Le principali libertà civili (art. 13 54 Cost. Diritti e doveri dei cittadini)
Art. 13 La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dall'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. E' punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.
Liberta Formale Liberta Sostanziale La Tutela della Libertà personale art. 13 Cost. l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. Qualunque restrizione è subordinata ad un provvedimento giudiziario Mandato di perquisizione Mandato di arresto Adeguatamente motivati
La Tutela della Libertà personale (art. 13 Cost.) La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva. CUSTODIA CAUTELARE DURATA DIVERSA A SECONDA DELLA GRAVITA DEL REATO PRESUNZIONE DI NON COLPEVOLEZZA SINO ALLA CONDANNA DEFINITIVA
Libertà di circolazione e di soggiorno art. 16 C. 1 Ogni cittadino puo circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Non sono ammesse limitazioni alla libertà di circolazione per motivi politici: confino C. 2 Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.
Le tappe dell Unione Europea - 1 18 aprile 1951 Trattato istitutivo CECA Comunità europea del carbone e dell acciaio Questo trattato introduce la libera circolazione dei prodotti in questione, senza diritti doganali né tasse, vietando pratiche discriminatorie, sovvenzioni o aiuti imposti dagli Stati. 25 marzo 1957 Trattato istitutivo CEE Abolizione dazi doganali fra i paesi membri e politiche comuni verso i paesi esterni Trattato istitutivo EURATOM Organizzazione internazionale istituita, contemporaneamente alla CEE, allo scopo di coordinare i programmi di ricerca degli stati membri relativi all'energia nucleare ed assicurare un uso pacifico della stessa. A Roma in Campidoglio, nella sala degli Orazi e Curiazi, i rappresentati dei sei Paesi fondatori firmano i due trattati che istituiscono la Comunità economica europea (Cee), che all'inizio s'identifica nella sigla del Mercato comune europeo (Mec), e la Comunità europea dell'energia atomica (Euratom). I due trattati entrano in vigore nel gennaio 1958 dopo la ratifica dei rispettivi sei Parlamenti.
Le tappe dell Unione Europea -2 1986 ATTO UNICO EUROPEO Superamento dell ottica esclusivamente economica verso ulteriori obbiettivi quali piena libertà di circolazione e di soggiorno, unione monetaria, unione politica. 7 febbraio 1992 Trattato sull Unione Europea Maastricht si stabilì di dare il via: all unione monetaria all unione politica all unione sociale mercato unico
Libertà di circolazione e di soggiorno nell Unione Europea A Articolo 18 del trattato CE, 1957 ogni cittadino dell Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal trattato CE e dalle disposizioni adottate in applicazione dello stesso. A norma della legislazione comunitaria sul diritto di soggiorno, gli Stati membri ammettono sul loro territorio i cittadini degli Stati membri e i loro familiari su semplice presentazione di una carta d identità o di un passaporto validi. Costituzione Europea: Articolo 45 Libertà di circolazione e di soggiorno 1. Ogni cittadino dell'unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro.
Cittadini dell U.E. soggiorno nell Unione Europea Nessun visto in ingresso o in uscita Possesso carta Identità o passaporto SOGGIORNI INFERIORI A 3 MESI Possesso carta Identità o passaporto Lo Stato ospitante può richiedere di segnalare la sua presenza SOGGIORNI SUPERIORI A TRE MESI Esercitare attività lavoro autonomo o subordinato Disporre di risorse economiche sufficienti Oppure Essere familiare
LIBERTA DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO ART. 21 Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell'autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all'autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro si intende revocato e privo d'ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.
LIMITI ALLA LIBERTA DI MANIFESTAIONE DEL PENSIERO NON SI POSSONO OFFENDERE L ONORE E IL DECORO DELLE PERSONE DIFFAMAZIONE INGIURIA NON SI POSSONO DIFFONDERE NOTIZIE CHE RIGUARDANO LA VITA PRIVATA DEGLI ALTRI (Privacy) CHI SVOLGE ATTIVITA PROFESSIONALI HA L OBBLIGO DI NON RIVELARE NOTIZIE SUI PROPRI CLIENTI RISPETTARE I LIMITI DEL BUON COSTUME
LIBERTA DI STAMPA La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell'autorità giudiziaria nel caso di delitti, (DIFFAMAZIONE, LEGGE SULLA PRIVACY, DECORO) per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l'indicazione dei responsabili. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. (TRASPARENZA)
LE GARANZIE GIURISDIZIONALI Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. ART. 24 C. 1 1 GRADO 2 GRADO CASSAZIONE La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. ART. 24 C. 2 AVVOCATO DI PROPRIA FIDUCIA PATROCINIO GRATUITO La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari. ART. 24 C. 3 RISARCIMENTO DANNI ECONOMICI E MORALI
LE GARANZIE GIURISDIZIONALI Art. 27 La responsabilità penale è personale. C. 1 L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. C.2 Art. 27 Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. C. 3 Non è ammessa la pena di morte. C. 4 UMANITA RIEDUCAZIONE SICUREZZA SOCIALE???