Codice del Consumo costituisce il recepimento nazionale della Direttiva 2001/95/CE relativa alla sicurezza generale dei prodotti. Tale disciplina impone ad ogni prodotto immesso sul mercato e destinato al consumo un requisito generale di sicurezza (normativa orizzontale ) e realizza, in combinazione con i requisiti essenziali di sicurezza richiesti dalla legislazione settoriale (normativa verticale ) l obiettivo di garantire un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza dei consumatori. Le disposizioni del Titolo I si applicano dunque a tutti prodotti che rientrano nella seguente definizione generale di prodotto (art. 3 c. 1 lett. e) del Codice del Consumo): QUALSIASI PRODOTTO DESTINATO AL CONSUMATORE, anche nel quadro di una prestazione di servizi, O SUSCETTIBILE, IN CONDIZIONI RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILI, DI ESSERE UTILIZZATO DAL CONSUMATORE, ANCHE SE NON A LUI DESTINATO, FORNITO O RESO DISPONIBILE A TITOLO ONEROSO O GRATUITO NELL AMBITO DI UN ATTIVITA COMMERCIALE, INDIPENDENTEMENTE DAL FATTO CHE SIA NUOVO, USATO O RIMESSO A NUOVO Sono esclusi dall ambito di applicazione: - ai sensi dell art. 102, c. 6, i prodotti alimentari di cui al Regolamento CE n. 178/2002; - ai sensi dell art. 3, c. 1, lett. e) i prodotti usati o forniti come pezzi d antiquariato o da rimettere a nuovo prima dell utilizzazione, purché il fornitore ne informi per iscritto la persona cui fornisce il prodotto. Si precisa che per i prodotti non disciplinati da legislazione speciale, ma esclusivamente disciplinati dalla normativa sulla sicurezza generale dei prodotti NON E PREVISTA L APPOSIZIONE DI MARCATURA CE. Qualora i funzionari camerali preposti alla sorveglianza sulla sicurezza dei prodotti rilevino la presenza sul prodotto o in qualsiasi modo a corredo di esso, si avvarranno degli ufficiali di polizia giudiziaria (Guardia di Finanza, Polizia Municipale) per l esecuzione del sequestro.
Di seguito un elenco delle direttive del nuovo approccio che prevedono l apposizione della marcatura CE: 1. Giocattoli: Direttiva 2009/48/CE del 18 giugno 2009. 2. Materiale elettrico in bassa tensione: Direttiva 73/23/CEE, modificata dalla direttiva 93/68/CEE 3. Compatibilità elettromagnetica: Direttiva 89/336/CEE, modificata dalle direttive 92/31/CEE e 93/68/CEE 4. Apparecchiature radio e apparecchiature terminali di telecomunicazione: Direttiva 1999/5/CE del 9.3.99, che ha sostituito la precedente direttiva 91/263/CEE 5. Macchine: Direttiva 98/37/CE, che ha sostituito la precedente direttiva 89/392/CE, "codificando" in un unico testo il testo originale la direttiva originale con le modifiche successive 6. Apparecchi a gas: Direttiva 90/396/CEE, modificata dalla direttiva 93/68/CEE 7. Recipienti semplici a pressione: Direttiva 87/404/CEE, modificata dalle direttive 90/488/CEE e 93/68/CEE 8. Attrezzature a pressione (PED): Direttiva 97/23/CE 9. Attrezzature a pressione trasportabili: Direttiva 1999/36/CE, modificata dalle direttive 2001/2/CE e 2002/50/CE 10. Dispositivi di protezione individuali: Direttiva 89/686/CEE, modificata dalle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CEE 11. Prodotti da costruzione: Direttiva 89/106/CEE, modificata dalla direttiva 93/68/CEE 12. Strumenti per pesare a funzionamento non automatico: Direttiva 90/384/CEE, modificata dalla direttiva 93/68/CEE 13. Caldaie ad acqua calda: Direttiva 92/42/CEE, modificata dalla direttiva 93/68/CEE 14. Dispositivi medici impiantabili attivi: Direttiva 90/385/CEE, modificata dalle direttive 93/42/CEE e 93/68/CEE 15. Dispositivi medici: Direttiva 93/42/CE, modificata dalle direttive 98/79/CE, 2000/70/CE e 2001/104/CE 16. Dispositivi medico-diagnostici in vitro: Direttiva 98/79/CE 17. Esplosivi per uso civile: Direttiva 93/15/CEE 18. Apparecchi e sistemi di protezione utilizzati in atmosfera esplosiva (ATEX): Direttiva 94/9/CEE 19. Imbarcazioni da diporto: Direttiva 94/25/CEE modificata dalla direttiva 2003/44/CE 20. Ascensori: Direttiva 95/16/CE
21. Rendimento energetico di frigoriferi, congelatori e loro combinazioni di uso domestico: Direttiva 96/57/CE 22. Impianti a fune adibiti al trasporto di persone: Direttiva 2000/9/CE 23. Emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto: Direttiva 2000/14/CE 24. Strumenti di misura: Direttiva 2004/22/CE