Legge di stabilità 2014:norme in materia previdenziale.

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Legge di stabilità 2014:norme in materia previdenziale. Area welfare Rita Cavaterra Nicola Marongiu

Legge di stabilità 2014 Sulla Gazzetta Ufficiale n. 302 del 27 dicembre 2013 Supplemento ordinario n. 87 è stata pubblicata la legge 27 dicembre 2013 n. 147 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale (legge di stabilità 2014). La legge entra in vigore dal 1 gennaio 2014 ed è composta da un solo articolo, con 749 commi. Si illustrano di seguito le norme che riguardano la materia previdenziale. Articolo 1, comma 5 Bilancio INPS. Si tratta della norma che era stata annunciata dal Ministro Saccomanni in merito al bilancio INPS. Come ricorderete l'audizione fatta dal Presidente dell'inps alla Commmissione bicamerale di controllo degli enti gestori di previdenza obbligatoria aveva creato grande preoccupazione per il disavanzo del bilancio INPS determinato dall'accorpamento con l'inpdap. Il ministro Saccomanni disse che si trattava solo di un problema contabile e che la questione sarebbe stata risolta con una norma specifica all'interno della legge di stabilità. La norma ha previsto che le anticipazioni di bilancio concesse dallo Stato all'inpdap per gli esercizi precedenti il 2012 si intendono effettuate a titolo definitivo e pertanto devono essere eliminate dalla contabilità istituita ai sensi del comma 6 dell'articolo 35 della legge 448/1998. Ciò significa che il debito INPDAP nei confronti dello Stato è stato di fatto cancellato. Articolo 1 commi 191 e da 193 a 198 Lavoratori salvaguardati Per le pensioni decorrenti nel 2014 viene incrementato di 6000 unità il contingente numerico dei prosecutori volontari da salvaguardare previsto dal decreto interministeriale del 22 aprile 2013 (attuativo dell'articolo 1, commi 231 e 232 della legge di stabilità 2013). Il numero dei prosecutori volontari passa quindi da 1.590 a 7.590. Restano tutti i requisiti previsti per ottenere la salvaguardia: -essere autorizzati alla prosecuzione volontaria alla data del 4 dicembre 2011; -avere almeno un contributo versato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011; -perfezionamento della decorrenza della pensione entro il 6 gennaio 2015; -aver svolto qualsiasi attività lavorativa, a prescindere da qualsiasi reddito, dopo l'autorizzazione ai versamenti volontari ed entro il 4 dicembre 2011, -aver svolto dopo il 4 dicembre 2011 qualsiasi attività lavorativa a condizione

che abbiano conseguito, successivamente a tale data, un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a 7.500 euro. Il comma 193 ribadisce che le risorse finanziarie complessivamente richiamate dall'articolo 1,comma 235, quarto periodo, della legge 228/2012 sono finalizzate alla copertura delle salvaguardie relative alle diverse categorie dei beneficiari. L'eventuale trasferimento di risorse e relative consistenze numeriche tra le categorie può avvenire esclusivamente previo procedimento di cui all'art.14 delle legge 241/1990, con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell'economia. Il comma 194 prevede un'ulteriore salvaguardia,di cui potranno beneficiare 17.000 lavoratori, semprechè maturino la decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2015 e appartengano alle seguenti categorie: a) autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011, con un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto successivamente alla data del 4 dicembre qualsiasi attività lavorativa purchè non a tempo indeterminato; b) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto entro il 30 giugno 2012 in ragione di accordi individuali anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter del codice di procedura civile o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo, anche se dopo il 30 giugno 2012 hanno svolto qualsiasi attività lavorativa purchè non a tempo indeterminato; c) lavoratori il cui rapporto di lavoro si è risolto dopo il 30 giugno 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 in ragione di accordi individuali anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 ter del codice di procedura civile o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo, anche se dopo la cessazione hanno svolto qualsiasi attività lavorativa purchè non a tempo indeterminato; d)lavoratori il cui rapporto di lavoro si sia risolto per risoluzione unilaterale nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2011, anche se successivamente alla cessazione hanno svolto qualsiasi attività lavorativa purchè non a tempo indeterminato; e) lavoratori collocati in mobilità ordinaria alla data del 4 dicembre 2011 e autorizzati alla prosecuzione volontaria successivamente alla predetta data che perfezionino il diritto a pensione con i contributi volontari entro sei mesi dalla fine del periodo di fruizione della mobilità. In deroga alla normativa vigente (articolo 6 del comma 1, del decreto legislativo n. 184 del 1997) i versamenti volontari potranno riguardare anche periodi eccedenti i sei mesi precedenti la domanda di autorizzazione. f) autorizzati alla prosecuzione volontaria prima del 4 dicembre 2011 anche se

non hanno alcun contributo volontario versato o accreditabile alla data del 6 dicembre 2011, a condizione che abbiano almeno un contributo accreditato derivante da effettiva attività lavorativa nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2007 ed il 30 novembre 2013 e che alla data del 30 novembre 2013 non svolgano attività lavorativa a tempo indeterminato. Il trattamento pensionistico per i soggetti sopra individuati non potrà avere decorrenza anteriore al 1 gennaio 2014. Le modalità di attuazione di questa ulteriore salvaguardia saranno definite da un decreto interministeriale (lavoro e ed economia) da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di stabilità. L'INPS provvede al monitoraggio delle domande di pensionamento inoltrate dai lavoratori sulla base della data di cessazione del rapporto di lavoro. Qualora dal monitoraggio risulti il raggiungimento del limite numerico delle domande di pensione (17.000) l'istituto non deve prendere in esame ulteriori istanze. Oltre al limite numerico è previsto anche un limite massimo per quanto riguarda le risorse economiche: 203 milioni di euro per l'anno 2014, 250 milioni di euro per l'anno 2015, 197 milioni di euro per l'anno 2016, 110 milioni di euro per l'anno 2017, 83 milioni di euro per l'anno 2018, 81 milioni di euro per l'anno per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020. E' da rilevare che l'efficacia delle disposizioni previste dai commi 194 a 197 è subordinata all'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 3, primo periodo del decreto legge 102/2013, convertito con modificazioni nella legge 124/2013 (risparmi di spesa complessivamente conseguiti a seguito delle misure di armonizzazione dei requisiti di accesso al sistema pensionistico previste per particolari categorie di lavoratori) e all'effettivo rifinanziamento del Fondo per i salvaguardati previsto dalla legge di stabilità 2013.Il regolamento di armonizzazione è stato approvato dal Consiglio dei Ministri il 9 settembre scorso ma a tutt'oggi non risulta ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale. Ai fini del concorso alla copertura degli oneri previsti per questa salvaguardia, il Fondo istitutito dalla legge di stabilità 2013, rifinanziato con i risparmi sopra indicati, viene ridotto di 4 milioni di euro per l'anno 2014, 12 milion di euro per l'anno 2015, 35 milioni di euro per l'anno 2016, 38 milioni di euro per l'anno 2017, 37 milioni di euro per l'anno 2018, 69 milioni di euro per l'anno 2019 e 26 milioni di euro per l'anno 2020. Siamo ormai alla quinta salvaguardia e ogni salvaguardia ha previsto categorie di lavoratori e requisiti diversi per ottenere il beneficio della deroga: siamo insomma in presenza di un ginepraio di norme rispetto alle quali anche gli esperti in materia previdenziale cominciano ad avere seri problemi. Noi continuiamo a pensare che l'emergenza sociale dei lavoratori salvaguardati debba essere risolta in maniera definitiva e strutturale con una norma di

principio che riconosca il diritto di tutti alla pensione. Articolo1, comma 483 Deindicizzazione delle pensioni Per il triennio 2014-2016 la rivalutazione automatica delle pensioni, da applicarsi sull'importo complessivamente percepito per coloro che sono titolari di più trattamenti, viene riconosciuta nelle seguenti misure: Importo mensile del trattamento di pensione Pensione di importo fino a tre volte il minimo INPS (495,43 x3 = 1486, 29 euro lordi) Pensione di importo superiore a tre volte il minimo INPS e fino a quattro volte il minimo (495,43 x 4 = 1981,72 euro lordi) Pensione di importo superiore a quattro volte il minimo INPS e fino a 5 volte il minimo (495,43 x 5 = 2477,15) Pensioni di importo superiore a cinque volte il minimo INPS e fino a 6 volte il minimo % di rivalutazione 100% 95% 75% 50% (495,43 x 6 = 2972, 58 euro lordi) Pensioni di importo superiore a 6 volte il trattamento minimo INPS (495,43 x 6 = 2972, 58 euro lordi) 40% nel 2014 45% nel 2015 e 2016 Per l'anno 2014 non è prevista alcuna rivalutazione per la quota di pensione eccedente l'importo di 6 volte il minimo Per le pensioni che superano di poco l'importo di 3, 4, 5 e 6 volte il minimo INPS si applica la norma di salvaguardia: viene garantito l importo di pensione

di 3, 4, 5, 6 volte il minimo più la rivalutazione. Anche se la Camera ha cercato di migliorare il testo originario, la norma rimane comunque iniqua. La misura infatti modifica il sistema di rivalutazione delle pensioni peggiorandolo nettamente a danno dei pensionati. Il meccanismo di rivalutazione delle pensioni, precedente al blocco del 2012 e 2013, prevedeva, infatti, che l'indicizzazione fosse applicata su tutte le pensioni in maniera percentuale suddividendole per fasce di importo: 100% per la fascia di importo fino a tre volte il minimo, 90% per la fascia di importo fino 5 volte il minimo, 75% per la fascia di importo di pensione residua. Per il 2014, inoltre, non è prevista alcuna rivalutazione per la quota di pensione eccedente l'importo di 6 volte il minimo. La norma è iniqua perché colpisce ancora una volta i pensionati, che già hanno, peraltro, un sistema di indicizzazione delle pensioni che non garantisce il mantenimento del loro potere di acquisto. Occorre superare i blocchi della rivalutazione delle pensioni. Inoltre deve essere individuato un nuovo sistema di rivalutazione che impedisca alle pensioni di impoverirsi nel tempo. Articolo 1 comma 486 e 487 Contributo di solidarietà per le pensioni d'oro. A decorrere dal 1 gennaio 2014 e per un periodo di tre anni le pensioni corrisposte da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria complessivamente superiori a 14 volte il trattamento minimo (superiori a 6.936,02 euro) devono versare un contributo di solidarietà pari al 6% della parte eccedente il predetto importo lordo annuo (97.104,28) fino all'importo annuo lordo di venti volte il trattamento minimo INPS (138.720,4); il contributo diventa del 12% per la parte eccedente l'importo annuo lordo di venti volte il trattamento minimo (138.720,4) e del 18% per la parte eccedente l'importo annuo lordo di trenta volte il trattamento minimo (208.080,6). Ai fini del contributo di solidarietà si considerano tutti i trattamenti pensionistici percepiti. Le somme trattenute vengono acquisite dalle competenti gestioni previdenziali obbligatorie anche al fine di concorrere al finanziamento degli interventi di salvaguardia previsti nella stessa legge di stabilità. Gli organi costituzionali, le regioni e le provincie autonome di Trento e di Bolzano dovrebbero,nell'esercizio della propria autonomia,adottare provvedimenti analoghi anche in riferimento ai vitalizi previsti per coloro che hanno ricoperto funzioni pubbliche elettive. I risparmi derivanti dalla misure adottate confluiranno nel Fondo previsto dal comma 48 della legge di stabilità (sistema nazionale di garanzia per l'accesso al credito da parte delle famiglie e delle imprese).

Articolo 1, comma 489 Cumulo tra trattamento pensionistico e trattamento economico ai fini dei raggiungimento del tetto massimo di retribuzione percepibile. Ai soggetti già titolari di pensione erogata da una gestione previdenziale pubblica, le amministrazioni e gli enti pubblici (compresi negli elenchi Istat di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 196/2009 e successive modificazioni) non possono erogare trattamenti economici omnicomprensivi che sommati al trattamento pensionistico eccedano la retribuzione prevista per il Primo Presidente della Corte di Cassazione. Tale norma si applica anche ai vitalizi corrisposti a seguito di svolgimento di funzioni pubbliche elettive.sono fatti salvi i contratti e gli incarichi in corso fino alla loro naturale scadenza.gli organi costituzionali applicano i principi della norma nel rispetto dei propri ordinamenti. Articolo 1, comma 491 Aumento aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata già iscritti ad altre gestioni previdenziali o pensionati. L'aliquota contributiva per gli iscritti alla gestione separata iscritti anche ad altra gestione previdenziale o già pensionati aumenta dal 21 al 22% per l'anno 2014 e dal 22 al 23,5% per l'anno 2015. Anche questa è una misura che non si può condividere,infatti è una misura fatta solo per fare cassa. Articolo 1 comma 493 Validità dei congedi e dei permessi previsti dall'articolo 33 della legge 104/1992 per non incorrere nella penalizzazioni previste per la pensione anticipata Al fine di non incorrere nelle penalizzazioni previste per chi raggiunge il diritto alla pensione anticipata con età inferiore ai 62 anni vengono considerati come periodi utili sia i congedi sia i permessi previsti dall'articolo 33 delle legge 104 del 1992. Articolo1, comma 494 Assegno vitalizio per le vittime del terrorismo A decorrere dal 1 gennaio 2014 al coniuge e ai figli dell'invalido portatore di un' invalidità permanente non inferiore al 50% a causa dell'atto terroristico subito è riconosciuto un assegno vitalizio non reversibile di 1033 euro, soggetto alla perequazione automatica. Il diritto all'assegno vitalizio è riconosciuto anche se il matrimonio è stato contratto successivamente all'atto terroristico e i figli siano nati succesivamente allo stesso.l'assegno non può avere decorrenza anteriore al 1 gennaio 2014. L'assegno non spetta nel caso in cui sia già stato riconosciuto in precedenza in

favore del coniuge poi deceduto o divorziato o sia già stato riconosciuto ai figli nati da precedente matrimonio e viventi al momento dell'evento. Le disposizione sopra indicate si applicano anche all'assegno vitalizio previsto dall'articolo 2, comma 1 della legge 407/1998 e successive modificazioni. Articolo 1 comma 744 Lavoratori autonomi con partita IVA Per l'anno 2014 per i lavoratori autonomi con partita IVA iscritti alla gestione separata INPS,che non risultino iscritti ad altre gestioni pensionistiche obbligatorie né siano pensionati,l'aliquota contributiva resta fissata al 27%. Ricordiamo che, in base a quanto era stato stabilito dalla legge di riforma del mercato del lavoro fatta dalla Fornero, l'aliquota nel 2014 avrebbe dovuto salire al 28%. L'aliquota rimane ferma al 27% solo per i professionisti senza cassa con partita IVA. Per tutti gli altri lavoratori iscritti alla gestione separata le aliquote aumentano così come previsto dalla legge 92 del 2012. Roma 7 gennaio 2014