Alcune norme sul diritto d autore. A cura di. Gioacchino Onorati. Aracne

Documenti analoghi
INDICE PREMESSA INTRODUZIONE NORMATIVA NAZIONALE

INDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

INDICE. Art (Oggetto del diritto) SEZIONE I 1. LE FONTI... 3

passeggiando nel diritto d autore

IL DIRITTO D'AUTORE IN BIBLIOTECA

Manuale del nuovo diritto d'autore

Legge a protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio

La proprietà intellettuale Un tesoro da proteggere

CODICE DI DIRITTO DI AUTORE Vol. II Normativa comunitaria e internazionale

INDICE-SOMMARIO PARTE PRIMA NOZIONI GENERALI COMUNI

INDICE. Avvertenza ai lettori... Introduzione... Introduzione alla seconda edizione...

Eleonora Trigari Il diritto nella fotografia. Diritto d autore, privacy e altri diritti

Indice sommario delle norme pubblicate sul cd rom allegato

INDICE SOMMARIO PARTE PRIMA DISCIPLINA GENERALE

INDICE SOMMARIO. Capitolo I CONVENZIONE DI BERNA E U.E. INNOVANO IL DIRITTO D AUTORE ITALIANO

Il Copyright: per proteggere le tue opere

FIRENZE 16 MAGGIO 2017 SEDE VILLA LA QUIETE FORMAS VIA DI BOLDRONE 2 FIRENZE

DIRETTIVA 2006/116/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2006 concernente la durata di protezione del diritto d'autore e di

Il Codice Civile, Libro V Del Lavoro, Titolo IX Diritti sulle opere dell ingegno e sulle invenzioni

INDICE SOMMARIO. Note sugli Autori... pag. 7 Presentazione alla undicesima edizione...» 9 Avvertenza...» 11 Abbreviazioni...» 13

Indice generale dell opera

CODICE DEL DIRITTO D AUTORE

INDICE SOMMARIO. Capitolo I ASPETTI DI CARATTERE GENERALE. 1. Definizione del diritto d autore, principi costituzionali e tutela internazionale;

Alcune norme sul diritto d autore. Seconda edizione. A cura di. Gioacchino Onorati. Prefazione di. Corrado Calabrò. Aracne

Il trasferimento per atto tra vivi deve essere provato per iscritto.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 2 febbraio 2015

I PRINCIPI DEL DIRITTO D AUTORE E LE SUE APPLICAZIONI. Ferrara, 9 febbraio 2016

DIRITTO D AUTORE: PANORAMICA

INDICE SOMMARIO CAPITOLO PRIMO LA TERRITORIALITÀ DEL DIRITTO DI AUTORE LE ESIGENZE DI TUTELA ARMONIZZATA A LIVELLO INTERNAZIONALE

A12 91 QUADERNI DI DIRITTO ED ECONOMIA DELLE COMUNICAZIONI E DEI MEDIA

E dizioni: contratti e diritti come orientarsi. Area Sanremo 16 ottobre 2015

LEGGE 20 NOVEMBRE 1982, N. 890 INDICE * Elenco delle abbreviazioni

I DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE: UNA BREVE INTRODUZIONE

La Costituzione della Repubblica Italiana nel testo vigente

Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore

INDICE SOMMARIO PARTE UNICA PROTOCOLLI ADDIZIONALI CEDU ADDENDA AL CODICE CIVILE PARTE III CODICE CIVILE

ESTRATTO (omissis) Titolo I DISPOSIZIONI SUL DIRITTO DI AUTORE

I DISPOSIZIONI SUL DIRITTO DI AUTORE

IES 2015 VERONA. INFERMIERE in EMERGENZA e SOCCORSO settembre 2015

CODICE DEL COPYRIGHT. IL DIRITTO D'AUTORE FRA ARTlh INDUSTRIA. a cura di ^,- ' GUSTAVO GHIDINI e MARIA FRANCESCA QUATTRONE.

Indice storico - sistematico SEZIONE I COSTITUZIONE. Leggi costituzionali di particolare rilievo:

Decreto del Ministro per i Beni e le Attività culturali del 5 settembre 2018

i reati in materia di violazione del diritto d autore

ESTRATTO (omissis) Titolo I DISPOSIZIONI SUL DIRITTO DI AUTORE. Capo V Eccezioni e limitazioni. Sezione II Riproduzione privata ad uso personale

TESTI NORMATIVI / 3. Collana diretta da Massimo Siclari A12 306

Il ruolo dell Infermiere di Emergenza Territoriale All interno del sistema 118 Ravenna

Dipartimento di Giurisprudenza Prof. Michele Perilli Conoscenze Informatiche

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Fonti del diritto amministrativo

1. Per consentire il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 2 dell'articolo 1, il deposito legale si riferisce specificamente: a) alla raccolt

Guida al deposito delle opere domande e risposte

Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico.

INDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE PRIMA DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

IL DIRITTO D AUTORE: UN INQUADRAMENTO DELLA MATERIA. Avv. Nicola Bottero 27 novembre 2009

L'ORDINAMENTO REPUBBLICANO

EDIZIONI ALTRAVISTA. Legge 22 aprile 1941 n. 633 Protezione del diritto d autore e di altri diritti connessi al suo esercizio TITOLO I

Introduzione al diritto d autore: Le banche di dati

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

L infermiere di ELISOCCORSO in Valle d Aosta. un progetto sperimentale di autonomia infermieristica che parte nell estate del 2013

Parte speciale. Reati in violazione del diritto d autore. (art. 25 novies del D.Lgs. 231/2001)

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11

Direzione Generale per le Biblioteche, gli Istituti Culturali ed il Diritto D Autore. Servizio III Diritto D Autore e Vigilanza sulla S.I.A.E.

L. 18 agosto 2000, n. 248 (1). Nuove norme di tutela del diritto di autore (2).

Il Presidente della Repubblica

DECRETO LEGISLATIVO 21 febbraio 2014, n. 22. (GU n.58 del )

CODICE DEL DIRITTO D AUTORE

Gli At Medico Delegat Ticinesi Andrea Materi Soccorritore Diplomato Specialista Croce Verde Lugano. SDS Andrea Materi

Diritto d autore e banche di dati

La Chimica nella Scuola

INDICE SOMMARIO I LE FONTI II STATO, REGIONI E ENTI LOCALI

Registro Pubblico Generale delle opere protette dalla legge sul diritto d autore

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

DELIBERA N. 283/11/CONS

LEGGE 15 aprile 2004, n Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico

INDICE SOMMARIO. Avvertenze... Guida alla consultazione... COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA. Costituzione della Repubblica italiana...

Legge 5 febbraio 1992, n. 93

I DIRITTI DI PROPRIETÀ INDUSTRIALE ED INTELLETTUALE: UNA BREVE INTRODUZIONE

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

UNCLA Unione Nazionale Compositori Librettisti Autori Galleria del Corso 4, Milano - Tel

Legge 22 aprile 1941, n. 633

Diritto d Autore Fonti, Principi di tutela, amministrazione e difesa

bene giuridico considerazioni

DELIBERA N. 666/08/CONS

INDICE SOMMARIO PARTE I DIRITTI DEL CONTRIBUENTE

INDICE SOMMARIO PARTE UNICA PROTOCOLLI ADDIZIONALI CEDU ADDENDA AL CODICE CIVILE PARTE III CODICE DI PROCEDURA CIVILE. Art Art

Direttiva 2001/29/CE sull'armonizzazione di taluni aspetti del diritto d'autore e dei diritti connessi nella società dell'informazione

SEGRETARIATO GENERALE Servizio XI Diritto d Autore e Vigilanza sulla SIAE

1. D.P.R. 22 dicembre 1986, n Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi IVA

Vietata la riproduzione anche parziale

Approccio al paziente traumatizzato nel Pronto Soccorso dell A.O.U. Careggi di Firenze. Tiziana Benedetti 1

INDICE SISTEMATICO. L. 23 agosto 1988, n Disciplina dell attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

INDICE CAPITOLO PRIMO PERCORSO PARLAMENTARE DELLA LEGGE CINEMA

Modifica Nota AIFA 13 (Determinazione 06 Giugno 2011) (Livello 2)

Il Dispatch nella Centrale Operativa 118. Paolo Rosi

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Transcript:

Alcune norme sul diritto d autore A cura di Gioacchino Onorati Aracne

Copyright MMX ARACNE editrice S.r.l. www.aracneeditrice.it info@aracneeditrice.it via Raffaele Garofalo, 133/A B 00173 Roma (06) 93781065 isbn 978 88 548 3305 0 I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento anche parziale, con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi. Non sono assolutamente consentite le fotocopie senza il permesso scritto dell Editore. I edizione: maggio 2010

INDICE 7 Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche Berna, 9 settembre 1886 Parigi, 24 luglio 1971 49 Legge 22 aprile 1941, n. 631 Protezione del diritto d autore e di altri diritti connessi al suo esercizio 195 Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 Approvazione del testo del CODICE CIVILE 201 Costituzione della Repubblica Italiana 1 gennaio 1948 207 Dichiarazione Universale dei Diritti dell Uomo 10 Dicembre 1948 5

Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche del 9 settembre 1886, completata a Parigi il 4 maggio 1896, riveduta a Berlino il 13 novembre 1908, completata a Berna il 20 marzo 1914 e riveduta a Roma il 2 giugno 1928, a Bruxelles il 26 giugno 1948, a Stoccolma il 14 luglio 1967 e a Parigi il 24 luglio 1971. 7

I Paesi dell Unione, parimenti animati dal desiderio di proteggere nel modo più efficace ed uniforme possibile i diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche. Riconoscendo l importanza dei lavori della Conferenza di revisione tenuta a Stoccolma nel 1967, Hanno deciso di rivedere l Atto adottato dalla Conferenza di Stoccolma, lasciando invariati gli articoli da 1 a 20 e da 22 a 26 di questo Atto. Di conseguenza, i sottoscritti Plenipotenziari, dopo la presentazione dei loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 I Paesi ai quali si applica la presente Convenzione sono costituiti in Unione per la protezione dei diritti degli autori sulle loro opere letterarie ed artistiche. Articolo 2 1) L espressione opere letterarie ed artistiche comprende tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come: i libri, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le opere drammatiche o drammatico musicali; le opere coreografiche e pantomimiche; le composizioni musicali con o senza parole; le opere cinematografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di disegno, pittura, architettura, scultura, incisione e litografia; le opere fotografiche, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fo- 9

10 Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche tografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte geografiche, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all architettura o alle scienze. 2) è tuttavia riservata alle legislazioni dei Paesi dell Unione la facoltà di prescrivere che le opere letterarie ed artistiche oppure che una o più categorie di tali opere non sono protette fintanto che non siano state fissate su un supporto materiale. 3) Si proteggono come opere originali, senza pregiudizio dei diritti dell autore dell opera originale, le traduzioni, gli adattamenti, le riduzioni musicali e le altre trasformazioni di un opera letteraria o artistica. 4) è riservato alle legislazioni dei Paesi dell Unione di determinare la protezione da accordare ai testi ufficiali d ordine legislativo, amministrativo e giudiziario, come anche alle traduzioni ufficiali di questi testi. 5) Le raccolte di opere letterarie o artistiche come le enciclopedie e le antologie che, per la scelta o la disposizione della materia, abbiano carattere di creazioni intellettuali sono protette come tali, senza pregiudizio del diritto d autore su ciascuna delle opere che fanno parte delle raccolte stesse. 6) Le opere sopraindicate sono protette in tutti i Paesi dell Unione. Tale protezione si esercita nell interesse dell autore e dei suoi aventi causa. 7) è riservato alle legislazioni dei Paesi dell Unione di determinare sia la sfera di applicazione delle leggi relative alle opere delle arti applicate ed ai disegni e modelli industriali, sia le condizioni di protezione di tali opere, disegni e modelli, tenendo conto delle disposizioni dell art. 7. 4) della presente Convenzione. Per le opere protette, nel Paese d ori-

Legge 22 aprile 1941, n. 633 Protezione del diritto d autore e di altri diritti connessi al suo esercizio Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 166 del 16 luglio 1941 Testo coordinato ed aggiornato con le modifiche introdotte dalle seguenti norme Regio Decreto Legge 2 agosto 1943, n. 704 Decreto Luogotenenziale del 20 luglio 1945, n. 433, SIAE Legge 8 marzo 1975, n. 39, Attribuzione della maggiore età ai cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno e modificazione di altre norme relative alla capacità di agire al diritto di elettorato; Legge 5 maggio 1976, n. 404, Ratifica ed esecuzione della convenzione per la protezione dei produttori di fonogrammi contro la riproduzione non autorizzata dei loro fonogrammi, firmata a ginevra il 29 ottobre 1971; Decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 1979, n. 19, Applicazione della convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie ed artistiche, riveduta da ultimo con atto firmato a Parigi il 24 luglio 1971; Legge 29 luglio 1981, n. 406, Misure urgenti contro la abusiva duplicazione, riproduzione, importazione, distribuzione e vendita di prodotti fonografici non autorizzati; Decreto legislativo 29 dicembre 1992 n. 518, Attuazione della direttiva 91/250/CEE relativa alla tutela giuridica dei programmi per elaboratore; Legge 22 maggio 1993, n. 159, Norme in materia di abusiva riproduzione di opere librarie e abrogazione del contributo sulle opere di pubblico dominio di cui agli articoli 177, 178 e 179 e all ultimo comma dell articolo 172 della legge 22 aprile 1941, n. 633; Decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, Attuazione della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto d autore in materia di proprietà intellettuale; Legge 6 febbraio 1996, 52, Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell italia alle comunità europee; Decreto legislativo 23 ottobre 1996, n. 581, Attuazione della direttiva 93/83/ CEE per il coordinamento di alcune norme in materia di diritto d autore e di- 49

ritti connessi, applicabili alla radiodiffusione e alla ritrasmissione via cavo; Legge 23 dicembre 1996, n. 650, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l esercizio dell attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S.p.a., nel settore dell editoria e dello spettacolo, per l emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata; Legge 23 dicembre 1996, n. 650, Decreto Legge 31 dicembre 1996, n. 669, Disposizioni urgenti in materia tributaria, finanziaria e contabile a completamento della manovra di finanza pubblica per l anno 1997; Decreto Legislativo 26 maggio 1997, n. 154, Attuazione della direttiva 93/98/CEE concernente l armonizzazione della durata di protezione del diritto d autore e di alcuni diritti connessi; Decreto Legislativo 6 maggio 1999, n. 169, Attuazione della direttiva 96/9/ CEE relativa alla tutela giuridica delle banche di dati; Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 303, Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Legge 18 agosto 2000, n. 248, Nuove norme di tutela del diritto d autore; Decreto Legislativo 2 febbraio 2001, n. 95, Attuazione della direttiva 98/71/ CEE relativa alla protezione giuridica dei disegni e dei modelli; Decreto Legislativo 9 aprile 2003, n. 68, Attuazione della direttiva 2001/29/ CEE sull armonizzazione di taluni aspetti del diritto d autore e dei diritti connessi nella società dell informazione; Decreto Legge 22 marzo 2004, n. 72, Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo; Legge 21 maggio 2004, n. 128, Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 22 marzo 2004, n. 72, recante interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo, nonché a sostegno delle attività cinematografiche e dello spettacolo; Decreto Legge 31 gennaio 2005, n. 7, Disposizioni urgenti per l università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonchè per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione; 50

Decreto Legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, Codice della proprietà industriale, a norma dell articolo 15 della legge 12 dicembre 2002, n. 273; Legge 31 marzo 2005, n. 43, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell articolo 4, comma 1, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 280; Decreto Legislativo 13 febbraio 2006, n. 118, Attuazione della direttiva 2001/84/CE, relativa al diritto dell autore di un opera d arte sulle successive vendite dell originale; Decreto Legislativo 16 marzo 2006, n. 140, Attuazione della direttiva 2004/48/ CEE sul rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; Decreto Legge 3 ottobre 2006, n. 262, Disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria; Legge 24 novembre 2006, n. 286, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, recante disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria; Decreto Legge 31 dicembre 2007, n. 248, Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria; Legge 9 gennaio 2008, n. 2, Disposizioni concernenti la Società italiana degli autori ed editori; Legge 25 febbraio 2008, n. 34, Disposizioni per l adempimento di obblighi derivanti dall appartenenza dell Italia alle Comunità europee. (Legge comunitaria 2007); Legge 28 febbraio 2008, n. 31, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative e disposizioni urgenti in materia finanziaria. 51

Titolo I DISPOSIZIONI SUL DIRITTO DI AUTORE (1 71 decies) Capo I Opere protette (1 5) Capo II Soggetti del diritto (6 11) Capo III Contenuto e durata del diritto di autore (12 32 ter) Sezione I Protezione della utilizzazione economica dell opera (12 19) Sezione II Protezione dei diritti sull opera a difesa della personalità dell autore. Diritto morale dell autore (20 24) Sezione III Durata dei diritti di utilizzazione economica dell opera (25 32 ter) Capo IV Norme particolari ai diritti di utilizzazione economica per talune categorie di opere (33 64 sexies) Sezione I Opere drammatico musicali, composizioni musicali con parole, opere coreografiche e pantomimiche (33 37) Sezione II Opere collettive, riviste e giornali (38 43) Sezione III Opere cinematografiche (44 50) Sezione IV Opere radiodiffuse (51 60) Sezione V Opere registrate su supporti (61 64) Sezione VI Programmi per elaboratore (64 bis 64 quater) Sezione VII Banche di dati (64 quinques 64 sexies) Capo V Eccezioni e limitazioni (65 71 decies) Sezione I Reprografia ed altre eccezioni e limitazioni (65 71 quinques) Sezione II Riproduzione privata ad uso personale (71 quinques 71 octies) Sezione III Disposizioni comuni (71 nonies 71 decies) Titolo II DISPOSIZIONI SUI DIRITTI CONNESSI ALL ESERCIZIO DEL DIRITTO DI AUTORE (72 102) Capo I Diritti del produttore di fonogrammi (72 78) Capo I bis Diritti dei produttori di opere cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento (78 bis 78 ter) Capo II Diritti relativi all emissione radiofonica e televisiva (79) Capo III Diritti degli artisti interpreti e degli artisti esecutori (80 85 bis) Capo III bis Diritti relativi ad opere pubblicate o comunicate al pubblico per la prima volta successivamente alla estinzione dei diritti patrimoniali 53

d autore (85 ter) Capo III ter Diritti relativi ad edizioni critiche e scientifiche di opere di pubblico dominio (85 quater 85 quinques) Capo IV Diritti relativi a bozzetti di scene teatrali (86) Capo V Diritti relativi alle fotografie (87 92) Capo VI Diritti relativi alla corrispondenza epistolare ed al ritratto (93 98) Sezione I Diritti relativi alla corrispondenza epistolare (93 95) Sezione II Diritti relativi al ritratto (96 98) Capo VII Diritti relativi ai progetti di lavori dell ingegneria (99) Capo VIII Protezione del titolo, delle rubriche, dell aspetto esterno dell opera degli articoli e di notizie divieto di taluni atti di concorrenza sleale (100 102) Titolo II bis DISPOSIZIONI SUI DIRITTI DEL COSTITUTORE DI UNA BANCA DATI (102 bis 103 bis) Capo I Diritti del costitutore di una banca di dati (102 bis) Capo II Diritti e obblighi dell utente (103 bis) Titolo II ter MISURE TECNOLOGICHE DI PROTEZIONE. INFORMAZIONI SUL REGIME DEI DIRITTI (102 quater 102 quinques) Titolo III DISPOSIZIONI COMUNI (103 174 quinquies) Capo I Registri di pubblicità e deposito delle opere (103 106) Capo II Trasmissione dei diritti di utilizzazione (107 155) Sezione I Norme generali (107 114) Sezione II Trasmissione a causa di morte (115 117) Sezione III Contratto di edizione (118 135) Sezione IV Contratti di rappresentazione e di esecuzione (136 141) Sezione V Ritiro dell opera dal commercio (142 143) Sezione VI Diritti dell autore sull aumento di valore delle opere delle arti figurative (144 155) Capo III Difese e sanzioni giudiziarie (156 174 quinquies) Sezione I Difese e sanzioni civili (156 170) 54

1. Norme relative ai diritti di utilizzazione economica (156 167) 2. Norme particolari ai giudizi concernenti l esercizio del diritto morale (168 170) Sezione II Difese e sanzioni penali (171 174 quinquies) Titolo IV DIRITTO DEMANIALE (Abrogato) Titolo V ENTI DI DIRITTO PUBBLICO PER LA PROTEZIONE E L ESERCIZIO DEI DIRITTI DI AUTORE (180 185) Titolo VI SFERA DI APPLICAZIONE DELLA LEGGE (186 189) Titolo VII COMITATO CONSULTIVO PERMANENTE PER IL DIRITTO DI AUTORE (190 195) Titolo VIII DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI (196 206) 55

Titolo I DISPOSIZIONI SUL DIRITTO D AUTORE Capo I Opere protette Art. 1. Sono protette ai sensi di questa legge le opere dell ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione. Sono altresì protetti i programmi per elaboratore come opere letterarie ai sensi della Convenzione di Berna sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le banche di dati che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una creazione intellettuale dell autore. Art. 2. In particolare sono comprese nella protezione: 1) le opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche, religiose, tanto se in forma scritta quanto se orale; 2) le opere e le composizioni musicali, con o senza parole, le opere drammatico musicali e le variazioni musicali costituenti di per sé opera originale; 3) le opere coreografiche e pantomimiche, delle quali sia fissata la traccia per iscritto o altrimenti; 4) le opere della scultura, della pittura, dell arte del dise- 57

58 Legge 22 aprile 1941, n. 631, Protezione del diritto d autore [...] gno, della incisione e delle arti figurative similari, compresa la scenografia; 5) i disegni e le opere dell architettura; 6) le opere dell arte cinematografica, muta o sonora, sempreché non si tratti di semplice documentazione protetta ai sensi delle norme del capo quinto del titolo secondo; 7) le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia sempre che non si tratti di semplice fotografia protetta ai sensi delle norme del capo V del titolo II; 8) i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma espressi purché originali quale risultato di creazione intellettuale dell autore. Restano esclusi dalla tutela accordata dalla presente legge le idee e i principi che stanno alla base di qualsiasi elemento di un programma, compresi quelli alla base delle sue interfacce. Il termine programma comprende anche il materiale preparatorio per la progettazione del programma stesso; 9) le banche di dati di cui al secondo comma dell articolo 1, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto; 10) le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico. Art. 3. Le opere collettive, costituite dalla riunione di opere o di