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Bashkia e Fermës Provinça e Kozencës Comune di Firmo Provincia di Cosenza REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESERCIZIO DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

Indice Pag. Art. 1 Oggetto del regolamento... 3 Art. 2 Ambito di applicazione... 3 Art. 3 Divieti e prescrizioni... 3 Art. 4 Orario di svolgimento dell attività... 4 Art. 5 Rilascio delle autorizzazioni... 4 Art. 6 Modifica, subingresso, sospensione, cessazione e revoca... 5 Art. 7 Affissione del documento identificativo... 5 Art. 8 Utilizzazione delle aree... 6 Art. 9 Controllo igienico-sanitario... 6 Art. 10 Pubblicità dei prezzi... 7 Art. 11 Divieto di pubblicità... 7 Art. 12 Sanzioni... 7 Art. 13 Commercio di animali vivi... 8 Art. 14 Ordine... 8 Art. 15 Pubblicità del regolamento... 8 Art. 16 Entrata in vigore... 8 2

Art. 1 Oggetto del regolamento Il presente regolamento disciplina, ai sensi del D. L.vo n. 114/1998 e della L. R. n. 18/1999, l esercizio dell attività di vendita su aree pubbliche in forma itinerante effettuato con mezzo mobile, senza occupazione di suolo pubblico e nei limiti temporali di sosta, nei giorni ed orari stabiliti dal Comune, nonché le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento dell attività di vendita su aree pubbliche. Art. 2 Ambito di applicazione Per il commercio al dettaglio in forma itinerante s intende l attività svolta da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende in forma itinerante, nonché dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, così come previsto dal 1 comma dell art. 4 del D. L.vo 18 ma ggio 2001, n. 228. L autorizzazione per il commercio al dettaglio in forma itinerante abilita la partecipazione alle fiere che si svolgono sull intero territorio nazionale ed alla vendita a domicilio del consumatore, nonché nei locali dove questo si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento e di svago. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante può essere svolto su qualsiasi area pubblica. Art. 3 Divieti e prescrizioni Il commercio al dettaglio in forma itinerante deve essere svolto con mezzi mobili e con soste limitate, di norma, al tempo strettamente necessario per effettuare le operazioni di vendita. La sosta per il commercio itinerante non è consentita in prossimità di incroci, segnali stradali, fermate bus ove è necessario lasciare uno standard di sicurezza e visibilità atto ad evitare pericoli per la circolazione veicolare e pedonale. Gli operatori non possono sostare nella stessa via o piazza od altra area pubblica per più di un ora. 3

Gli operatori possono porre in vendita solo gli articoli relativi al settore commerciale per i quali sono autorizzati. Il commercio itinerante non può essere svolto nelle aree espressamente vietate, in forza di apposito provvedimento comunale, per comprovati motivi di viabilità, igiene, sanità o pubblico interesse. Art. 4 Orario di svolgimento dell attività In ossequio a quanto disposto dall art. 16 della L. R. n. 18/1999, l attività di vendita al dettaglio sua area pubblica in forma itinerante, potrà essere esercitata nel rispetto delle seguenti fasce orarie: Orario invernale: dalle ore 08,00 alle ore 19,00; Orario estivo: alle ore 08,00 alle ore 20,00. di essa. L orario estivo entra in vigore in concomitanza dell ora legale e cessa con la fine Con provvedimento sindacale potranno essere stabilite delle fasce orarie e giorni prestabiliti per i medesimi motivi di cui all art. 3 del presente regolamento. Art. 5 Rilascio delle autorizzazioni Chiunque intenda iniziare un attività di commercio al dettaglio in forma itinerante, deve presentare al Comune specifica richiesta in bollo, per il rilascio della relativa autorizzazione, mediante consegna della stessa direttamente agli uffici comunali o invio con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. In tal caso, a tutti gli effetti del presente regolamento, la data di riferimento, è quella di arrivo al protocollo. L autorizzazione può essere richiesta solo da persona fisica o da società di persone regolarmente costituita secondo le norme vigenti. Al medesimo soggetto, sia esso persona fisica o società di persone, non può essere rilasciata (anche da più Comuni) più di una autorizzazione. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata al Comune ove il 4

soggetto ha la residenza ovvero (se trattasi di società) la sede legale. Nella richiesta il soggetto interessato, o il legale rappresentante, nel caso di società, deve dichiarare, sotto la propria responsabilità: a. di essere residente o di avere la sede legale nel comune; b. di essere in possesso dei requisiti morali previsti dall art. 5, comma 2, del D. L.vo n. 114/1998; c. di essere in possesso dei requisiti professionali di cui all art. 5, comma 5, del D. L.vo n. 114/1998 (solo per la vendita di prodotti appartenenti al settore alimentare); d. di non possedere altra autorizzazione per il commercio al dettaglio in forma itinerante da altro Comune. Il Comune accerta la rispondenza dei contenuti della richiesta alle disposizioni di legge ed ai regolamenti comunali vigenti e provvede al rilascio delle autorizzazioni. La domanda s intende comunque accolta qualora il Comune non comunichi all interessato il provvedimento di diniego entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento. Decorso tale data, il soggetto interessato può iniziare l attività previa notifica al Comune dell avvenuta acquisizione della titolarità dell autorizzazione al seguito di silenzio-assenso. Art. 6 Modifica, subingresso, sospensione, cessazione e revoca Per i casi di modifica, subingresso, sospensione, cessazione e revoca dell attività del commercio al dettaglio su aree pubbliche in forma itinerante, si applicano le norme previste dalla legge n. 114/1998 e dalla L. R. n. 18/1999. Art. 7 Affissione del documento identificativo Per tutta la durata della sosta è fatto obbligo agli operatori di esporre bene in vista l apposito documento contenente i dati identificativi del concessionario e gli estremi dell autorizzazione per l esercizio dell attività di vendita al dettaglio su aree pubbliche. 5

Art. 8 Utilizzazione delle aree Agli operatori è consentita l utilizzazione delle attrezzature più idonee per la presentazione e vendita dei prodotti, compreso il proprio automezzo. pubblico. Le attrezzature di vendita non devono deturpare o manomettere il suolo E fatto obbligo agli operatori di lasciare, al termine della sosta, l area pulita e di raccogliere eventuali rifiuti. Art. 9 Controllo igienico-sanitario L esercizio di vendita al dettaglio in forma itinerante su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia, sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari e non alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande. La vendita svolta in forma itinerante su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitata con le modalità e le attrezzature necessarie atte a prevenire contaminazioni esterne e per la conservazione degli stessi in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche come prescritto dalle norme comunitarie e nazionali. I veicoli adibiti alla vendita al dettaglio in forma itinerante su aree pubbliche di prodotti alimentari devono avere le caratteristiche stabilite con apposita ordinanza del Ministero della Salute. La vendita al dettaglio itinerante su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata (quali prodotti surgelati, congelati e refrigerati), è consentita solo se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti o se l attività è esercitata mediante l uso di veicoli aventi le caratteristiche di cui al precedente comma. La vendita al dettaglio itinerante su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, è vietato salvo che sia effettuata con veicoli aventi le caratteristiche sopra indicate. E vietata la vendita su aree pubbliche di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione, ad eccezione di quelle poste in vendita in recipienti chiusi, per come 6

previsto dall art. 176, comma 1, del regolamento p er l esecuzione del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e successive modificazioni, nonché la vendita e l esposizione di armi, esplosivi ed oggetti preziosi. Art. 10 Pubblicità dei prezzi Gli operatori sono obbligati ad indicare il prezzi di vendita sui prodotti esposti, nonché ogni altra etichettatura prevista dalle vigenti normative in vigore. Art. 11 Divieto di pubblicità Al fine di garantire il miglior svolgimento dell attività è fatto divieto di effettuare la vendita mediante l uso di apparecchiature per l amplificazione e la diffusione dei suoni, di disturbare con grida e schiamazzi e di importunare il pubblico con insistenti offerte di merci. Art. 12 Sanzioni Chiunque eserciti la vendita al dettaglio in forma itinerante su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o in luoghi in cui è vietata tale vendita, nonché senza l autorizzazione o il permesso di cui all art. 28 del D. L.vo n. 114/1998, commi 9 e 10, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.600,00 a 15.600,00 e con la confisca delle attrezzature e della merce. Le violazioni dei limiti e dei divieti imposti dal presente regolamento sono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 520,00 a 3.120,00, ai sensi dell art. 29, comma 2 del D. L.vo n. 114/1998. In caso di particolare gravità o di recidiva, può essere disposta la sospensione dell attività di vendita per un periodo non superiore e venti giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione per due volte in un anno, anche se si è proceduto al pagamento della sanzione mediante oblazione. Per le violazioni, l autorità competente a ricevere il rapporto è il Sindaco del Comune di Firmo. 7

Art. 13 Commercio di animali vivi La vendita itinerante su aree pubbliche di animali vivi deve essere, oltre che nel rispetto delle norme previste dal presente regolamento, anche nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali e non può essere esercitata contemporaneamente sullo stesso luogo in cui sono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari. Art. 14 Ordine L ordine e la disciplina delle vendite sono assicurati dagli agenti del comando di polizia municipale e dalle forze dell ordine. Art. 15 Pubblicità del regolamento Copia del presente regolamento, a norma dell art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perchè ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Art. 16 Entrata in vigore Il presente regolamento entrerà in vigore decorsi quindici giorni dalla data di pubblicazione all Albo Pretorio del Comune. 8

Il presente regolamento è stato approvato con delibera del Consiglio comunale n. 10 del 21 aprile 2006 9