1) RIFORMA DELLA LEGGE ELETTORALE Proposta per la modifica delle norme per l elezione dell Assemblea legislativa / Consiglio Regionale e del Presidente della Giunta regionale della Liguria Modifica degli artt. 15, 19 e 41 dello Statuto Regionale 1.1) Eliminazione del c.d. listino e garanzia di governabilità mediante premio di maggioranza Legge n. 108 del 17/02/1968, modificata dalla Legge n. 43 del 23/02/1995, e Legge Statutaria Regionale n. 1 del 03/05/2005, modificata in parte dalla Legge Statutaria Regionale n. 1 del 05/10/2007 e dalla Legge Statutaria Regionale n. 1 del 13/05/2013, ai sensi della Legge Costituzionale n. 1/1999 Sistema misto qualificabile come proporzionale con premio di maggioranza, i cui seggi sono attribuiti con le seguenti modalità: l 80% a liste provinciali mediante un sistema proporzionale ed il 20% a liste regionali bloccate attraverso un sistema maggioritario sulla base di liste regionali (il c.d. listino ). Attualmente, i Consiglieri eletti nel c.d. listino sono Maruska Piredda (Idv), Rosario Monteleone (Udc), Giacomo Conti (Rifondazione) Alessio Cavarra, Giancarlo Manti e Lorena Rambaudi (tutti del Pd) e Massimo Donzella (lista civica Noi con Burlando). - Cosa cambia Eliminazione del c.d. listino ed elezione di tutti i Consiglieri (che dalla prossima X Legislatura saranno ridotti a 30, oltre al Presidente eletto ai sensi della Legge Regionale 20/12/2012 n. 48) attraverso il voto di preferenza. Applicazione di un premio di maggioranza subordinato al raggiungimento di una soglia minima di voti validamente espressi al primo turno, ovvero il ricorso a un secondo turno di ballottaggio. Elezione al primo turno del Presidente, solo se la coalizione o il gruppo di liste collegate riportano il 40% dei voti validamente espressi; Attribuzione seggi, oltre al Presidente: tra il 40% e il 45% dei voti validamente espressi vengono attribuiti un numero massimo complessivo di 16 seggi; tra il 45% e il 55% un numero massimo complessivo di 17 seggi; oltre il 55% un numero massimo complessivo di 18 seggi.
In assenza del raggiungimento della soglia minima del 40% si procede a un secondo turno di ballottaggio tra i primi due candidati collegati al gruppo di liste o alla coalizione che ha ottenuto il maggior numero di voti validi al primo turno. A tutela delle minoranze, la coalizione vincente non può superare il limite massimo dei 18 seggi oltre il Presidente. E prevista una soglia di sbarramento: - per le liste che corrono da sole il 3% nell'intera Regione - per le coalizioni il 5% nell'intera Regione. 1.2) Introduzione del sistema della doppia preferenza e della rappresentanza di genere Legge Statutaria 03/05/2005 n. 1. Non è prevista la pari rappresentanza di genere dei due sessi fra i candidati. - Cosa cambia Inserire la pari rappresentanza di genere dei due sessi fra i candidati (così come previsto dalla Legge Costituzionale 18/10/2001 n. 3 modificativa dell art. 117 della Costituzione, dalla Legge Costituzionale 30/05/2003 n. 1 modificativa dell art. 51 della Costituzione, dalla Legge n. 23/11/2012 n. 215), prevedendo la non ammissione della lista in cui uno dei due sessi sia rappresentato in misura superiore a 2/3. 1.3) Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali Legge n. 108 del 17/02/1968 e s.m.i. e Legge Statutaria Regionale n. 1 del 03/05/2005 e s.m.i. Rappresentanza di tutte le circoscrizioni elettorali. Mantenimento di tutte le circoscrizioni elettorali e garanzia della presenza di almeno un consigliere per ogni circoscrizione elettorale (fatte salve le eventuali modifiche con l accorpamento delle Province, non avendo invece alcuna incidenza la Città Metropolitana di Genova).
2) RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA Modifica dell art. 32 dello Statuto della Regione Liguria e del Capo I e II della Legge Regionale 16/02/1987 n. 3 Proposta per la modifica del trattamento economico dei Consiglieri regionali 2.1) Riduzione del trattamento economico Legge Regionale 16/02/1987 n. 3 (modificata dalla Legge Regionale 25/02/1992 n. 6, dalla Legge Regionale 30/01/1995 n. 9, dalla Legge Regionale 25/03/1998 n. 13). Attualmente per i Consiglieri della IX Legislatura è prevista un indennità lorda mensile di carica pari al 60% dell indennità mensile lorda spettante ai membri della Camera dei Deputati oltre ad un rimborso spese parametrato alla distanza dalla sede del Consiglio Regionale (secondo fasce chilometriche fino a 25 km, oltre 25 km, oltre 50 km ed oltre 80 km); nella sostanza ciascun Consigliere percepisce circa Euro 8.166,00 netti al mese (di cui Euro 5.000,00 a titolo di indennità di carica e una media di Euro 3.166,00 a titolo di rimborso chilometrico). A partire dalla prossima X Legislatura (così come previsto dalla Legge Regionale 05/12/2011 n. 35 e dalla Legge Regionale 20/12/2012 n. 48) per ciascun Consigliere regionale sarà prevista un indennità lorda mensile pari all 80% dell importo complessivo riconosciuto quale limite al Consigliere regionale della Regione più virtuosa (individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano) oltre ad un rimborso spese parametrato alla distanza dalla sede del Consiglio Regionale. Per ciascun Consigliere regionale sarà prevista un indennità netta mensile di Euro 3.000,00 mensili netti, oltre ad un rimborso spese forfetario di Euro 500,00 mensili per distanze superiori a 50 Km. 2.2) Esclusione dell assegno di fine mandato Legge Regionale 16/02/1987 n. 3 (modificata dalla Legge Regionale 25/02/1992 n. 6, dalla Legge Regionale 30/01/1995 n. 9, dalla Legge Regionale 25/03/1998 n. 13). Attualmente per ciascun consigliere è prevista una indennità di fine mandato pari ad una mensilità di indennità di carica lorda mensile spettante per la carica di Consigliere o di
Assessore regionale in godimento nel corso del mese in cui si verifica la cessazione della carica; nella sostanza al termine della attuale IX Legislatura e prima della prossima tornata elettorale di aprile 2015, verrà erogata ai consiglieri uscenti una somma complessiva di circa Euro 1.000.000,00 (Euro 5.000,00 x 5 x 40) a titolo di indennità di fine mandato. Abolizione integrale dell assegno di fine mandato. 3) RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA Modifica dell art. 28 dello Statuto della Regione Liguria Proposta per la modifica dei contributi in favore dei Gruppi consiliari e la riorganizzazione degli stessi Gruppi consiliari 3.1) Abolizione dei contributi in favore dei Gruppi consiliari e riorganizzazione del personale assegnato ai Gruppi consiliari Modifica dell art. 2 della Legge Regionale 19/12/1990 n. 38 Legge Regionale 19/12/1990 n. 38 (modificato dalla Legge Regionale 05/05/1992 n. 12, dalla Legge Regionale 01/03/1996 n. 9, dalla Legge Regionale 24/02/1999 n. 6, dalla Legge Regionale 03/08/2001 n. 23, dalla Legge Regionale 12/11/2001 n. 35, dalla Legge Regionale 17/08/2006 n. 25, dalla Legge Regionale 01/12/2006 n. 38, dalla Legge Regionale 24/12/2008 n. 44, dalla Legge Regionale 28/12/2009 n. 63, dalla Legge Regionale 20/12/2012 n. 48, con decorrenza dalla prossima X Legislatura). Attualmente, a ciascun Gruppo consiliare è attribuito un contributo economico costituito da: - una quota annuale fissa pari a Euro 5.000,00 moltiplicata per il numero dei Consiglieri; - un importo di ulteriori 5 centesimi moltiplicato per il numero degli abitanti della regione; nella sostanza pari a Euro 78.366,95 (5 centesimi x 1.567.339, quale popolazione della regione secondo i dati ISTAT del 31/12/2011); - un contributo annuale pari al trattamento economico riconosciuto dal CCNL di settore di un unità di personale di categoria D/6 (pari a circa Euro 27.000,00 secondo il CCNL di settore applicabile) per ogni Consigliere appartenente al Gruppo. Secondo i dati del 2012 il costo complessivo annuale per i Gruppi consiliari è di circa Euro 2.700.000,00.
Abolizione integrale dei contributi in favore dei Gruppi consiliari. Distacco e/o assegnazione ai Gruppi consiliari di alcuni dei numerosi dipendenti di altri enti pubblici comandati presso il Consiglio Regionale (come peraltro già prevede l art. 2 comma 4 lett. c) della Legge Regionale 19/12/1990 n. 38), senza però l erogazione del contributo annuale pari al trattamento economico riconosciuto dal CCNL di settore di un unità di personale di categoria D/6 (come previsto dall art. 2 comma 1 lett. b della Legge Regionale 19/12/1990 n. 38). 3.2) Riduzione dei Gruppi consiliari e riorganizzazione del personale assegnato ai Gruppi consiliari Modifica dell art. 13 del Regolamento Interno del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria, approvato con deliberazione 09/06/2006 n. 18 e s.m.i. Regolamento Interno del Consiglio Regionale Assemblea Legislativa della Liguria (approvato con deliberazione 09/06/2006 n. 18, modificato con deliberazioni 01/02/2007 n. 4, 29/07/2008 n. 36, 30/07/2009 n. 19, 02/02/2010 n. 1 e 25/01/2011 n. 1). Attualmente, ogni Gruppo consiliare può essere formato da almeno 2 Consiglieri, ma è comunque autorizzata la costituzione di Gruppi formati anche da 1 solo Consigliere in presenza di determinati requisiti; attualmente sono presenti ben 13 Gruppi consiliari, di cui 5 Gruppi formati da 1 Consigliere e 2 Gruppi formati da 2 Consiglieri. Limite minimo di 3 Consiglieri per ogni Gruppo. Distacco e/o assegnazione ai Gruppi consiliari di alcuni dei numerosi dipendenti di altri enti pubblici comandati presso il Consiglio Regionale (come peraltro già prevede l art. 2 comma 4 lett. c) della Legge Regionale 19/12/1990 n. 38) secondo le seguenti indicazioni: - Gruppo formato da 3 Consigliere: distacco e/o assegnazione fino a 3 dipendenti; - Gruppo formato da 3 a 6 Consiglierei: distacco e/o assegnazione fino a 5 dipendenti; - Gruppo formato da più di 7 Consiglieri: distacco e/o assegnazione fino a 7 dipendenti. 4) RIDUZIONE DEI COSTI DELLA POLITICA Modifica dell art. 7 della Legge Regionale 17/08/2006 n. 25 Proposta per l abolizione della autonomia di bilancio del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria
Legge Regionale 17/08/2006 n. 25 e s.m.i. Il Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria ha un autonomia di bilancio. Limitazione dell autonomia finanziaria del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa della Liguria, riportando il bilancio ad uno unico con la Giunta regionale.