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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1788 DISEGNO DI LEGGE d iniziativa dei senatori SACCONI, AIELLO, CONTE, DALLA TOR, DI BIAGIO, DI GIACOMO e PAGANO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 MARZO 2015 Deleghe al Governo per l adozione di disposizioni per il consolidamento della posizione pensionistica individuale e per la valorizzazione della complementarietà tra previdenza pubblica e privata TIPOGRAFIA DEL SENATO

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 1788 ONOREVOLI SENATORI. La riforma previdenziale realizzata nel 2012 ha prodotto il drastico passaggio ad una maggiore età di pensione anche perché contestuale con la riforma degli ammortizzatori sociali ed al sistema contributivo. Il presente disegno di legge ne vuole rappresentare il necessario complemento affinché, grazie all introduzione di un più agevole e flessibile ricorso agli istituti della prosecuzione volontaria, del riscatto e della totalizzazione, ovvero attraverso un più intenso afflusso di risparmio previdenziale alla previdenza obbligatoria e la somma di tutti i contributi, si produca una maggiore consistenza in essa della posizione individuale e, di conseguenza, del relativo trattamento. Allo stesso scopo si vuole qui valorizzare la complementarietà fra previdenza pubblica e privata in modo da agevolare sia il raggiungimento dei requisiti di pensione tramite trasferimento di risorse volontariamente accantonate da forme pensionistiche complementari individuali e collettive alla gestione obbligatoria, sia l integrazione al reddito, sino al raggiungimento dell età di pensione obbligatoria, in caso di cessazione anticipata dell attività lavorativa, grazie alla possibilità di un accesso anticipato alla pensione complementare. In questo modo si determinano ancor maggiori ragioni per aderire alla previdenza complementare proprio grazie alle sue regole più flessibili e si promuove la cultura previdenziale sulla base delle necessità di implementazione del primo pilastro. Più in particolare, si prevede che l autorizzazione ai versamenti volontari non sia più condizionata dalla posizione assicurativa del soggetto, né dalla contestuale eventuale presenza di contribuzione obbligatoria versata in altre gestioni, ma semplicemente dalla qualità di iscritto alla gestione medesima. I versamenti volontari vengono, inoltre, resi utili anche ai fini del diritto alla pensione anticipata per gli assicurati cui si applica il sistema di calcolo contributivo. Inoltre, in una prospettiva di flessibilità e di responsabilizzazione individuale rispetto alle scelte sul futuro previdenziale, viene lasciata la possibilità al lavoratore di scegliere l importo da versare che parte da un minimo rappresentato dal minimale di retribuzione imponibile di cui all articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 ad un massimo dato dalla media delle retribuzioni delle ultime cinquantadue settimane di contribuzione obbligatoria. I versamenti in favore del lavoratore possono, inoltre, essere effettuati da fondi di solidarietà aziendale o dal datore di lavoro anche nel periodo successivo alla cessazione del rapporto e ad essi si applica la disciplina fiscale relativa alla contribuzione ordinaria. L istituto del riscatto dei periodi di studio viene consentito per la copertura di tutti i periodi pregressi o successivi nei quali non sussista altra copertura contributiva (obbligatoria o figurativa) in qualunque gestione assicurativa e a prescindere dalla sussistenza o meno di un rapporto lavorativo o di una esperienza lavorativa (esempio stage, tirocini, lavori occasionali). Rimane ferma, in ogni caso, la possibilità prevista dall articolo 1, comma 77, della legge 24 dicembre 2007, n. 247 che ha modificato l articolo 2 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184 di riscattare la laurea anche in assenza di contribuzione a qualunque forma previden-

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica N. 1788 ziale. Si prevedono modalità di calcolo dei relativi oneri modulate tra un minimo connesso all equilibrio del sistema ed un massimo correlato alla media delle retribuzioni in un periodo di riferimento, con un corrispondente apporto alla prestazione previdenziale. Questo regime più flessibile si aggiunge alla rigida modalità vigente che viene confermata come alternativa in quanto quest ultima opera solo «ora per allora» secondo una taglia unica. Si conferma ovviamente il vigente regime di deducibilità fiscale per gli importi versati. I periodi così riscattati sono quindi utili sia ai fini del diritto sia della misura delle prestazioni pensionistiche. Inoltre, sempre ai fini dell afflusso di risparmio previdenziale al pilastro della previdenza obbligatoria, si consente all INPS di emettere buoni destinati ad essere erogati quali incentivi a lavoratori e consumatori in modo da essere poi versati alle gestioni previdenziali secondo le modalità consentite. Anche questo percorso innovativo di contribuzione volontaria vuole concorrere a diffondere la cultura previdenziale. Per quanto riguarda l istituto della totalizzazione, che è lo strumento attraverso il quale il lavoratore può valorizzare gratuitamente tutti i periodi contributivi versati nelle differenti gestioni, si interviene per modificare i criteri di calcolo della pensione in totalizzazione ed applicare il principio del pro rata, prevedendo che ogni ente presso cui sono stati versati i contributi sia tenuto pro quota al pagamento del trattamento pensionistico, secondo le proprie regole di calcolo. Vengono, infine, applicati anche alla pensione in totalizzazione i requisiti di accesso al pensionamento previsti dall articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, superando la specialità di requisiti stabilita dall articolo 1 del decreto legislativo 2 febbraio 2006, n. 42, e successive modificazioni. Inoltre, sempre al fine di consentire la va- lorizzazione di tutti i contributi versati dai lavoratori, si estende l istituto della pensione supplementare anche alle gestioni esclusive o sostitutive dell assicurazione generale ob- bligatoria, limitatamente ai contributi versati dopo il pensionamento. La pensione supple- mentare verrà calcolata, in ogni caso, con il sistema contributivo. Nel complesso, si tratta di disposizioni che non comportano oneri aggiuntivi di fi- nanza pubblica, perché individuano le flessi- bilità nell ambito del metodo contributivo consentendo il conferimento di risparmio e di quote dello stesso trattamento di fine rap- porto alla previdenza obbligatoria, in modo da integrare i periodi contributivi ed il conto previdenziale individuale. In questo modo, molte persone potranno salvaguardare i pro- pri versamenti quando sono insufficienti a raggiungere i requisiti minimi o completarli quando sono limitati dalla discontinuità la- vorativa. È, inoltre, previsto, nell ottica di una maggiore flessibilità all accesso al tratta- mento pensionistico, un potenziamento del ruolo «complementare» del risparmio previ- denziale dei cosiddetti secondo e terzo pila- stro, al fine di raggiungere un duplice obiet- tivo: rendere flessibile, sempre senza mag- giori oneri per la finanza pubblica, l accesso anticipato ad una prestazione pensionistica; rilanciare nel sistema italiano la previdenza privata, in un ottica non solo integrativa del- l assegno pensionistico (come è attual- mente), ma anche come una previdenza ef- fettivamente complementare rispetto a quella pubblica. In questo quadro, l articolo 1 prevede una delega al Governo, da esercitare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore, per la produzione di norme rivolte a facilitare il versamento dei contributi volontari, il ri- scatto di periodi non coperti da contribu- zione obbligatoria o figurativa, l emissione da parte dell INPS di buoni previdenziali tracciabili, l utilizzo della totalizzazione, l e-

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica N. 1788 rogazione della pensione supplementare. In particolare, per il riscatto dei suddetti periodi pregressi è consentito l impiego di quote del trattamento di fine rapporto maturato, nonché di quote di contributi versati a forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con le modalità e nelle misure stabilite in sede di contrattazione collettiva dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Nel caso in cui, in sede di contrattazione collettiva, le parti sociali non addivengano a regolare la materia entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, in via sperimentale per un triennio. L articolo 2 contiene una delega, da esercitare sempre entro il termine di dodici mesi, che è volta, in primo luogo, a valorizzare la complementarietà tra previdenza pubblica e privata, onde agevolare l eventuale trasferimento di risorse finanziarie volontariamente accantonate da forme pensionistiche complementari individuali e collettive alla gestione obbligatoria di appartenenza, ovvero garantire un adeguata integrazione al reddito in caso di cessazione del lavoro. Ciò, attraverso l accesso anticipato e flessibile alla prestazione pensionistica complementare rispetto al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza (come è invece attualmente previsto, salvo limitate deroghe) ovvero un anticipazione della posizione individuale maturata (che risulta ad oggi essere parimenti circoscritta); in secondo luogo, a potenziare la previdenza complementare prevedendo modalità di adesione automatica, salva la manifestazione della diversa volontà del lavoratore, con ciò recependo nel nostro sistema le migliori esperienze estere. L articolo 3 determina le procedure per la predisposizione e il varo dei decreti delegati.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica N. 1788 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. (Delega al Governo in materia di consolidamento della posizione pensionistica) 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi volti ad agevolare il versamento dei contributi volontari, il riscatto di periodi non coperti da contribuzione obbligatoria o figurativa, l utilizzo della totalizzazione e l erogazione della pensione supplementare, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri direttivi: a) prevedere che l autorizzazione ai versamenti volontari nella gestione di appartenenza è condizionata soltanto dall iscrizione alla gestione medesima, a prescindere dalla posizione assicurativa in quella o in altre gestioni; la suddetta autorizzazione è regolata da criteri di flessibilità nel senso che al soggetto interessato è riconosciuta la possibilità di scegliere l importo da versare all interno di una fascia tra un minimale di retribuzione imponibile, come previsto dall articolo 7, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, e un massimale risultante dalla media delle retribuzioni delle ultime cinquantadue settimane di contribuzione obbligatoria versata e accreditata; i versamenti volontari, pari al predetto massimale, sono resi utili anche ai fini del diritto alla pensione anticipata per gli assicurati cui si applica il sistema di calcolo contributivo; i versamenti in favore del lavoratore possono essere effettuati da fondi di solidarietà aziendale o dal datore di lavoro anche nel periodo successivo alla cessazione del rapporto e ad essi

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica N. 1788 si applica la disciplina fiscale relativa alla contribuzione ordinaria; b) prevedere che il riconoscimento della facoltà di riscatto dei periodi di studio universitario e postuniversitario, utile ai fini del diritto e della misura della pensione, è consentito in favore degli iscritti all assicurazione generale obbligatoria o ad una delle forme sostitutive o esclusive delle medesima per i periodi successivi all iscrizione, antecedenti o successivi alla domanda di riscatto, non coperti da contribuzione in nessuna forma previdenziale obbligatoria. Per la determinazione dell onere da riscatto e per le modalità di pagamento dello stesso si applicano, anche per i periodi nei quali non trova applicazione il sistema contributivo, modalità flessibili tra una base minima correlata all equilibrio del sistema ed una misura massima connessa alla media delle retribuzioni di un determinato periodo precedente la domanda. Ai versamenti corrispondono diversi e correlati apporti al calcolo della prestazione. Restano fermi i riscatti di periodi già consentiti prima della data di entrata in vigore della presente legge, per i quali rimane ferma la normativa previgente. Per il riscatto di questi periodi è consentito l impiego di quote del trattamento di fine rapporto maturato, nonché di quote di contributi versati a forme di previdenza complementare di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, con le modalità e nelle misure stabilite in sede di contrattazione collettiva dalle associazioni imprenditoriali e dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Nel caso in cui, in sede di contrattazione collettiva, le parti sociali non addivengano a regolare la materia entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali provvede con proprio decreto, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, in via sperimentale per un triennio. Agli oneri versati si applicano le disposizioni vigenti in materia di deducibilità fiscale;

Atti parlamentari 7 Senato della Repubblica N. 1788 c) prevedere che l Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) sia autorizzato ad emettere buoni previdenziali tracciabili, destinati all acquisto da parte di datori di lavoro e di operatori della distribuzione commerciale, per la loro erogazione quali incentivi, da parte di questi, a lavoratori e a consumatori, ai fini del versamento volontario alle gestioni previdenziali secondo le modalità consentite; d) prevedere che ai fini della valorizzazione dell istituto della totalizzazione, la relativa disciplina è rivista prevedendo che ogni ente previdenziale presso cui sono stati versati contributi è tenuto pro quota alla corresponsione del trattamento pensionistico secondo il proprio ordinamento e le proprie regole di calcolo, nonché prevedendo l applicazione anche alle pensioni in totalizzazione dei requisiti di accesso ai trattamenti di pensione di vecchiaia e di pensione anticipata previsti dall articolo 24 del decretolegge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni; e) prevedere che, allo scopo di consentire la valorizzazione di tutti i contributi versati, il diritto alla pensione supplementare è esteso alle gestioni di carattere obbligatorio che ne sono prive, limitatamente ai contributi versati dopo il pensionamento. La pensione supplementare è calcolata in ogni caso con il sistema contributivo in ciascuna delle scadenze previste; f) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.

Atti parlamentari 8 Senato della Repubblica N. 1788 Art. 2. (Delega al Governo in materia di complementarietà tra previdenza pubblica e privata) 1. Al fine di rafforzare alcune opportunità di integrazione tra il pilastro della previdenza pubblica e quello della previdenza complementare nonché di promuovere l adesione a quest ultima, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, attenendosi ai seguenti princìpi e criteri derettivi: a) valorizzare la complementarietà fra previdenza pubblica e privata, consentendo l accesso anticipato alla prestazione pensionistica complementare rispetto al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime di appartenenza ovvero un anticipazione della posizione individuale maturata, anche al fine di agevolare l eventuale trasferimento di risorse finanziarie volontariamente accantonate da forme pensionistiche complementari individuali e collettive alla gestione obbligatoria di appartenenza per perfezionare i requisiti di accesso alla prestazione o incrementarne l importo, nonché di garantire, in caso di cessazione anticipata dell attività lavorativa, l integrazione del reddito sino al raggiungimento dell età di pensione. Le modalità, le misure e i limiti sono stabiliti con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sentita la Commissione di vigilanza sui fondi pensione; b) potenziare la previdenza complementare, anche adottando le necessarie modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, prevedendo modalità di adesione automatica, salva la diversa volontà manifestata dal lavoratore entro sei mesi dalla data dell assunzione;

Atti parlamentari 9 Senato della Repubblica N. 1788 c) apportare alla normativa vigente tutte le modifiche e integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo. Art. 3. (Procedure per l esercizio della delega) 1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, ciascuno dei quali è corredato della relazione tecnica di cui all articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, sono adottati nel rispetto dell articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative a livello nazionale. 2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che sono resi entro il termine di trenta giorni dalla data di assegnazione. Entro i trenta giorni successivi all espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate con riferimento all esigenza di garantire il rispetto dell articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione. 3. Disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 possono essere adottate entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi medesimi, nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi previsti dalla presente

Atti parlamentari 10 Senato della Repubblica N. 1788 legge e con le stesse modalità di cui al presente articolo.

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