COMUNE DI BUTTAPIETRA Provincia di Verona Piazza Roma 2 - CAP 37060 C.F. 80025180235 P.IVA 01361440231 Tel. 045/6660383 6660002 6660477 Fax 6660485 COPIA Ordinanza numero 28 del 02-10-15 Oggetto: STRADA STATALE N. 12 NEL TRATTO DEL CENTRO ABITATO DI BUTTAPIETRA - ISTITUZIONE DI PROVVEDIMENTI VIABILISTICI PREMESSO che: con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 108 del 27 novembre 2012 è stato approvato il Piano di Azione e Risanamento della Qualità dell Aria dei 18 Comuni dell area metropolitana di Verona (di seguito indicato come PQA), che stabilisce una serie di misure emergenziali e strutturali con il fine della riduzione degli inquinanti atmosferici; all interno del PQA, in particolare le azioni AT-STRU8 Fluidificazione e regolazione della circolazione e ACC5 Accordi tra enti proprietari delle strade per fluidificazione e regolamentazione del traffico hanno un carattere strutturale con l obiettivo di incidere sull impatto da traffico anche attraverso la previsione di azioni di limitazione della circolazione su alcune strade per determinate categorie di veicoli; il centro abitato di Buttapietra è attraversato da un importante arteria di circolazione, la Strada Statale n. 12 Dell Abetone e del Brennero che taglia il territorio comunale in direzione nord/sud e nel suo tragitto si identifica con le seguenti strade: via Magnano, via Verona, corso Cavour, via Isola della Scala; la SS 12, nel territorio di Buttapietra, rappresenta un forte attrattore di traffico, soprattutto pesante, in quanto costituisce un percorso alternativo all autostrada Brennero-Modena per i mezzi che devono transitare in direzione nord-sud e viceversa e la libera circolazione dei veicoli, soprattutto dei mezzi pesanti, percorrenti il centro abitato di Buttapietra, è o può essere causa di notevoli
inconvenienti alla circolazione, nonché causa di notevole disagio per la vivibilità dei residenti, creando altresì problemi in termini di inquinamento ambientale; una delle principali cause dell innalzamento dei valori delle particelle fini in sospensione nell aria (PM) è il traffico veicolare, con particolare riferimento ai motori diesel, soprattutto ai non catalizzati; i veicoli destinati al trasporto delle merci, in particolare i veicoli riconducibili alla categoria N di cui all art. 47 del Decreto Legislativo 285/92 Nuovo Codice della Strada (veicoli commerciali), in relazione alle loro caratteristiche contribuiscono in maniera considerevole alla formazione di PM; allo scopo di conseguire gli obiettivi di qualità dell aria, il Comune di Buttapietra, con opportune ordinanze, ha adottato dei provvedimenti viabilistici finalizzati a vietare il transito, nel proprio territorio, anche alle seguenti categorie di veicoli, individuate come mezzi con maggiori emissioni inquinanti: - autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive direttive (EURO 0) non adibiti a servizi e trasporti pubblici; - autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CE così come individuati dal Nuovo Codice della Strada D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., in particolare all art. 54, dalla lettera a) alla lettera n) e successive direttive (EURO 0 ed EURO 1), non adibiti a servizi e trasporti pubblici; RITENUTO: - di individuare negli autoveicoli benzina Euro 0, nei diesel Euro 0 ed Euro 1, nei ciclomotori e motoveicoli Euro 0, i mezzi con maggiori emissioni inquinanti per km percorso, secondo la classificazione COPERT III che definisce i fattori di emissione per Categoria di veicoli e come peraltro indicato anche dal Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell Atmosfera e confermato dal C.I.S.; - di adottare adeguati provvedimenti nel centro abitato di Buttapietra ed in particolare nel tratto della SS 12 Dell Abetone e del Brennero identificato dalle seguenti denominazioni: via Verona, p.zza IV Novembre, p.zza Roma, corso Cavour, via Isola della Scala, al fine di limitare il transito dei mezzi pesanti, nonché dei sopra descritti autoveicoli, nelle ore di punta; RILEVATO che i provvedimenti di limitazione del traffico più inquinante determinano una riduzione delle emissioni di sostanze inquinanti causate dal traffico veicolare in tutte le sue forme; CONSIDERATO che il provvedimento in oggetto ha lo scopo di rendere più sicura e fluida la circolazione dei veicoli sulle strade, perseguendo gli obiettivi di ridurre i costi economici, sociali ed in particolare ambientali derivanti dal traffico veicolare e di migliorare il livello di qualità della vita dei cittadini; AVUTE PRESENTI le esigenze del traffico e le caratteristiche strutturali delle strade, piazze ed altre aree; SENTITI gli enti proprietari dell arteria stradale qui considerata e quelli delle strade limitrofe, cointeressati ai fini della costituzione di un sistema segnaletico armonico integrato ed efficace, a garanzia della sicurezza e della fluidità della circolazione pedonale e veicolare;
VISTI i verbali degli incontri che si sono svolti presso gli uffici della Direzione Mobilità e Traffico del Comune di Verona in data 27/07/2015 e 03/08/2015, alla presenza dei responsabili degli Uffici Tecnici e delle Polizie Locali dei Comuni di Verona, Buttapietra, Castel d Azzano, Isola della Scala, S. Giovanni Lupatoto, Vigasio e della Provincia di Verona, nonché delle riunioni tra i sindaci dei sopra citati comuni svoltesi presso la sede del Comune di Verona in data 06/08/2015 e in data 27/08/2015 e poi nuovamente in data 28/09/2015; CONSIDERATO che in tali incontri è stato convenuto quanto segue: sulla possibilità di adottare un provvedimento temporaneo di un anno al fine di prevenire gli inquinamenti, ai sensi dell art. 7 del vigente Codice della Strada; sulla limitazione permanente del divieto di transito in via Verona, p.zza IV Novembre, p.zza Roma, corso Cavour, via Isola della Scala, nell attraversamento del centro abitato del Comune di Buttapietra; sull estensione del provvedimento a tutti i veicoli considerati maggiormente inquinanti, così come individuati dall apposito tavolo provinciale; sulla necessità di monitoraggio della qualità dell area finalizzata a stabilire l efficacia del provvedimento nel tempo; sulla possibilità di consentire ai cd. mezzi pesanti di ultima generazione (cd. Euro 6) di circolare; sulla necessità di dare ampia pubblicità preventiva al provvedimento anche con l interessamento delle associazioni di categoria; in merito al divieto di transito ai mezzi maggiormente inquinanti di prevedere eccezione: 1. per i frontisti o diretti ai frontisti; 2. per i veicoli che effettuino le operazioni di carico e scarico delle merci nell ambito territoriale; 3. per i mezzi impegnati nell esecuzione di lavori pubblici; di prevedere comunque nel provvedimento la possibilità, per chi ne avesse interesse, di presentare al Sindaco del Comune territorialmente interessato, motivata richiesta di deroga; che, trattandosi di un provvedimento analogo a quello adottato nel periodo invernale, per il quale non viene individuato un itinerario alternativo, e prevedendo una serie di deroghe che salvaguardano l operatività delle imprese locali, si ipotizza di soprassedere alla determinazione di un itinerario alternativo; Visto l incontro tenutosi in data 30 settembre 2015, alle ore 12.00, presso il Municipio di Verona, al quale hanno partecipato le Associazioni di categoria dell autotrasporto che, nell occasione, sono state informate e hanno avanzato le proprie osservazioni in merito alle ragioni e alle problematiche del presente provvedimento; VISTI: la nota della Prefettura di Verona prot. 1456/2014/Gab. del 10.07.2014, pervenuta a questo Comune l 11.07.2014, prot. n. 6257, ad oggetto S.S. n.12 Limitazione della circolazione dei mezzi pesanti, con la quale il Prefetto ha sottolineato il fatto che il Codice della Strada attribuisca la competenza esclusiva ad adottare provvedimenti di limitazione nei centri abitati al Sindaco per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinanti, ai sensi dell art. 7, comma 1, lett. b), del Codice della Strada, D. Lgs. n 285/1992, di seguito trascritto: Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del Sindaco limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli
inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentiti, per le rispettive competenze, il Ministro dell ambiente e della tutela del territorio ed il Ministro per i beni culturali e ambientali ; il Decreto Presidente della Repubblica 16 Dicembre 1992 n. 495 e successive modifiche ed integrazioni ed in particolare l art. 77, comma 2; la successiva nota della presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica del 11.02.2015 prot. n. DFP 9236 P-4.17.1.16.2, pervenuta a questo Comune in data 12.02.2015, prot. n. 1277 con la quale si sollecita l adozione delle misure necessarie al fine della tutela della salute dei cittadini ai sensi del citato art. 7 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nonché alle disposizioni in materia di inquinamento atmosferico di cui al D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152; la relazione dell ARPAV, campagna di monitoraggio della qualità dell aria avvenuta mediante posizionamento di centralina di rilevamento in piazza Roma a Cadidavid (simile per caratteristiche all abitato di Buttapietra) nei mesi estivi dal 18 luglio al 6 settembre 2013 e nei mesi invernali, dal 21 novembre al 31 dicembre 2013, ultima rilevazione disponibile; gli articoli 5, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada; O R D I N A Per i motivi descritti in narrativa, in via sperimentale per la durata di un anno, a partire dall entrata in vigore del presente provvedimento: 1. di istituire nel tratto della SS. 12 ricadente nel centro abitato di Buttapietra identificato dalle seguenti denominazioni: via Isola della Scala, corso Cavour, via Verona, via Magnano, il divieto di transito, dalle ore 00.00 alle ore 24.00, di tutti i giorni, alle categorie di veicoli di seguito descritti: a) veicoli di categoria N1, con massa a pieno carico superiore a 3,5 t; b) autoveicoli ad accensione comandata (benzina) non omologati ai sensi della direttiva 91/441/CE e successive direttive - (quindi EURO 0) - non adibiti a servizi e trasporti pubblici; c) autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) non omologati ai sensi della direttiva 94/12/CE così come individuati dal Nuovo Codice della Strada D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 e s.m.i., in particolare all art. 54, dalla lettera a) alla lettera n) e successive direttive - (quindi EURO 0 ed EURO 1) - non adibiti a servizi e trasporti pubblici; 2. in deroga a quanto istituito al punto 1. del presente provvedimento, di consentire il libero transito, qualora non in contrasto con già vigenti prescrizioni, nelle strade elencate al medesimo punto, ai seguenti veicoli: a) autoveicoli di pronto intervento e soccorso; b) autoveicoli con motore ad accensione comandata, alimentati a carburanti gassosi (metano, GPL); c) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili il cui trasporto non possa essere rinviato da provarsi con documento di trasporto;
d) autoveicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per sottoporsi a visite mediche, cure ed analisi programmate (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio), nonché per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso; e) autoveicoli di operatori assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro o dell Ente per cui operano che dichiari che l operatore sta prestando assistenza domiciliare a persone affette da patologie per cui l assistenza domiciliare è indispensabile; autoveicoli di medici in servizio, muniti di apposito contrassegno distintivo, nonché autoveicoli di persone che svolgono servizi di assistenza domiciliare a persone affette da grave patologia con certificazione in originale rilasciata dagli Enti competenti o dal medico di famiglia (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio); f) autoveicoli di servizio e autoveicoli utilizzati per assolvere ai compiti d istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Municipale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato; g) autoveicoli utilizzati per assicurare la produzione e distribuzione di energia nonché la gestione e la manutenzione dei relativi impianti, limitatamente a quanto attiene alla sicurezza degli stessi; h) autoveicoli per la raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani e speciali; i) autoveicoli utilizzati per servizi cimiteriali limitatamente al trasporto, ricevimento ed inumazione delle salme; j) autoveicoli per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste dal titolo autorizzatorio); k) autoveicoli utilizzati per il servizio attinente alla manutenzione della rete stradale (ivi compreso lo sgombero delle nevi), idrica, fognaria e di depurazione; l) autoveicoli che debbano recarsi alla revisione obbligatoria (con documenti dell Ufficio della Motorizzazione Civile o dei Centri di Revisione Autorizzati) limitatamente al percorso strettamente necessario all andata e al ritorno; m) autoveicoli partecipanti ai cortei del carnevale; n) autoveicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all art. 60 del Nuovo Codice della Strada, in possesso dell attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici, e ai veicoli con targa A.S.I. o di Registro esposta; o) autoveicoli dei frontisti, dei diretti ai frontisti ubicati all interno del territorio interdetto alla circolazione, compreso il territorio dei Comuni che adottano il medesimo provvedimento, non altrimenti raggiungibili; p) autoveicoli che effettuano le operazioni di carico e scarico delle merci nell ambito del territorio interdetto alla circolazione; q) mezzi impegnati nell esecuzione di lavori pubblici;
r) autoveicoli dei commercianti adibiti all esercizio del commercio ambulante assegnatari degli spazi sulle aree pubbliche ubicate all interno del territorio interdetto alla circolazione, compreso il territorio dei Comuni che adottano il medesimo provvedimento, nonché ai veicoli dei c.d. operatori precari che occasionalmente subentrano ai titolari; 3. in deroga a quanto istituito al punto 1., lettera a), del presente provvedimento, di consentire il libero transito, qualora non in contrasto con già vigenti prescrizioni, nelle strade elencate al medesimo punto, ai seguenti veicoli: a) autoveicoli omologati ai sensi del Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI); 4. il titolo autorizzatorio sarà costituito da un autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, le indicazioni dell orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito. Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli organi di polizia stradale (come stabilito dall art. 11, D. Lgs 30 aprile 1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada ) che ne facciano richiesta. L Autocertificazione dovrà contenere la seguente formula: Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell art. 76 del T.U. sull autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell art. 43 dello stesso T.U. ; 5. vengono revocate tutte le precedenti ordinanze nelle parti che fossero eventualmente in contrasto con il presente provvedimento; 6. Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale e l Ufficio Tecnico Settore Lavori Pubblici del Comune di Buttapietra, provvederanno ciascuno per quanto di rispettiva competenza mandando, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare il presente provvedimento; 7. di individuare quale responsabile della procedura il responsabile del Settore Lavori Pubblici ed Ecologia del Comune di Buttapietra, l arch. Colato Elisabetta; 8. di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato in copia: - al Corpo Intercomunale di Polizia Locale; - all Anas, Compartimento della Viabilità per il Veneto - al Comune di Verona; - al Comune di Castel d Azzano; - al Comune di Isola della Scala; - al Comune di San Giovanni Lupatoto; - al comune di Vigasio; - al Comune di Trevenzuolo; - alla Prefettura di Verona; - alla Questura di Verona; - ai Comandi dei Carabinieri siti nei Comuni interessati dalle disposizioni; - al Consorzio di Bacino VR 2 del Quadrilatero; - alle Associazioni di Categoria dell Autotrasporto; 9. di disporre la pubblicazione all Albo Pretorio on-line ai fini della generale conoscenza, ai sensi dell art. 26 della Legge 241/90 e dell art. 53 dello Statuto Comunale;
10. il presente provvedimento sarà esecutivo in seguito all installazione dei prescritti segnali stradali. Ai sensi dell art. 37, comma 3, del Nuovo Codice della Strada si precisa che, contro il presente atto, è ammesso ricorso, entro 60 giorni, con le formalità stabilite nel Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, al Ministro dei Trasporti che decide in merito. Il Sindaco F.to Aldo Muraro