(conseguente l applicazione dei commi 336 e 337, art. 1, della Legge , n. 311)

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SERVIZIO FINANZIARIO UFFICIO TRIBUTI Regolamento per la definizione agevolata dell Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) (conseguente l applicazione dei commi 336 e 337, art. 1, della Legge 30.12.2004, n. 311) APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 16 DEL 21 FEBBRAIO 2011 Regolamento per la definizione agevolata I.C.I. conseguente l applicazione dei commi 336 e 337, art. 1, L. 311/2004 Pagina 1

I N D I C E Art. 1 - Oggetto, ambito e durata della definizione agevolata Art. 2 - Soggetti interessati Art. 3 - Protocollo d intesa con categorie professionali Art. 4 - Condizioni di esclusione e di inapplicabilità della definizione agevolata Art. 5 - Perfezionamento della definizione agevolata Art. 6 - Rateizzazione Art. 7 - Valutazione dell istanza di definizione agevolata Art. 8 - Effetti delle verifiche dei classamenti da parte dell Agenzia del Territorio Art. 9 - Attività degli Uffici Comunali Art. 10 - Disposizioni finali Art. 11 - Entrata in vigore Regolamento per la definizione agevolata I.C.I. conseguente l applicazione dei commi 336 e 337, art. 1, L. 311/2004 Pagina 2

Art. 1 Oggetto, ambito e durata della definizione agevolata 1. Il presente regolamento disciplina, ai sensi dell art. 13 della Legge 27 dicembre 2002, n. 289 e nell ambito della potestà regolamentare attribuita ai comuni dal decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la definizione agevolata dei rapporti tributari in materia di imposta comunale sugli immobili maturati a seguito della regolarizzazione tardiva del classamento catastale (commi 336 e 337, art. 1 L. 311/2004). Art. 2 Soggetti interessati 1. Sono ammessi alla definizione agevolata i soggetti passivi dell imposta comunale sugli immobili, in quanto titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata ubicate nel territorio comunale, relativamente: a) ai fabbricati mai dichiarati in catasto; b) ai fabbricati ultimati ma dichiarati in catasto in corso di costruzione; c) ai fabbricati che hanno perso i requisiti per il riconoscimento della ruralità; d) ai fabbricati iscritti in catasto con classamento non più coerente alla situazione di fatto per intervenute variazioni edilizie (quali, a titolo esemplificativo, interventi di riqualificazione, ampliamento, frazionamento e fusione, etc.); e) ai fabbricati la cui variazione di destinazione d uso non è stata dichiarata in catasto; f) ai fabbricati compresi in unità immobiliari censite nella categoria E rispetto ai quali presentino autonomia funzionale e reddituale. Art. 3 Protocollo d intesa con categorie professionali 1. Al fine di incentivare ed agevolare i contribuenti che intendono aderire alla definizione agevolata prevista dal presente regolamento, il Comune di Borgo a Mozzano attiverà forme di collaborazione e di intesa con le categorie professionali operanti sul territorio mirate ad offrire al cittadino un servizio qualificato a prezzi calmierati. Art. 4 Condizioni di esclusione e di inapplicabilità della definizione agevolata 1. La procedura di cui al presente regolamento dovrà essere attivata prima della notifica da parte del Comune di Borgo a Mozzano di una richiesta scritta ai sensi del comma 336, dell art. 1 della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 e comunque non oltre il termine perentorio di cui all art. 5. 2. Non possono formare oggetto della definizione agevolata: a) gli atti impositivi che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono divenuti definitivi per mancanza di impugnazione entro i termini di legge ovvero per avvenuto pagamento delle somme dovute; Regolamento per la definizione agevolata I.C.I. conseguente l applicazione dei commi 336 e 337, art. 1, L. 311/2004 Pagina 3

b) le controversie tributarie che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano essere definite (c.d. sentenze passate in giudicato ); c) i carichi iscritti nei ruoli per la riscossione coattiva in base a titoli definitivi ovvero le somme richieste coattivamente tramite ingiunzione fiscale di cui al R.D. n. 639 del 14.04.1910. Art. 5 Perfezionamento della definizione agevolata 1. Il procedimento di definizione agevolata di cui al presente regolamento si perfeziona attraverso la presentazione, entro il termine perentorio del 31 ottobre 2011, a pena di decadenza, della seguente documentazione: a) istanza di definizione agevolata, redatta su apposito modello predisposto dall Ufficio Tributi; b) copia della ricevuta di presentazione all Agenzia del Territorio di Lucca degli atti di attribuzione/aggiornamento catastale redatti, ai sensi del Regolamento di cui al Decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701 (DOCFA), con indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale o della variazione. c) copia della ricevuta di pagamento in autoliquidazione delle annualità dell I.C.I. arretrata, che risultino ancora passibili di accertamento in base alla normativa, con il versamento dell imposta dovuta (nel caso di primo accatastamento) o della maggiore imposta dovuta (nel caso di modifica del classamento preesistente) calcolata applicando l aliquota vigente per ciascun anno di tributo, con esclusione degli interessi e delle sanzioni amministrative dovute. 2. Il pagamento delle somme dovute deve essere effettuato tramite versamento su apposito conto corrente postale indicato dall Ufficio Tributi. 3. La documentazione di cui al comma 1 dovrà essere presentata mediante consegna diretta all Ufficio Protocollo o all Ufficio Tributi, mediante P.E.C. (posta elettronica certificata) ovvero mediante spedizione per posta raccomandata (in questo caso farà fede la data del timbro di spedizione). 4. L istanza di definizione agevolata ha valore di dichiarazione ai sensi dell art.10, comma 4, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n.504. Art. 6 Rateizzazione 1. E ammessa la rateizzazione dell importo complessivamente dovuto a titolo di definizione agevolata, nei limiti sottoindicati: a) SOGGETTO PASSIVO PERSONA FISICA importi complessivi fino ad 500,00 - versamento in un unica soluzione; importi complessivi da 500,01 ad Euro 1.000,00 - versamento in tre rate bimestrali importi complessivi superiori a 1.000,01 - versamento in cinque rate bimestrali; b) SOGGETTO PASSIVO PERSONA GIURIDICA importi complessivi fino ad 2.000,00 - versamento in un'unica soluzione; Regolamento per la definizione agevolata I.C.I. conseguente l applicazione dei commi 336 e 337, art. 1, L. 311/2004 Pagina 4

importi complessivi da 2.000,01 ad 4.000,00 - versamento in tre rate bimestrali; importi complessivi superiori a 4.000,01 - versamento in quattro rate bimestrali; 2. Il soggetto interessato alla rateizzazione dovrà presentare all Ente, unitamente all istanza di cui all art. 5,comma1, lettera a), la richiesta di rateizzazione con allegata ricevuta del pagamento della prima rata delle somme dovute. 3. Il mancato pagamento di una rata successiva alla prima costituisce titolo per la riscossione con aggravio della sanzione prevista per tardivo versamento. Art. 7 Valutazione dell istanza di definizione agevolata 1. L Ufficio Tributi provvede alla verifica della documentazione prodotta a titolo di definizione agevolata e, in caso di insufficienza del versamento, liquida le maggiori somme dovute applicando gli interessi e le sanzioni di legge. 2. La definizione agevolata non si intende perfezionata qualora:, a) nell atto di attribuzione (DOCFA) risulti omessa o infedele l indicazione della natura delle modificazioni edilizie o di destinazione d uso; b) nell atto di attribuzione (DOCFA) non risulti indicata la data di mancata presentazione della denuncia catastale o sia indicata tale data in modo errato; c) non venga presentata l istanza di definizione agevolata, completa di tutta la documentazione di cui all art.5, nel termine prescritto. 3. Nel caso di cui al precedente comma il contribuente è oggetto di apposito provvedimento tributario secondo il regime sanzionatorio ordinario vigente, senza l applicazione di alcuna agevolazione e con provvedimento motivato notificato all interessato, applicando la procedura di cui ai commi 336 e 337 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. 4. In caso di errore commesso nell effettuazione o nella compilazione del versamento, ritenuto sanabile ad insindacabile giudizio del Comune, la regolarizzazione è considerata perfezionata a condizione che l interessato versi la differenza e rimuova l irregolarità entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione con raccomandata A.R. da parte del Comune medesimo. Art. 8 Effetti delle verifiche dei classamenti da parte dell Agenzia del Territorio 1. Qualora, entro i termini previsti dalla normativa, l Ufficio del Territorio di Lucca proceda alla rettifica del DOCFA presentato, ai fini dell art. 1 comma 336 e 337 della legge 311/2004 e all unità immobiliare vengano attribuiti una rendita o un classamento diversi da quelli proposti si procederà, senza applicazione delle sanzioni e degli interessi, alla liquidazione delle maggiori somme, se dovute, o al rimborso, senza applicazione degli interessi, delle eventuali somme eccedenti versate. Regolamento per la definizione agevolata I.C.I. conseguente l applicazione dei commi 336 e 337, art. 1, L. 311/2004 Pagina 5

Art. 9 Attività degli Uffici Comunali 1. Lo svolgimento e l attività diretta e complementare alla realizzazione di quanto previsto nel presente regolamento rientra negli obiettivi di recupero di evasione/elusione in materia di ICI per i quali è previsto un compenso incentivante ai componenti dell Ufficio Tributi ed eventualmente ad altro personale coinvolto, con i criteri individuati dal Regolamento per l applicazione dell ICI. Art. 10 Disposizioni finali 1. La definizione agevolata oggetto del presente regolamento, non preclude l esercizio di ulteriore azione di recupero entro i termini previsti dalla disciplina dell imposta medesima, esclusivamente nel caso in cui sopravvenga la conoscenza di nuovi elementi, escluse quindi le situazioni già accertate, in base ai quali è possibile accertare ulteriori somme del tributo dovuto e non versato, ovvero altre violazioni della normativa in materia. 2. La regolarizzazione delle posizioni catastali e tributarie non comporta la sanatoria di eventuali abusi edilizi compiuti dai proprietari degli immobili nella realizzazione delle opere eseguite sui fabbricati stessi. Art. 11 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 aprile 2011. Regolamento per la definizione agevolata I.C.I. conseguente l applicazione dei commi 336 e 337, art. 1, L. 311/2004 Pagina 6