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Foglio informativo n. 2006 Crediti di Firma Informazioni sulla banca. Denominazione : MEDIOCREDITO ITALIANO S.P.A. Sede Legale e Amministrativa : Via Montebello,18 Milano Numero verde: 800.530.701 Fax: 02/87940711 Indirizzo telematico : www.mediocreditoitaliano.com Codice ABI : 10637 Numero di iscrizione all albo tenuto dalla Banca d Italia : 5489 Gruppo Bancario di appartenenza : GRUPPO INTESA SANPAOLO Numero di iscrizione al registro delle imprese, codice fiscale e partita IVA : 13300400150 Capitale sociale interamente versato: euro 992.043.495,00 Società unipersonale, soggetto all attività di direzione e coordinamento della capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. Dati e qualifica soggetto incaricato dell offerta fuori sede/ a distanza: Nome e Cognome/ Ragione Sociale Iscrizione ad Albi o Elenchi Sede (Indirizzo) Numero Delibera Iscrizione all Albo/ Elenco Telefono e E-mail Qualifica Che cosa sono i Crediti di Firma Con il credito di firma la Banca si impegna, nei confronti del Cliente, a prestare, nell interesse di quest ultimo, fideiussioni o altra idonea cautela a garanzia di obbligazioni del Cliente medesimo nei confronti di terzi. Si tratta normalmente di garanzie contenenti l impegno della Banca a corrispondere al beneficiario, a sua semplice richiesta, l importo stabilito, senza che possa opporre alcuna eccezione spettante al Cliente. La Banca ha diritto di ottenere dal Cliente l immediato rimborso di quanto dalla stessa versato in forza della garanzia prestata. Il conseguente credito della Banca nei confronti del Cliente, così come il credito per la commissione dovuta dal Cliente a fronte della garanzia prestata dalla Banca, possono essere assistiti da garanzie reali (principalmente pegni) e/o personali (principalmente fideiussioni) e/o da cessioni di crediti. È possibile richiedere che il credito di firma, qualora sussistano i requisiti previsti dalla normativa vigente, venga assistito dalla Garanzia Diretta del Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 e successive modifiche e integrazioni, il cui scopo è di facilitare l accesso al credito delle PMI attraverso l intervento di garanzia dello Stato. In tal caso, essendo la banca soggetto richiedente accreditato presso il Fondo verrà valutata l ammissibilità all intervento di garanzia. Il ricorso alla Garanzia Diretta del Fondo ex Legge 662/96 (ed anche in caso di garanzia indiretta per intervento di Confidi controgarantiti sullo stesso Fondo) comporta necessariamente il rispetto di tutti gli ulteriori requisiti e delle disposizioni previste dal Regolamento, reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it Condizioni economiche. Aggiornato al 06/07/2016 Pagina 1 di 5

Dettaglio condizioni economiche. FOGLIO INFORMATIVO N. 2006 Spesa dovuta alla Banca per il rilascio della garanzia richiesta: fino al 4% della somma garantita. Pagamento della commissione: in via anticipata, per ogni periodo da concordarsi tra la Banca e il Cliente, sino a quando la Banca non sia definitivamente liberata da ogni sua obbligazione connessa alle garanzie prestate, fermo restando che, in nessun caso, il Cliente può vantare alcun diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di spesa. Tasso degli interessi compensativi e di mora: tasso variabile pari al tasso pro tempore vigente per le operazioni di rifinanziamento marginale (marginal lending facility) fissato dalla Banca Centrale Europea, maggiorato di 7 punti (il valore del parametro di indicizzazione in questione è normalmente pubblicato sul sito www.ecb.it sul circuito Reuters alla pagina ECB01 E SUL Il Sole 24 Ore ). Metodo di calcolo della spesa e degli interessi: la spesa e gli interessi, a qualsiasi titolo dovuti, salvo diverso accordo tra le parti, sono calcolati sulla base dell anno civile. Spese. Diritti forfettari di Istruttoria. Spesa accessoria Importo pari al 2% sull importo del finanziamento richiesto, con un minimo di 3.000,00. Nella misura massima dell importo pari al 2% del finanziamento Spese per la stipula di qualsiasi atto (diverso dal contratto di finanziamento) Spese notarili Spese per consulenza ed assistenza legale Spese per ogni sollecito di pagamento (salvo il primo) - in Italia: euro 500,00; - all estero: euro 1.500,00. A carico del cliente A carico del cliente 5,00 Oneri fiscali tutti gli oneri fiscali, anche futuri, connessi ad ogni atto Diritti di revisione : importo pari al 1,50% del debito residuo con un minimo di euro 1.500,00 Spese per la liberazione di beni e/o diritti dalle garanzie date, a seguito dell estinzione del finanziamento, laddove la legge non vieti di addebitare alcun onere: 300,00 per ogni tipo di garanzia oltre alle spese connesse ai relativi atti, nonché eventuali spese notarili Aggiornato al 06/07/2016 Pagina 2 di 5

Spese di acquisizione della garanzia del Fondo di Garanzia ex legge 662/96 FOGLIO INFORMATIVO N. 2006 Nel caso di credito di firma assistito dal Fondo di Garanzia per le PMI ex Legge 662/96 è prevista, nei casi stabiliti dal Regolamento del Fondo, l applicazione da parte del Fondo medesimo di una commissione una tantum diversificata in funzione dell ubicazione territoriale dell impresa e delle dimensioni (piccola o media), calcolata sulla base dell importo garantito ed in funzione delle categorie di finanziamento previste dal Fondo, con un minimo dello 0,25% ed un massimo del 3% dell importo garantito. Per maggiori dettagli consultare il Regolamento reperibile sul sito internet www.fondidigaranzia.it Principali clausole contrattuali che regolano l operazione pubblicizzata IMPEGNI VARI Il Cliente deve tenere indenne la Banca da ogni spesa, onere o costo che dovesse sopportare qualora la stessa non provvedesse al pagamento richiesto dal beneficiario della garanzia a seguito di provvedimento dell autorità giudiziaria o qualora la Banca, d accordo con il Cliente, ritenesse l escussione abusiva o fraudolenta. RECESSO DAL RAPPORTO La Banca avrà diritto di recedere dal rapporto così come di rifiutarsi di adempiere le sue obbligazioni, oltre che nel caso di mancato adempimento di qualsiasi obbligo assunto dal Cliente o dai garanti, qualora si verifichino i fatti a cui si riferiscono i loro obblighi di comunicazione o laddove il bilancio del Cliente o il bilancio consolidato del gruppo a cui il Cliente appartiene evidenzi indici economici e/o finanziari difformi rispetto ai valori concordati con la Banca, ovvero quando si verifichino eventi idonei a far dubitare della capacità del Cliente o dei garanti di far fronte agli obblighi assunti o della validità delle garanzie o tali da rendere i beni cauzionali insufficienti alla sicurezza della Banca, o qualora si verifichino mutamenti dell'assetto proprietario del Cliente. Servizi accessori offerti unitamente all operazione pubblicizzata. A) Certificazioni Condizioni economiche relative ai servizi accessori offerti unitamente all operazione pubblicizzata. Spese di certificazione: euro 150,00 per ogni finanziamento, con un massimo di euro 500,00. Reclami. Reclami ricorsi e conciliazione. Il Cliente può presentare un reclamo alla Banca con lettera indirizzata per posta ordinaria a Ufficio Reclami di Mediocredito Italiano S.p.A. presso la Capogruppo Intesa Sanpaolo S.p.A. Piazza San Carlo, 156 10121 TORINO, o inviata per posta elettronica alla casella MCI.RECLAMI@mediocreditoitaliano.com, o a mezzo fax al numero 011/0937350, o consegnata ai competenti incaricati commerciali di Mediocredito Italiano S.p.A. sul territorio. La Banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento del reclamo. Se il Cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all Arbitro e l ambito della sua Aggiornato al 06/07/2016 Pagina 3 di 5

FOGLIO INFORMATIVO N. 2006 competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d Italia, oppure chiedere alla Banca. Il Cliente e la Banca per l esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo: al Conciliatore Bancario Finanziario Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR; il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario può essere consultato sul sito www.conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca; oppure ad un altro organismo iscritto nell apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria. L elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito www.giustizia.it. La Guida pratica all ABF, il Regolamento del Conciliatore Bancario Finanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Trasparenza e Reclami. Legenda. CERTIFICAZIONI: comunicazioni al Cliente o ad altro soggetto da esso indicato di dati relativi alle operazioni in essere con la Banca CESSIONE DI CREDITI: contratto in forza del quale il Cliente trasferisce alla Banca un suo diritto di credito verso un terzo, a garanzia dell adempimento degli obblighi del Cliente stesso nei confronti della Banca SPESA ACCESSORIA: costo connesso allo svolgimento, in sede di istruttoria del servizio richiesto, di analisi finanziarie e/o di accertamenti peritali, comportanti costi ed utilizzo di risorse, anche di tempo, di particolare rilievo CONSULENZA ED ASSISTENZA LEGALE: attività di consulenza e di assistenza legale resa alla Banca in occasione di operazioni con struttura particolare, che vedano coinvolti soggetti esteri o che siano assistite da garanzie estere EURIBOR (euro Interbank Offered Rate): tasso di riferimento interbancario; viene rilevato a cura della FBE (European Banking Federation) e dell ACI (Financial Markets Association) alle ore 11.00 di ogni giorno lavorativo target, diffuso sui principali circuiti telematici e pubblicato di norma su Il Sole 24 Ore del giorno successivo alla quotazione FIDEIUSSIONE: contratto con il quale un terzo, obbligandosi personalmente, garantisce l adempimento dell obbligazione del Cliente. GIORNO LAVORATIVO TARGET: giorno in cui i pagamenti o trasferimenti in euro possono essere effettuati per il tramite del sistema di regolamento Target - Trans-european Automated Real-Time Gross Express Transfer System INTERESSI COMPENSATIVI: interessi prodotti di pieno diritto da crediti liquidi ed esigibili INTERESSI DI MORA: interessi dovuti in caso di ritardo o di inadempimento nel pagamento delle somme dovute ISTRUTTORIA: analisi svolta dalla Banca al fine di valutare la concedibilità del credito richiesto Aggiornato al 06/07/2016 Pagina 4 di 5

FOGLIO INFORMATIVO N. 2006 LIBERAZIONE DI BENI E/O DIRITTI DALLE GARANZIE DATE : attività svolta dalla Banca (contatti con studi notarili, redazione di bozze, ) per la cancellazione delle garanzie che assistono l operazione, a seguito dell estinzione della stessa OPERAZIONI DI RIFINANZIAMENTO MARGINALE : operazioni dell Eurosistema che le controparti, di loro iniziativa, possono utilizzare per ottenere, dietro prestazione di garanzie, credito a brevissimo termine a un tasso di interesse prestabilito (normalmente pubblicato sul sito www.ecb.int., sul circuito Reuters alla pagina ECBO1 e su Il Sole 24 ORE ) PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE DEL TASSO: indicatore fluttuante di mercato, utilizzato per determinare un tasso PEGNO: diritto reale di garanzia costituito dal Cliente o da un terzo su un bene mobile, per assicurare alla Banca il diritto di vendere coattivamente il bene stesso e di essere soddisfatta con preferenza sul prezzo ricavato REVISIONE: analisi svolta dalla Banca, a seguito della proposta del Cliente, di variazione delle condizioni contrattuali, e/o di liberazione, totale o parziale, di beni e diritti dalle eventuali garanzie date non conseguente all estinzione del finanziamento, ai fini di valutarne l accettabilità Aggiornato al 06/07/2016 Pagina 5 di 5