S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Documenti analoghi
S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni per favorire lo sviluppo dell imprenditoria giovanile nel settore agricolo

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1656

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina dell attività di enoturismo. d iniziativa del senatore STEFANO XVII LEGISLATURA

Atti parlamentari 138 Senato della Repubblica N XVI LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI. Relazione tecnica

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Istituzione del Parco nazionale dell Etna. d iniziativa dei senatori TORRISI e PAGANO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1382

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Riconoscimento della patente europea pizzaioli (PEP) d iniziativa del senatore COSTA

ATTI PARLAMENTARI XVII LEGISLATURA CAMERA DEI DEPUTATI RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SUL RENDICONTO GENERALE DELLO STATO

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 444

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1839

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 542

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato NASTRI. Interventi per lo sviluppo della pataticoltura italiana

ENDRIZZI, GIROTTO, SERRA, PAGLINI, NUGNES, CASTALDI, CAPPELLETTI, PUGLIA, SANTANGELO, BERTOROTTA, MORONESE

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori DONNO, GIROTTO, GIARRUSSO, BERTOROTTA, SANTANGELO, NUGNES, SERRA, MORONESE, PUGLIA e BUCCARELLA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1642

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disciplina dell apicoltura. d iniziativa del senatore CONSIGLIO XVII LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 3576

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 898

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1126

d iniziativa dei senatori GAMBA, BUTTI, SAIA, TOTARO e AMORUSO

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato MINARDO. Norme per favorire il ricambio generazionale nelle imprese artigiane

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2529

CIRIANI, GARNERO SANTANCHÈ, BALBONI, IANNONE, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, LA PIETRA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Disposizioni in materia di incentivi alla rottamazione di autocaravan

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 203

Decreto Ministeriale 19/03/2010 Istituzione di un sistema di controllo per i vini designati con le indicazioni facoltative.

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

GAETTI, DONNO, PUGLIA, TAVERNA, CATALFO, MOLINARI, GIROTTO, FUCKSIA, CIAMPOLILLO, SCIBONA, CRIMI, AIROLA, SIMEONI, MARTON

XIII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (D'ALEMA) dal Ministro della sanità (BINDI)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica N. 3090

d iniziativa dei senatori BUGNANO, ASTORE, MASCITELLI e CARLINO

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 50. Istituzione della corte d appello e della procura generale della Repubblica in Bolzano

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in materia di protezione del diritto d autore

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 20 settembre 2012

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 DICEMBRE

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 493

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N Tutela degli ecosistemi forestali al fine della protezione dell ambiente

Senato della Repubblica XVIII Legislatura. Fascicolo Iter DDL S. 576

d iniziativa del senatore ASTORRE, Gianluca ROSSI, DE MONTE, FAVERO, PAGLIARI, PUPPATO, VALENTINI, BERGER, BOCCA, GAMBARO, LANGELLA e LIUZZI

SCHEDA I. Sintesi delle disposizioni regionali di attuazione della Misura riconversione dei vigneti

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 217

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1602

LUCIDI, PAGLINI, SANTANGELO, PUGLIA, MANGILI, GIARRUSSO, NUGNES, MORONESE, SCIBONA, CASTALDI, BERTOROTTA, BLUNDO

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 431

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 750

MOSCARDELLI, ZANONI, SCALIA, PEZZOPANE, ORRÙ, PADUA, SILVESTRO, SPILABOTTE

d iniziativa dei senatori CENTINAIO, CANDIANI, GASPARRI, CALDEROLI, ARRIGONI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DIVINA, STEFANI, STUCCHI, TOSATO e VOLPI

Decreto Legislativo 18 aprile 2008, n. 82

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 1809

LAUREA SPECIALISTICA IN MEDICINA DELLE PIANTE

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 327

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1472

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN)

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 1472

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 03

d iniziativa dei senatori IURLARO, D ANNA, DE SIANO, FALANGA, GALIMBERTI, Eva LONGO, MILO, PICCINELLI, PICCOLI, SCOMA, SOLLO, TARQUINIO e ZIZZA

d iniziativa dei senatori URSO, IANNONE, RAUTI, DE BERTOLDI e ZAFFINI

TESTO PROPOSTO DALLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2625

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DECRETO LEGISLATIVO 21 aprile 2000, n. 185 (pubblicato nella G.U.R.I. del 6 luglio 2000 serie generale n. 156)

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

d iniziativa dei senatori SCILIPOTI, TORRISI, MANCUSO, GENTILE, CARIDI, AIELLO, VICECONTE e PAGANO

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 349

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 477

d iniziativa dei senatori DONNO, PUGLIA, FATTORI, MORONESE e SANTANGELO

SETTORE PRODUZIONI AGRICOLE, VEGETALI E ZOOTECNICHE. PROMOZIONE

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E NA T O D EL L A R EP U B B LI C A

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

SENATO DELLA REPUBBLICA

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A

Transcript:

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 1818 D I S E G N O D I L E G G E d iniziativa dei senatori FUSILLO e BEDIN COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 DICEMBRE 1996 Nuove norme per la regolamentazione della produzione delle uve da tavola TIPOGRAFIA DEL SENATO (1700)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica 1818 XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI ONOREVOLI SENATORI. Il presente disegno di legge si propone di regolamentare il settore della produzione delle uve da tavola, separandolo da quello delle uve da vino ed inserendolo nel comparto ortofrutticolo. Superare la confusione attualmente esistente, è essenziale sia per tutelare la produzione delle uve destinate alla vinificazione, sia per garantire dignità e qualità alle uve destinate al consumo da tavola. I l d i s e g n o d i l e g g e s i p o n e a l t r e s ì l o b i e t t i v o d ia g e v o l a r e i lr i n n o v o g e n e t i c o d e g l i i m p i a n t i d e l l e u v e d at a v o l a p e r a d e - g u a r l i a l l e s e m p r e m a g g i o r i e s i g e n z e q u a - l i t a t i v e d e l l a d o m a n d a e qu i n d i p e r a s s i - c u r a r e a g l i s t e s s i l ac o m p e t i t i v i t à s u i m e r - c a t i i n t e r n a z i o n a l i. Introduce elementi normativi che sottraggono la produzione di uva da tavola alle limitazioni e ai vincoli della produzione delle uve da vino e prevede compiti di programmazione, indirizzo, assistenza e ricerca sotto il controllo delle regioni. La regolamentazione del settore delle uve da tavola diventa tanto più essenziale se si considera che esso sostiene notevolmente i livelli occupazionali del comparto agricolo in molte regioni del nostro Paese.

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica 1818 XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. Tutta la produzione di uva da tavola è inserita nel comparto ortofrutticolo e viene classificata a seconda della varietà di vite da uva da tavola dalla quale viene prodotta. 2. La produzione di uva da tavola è distinta, ad ogni effetto di legge, dalla produzione di uva per la vinificazione. 3. I limiti prescritti alla produzione di uva per la vinificazione non si applicano alla produzione di uva da tavola. 4. Non si applica la disciplina limitativa per i nuovi impianti a quelli realizzati dopo il 1983 per la produzione di uva da tavola. 5. È fatto divieto assoluto di produrre e commercializzare vini prodotti da uve da tavola. 6. Il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali disciplina, con proprio decreto, ai sensi dell articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, i controlli atti a garantire l osservanza del divieto di cui al comma 4. Art. 2. 1. La produzione di uva da tavola dei vigneti protetti con l utilizzo di reti e teli di plastica è assimilata alla produzione ortofrutticola in serra; ad essa si applicano le disposizioni sulla difesa attiva contro le avversità atmosferiche previste dall articolo 8 della legge 14 febbraio 1992, n. 185, nonchè gli incentivi e le agevolazioni previsti per le produzioni in serra. Art. 3. 1. Le regioni sono autorizzate a promuovere misure intese ad incentivare la produ-

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica 1818 XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI zione di uva da tavola, favorendo il rinnovo genetico dei vigneti. 2. Le misure incentivanti di cui al comma 1 si realizzano attraverso la concessione del premio di riconversione varietale a favore di impianti riconvertiti per la produzione delle uve aspirene da utilizzare come frutta secca o destinate alla trasformazione industriale per la produzione di uva disidratata, uva passa, marmellata e simili. Art. 4. 1. Le regioni possono costituire sul proprio territorio uno o più laboratori per l azione di guida e di assistenza a favore degli impianti da riconvertire per la produzione di uva da tavola, nonchè per la difesa fitoterapica delle produzioni e per il controllo e la certificazione dei residui di fitofarmaci presenti sull uva da tavola da avviare sui mercati. Art. 5. 1. Le regioni possono promuovere iniziative intese a favorire la costituzione di consorzi, cooperative ed associazioni tra i produttori di uva da tavola per la definizione di programmi di distribuzione dell uva da tavola e di dislocazione delle scorte-frigo. Art. 6. 1. Viene istituita una apposita struttura di ricerca nell ambito delle sezioni dell Istituto sperimentale della viticoltura, per la ricerca specifica a favore della produzione di uve da tavola. 2. È istituita la sezione operativa di Bari per la ricerca sulle uve da tavola, che consente altresì le competenze per la ricerca sulle uve da vino. 3. La sezione di cui al comma 2 è realizzata presso la sezione operativa periferica già esistente, che conserva altresì le competenze per la ricerca sulle uve da vino.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica 1818 XIII LEGISLATURA DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI 4. L Istituto di cui ai commi 1 e 2 è inquadrato normativamente nell ambito degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria di cui al regio decreto 29 maggio 1941, n. 489; alla legge 27 ottobre 1966, n. 910; al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ed alla legge 6 giugno 1973, n. 306. 5. L Istituto di cui al comma 1 e 2 è realizzato nell ambito della ristrutturazione degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria presenti sul territorio. 6. L Istituto di cui al comma 2 ha sede in Bari. 7. Presso la sede di Bari sono attivate: a) la sezione di tecnica della riconversione; b) la sezione di miglioramento genetico e propagazione; c) la sezione di tecnica culturale; d) la sezione di conservazione e confezionamento del prodotto già raccolto.