CIRCOLARE N. 4 del 30 gennaio Ai Servizi, Uffici e Consulenze della Direzione Generale. Alle Sedi Compartimentali e. Sezioni Distaccate

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1 Ai Servizi, Uffici e Consulenze della Direzione Generale Alle Sedi Compartimentali e Sezioni Distaccate e, p.c., al Sig. Commissario Straordinario ai Sigg.ri Vice-Commissari ai Sigg.ri componenti il Comitato di Vigilanza per la gestione del Fondo Sportivi Professionisti ai Sigg.ri componenti il Collegio Sindacale LORO SEDI CIRCOLARE N. 4 del 30 gennaio 2002 oggetto: Pensioni anno Perequazione automatica Provvedimenti vari. PREMESSA (1 of 21) [26/01/ ]

2 A decorrere dal 1 gennaio 2002 l'euro viene adottato quale unità di conto in sostituzione della Lira; pertanto, si è provveduto, anteriormente alle operazioni di rinnovo annuale delle pensioni, alla conversione da lire ad Euro degli archivi e delle procedure collegate. Per effetto della conversione dei dati le pensioni sono state calcolate in Lire a tutto il 31 dicembre 2001, convertite da lire in Euro alla stessa data, calcolate e pagate in Euro dal 1 gennaio 2002 in poi. Si rende noto che questa Direzione Generale ha provveduto all elaborazione del ruolo annuale delle pensioni secondo le disposizioni e le modalità di seguito riportate. Perequazione automatica Con effetto dal 1 gennaio 2002 è stato attribuito l aumento a titolo di perequazione automatica nella misura del 2,7%, stabilita con Decreto Ministeriale 20 novembre 2001, pubblicato sulla G.U., serie Generale, n. 283 del 5/12/2001. L incremento è stato calcolato in applicazione dell art. 34 commi 1, 2, 3, 4, della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e dell art. 69 della L. 23 dicembre 2000 n. 388 (legge finanziaria 2001) che ha modificato l art. 59 della legge 27 dicembre 1997 n La rivalutazione ha interessato tutte le pensioni aventi decorrenza anteriore all 1/1/2002 ed è stata applicata secondo criteri innovativi dettati dalla L. 388/2000 la quale prevede che la percentuale di aumento si applica nella misura del 100% per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici fino a tre volte il trattamento minimo I.N.P.S., nella misura del 90% per le fasce di importo compresi tra tre e cinque volte il trattamento minimo I.N.P.S., nella misura del 75% per le fasce di importo superiori a cinque volte il predetto trattamento minimo. Il decreto ministeriale del 20/11/2001 ha, inoltre, accertato in via definitiva per l anno 2001, la percentuale di variazione per il calcolo della perequazione automatica determinata in misura pari al 2,6%, a fronte del 2,4% erogato all inizio del 2001 in via previsionale; pertanto si è provveduto al calcolo definitivo per l anno 2001 con l erogazione degli arretrati spettanti unitamente al rateo di pensione di gennaio Anche per l'anno 2002 sono state applicate le disposizioni previste dall'art. 34 della l. 23 dicembre 1998 n. 448 che prevedono il calcolo dell'aumento di rivalutazione automatica sul cumulo dei trattamenti erogati sia dall'enpals che da Enti diversi, presenti nel Casellario centrale dei pensionati, istituito presso l'inps, per ciascun pensionato. (2 of 21) [26/01/ ]

3 Per l anno 2002 su tali trattamenti è stato calcolato un incremento provvisorio per perequazione automatica in base ai dati contabili già acquisiti. Le operazioni di conguaglio saranno effettuate non appena verranno comunicati all Ente i dati definitivi da parte del Casellario stesso. Nell allegato A sono indicati gli importi definitivi dei trattamenti minimi di pensione per il 2001, quelli attribuiti in via previsionale per il 2002 e descritte le modalità di applicazione della perequazione automatica. Trattenute irpef Le trattenute IRPEF sono state operate sulla base delle aliquote per scaglioni di reddito previste per l'anno 2001 dall'art. 2, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (finanziaria 2001). Ciò in quanto l'art. 2, comma 6 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (finanziaria 2002) ha previsto la sospensione per l'anno 2002 delle riduzioni di aliquota previste dalla finanziaria Gli scaglioni e le aliquote sono riportati nell'allegato B. DETRAZIONI D'IMPOSTA Sono in corso le modifiche alla procedura di pagamento per l'applicazione dell'art. 2, comma 1, della legge 28 dicembre 2002 n. 448 che ha elevato a decorrere dall' a euro 516,46 (L ) la detrazione prevista ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche per ciascun figlio a carico, in relazione al reddito ed al numero dei figli. L'aggiornamento dell'importo mensile della pensione sarà effettuato con il primo ruolo utile; i relativi conguagli saranno determinati con il ruolo del mese di dicembre Le tabelle con le nuove detrazioni per l'anno 2002 sono riportate nell'allegato B. (3 of 21) [26/01/ ]

4 Limiti di reddito per l integrazione al minimo Sono stati elevati gli importi a cui fare riferimento per la concessione dell'integrazione; nell allegato C sono riportati i nuovi limiti di redditi valevoli per l anno 2002 per beneficiare dell integrazione al trattamento minimo ai sensi dell art. 6 della legge 11 novembre 1983, n Nell allegato D sono, inoltre, indicati i limiti di reddito annuo che escludono l integrazione degli assegni di invalidità in applicazione dell art. 1 della L. 12 giugno 1984, n Incumulabilità delle pensioni ai superstiti con redditi del beneficiario e degli assegni di invalidità con redditi da lavoro del beneficiario L art. 1, comma 41 della legge di riforma delle pensioni, L. 335/1995, prevede l incumulabilità, ad esclusione dei casi in cui il nucleo familiare comprende i figli di minore età, studenti o inabili, di una quota parte della pensione in presenza di redditi del beneficiario. Le percentuali di riduzione in rapporto all entità dei redditi sono stabilite dalla tabella F allegata alla citata legge di riforma. Sempre l art. 1, comma 42 della suddetta legge, dispone l incumulabilità di una quota parte degli assegni di invalidità con i redditi del beneficiario. Le percentuali di riduzione sono stabilite dalla Tabella G allegata alla legge stessa. Per i trattamenti di pensione aventi decorrenza anteriore all entrata in vigore della legge 335/ settembre 1995 è fatto salvo il trattamento più favorevole in godimento, con riassorbimento sui futuri miglioramenti, tra i quali vanno ricompresi gli aumenti a titolo di perequazione automatica. Negli allegati E ed E1 sono trascritte le percentuali di riduzione e l entità dei redditi influenti per entrambe le fattispecie pensionistiche. Tetto di retribuzione annua pensionabile per il (4 of 21) [26/01/ ]

5 Il tetto di retribuzione annua pensionabile per il 2002 è di euro ,00 (L ), valutabile in pensione nella misura dell 80%, corrispondente ad un importo mensile di euro 2.221,12 (L ) in presenza di 40 anni di contribuzione. Si ricorda che la retribuzione annua pensionabile costituisce la soglia cui fare riferimento per la determinazione delle fasce di retribuzione da utilizzare in pensione secondo aliquote decrescenti in applicazione dell art. 21- comma 6 - della legge n. 67/1988 e dell art. 12 del D. Legislativo n. 503/1992 per le anzianità contributive maturate successivamente al Cumulo dei trattamenti di pensione con la retribuzione trattenuta per attività lavorativa Non sono state apportate modifiche all'attuale normativa; pertanto, si confermano le modalità di divieto di cumulo già illustrate con le precedenti circolari. ADDIZIONALE REGIONALE ALL IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE L'importo dell'addizionale regionale dovuta per l'anno 2001 e' stato determinato nella misura pari allo 0,90% ed è calcolata applicando l aliquota al reddito complessivo determinato ai fini dell I.R.P.E.F, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini dell I.R.P.E.F. stessa. L addizionale sarà trattenuta in undici rate mensili uguali a partire dal mese di Gennaio L addizionale è stata calcolata se per lo stesso anno di imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni, risulta dovuta. ADDIZIONALE COMUNALE ALL' IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE A favore dei Comuni che hanno deliberato ai sensi del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, a norma dell art. 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, si è provveduto al calcolo dell imposta nella misura stabilita dai comuni stessi e ad effettuare la trattenuta con le stesse modalità dell addizionale regionale. (5 of 21) [26/01/ ]

6 Assoggettamento all Irpef degli emolumenti erogati ai titolari di più trattamenti pensionistici L art. 8 del Decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314 prevede l assoggettamento all Irpef, nei confronti dei titolari di più trattamenti pensionistici, erogati da Enti diversi, sulla base del complesso dei trattamenti erogati dagli Enti. Pertanto, per l anno 2002, l Irpef relativa ai trattamenti interessati è stata calcolata, in via provvisoria, applicando l aliquota già in vigore per il 2001 in attesa che il Casellario Centrale delle pensioni comunichi i dati aggiornati necessari per effettuazione dell aggiornamento dell Irpef mensile e dei relativi conguagli. Certificati di pensione 2002 e certificazione fiscale per i redditi conseguiti nell anno 2001 I nuovi certificati di pensione sono stati predisposti e sono in corso di spedizione. Sugli stessi è evidenziato l importo relativo al conguaglio di perequazione automatica spettante per l anno 2001 nonché l importo delle addizionali I.R.P.E.F. regionale e comunale nella colonna crediti e debiti. Inoltre si è provveduto, al fine di uniformarsi con gli altri Enti di previdenza, in occasione dell'introduzione della moneta unica europea, di riportare sul certificato l'importo netto a pagare espresso oltre che in euro anche in lire. L'arrotondamento dell'importo delle pensioni è stato effettuato all'unità di euro superiore, procedendo mese per mese al recupero dell'arrotondamento precedente. Sul modello 20/b, per i pensionati interessati, sono contenute le informazioni relative all'integrazione al trattamento minimo con l'indicazione dell'importo del conguaglio e di quello dell'eventuale maggiorazione sociale erogata nonché i benefici previsti per gli ex combattenti ai sensi dell'art. 6 L. 140/85 e dell'art. 6 L. 544/89. La certificazione fiscale, predisposta secondo le disposizioni introdotte dalla nuova normativa, relativa ai redditi conseguiti ed alle ritenute operate nel 2001, di cui all art. 7 bis del DPR 29 settembre 1973, n. 600, sarà inviata agli interessati entro il , così come previsto dal provvedimento dell' Agenzia delle Entrate 30 novembre 2001, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 2001, n Per i trattamenti pensionistici interessati all'applicazione dell art. 8 del Decreto Legislativo 314/1997 sarà (6 of 21) [26/01/ ]

7 inserita apposita comunicazione con l indicazione dei trattamenti considerati ai fini della tassazione. Del contenuto della presente circolare si invita a voler dare la più ampia diffusione anche mediante avvisi nei locali aperti al pubblico. Il Direttore Generale (Massimo Antichi) (7 of 21) [26/01/ ]

8 Allegati alla circolare n. 4 del 30 gennaio 2002 ALLEGATO A IMPORTO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI PER L'ANNO 2001 (valori definitivi) Mensile Annuo Importo trattamento minimo Perequazione automatica delle pensioni dall' ,6% fino a L mensili 2,34% da L a L mensili 1,95% sulla parte eccedente L IMPORTO DEI TRATTAMENTI PENSIONISTICI PER L'ANNO 2002 (valori previsionali) Mensile Annuo Importo trattamento minimo 392, ,97 Perequazione automatica delle pensioni dall' (8 of 21) [26/01/ ]

9 2,7% fino a euro 1.147,0766 2,43% da euro 1.147,0766 fino a euro 1.911,7944 2,025% sulla parte eccedente euro 1.911, (9 of 21) [26/01/ ]

10 ALLEGATO B IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE ANNO SCAGLIONI ANNUI D'IMPOSTA Imponibile annuo Aliquota Correttivo da detrarre percentuale fino a , da ,14 fino a , ,75 da ,71 fino a , ,24 da ,41 fino a , ,36 da ,68 in poi , SCAGLIONI MENSILI D'IMPOSTA Imponibile annuo Aliquota Correttivo da detrarre percentuale Fino a 860, da 860,76 Fino a 1.291, ,65 da 1.291,14 Fino a 2.582, ,94 da 2.582,28 Fino a 5.810, ,70 da 5.810,14 in poi , DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE Reddito annuo Importo annuo Importo mensile Fino a 6.197, ,53 95,54 Da 6.197,48 Fino a 6.352, ,56 90,38 Da 6.352,42 Fino a 6.507, ,91 86,08 Da 6.507,36 Fino a 7.746,85 981,27 81,77 Da 7.746,85 Fino a 7.901,79 903,80 75,32 Da 7.901,79 Fino a 8.056,73 826,33 68,86 Da 8.056,73 Fino a 8.211,66 748,86 62,41 Da 8.211,66 Fino a 8.263,31 686,89 57,24 Da 8.263,31 Fino a 8.779,77 650,74 54,23 Da 8.779,77 Fino a 9.296,22 614,58 51,22 Da 9.296,22 Fino a 9.812,68 578,43 48,20 (10 of 21) [26/01/ ]

11 Da 9.812,68 Fino a ,71 542,28 45,19 Da ,71 Fino a ,28 490,63 40,89 Da ,28 Fino a ,84 438,99 36,58 Da ,84 Fino a ,41 387,34 32,28 Da ,41 Fino a ,35 335,70 27,97 Da ,35 Fino a ,98 284,05 23,67 Da ,98 Fino a ,55 232,41 19,37 Da ,55 Fino a ,12 180,76 15,06 Da ,12 Fino a ,70 129,11 10,76 Da ,70 Fino a ,69 77,47 6,46 Da ,69 in poi 51,65 4,30 (11 of 21) [26/01/ ]

12 segue ALLEGATO B 4 - DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO Reddito annuo Importo annuo Importo mensile Fino a ,71 546,18 45,51 Da ,71 Fino a ,41 496,60 41,38 Da ,41 Fino a ,69 459,42 38,28 Da ,69 in poi 422,23 35, DETRAZIONE PER ALTRE PERSONE A CARICO (diverse dai figli) Reddito Importo annuo Importo mensile QUALSIASI 266,49 22,21 Se la detrazione spetta ad un solo contribuente viene attribuita per intero. Se la detrazione spetta a più contribuenti, l importo della detrazione deve essere ripartito tra gli aventi diritto. 6 - NUOVA DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO Reddito Figli con diritto all'importo base Detrazione base Figli con diritto alla detrazione di 516,46 minore di ,98 euro nessuno tutti compreso tra ,98 e uno 285,08 dal secondo ,55 compreso tra ,55 e due 285,08 dal terzo ,12 compreso tra ,12 e tre 285,08 dal quarto ,69 superiore a ,69 tre 266,49 dal quarto Se la detrazione spetta ad un solo contribuente viene attribuita per intero. Se la detrazione spetta a più contribuenti, l'importo della detrazione deve essere ripartito tra gli aventi diritto. (12 of 21) [26/01/ ]

13 7 - ULTERIORE DETRAZIONE PER LAVORO DIPENDENTE Se alla formazione del reddito complessivo concorrono soltanto trattamenti pensionistici di importo complessivamente non superiore ai limiti previsti, il reddito dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze e redditi da terreni per un importo non superiore a euro 185,9245, spetta un'ulteriore detrazione, rapportata all'età e al periodo di pensione nell'anno. La detrazione più elevata compete a decorrere dal periodo di imposta nel quale è compiuto il settantacinquesimo anno di età. Età Reddito annuo Importo annuo Importo mensile < 75 Fino a 4.854,69 98,13 8,18 < 75 da 4.854,69 Fino a 9.296,22 61,97 5,16 > 75 Fino a 4.854,69 222,08 18,51 > 75 da 4.854,69 Fino a 9.296,22 185,92 15,49 > 75 da 9.296,22 Fino a 9.554,45 92,96 7,75 > 75 da 9.554,45 Fino a 9.812,68 46,48 3,87 (13 of 21) [26/01/ ]

14 ALLEGATO C LIMITI DI REDDITO PER L INTEGRAZIONE AL TRATTAMENTO MINIMO Art. 6 L. 11 novembre 1983 n. 638 ANNO 1997 REDDITI PERSONALI REDDITI PERSONALI CUMULATI CON I REDDITI DEL CONIUGE decorrenza ante decorrenze comprese nel decorrenze dall in poi ANNO 1998 REDDITI PERSONALI REDDITI PERSONALI CUMULATI CON I REDDITI DEL CONIUGE decorrenza ante decorrenze comprese nel decorrenze dall in poi ANNO 1999 REDDITI PERSONALI REDDITI PERSONALI CUMULATI CON I REDDITI DEL CONIUGE decorrenza ante decorrenze comprese nel decorrenze dall in poi ANNO 2000 REDDITI PERSONALI REDDITI PERSONALI CUMULATI CON I REDDITI DEL CONIUGE decorrenza ante decorrenze comprese nel decorrenze dall in poi (14 of 21) [26/01/ ]

15 ANNO 2001 REDDITI PERSONALI REDDITI PERSONALI CUMULATI CON I REDDITI DEL CONIUGE decorrenza ante decorrenze comprese nel decorrenze dall in poi ANNO 2002 REDDITI PERSONALI REDDITI PERSONALI CUMULATI CON I REDDITI DEL CONIUGE decorrenza ante ,94 - decorrenze comprese nel , ,85 decorrenze dall' in poi , ,88 (15 of 21) [26/01/ ]

16 ALLEGATO D INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA Articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n LIMITI DI REDDITO ANNUO CHE ESCLUDONO L INTEGRAZIONE DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA Anno Pensionato solo Pensionato coniugato 1994 Oltre Oltre Oltre Oltre (16 of 21) [26/01/ ]

17 1996 Oltre Oltre Oltre Oltre Oltre Oltre Oltre Oltre Oltre Oltre Oltre Oltre Euro 2002 Oltre euro 9.114,82 Oltre euro ,23 (17 of 21) [26/01/ ]

18 ALLEGATO E CUMULO DELLE PENSIONI AI SUPERSTITI CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO Art. 1, comma 41, Legge 8 Agosto 1995, n. 335 Tabella F 1. LIMITI DI REDDITO Ammontare dei redditi Reddito superiore a 3 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio. Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio. Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio. Percentuale di riduzione 25% dell importo della pensione 40% dell importo della pensione 50% dell importo della pensione 2. IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO Anno Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione fino a Nessuna 1998 da a % da a % da in poi 50% fino a Nessuna 1999 da a % da a % da in poi 50% fino a Nessuna (18 of 21) [26/01/ ]

19 2000 da a % da a % da in poi 50% fino a Nessuna 2001 da a % da a % da in poi 50% euro fino a euro ,91 Nessuna 2002 da euro ,91 a euro ,88 25% da euro ,88 a euro ,85 40% da euro ,85 in poi 50% (19 of 21) [26/01/ ]

20 ALLEGATO E/1 CUMULO DEGLI ASSEGNI DI INVALIDITA CON I REDDITI DEL BENEFICIARIO Art. 1, comma 42, Legge 8 Agosto 1995, n. 335 Tabella G 1. LIMITI DI REDDITO Ammontare dei redditi Reddito superiore a 4 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio. Reddito superiore a 5 volte il trattamento minimo annuo del Fondo Pensioni Lavoratori dipendenti, calcolato in misura pari a 13 volte l importo in vigore al 1 gennaio. Percentuale di riduzione 25% dell importo dell assegno 50% dell importo dell assegno 2. IMPORTI DEI LIMITI DI REDDITO Anno Ammontare dei redditi Percentuale di riduzione fino a Nessuna 1998 da a % da in poi 50% fino a Nessuna (20 of 21) [26/01/ ]

21 1999 da a % da in poi 50% fino a Nessuna 2000 da a % da in poi 50% fino a Nessuna 2001 da a % da in poi 50% euro fino a euro ,88 Nessuna 2002 da euro ,88 a euro ,85 25% da euro ,85 in poi 50% (21 of 21) [26/01/ ]

Il predetto decreto stabilisce, inoltre, nella misura del 2,0% l aumento di perequazione automatica definitivo per l anno 2005.

Il predetto decreto stabilisce, inoltre, nella misura del 2,0% l aumento di perequazione automatica definitivo per l anno 2005. Viale Regina Margherita n. 206 - C.A.P. 00198 Tel. n. 06854461 Codice Fiscale n. 02796270581 DIREZIONE GENERALE Area Prestazioni e Contributi Direzione Prestazioni Previdenziali CIRCOLARE N. 2, DEL 26/1/2006

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