CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Documenti analoghi
CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE D INIZIATIVA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO Prima Commissione cons iliare

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

DECRETO LEGGE 3 maggio 2016, n. 59 focus su Capo II artt. 8-9 «Misure in favore degli investitori in banche in liquidazione»

VISTO il decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, che attua la direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;

DECRETO-LEGGE 22 novembre 2015, n. 183 Disposizioni urgenti per il settore creditizio (15G00200) (GU n.273 del ) Vigente al:

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

Atti Parlamentari XVII Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI ATTO DEL GOVERNO SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Il rendimento dell obbligazione è invece rappresentato dal tasso di interesse suddetto e dal

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Come funziona il Bail-in Dott. Fabio Busuoli. Confartigianato Imprese di Bologna e Imola Bologna 28 gennaio 2016

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 744

g) qualsiasi dato o informazione utile per chiarire o integrare quanto richiesto nelle lettere precedenti del presente comma; i) assenso al

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

SOMMARIO PARTE PRIMA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE AZIENDALE. CAPITOLO PRIMO Organizzazione aziendale 3

SENATO DELLA REPUBBLICA XV LEGISLATURA

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA N. 2715

REGIONE EMILIA-ROMAGNA RICEVUTA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UTE Garbagnate, Prelievo forzoso.png. Docente: Roberta Saba no

Procedura per l integrazione dell indennizzo forfettario erogato dal Fondo di solidarietà Istruzioni operative

Regolamento di attuazione dell'articolo 7 bis della legge 30 aprile 1999, n. 130, in materia di obbligazioni bancarie garantite.

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI (RENZI)

DOMANDA DI PENSIONE DI INVALIDITA

SENATO DELLA REPUBBLICA

Regolamento del Fondo di Solidarietà

DECRETO- LEGGE PROROGA TERMINI IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del

TESTO AGGIORNATO DEL DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69

CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE SIBILIA, ALBERTI, D INCÀ, PESCO, PISANO, RUOCCO, VILLAROSA

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (GENTILONI SILVERI) e dal Ministro dell economia e delle finanze (PADOAN)

INDICE SOMMARIO. Nota sull Autore... pag. 7 Presentazione...» 9 Avvertenza...» 11 Abbreviazioni...» 13 PARTE PRIMA LEGGE FALLIMENTARE

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

INDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE PRIMA DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

TESTO PROPOSTO DALLA 8* COMMISSIONE PERMANENTE

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 4 dicembre 2008

Tabella: Modifiche alla disciplina in materia di illeciti penali e amministrativi

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica N. 2070

Riforma penale: in Gazzetta le modifiche ai giudizi d impugnazione

INDICE SOMMARIO. Nota sull Autore... pag. 7 Presentazione...» 9 Avvertenza...» 11 Abbreviazioni...» 13

DOMANDA DI ASSISTENZA INDENNITARIA Art. 14, c.1, sub a1 Nuovo Regolamento Assistenza

Decreto-legge del 30 dicembre 2004 n. 314

Rivista scientifica bimestrale di Diritto Processuale Civile ISSN Pubblicazione del La Nuova Procedura Civile, 3, 2015.

SUPPLEMENTO AL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE SULL EMITTENTE

Roma, 24 luglio p. Il direttore generale del Tesoro: CANNATA

BAIL IN. A cura di Claudio Cacciamani,

DECRETO-LEGGE 21 maggio 2015, n. 65 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

MINISTERO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

INDICE SOMMARIO. Nota sull Autore... pag. 7 Presentazione...» 9 Avvertenza...» 11 Abbreviazioni...» 13

INDICE SOMMARIO. PKT_375_CodiceNuovoFallimento_2017_1.indb 13 13/11/17 10:09

IL DIRETTORE DELL AGENZIA. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento, DISPONE

Decreto legislativo , n. 385 Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (G.U , n. 230 )

DECRETO LEGISLATIVO 29 novembre 2018, n. 141

ASTALDI SOCIETÀ PER AZIONI RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. Signori Azionisti,

DISEGNO DI LEGGE. Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA N. 8. Misure a sostegno del sistema creditizio

Banca Popolare di Bari. Le azioni calano del 20% ma salgono gli stipendi dei manager

SENATO DELLA REPUBBLICA

OFFRE IN OPZIONE. Banca Sviluppo Tuscia S.p.A. Soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Banca Popolare del Lazio S.C.p.A.

INDICE SOMMARIO. PKT_968_CodiceNuovoFallimento_2016_1.indb 11 08/07/16 12:18

C U L T U R A F I N A N Z I A R I A B A I L I N S E L O S A I T I S A L V I M A U R I Z I O M A P E L L I. I T

Allegato MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 27 MAGGIO 2008, N. 93

IL MINISTRO DELL ECONOMIA E DELLE FINANZE

INDICE SOMMARIO. Presentazione... pag. 7 Avvertenza...» 9 Abbreviazioni...» 11

Giunta Regionale della Campania INTERVENTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DI CONFIDI NEL SETTORE AGRICOLO IL CONSIGLIO REGIONALE.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Promulga. la seguente legge: Art.

REGOLAMENTO SULLE MODALITA DI AFFIDAMENTO DEI LAVORI PUBBLICI MEDIANTE COTTIMO FIDUCIARIO

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA. Emana. il seguente decreto legislativo:

Regolamento del Fondo di Solidarietà Procedura per l indennizzo forfettario

Regolamento del Fondo di Solidarietà Procedura per l indennizzo forfettario

IL DIRETTORE DELL AGENZIA DELLE ENTRATE. In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento;

CAMERA DEI DEPUTATI DISEGNO DI LEGGE APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA. il 5 giugno 2008 (v. stampato Senato n. 585)

Disegno di legge n. 2518

SENATO DELLA REPUBBLICA

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.M. 4 agosto 2014, n (Pubblicato nella Gazz. Uff. 23 settembre 2014, n. 221)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

SENATO DELLA REPUBBLICA XIV LEGISLATURA

Signori Obbligazionisti,

SOGGETTI ASSEGNATARI, MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE E DESTINAZIONE DELLE RISORSE

Servizio di documentazione tributaria

Relazione sullo stato dell'economia vicentina nel Capitolo 12 CREDITO

Documento tratto da La banca dati del Commercialista

E MATTEO RENZI IL VERO RISCHIO PER LE BANCHE ITALIANE

Deliberazione N. 8 adottata il 09/03/2016

SENATO DELLA REPUBBLICA

D.L n. 210

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE. presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (D'ALEMA) dal Ministro della sanità (BINDI)

INDICE SOMMARIO COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PARTE I DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI PARTE II ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA

AVVISO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE DEL PROSPETTO INFORMATIVO RELATIVO ALL OFFERTA IN OPZIONE AGLI AZIONISTI ai sensi dell art.

Servizio di documentazione tributaria

Legge 129/04. LEGGE 6 Maggio 2004, n. 129 NORME PER LA DISCIPLINA DELL AFFILIAZIONE COMMERCIALE

Transcript:

CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO NONA LEGISLATURA PROPOSTA DI LEGGE STATALE N. PROPOSTA DI LEGGE STATALE da trasmettere al Parlamento Nazionale ai sensi dell'articolo 121 della Costituzione d'iniziativa dei Consiglieri Montagnoli, Sandonà, Gidoni, Finco, Rizzotto, Barbisan R, Ciambetti, Boron, e Calzavara. ESTENSIONE AI RISPARMIATORI DEGLI ISTITUTI DI CREDITO BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. E VENETO BANCA S.P.A. DEL FONDO DI SOLIDARIETA DI CUI ALL ARTICOLO 1, COMMA 855 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2016) : MODIFICHE AL COMMA 855 DELL ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 E AL DECRETO LEGGE 3 MAGGIO 2016, n. 59 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI, NONCHÉ A FAVORE DEGLI INVESTITORI IN BANCHE IN LIQUIDAZIONE, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 30 GIUGNO 2016, N. 119 Presentato alla Presidenza del Consiglio il 23 settembre 2016.

R e l a z i o n e: Il dramma economico del Veneto, esito del dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca - circa 20 miliardi di euro perduti, a carico di 210.000 azionisti, con l azzeramento del valore delle azioni (11 miliardi), le perdite per 4 miliardi di patrimonio negli ultimi tre anni e gli aumenti di capitale per 4,9 miliardi è forse il più pesante del secolo per il territorio regionale ma, ad oggi, non ha suscitato dovuta attenzione, da parte dello Stato, verso i risparmiatori. L allarme sociale provocato dallo sconvolgimento del mercato bancario per le gravi vicende che hanno coinvolto le così dette banche del territorio, ha indotto il Consiglio regionale del Veneto a dar vita, con deliberazione n. 17 del 19 gennaio 2016, ad una Commissione d indagine sui gravi fatti riguardanti il sistema bancario in Veneto. L attività della Commissione ora conclusa - si è sviluppata nei mesi drammatici interessati dai fatti di svolta dei due Istituti di credito. L assemblea del 5 marzo scorso con cui la Banca popolare di Vicenza si è trasformata in società per azioni, ciò che Veneto Banca aveva fatto nell assemblea del 19 dicembre 2015. La mancata approvazione, da parte dell assemblea del 5 marzo dell azione di responsabilità, nei confronti dei vertici societari, proposta dai soci. La formula del prezzo di emissione dell aumento di capitale di BPVi, definita da un minimo di 0,10 euro ad un massimo di 3 euro per azione, diffusa il 19 aprile. La bocciatura della quotazione in borsa di BPVi del 2 maggio e la conseguente affermazione totalitaria del fondo Atlante. L assemblea del 5 maggio per l approvazione del bilancio 2015 ed il rinnovo dei vertici del consiglio di amministrazione di Veneto Banca. La formula del prezzo di emissione dell aumento di capitale di VB, definita da un minimo di 0,10 euro ad un massimo di 0,50 euro per azione, diffusa il 30 maggio e l attesa dell ammissione o non ammissione in borsa dell Istituto. Le azioni penali e civili annunciate ed intentate dai risparmiatori e la class action contro BPVi e VB, giunta a quota 8000 soci. I tavoli di conciliazione richiesti, attesi, promessi e tentati fra banche ed associazioni di tutela dei consumatori. Per gli azionisti di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca oltre 110.000 per BPVI e circa 80.000 per VB - il bail in si è di fatto consumato, poiché l intervento del Fondo Atlante presso i due Istituti di credito certo non ha modificato le sorti di un numero tanto elevato di soggetti, in gran parte risparmiatori, non speculatori. Famiglie, lavoratori, aziende ed artigiani il cui patrimonio mobiliare, spesso l unico posseduto, è andato in fumo, per responsabilità gravi in massima parte ascrivibili a passate scelte gestionali delle due banche coinvolte, inscritte in un panorama di crisi finanziaria nazionale ed internazionale. Il numero imponente di persone che hanno patito e stanno patendo pregiudizi patrimoniali, rende evidenti la compromissione della fiducia dei risparmiatori, oltre all enorme danno al sistema imprese, all economia ed alle famiglie del Veneto. 1

Come, del resto, tacere che tanta parte di questi azionisti sottoscrisse gli aumenti di capitale precedenti al 2016 per accedere a finanziamenti necessari alla vita ed alle attività economiche? Per non parlare delle conversioni forzate di obbligazioni subordinate cui BPVI ricorse, a fine 2014, a conseguire il superamento degli stress test della BCE. Gli azionisti risparmiatori, negli ultimi anni, sono stati vittime delle comunicazioni sociali mistificatrici da parte dei consigli di amministrazione attualmente oggetto dell accertamento delle Autorità di viglilanza e della magistratura. A fronte della tragedia che ha travolto i risparmiatori vittime del dissesto di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca, risponde ad equità ed a ragioni di giustizia sostanziale, l estensione della disciplina degli indennizzi forfettari a carico del Fondo di solidarietà attualmente prevista dal D.L. n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 del 2016 a favore dei soli investitori delle banche in risoluzione Cassa di risparmio di Ferrara, Banca delle Marche, Banca popolare dell Etruria e del Lazio e Cassa di risparmio di Chieti agli azionisti di Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca che abbiano subito perdite patrimoniali tali da porli in condizioni d'indigenza o comunque di vulnerabilità economica o sociale, direttamente conseguite alla riduzione del controvalore a 0,10 euro dei titoli azionari posseduti al 31 dicembre 2015, dei quali risultino titolari nel 2016. E questo il senso e lo scopo dell odierna proposta di legge statale d iniziativa regionale. Con essa: - in primo luogo, (articolo 1, si novella il comma 855 dell articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, istitutivo del Fondo di solidarietà alimentato dal Fondo interbancario di tutela dei depositi estendendone l erogazione delle prestazioni ai risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza s.p.a. e Veneto Banca s.p.a. dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data dell avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro ; - in secondo, (articolo 2), introducendo l articolo 9 bis nel D.L. n. 59 del 2016, convertito nella legge n. 119 del 2016, si pongono, a favore di tali risparmiatori, qualora versino in condizioni d'indigenza o di vulnerabilità economica o sociale conseguenti all azzeramento del valore delle azioni possedute, disposizioni che dettano i presupposti, le modalità ed i criteri d accesso all indennizzo forfettario, mediante istanza diretta al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. 2

ESTENSIONE AI RISPARMIATORI DEGLI ISTITUTI DI CREDITO BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. E VENETO BANCA S.P.A. DEL FONDO DI SOLIDARIETA DI CUI ALL ARTICOLO 1, COMMA 855 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2016) : MODIFICHE AL COMMA 855 DELL ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 E AL DECRETO LEGGE 3 MAGGIO 2016, n. 59 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI, NONCHÉ A FAVORE DEGLI INVESTITORI IN BANCHE IN LIQUIDAZIONE, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 30 GIUGNO 2016, N. 119 Art. 1 Modifica al comma 855 dell articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) 1. Il comma 855 dell articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016) è sostituito dal seguente: 855. E' istituito il Fondo di solidarieta' per l'erogazione di prestazioni in favore degli investitori che alla data di entrata in vigore del decreto-legge 22 novembre 2015, n. 183, detenevano strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca delle Marche Spa, dalla Banca popolare dell'etruria e del Lazio - Societa' cooperativa, dalla Cassa di risparmio di Ferrara Spa e dalla Cassa di risparmio della provincia di Chieti Spa, nonché dei risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza s.p.a. e Veneto Banca s.p.a. dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data dell avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro. L'accesso alle prestazioni è riservato a detti investitori ed ai risparmiatori azionisti di Banca popolare di Vicenza s.p.a. e Veneto Banca s.p.a che siano persone fisiche, imprenditori individuali, nonche' imprenditori agricoli o coltivatori diretti.. Art. 2 - Modifica al decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119 1. Dopo l articolo 9 del decreto legge 3 maggio 2016, n. 59 disposizioni urgenti in materia di procedure esecutive e concorsuali, nonché a favore degli investitori in banche in liquidazione, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, è aggiunto il seguente articolo 9 bis: Art. 9 bis Accessibilità al Fondo di solidarietà per i risparmiatori di Banca popolare di Vicenza s.p.a. e Veneto Banca s.p.a 1. I risparmiatori possessori, al 31 dicembre 2015, di titoli azionari emessi dagli istituti di credito Banca popolare di Vicenza s.p.a. e 3

Veneto Banca s.p.a. dei quali risultino titolari anche nel 2016, alla data dell avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, possono chiedere al Fondo l erogazione di un indennizzo forfettario dell ammontare determinato ai sensi del comma 2, qualora abbiano subito perdite patrimoniali tali da porli in condizioni d'indigenza o comunque di vulnerabilità economica o sociale, direttamente conseguite a detta riduzione di controvalore, al ricorrere delle seguenti condizioni: a) ammontare del reddito complessivo dei risparmiatori ai fini dell imposta sul reddito delle persone fisiche nell anno 2015 inferiore ad euro 35.000; b) valore del patrimonio mobiliare complessivo posseduto, sostanzialmente azzerato in conseguenza della predetta riduzione del controvalore degli titoli azionari a 0,10 euro. 2. L'importo dell'indennizzo forfetario è pari all'80 per cento del corrispettivo pagato dai risparmiatori per l'acquisto dei titoli azionari di cui al comma 1, detenuti alla data dell avvenuta riduzione del controvalore degli stessi a 0,10 euro, al netto di oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto. 3. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario è indirizzata dai soggetti di cui al comma 1 al Fondo e deve indicare: a) il nome, l'indirizzo e l'elezione di un domicilio, anche digitale; b) la Banca presso la quale il risparmiatore ha acquistato i titoli azionari; c) i titoli azionari acquistati, con indicazione della quantità, del controvalore, della data di acquisto, del corrispettivo pagato, degli oneri e spese direttamente connessi all'operazione di acquisto e, ove disponibile, del codice ISIN. 4. Il risparmiatore allega all'istanza i seguenti documenti: a) il contratto di acquisto dei titoli azionari; b) i moduli di sottoscrizione o d'ordine di acquisto; c) l attestazione degli ordini eseguiti; d) una dichiarazione sull'ammontare del reddito complessivo di cui al comma 1, lettera a), resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente espressa dichiarazione di consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti a norma dell'articolo 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 5. Ai fini del reperimento dei documenti, anche in copia, di cui alle lettere a), b), e c) del comma 4, le banche di cui al comma 1sono tenute a consegnarne copia al risparmiatore, entro quindici giorni dalla data della sua richiesta.. Art. 3 Termine per la presentazione dell istanza al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi 1. L'istanza di erogazione dell'indennizzo forfetario previsto dall articolo 9 bis introdotto dalla presente legge nel decreto legge 3 maggio 2016, n. 59, convertito con modificazioni dalla legge 30 giugno 2016, n. 119, deve 4

essere presentata dal risparmiatore interessato al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, a pena di decadenza, entro sei mesi dall entrata in vigore della presente legge. Art. 4 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 2. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farlo osservare. 5

INDICE ART. 1 MODIFICA AL COMMA 855 DELL ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 28 DICEMBRE 2015, N. 208 DISPOSIZIONI PER LA FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE DELLO STATO (LEGGE DI STABILITÀ 2016)... 3 ART. 2 - MODIFICA AL DECRETO LEGGE 3 MAGGIO 2016, N. 59 DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI PROCEDURE ESECUTIVE E CONCORSUALI, NONCHÉ A FAVORE DEGLI INVESTITORI IN BANCHE IN LIQUIDAZIONE, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 30 GIUGNO 2016, N. 119... 3 ART. 3 TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELL ISTANZA AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI... 4 ART. 4 ENTRATA IN VIGORE... 5 6