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SENATO DELLA REPUBBLICA VI LEGISLATURA (N. 40) DISEGNO DI LEGGE d'iniziativa dei senatori PIERACCINI, ARFÈ, AVEZZANO COMES, BLOISE, CATEL- LAN1, CAVEZZALI, CIPELLINI, COLOMBO, LEPRE, MIMMOCCI, TORTORA, VIGMOLA, ZUCCALA e BERMANI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MAGGIO 1972 Revisione dei trattamenti delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria e della pensione sociale ONOREVOLI SENATORI. Ad oltre tre anni dalla legge 30 aprile 1969, n. 153, che ha dato un nuovo e significativo assetto all'ordinamento pensionistico, si impone la necessità di adeguare alcune inorme alle modificate condizioni sociali ed economiche, al fine di mantenere operante la necessaria rispondenza della normativa al precetto costituzionale dell'articolo 37, che impone di assicurare ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita. È assolutamente indispensabile innanzitutto elevare sia i minimi dei trattamenti pensionistici dei lavoratori dipendenti ed autonomi, sia la pensione sociale, in modo da attenuare le condizioni di disagio in cui versano questi pensionati. Si è perciò ritenuto di proporre un'elevazione degli importi previsti negli articoli 7 e 26 della legge n. 153 del 1969 (articoli 1 e 3) intervenendo anche attraverso un congegno automatico perequati vo. Analoghe esigenze si pongono per le pensioni che superano i minimi, per le quali si ritiene necessario prevedere coefficienti di rivalutazione, differenziati avuto riguardo all'epoca più o meno remota della liquidazione della pensione (art. 2). Inoltre è necessario assicurare un congegno che consenta la rivalutazione periodica delle pensioni, agganciandolo non già all'indice di variazione del costo della vita, le cui rilevazioni non riflettono le esigenze fondamentali dei lavoratori, ma alle variazioni delle retribuzioni. A tal fine si è ritenuto di proporre l'utilizzazione del congegno già adottato dalla legge con riguardo al trattamento prevideziale del personale dipendente dalle aziende elettriche (art. 4). Alle stesse finalità perequative si ispira la previsione dì adeguati aggiornamenti in materia di assegni familiari (art. 9). Con l'occasione è sembrato doveroso, anche per adeguare in qualche modo il tratta-

itti Parlamentari 2 Senato della Repubblica 40. LEGISLATURA VI. DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI DOCUMENTI mento dei lavoratori privati a quello dei pubblici dipendenti, accordare un particolare beneficio alle categorie contemplate dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, nonché ai perseguitati politici e razziali (art. 8). È sembrato inoltre doveroso assicurare anche ai titolari di pensione sociale l'assistenza malattia (art. 3, comma secando). Parimenti ad esigenze di obiettiva giustizia e di uniformità di trattamento si ispirano le norme degli articoli 5 (riliquìdazione delle pensioni di invalidità a favore dei pensionati che hanno continuato a prestare opera retribuita) e 6 (parificazione dei regimi del le pensioni di reversibilità a favore di entrambi i coniugi). La copertura finanziaria può essere trovata nelle rispettive gestioni le cui entrate sono proporzionalmente aumentate. La fondatezza della norma, già prevista per le pensioni contributive e di cui si propone l'estensione alle pensioni retributive cui l'articolo 10, si trova nella opportunità di evitare ingiustificate sperequazioni di trattamenti tra gli assicurati come si desume da tre sentenze della Corte costituzionale.

Atti Parlamentari 3 Senato della Repubblica 40 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. Gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione di cui all'articolo 7 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono elevati a lire 35.000 a partire dal 1 gennaio 1972. A partire dal 1 gennaio 1973 gli importi mensili dei trattamenti minimi di pensione saranno commisurati ad un terzo della retribuzione mensile media dei lavoratori dell'industria. Art. 2. Le pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti, in corso di godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, sono rivalutate applicando ai trattamenti in atto al netto delle maggiorazioni per familiari a carico i seguenti coefficienti: 50 per cento per quelle liquidate anteriormente al 31 dicembre 1952; 45 per cento per quelle liquidate dal 1 gennaio 1953 al 31 dicembre 1955; 40 per cento per quelle liquidate dal 1 gennaio 1956 al 31 dicembre 1957; 35 per cento per quelle liquidate dal 1 gennaio 1958 al 31 dicembre 1959; 30 per cento per quelle liquidate dal 1 gennaio 1960 al 31 dicembre 1961; 25 per cento per quelle liquidate dal 1 gennaio 1962 al 31 dicembre 1963; 20 per cento per quelle liquidate dal 1 gennaio 1964 al 31 dicembre 1965; 15 per cento per quelle liquidate dal 1 gennaio 1966 al 31 dicembre 1967; 10 per cento per quelle liquidate dal 1 gennaio 1968 al 30 aprile 1968. Sono escluse dall'aumento le pensioni i cui titolari abbiano esercitato la facoltà di opzione di cui agli articoli 11 e 13 della legge 30 aprle 1969, in. 153, e di cui all'articolo 14 del

Atti Parlamentari 4 Senato della Repubblica 40 decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488. Per i pensionati, che abbiano esercitato la facoltà di opzione di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, è fatto comunque salvo, se più favorevole, il trattamento derivante dalla rivalutazione di cui al primo comma applicato sull'importo della pensione al 30 aprile 1968. Art. 3. Con decorrenza dal 1 gennaio 1972 la misura della pensione sociale di cui all'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è elevata a lire 25.000 mensili. Ai titolari di pensione sociale di cui al comma precedente sono dovute dall'inam e dalle Casse mutue di malattie per le province di Trento e Bolzano le prestazioni sanitarie previste per gli iscritti ai predetti istituti. Art. 4. A decorrere dal 1 gennaio 1972 le pensioni delle assicurazioni generali obbligatorie in corso di godimento sono variate, per l'intero loro ammontare, in relazione alle variazioni della retribuzione dei lavoratori dell'industria. In sede di prima applicazione delle presenti norme, la determinazione delle variazioni delle pensioni è effettuata con riferimento alla retribuzione, di cui al comma precedente, relativa al mese di febbraio 1970. Le variazioni da apportare alla misura delle pensioni, ai sensi del primo comma del presente articolo, sano disposte con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica, previo parere del Comitato speciale per la gestione del fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, ogni qualvolta le retribuzioni, di cui al primo comma, abbiano subito variazioni complessive per un importo non inferiore al 3 per cento del loro ammontare, rispetto a quelle vigenti alla data della precedente variazione della misura delle pensioni, ed hanno effetto dal 1 gennaio o dal

Atti Parlamentari 5 Senato della Repubblica 40 1 luglio successivo alla data in cui la suddetta percentuale sia stata raggiunta. L'adeguamento delle pensioni sarà comunque disposto ogni due anni anche nel caso in cui l'importo delle variazioni complessive delle retribuzioni, rispetto a quelle vigenti alla data della precedente variazione della pensione, risulti inferiore al 5 per cento del loro ammontare. Art. 5. I titolari di pensioni di invalidità a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per i lavoratori dipendenti che abbiano raggiunto i requisiti previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia e i requisiti di contribuzione previsti per la pensione di anzianità di cui all'articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, hanno facoltà di chiedere la trasformazione della pensione di invalidità in pensione di vecchiaia o di anzianità, in quest'ultimo caso quando sussistano anche le altre condizioni previste dal già citato articolo 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153. La trasformazione di cui al precedente comma comporta a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della domanda, la riliquidazione della pensione secondo le norme di cui agli articoli 11, 14, 15, 16 della legge 30 aprile 1969, n. 153. Art. 6. II quinto comma dell'articolo 13, sub articolo 2, della legge 4 aprile 1952, n. 218, nel testo di cui all'articolo 22 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è soppresso. Art. 7. Le pensioni dei lavoratori ex combattenti, partigiani, mutilati ed invalidi di guerra, vittime civili di guerra, orfani, vedove di guerra o per causa di guerra, profughi, per l'applicazione del trattato, di pace e categorie equiparate, perseguitati politici e razziali, sono aumentate di un ulteriore 5 per cento.

Atti Parlamentari 6 Senato della Repubblica 40 Art. 8. Con effetto dal primo del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge sono apportate le seguenti modifiche agli articoli 6, 7 e 9 del testo unico delle norme sugli assegni familiari approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni e integrazioni: 1) la lettera a) dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente: «a) il marito nei confronti della moglie purché essa non abbia, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 50.000 mensili. Non sono considerate ai fini predetti le pensioni di. guerra sia. dirette che indirette»; 2) la lettera b) dell'articolo 7. è sostituita dalla seguente: «b) i genitori non abbiano, per redditi di qualsiasi natura, proventi superiori nel complesso a lire 50.000 mensili nel caso di un solo genitore e a lire 70.000 mensili nel caso di due genitori. Non sono considerate, ai fini predetti le pensioni di guerra sia dirette che indirette»; 3) l'articolo 9 è sostituito dal seguente: «I limiti di reddito previsti negli articoli 6 e 7 per la corresponsione degli assegni familiari nei confronti del coniuge e dei genitori sono elevati, nel caso di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione, a lire 60.000 mensili per il coniuge e per un solo genitore e a lire 85.000 mensili per i due genitori». Con la stessa decorrenza indicata nel primo comma del presente articolo, il terzo comma dell'articolo 21 della legge 21 luglio 1965, n. 903, è sostituito dal seguente: «L'aumento previsto alle lettere a) e b) del primo comma spetta anche alla moglie a carico del pensionato o al marito, a carico della pensionata, invalido al lavoro ai sensi del primo comma dell'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, purché essi non abbiano

Atti Parlamentari 7 Senato della Repubblica 40 proventi di qualsiasi natura superiori nel complesso a lire 50.000 mensili o a lire 70.000 mensili ove si tratti di redditi derivanti esclusivamente da trattamento di pensione». I limiti di reddito di cui al presente articolo sono aumentati nella stessa misura percentuale e con la stessa decorrenza degli aumenti previsti nell'articolo 4 della presente legge. Art. 9. I contributi versati nell'assicurazione facoltativa di cui al testo unico 30 maggio 1907, n. 376, e al titolo IV del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, rivalutati in base all'articolo 29 della legge 4 aprile 1952, n. 218, sono ulteriormente rivalutati in base agli indici del costo della vita calcolati dall'istat. Le relative percentuali di rivalutazione saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione dell'istituto nazionale della previdenza sociale. Art. 10. A favore degli assicurati che non raggiungono i quaranta anni di contribuzione, qualora presentino domanda di pensione dopo uno o più anni dalla data di raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione e chiedano che gli sia liquidata in base alla retribuzione, vengono applicate sulla misura della pensione le aliquote di maggiorazione previste nelle tabelle D ed E allegate alla legge 30 aprile 1969, n. 153. Art. 11. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni, di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge sono posti a carico delle rispettive gestioni. Art. 12. È abrogata ogni disposizione incompatibile con quelle della presente legge. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.