Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Beat Forster e Jérôme Candrian, cancelliere Federico Pestoni. A., richiedente, contro

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ORDINANZA DELLA CORTE 11 aprile 1989*

Transcript:

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte I Sentenza del 3 novembre 2011 Composizione Giudici Claudia Pasqualetto Péquignot (presidente del collegio), Beat Forster e Jérôme Candrian, cancelliere Federico Pestoni. Parti A., richiedente, contro Incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza IFPDT, Feldeggweg 1, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Domanda di revisione della sentenza del TAF, del 7 luglio 2011.

Fatti: A. Considerandosi torturato da satelliti ed altri mezzi informatici che avrebbero come scopo di spiarlo in continuazione, A. ha adito l'ufficio federale dell'informatica e delle telecomunicazioni (UFIT), in data 3 gennaio 2011, intimandogli di cessare ogni tipo di sorveglianza nei suoi confronti. A seguito di una risposta negativa di questo ufficio, il quale ha dichiarato di non essere a conoscenza di tali dispositivi, A. si è rivolto negli stessi termini all'incaricato federale della protezione dei dati e della trasparenza (IFPDT), il quale ha fornito la stessa risposta dell'ufit. Il 26 gennaio 2011, A. si è rivolto al Tribunale amministrativo federale (TAF), invocando sempre gli stessi argomenti a seguito della richiesta, da parte del TAF, di produrre una decisione impugnabile, l'insorgente ha di nuovo adito l'ifpdt. Quest'ultimo, con scritto del 28 febbraio 2011, ha spiegato di non poter emanare alcuna decisione dal momento che l'ifpdt non effettua il trattamento dei dati in questione. B. Il 2 marzo 2011, A. ha interposto ricorso dinanzi al TAF per denegata giustizia contro l'ifpdt. Con sentenza del 7 luglio 2011, lo scrivente Tribunale ha dichiarato irricevibile il ricorso in quanto i presupposti del diniego di giustizia, ossia l'obbligo di dover emanare un a decisione, non erano dati nella fattispecie. Questa sentenza del TAF è stata successivamente impugnata, il 19 agosto 2011, dinanzi al Tribunale federale, il quale, con sentenza del 5 settembre 2011, ha respinto il ricorso nella misura in cui era ammissibile. C. il 12 luglio 2011, ossia prima del ricorso al Tribunale federale summenzionato, A. (qui di seguito il richiedente), ha inoltrato una domanda di revisione al TAF circa la sentenza del 7 luglio 2011. Lo scrivente Tribunale, rendendolo attento al fatto che il termine di ricorso ordinario non era ancora scaduto, ha chiesto al richiedente se voleva che il suo scritto del 12 luglio 2011 venisse trasmesso all'alta Corte. Il 19 luglio 2011, il richiedente ha fatto sapere al TAF che intendeva inoltrare un ricorso al Tribunale federale e pregava di conseguenza di non trasmettere la sua richiesta come ricorso. Con scritto del 22 luglio 2011, lo scrivente Tribunale ha aperto una procedura di revisione, rendendo comunque attento il richiedente che, a norma di legge, la richiesta non Pagina 2

poteva essere trattata in mancanza di una sentenza cresciuta in giudicato. D. A seguito della sentenza del Tribunale federale del 5 settembre 2011, il TAF ha fissato un termine al richiedente per completare la richiesta di revisione, rendendolo attento alle condizioni di ricevibilità di qualsiasi richiesta di revisione, precisando ancora che detta motivazione doveva riferirsi unicamente al dispositivo della decisione di cui egli chiede la revisione, ossia, nella fattispecie, la sentenza d'inammissibilità del 7 luglio 2011. E. Con scritto del 5 ottobre 2011, il richiedente ha confermato di mantenere la richiesta ed ha fornito un complemento di motivazione. Essa verrà ripresa, per quanto necessario, nei considerandi di diritto qui di seguito. F. Con sentenza del 17 ottobre 2011, pervenuta allo scrivente Tribunale il 26 ottobre, il TF ha dichiarato inammissibile una domanda di revisione della succitata sentenza del Tribunale federale inoltrata dal richiedente il 26 settembre precedente. Diritto: 1. 1.1. Trattandosi nella fattispecie di una richiesta di revisione di una sentenza per la quale il TAF era senza dubbio competente (art. 31 e 33 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo (LTAF, RS 173.32), lo scrivente Tribunale è in linea di massima fatte salve le eccezioni menzionate qui di seguito competente per esaminarla. 1.2. Secondo l'art. 45 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo (LTAF, RS 173.32), gli art. 121 a 128 della legge federale del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110) si applicano per analogia alle richieste di revisione di sentenze del TAF. Le disposizioni della LTF, giustamente, regolano la procedura e le condizioni per le richieste di revisione di sentenze del Tribunale federale dinanzi a quest'ultimo Tribunale, ma non il caso in cui viene chiesta la revisione di Pagina 3

una sentenza di un autorità inferiore precisamente a codesta autorità contemporaneamente al ricorso ordinario al Tribunale federale. Come menzionato poc'anzi (consid. di fatto B), la sentenza di cui si chiede la revisione è stata regolarmente impugnata con il rimedio giuridico ordinario dinanzi al Tribunale federale, il quale ha respinto, per quanto ammissibile, il ricorso. Di regola e stando nell'ambito della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), la revisione deve essere richiesta all'autorità di ricorso che per ultima ha trattato la causa (AUGUST MÄCHLER, in Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, qui di seguito Kommentar VwVG, ad. art. 66 PA, n.m. 7 ed i riferimenti citati). Simile principio non è menzionato, né dalla legge né dalla dottrina, circa le sentenze del Tribunale federale, il quale è sempre, per forza, l'ultima autorità ad aver trattato una causa nell'ambito di rimedi giuridici ordinari. Stando comunque alla giurisprudenza, la regola secondo la quale la richiesta di revisione deve sempre essere inoltrata dinanzi all'ultima autorità che ha trattato la fattispecie, invece, sembra essere relativizzata nell'ipotesi in cui il Tribunale federale abbia per ultimo trattato la causa in effetti, quando un ricorso dinanzi a codesta autorità ha effetto devolutivo, com'è il caso del ricorso in materia diritto pubblico degli art. 82 e segg. LTF, e che il Tribunale federale entra nel merito del ricorso, solo la sentenza del Tribunale federale soggiace a revisione. Se invece il Tribunale federale non entra nel merito di un ricorso, la sua sentenza non sostituisce quella dell'autorità precedente e di conseguenza, la competenza per esaminare la richiesta di revisione appartiene all'autorità precedente (sentenza del Tribunale federale 2A.332/2003, del 3 ottobre 2003, consid. 2.2 questa sentenza è stata emanata in base all'art. 136 della vecchia legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria federale [vog, RU 60 275 e, relativamente alla titolo settimo, RU 1969 784], ormai non più in vigore, di cui però le disposizioni in materia di revisione sono state sostanzialmente riprese nella LTF). Nella presente fattispecie, con sentenza del Tribunale federale del 5 settembre 2011, è stato respinto per quanto ammissibile il ricorso del richiedente del 19 agosto 2011 di conseguenza, il Tribunale federale è entrato parzialmente nel merito dei gravami. Visto quanto precede, lo scrivente Tribunale non dovrebbe essere considerato competente per trattare la richiesta di revisione in oggetto e, già per questo motivo, la richiesta dovrebbe essere dichiarata inammissibile. Questa questione rimarrà però aperta nella misura in cui la richiesta di revisione è comunque inammissibile anche per altri motivi. Pagina 4

2. La richiesta di revisione soggiace ai termini differenti secondo il motivo invocato di revisione definiti all'art. 124 LTF. Nella fattispecie, comunque, e senza che sia quindi necessario elencare dettagliatamente il contenuto di questa disposizione, i termini sono stati rispettati dal momento in cui la richiesta di revisione è stata inoltrata quattro giorni dopo il ricevimento della sentenza del 7 luglio 2011, e quindi prima della scadenza del termine per il rimedio giuridico ordinario ossequiando comunque la giurisprudenza, lo scrivente Tribunale non ha dichiarato irricevibile la richiesta di revisione (DTF 123 I 283, consid. 2), quand'anche detta richiesta è stata inoltrata contro una sentenza del TAF che comunque non era cresciuta in giudicato. Visto quanto precede, il richiedente è stato invece informato del fatto che la sua richiesta non avrebbe potuto essere trattata prima della scadenza del termine di ricorso ordinario al Tribunale federale. 3. Stando infine ai requisiti di forma e di contenuto, l'art. 47 LTAF rinvia all'art. 67 cpv. 3 PA, disposizione che regola il contenuto, la forma, il miglioramento o il completamento della domanda di revisione, rinviando a sua volta agli art. 52 e 53 PA che regolano i requisiti di forma e di contenuto del ricorso ordinario dinanzi al TAF. Secondo l'art. 52 PA, il ricorso deve contenere le conclusioni, i motivi, l'indicazione dei mezzi di prova e la firma del ricorrente o del suo rappresentante. Quando detti requisiti non sono adempiuti, il Tribunale se le difficoltà particolari della causa lo esigono accorda al ricorrente un congruo termine per completare la motivazione. Nella presente fattispecie, è stata data la facoltà al richiedente di completare la richiesta del 12 luglio 2011, che non corrispondeva alle esigenze di contenuto di una domanda di revisione, segnatamente con riferimento alle disposizioni legali succitate. In questo ambito, il richiedente è stato peraltro reso attento al fatto che le conclusioni ed i motivi di revisione non potevano concernere che il dispositivo della sentenza del 7 luglio 2011, ossia l'inammissibilità del ricorso e le spese processuali che gli sono state addossate. Il richiedente è altresì stato informato dei motivi che aprono la via della revisione (ordinanza del TAF del 29 settembre 2011). Il richiedente ha completato la sua motivazione con scritto del 5 ottobre 2011. Pagina 5

Visto quanto precede, lo scrivente Tribunale esaminerà quindi se la via straordinaria della revisione è aperta nella fattispecie, ossia se vi sono elementi quali quelli definiti dagli art. 121 à 123 LTF. 4. Secondo l'art. 46 LTAF, le censure che avrebbero potuto essere sollevate in un ricorso contro la sentenza (del TAF) non possono essere fatte valere in una domanda di revisione. Questa disposizione ha per scopo di evitare che la revisione venga usata per recuperare l'adozione di un atto d'impugnazione non utilizzato (cfr. Messaggio concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, del 28 febbraio 2001, FF 2001 3764ss, segnatamente 3948), o meglio per proporre all'autorità adita di esaminare un gravame che non era stato invocato. In altri termini, se il richiedente disponeva della facoltà di deporre nell'ambito di un ricorso ordinario tutti i "moyens de droit" dei quali poteva prevalersi, la via straordinaria della revisione non è aperta. Nella fattispecie, la richiesta di revisione completata il 5 ottobre 2011 conclude a che "sia aperta un'inchiesta e che siano presi provvedimenti istruttori miranti a far smettere la continuata, dittatoriale e inaccettabile violazione della [sfera] privata [del richiedente] [ ]". Il memoriale di richiesta iniziale concludeva peraltro alla restituzione della tassa di giustizia di 500 franchi addossata al richiedente. La motivazione addotta dal ricorrente in ambedue gli scritti poggia sulla contestazione del ragionamento seguito dallo scrivente Tribunale con sentenza del 7 luglio 2011. Egli invoca tra l'altro una contraddizione nell'ambito della procedura ed il fatto che non sia conforme alle disposizioni legali considerare che l'ifpdt non era tenuto, nella fattispecie, all'emanazione di una decisione o d'intraprendere un'inchiesta. La domanda di restituzione poggia su di una pretesa lentezza del TAF a decidere. Siffatta argomentazione sarebbe potuta essere sollevata dal richiedente in sede di ricorso ordinario dinanzi al Tribunale federale e del resto, il richiedente ha precisamente invocato questi stessi gravami e formulato le stesse conclusioni nell'atto di ricorso dinanzi al Tribunale federale, con l'esito che sono stati respinti nella misura della loro ricevibilità. Di conseguenza, visto già l'art. 46 LTAF, la richiesta di revisione non è ammissibile. Pagina 6

5. A titolo abbondanziale si dovrà pure considerare che in ogni caso, i requisiti che aprono la via della revisione ai sensi degli art. 121 a 123 LTF non sono invocati, né tantomeno adempiuti nella fattispecie. In effetti non viene invocato, né tantomeno dimostrato che la decisione di cui si chiede la revisione sia stata influenzata da un crimine o un delitto (art. 123 LTF e 66 cpv. 1 PA), la conoscenza di fatti o mezzi di prova che il richiedente non poteva conoscere o invocare durante la precedente procedura (art. 123 cpv. 2 let. a LTF e 66 cpv. 2 PA), la scoperta di un vizio procedurale in quanto l'autorità non ha tenuto conto di fatti importanti documentati (art. 121 let. d LTF e 66 cpv. 2 let. b PA), la violazione delle disposizioni sulla ricusazione (art. 121 let. a LTF e 66 cpv. 2 let. c PA), la violazione delle regole sulla composizione del Tribunale (art. 121 let. a LTF), che il Tribunale non abbia deciso su certe conclusioni (art. 121 let. c LTF omissione questa, che trattandosi di una sentenza del TAF si sarebbe comunque dovuta invocare in sede di ricorso dinanzi al Tribunale federale) che il Tribunale abbia deciso ultra o extra petita (art. 121 let. b LTF quand'anche siffatta violazione del diritto sarebbe da considerarsi come gravame di ricorso ordinario contro una sentenza del TAF) ed infine, che un'autorità europea abbia constatato una violazione della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (art. 122 LTF e 66 cpv. 2 let. d PA). Visto quanto precede la richiesta di revisione del 12 luglio 2011 deve essere dichiarata inammissibile. 6. Nella misura in cui la LTAF non contiene nessun disposto in materia di spese procedurali, sono applicabili le disposizioni della PA. L'art. 68 PA rinvia agli art. 59 a 65 PA. L'art. 63 PA applicabile quindi anche alle domande di revisione dispone che le spese procedurali sono addossate alla parte soccombente. Nella fattispecie, visto l'esito della causa, dette spese verranno fissate a 250. franchi corrispondenti all'anticipo di spesa corrisposto e addossate al richiedente. Pagina 7

Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. La richiesta di revisione è inammissibile. 2. Le spese procedurali, pari a 250. franchi, sono addossate al richiedente e compensate con l'anticipo di spesa già corrisposto. 3. Comunicazione a: ricorrente (atto giudiziario) IFPDT per informazione (atto giudiziario) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Claudia Pasqualetto Péquignot Federico Pestoni Rimedi giuridici: Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e se in possesso della parte ricorrente i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF). Data di spedizione: Pagina 8