REGOLAMENTO COMUNALE GENERALE PER L APPLICAZIONE DELL I.S.E.E.

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Transcript:

REGOLAMENTO COMUNALE GENERALE PER L APPLICAZIONE DELL I.S.E.E. Approvato con Deliberazione C.C. n.36 del 19/07/2002

INDICE ART.1 ART.2 RIFERIMENTI NORMATIVI AMBITO DI APPLICAZIONE ART. 3 SITUAZIONE ECONOMICA ART.4 ART.5 VARIAZIONE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA INDIVIDUAZIONE DEL NUCLEO FAMILIARE DI RIFERIMENTO ART. 6 SERVIZI COMUNALI ED AGEVOLAZIONE TARIFFARIA E CONTRIBUTI ART. 7 MISURE ORGANIZZATIVE NEGLI UFFICI ART. 8 ASSISTENZA ALLA COMPILAZIONE ART. 9 PROCEDIEMNTI DI EROGAZIONE ART. 10 ACQUISIZIONE E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 11 CONTROLLI

Art.1 Riferimenti normativi Il presente regolamento prende avvio da una serie di normative nazionali tendenti ad unificare su tutto il territorio italiano i criteri di valutazione economica di tutti famigliari o comunque di coloro che richiedono contributi, prestazioni o servizi sociali agevolati. In particolare i riferimenti normativi essenziali, sono: - D.Lgs 109/98 Definizione di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate, a norma dell art. 59, comma 51, della Legge 449 del 27 dicembre 2007. - DPCM 221 del 07 maggio 1999 Regolamento concernente le modalità attuative e gli ambiti di applicazione dei criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate ; - DPCM 305 del 21 luglio 1999 Regolamento recante disposizioni per la certificazione della situazione economica ; - DM 306 del 15 Luglio 1999 Regolamento recante disposizioni per gli assegni per il nucleo famigliare e di maternità - D.Lgs 130 del 03 maggio 2000 Disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 in materia di criteri unificati di valutazione della situazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate ; - Art. 25 legge 328 del 28 novembre 2000 Accertamento della condizione economica del richiedente - DM 21 dicembre 2000, n. 452 Regolamento recante disposizioni in materia di assegno di maternità e per il nucleo familiare, in attuazione dell art. 49 della legge 22 dicembre 1999, n. 488 e degli articoli 65 e 66 della legge 23 dicembre 1998, n. 448; - Art. 74 del Dlgs 26 marzo 2001, n. 151 Assegno di maternità di base (legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 66 commi 1,2,3,4,5bis,6, e art. 49 comma 12; legge dicembre 2000,. 388, art. 80, comma 10 e 11); - DPCM 18 maggio 2001 Approvazione dei modelli tipo di dichiarazione sostitutiva unica e dell attestazione, nonché delle relative istruzioni per la compilazione, a norma dell art. 4, comma 6, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal decreto legislativo 03 maggio 2000, n. 130 - DM 25 maggio 2001, 337 regolamento recante modifiche al decreto del Ministro per la solidarietà sociale 21 dicembre 2000, n. 452 in materia di assegni di maternità e per i nuclei famigliari con tre figli minori; - DPCM 04 aprile 2002, n. 242 Regolamento concernenti modifiche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 07 maggio 1999, n. 221 in materia di criteri unificati di valutazione economica dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate di individuazione del nucleo famigliare per casi particolari, a norma degli articoli 1, comma 3, e 2, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 come modificato dal decreto legislativo 03 maggio 2000, n. 130; Il presente regolamento comunale fa espresso riferimento alla normativa nazionale; qualora intervenissero modifiche sostanziali al sistema attuativo delel norme generali o particolari per l ISEE, gli organi competenti o dovranno tenerne conto nelle specifiche delibere di Giunta e nelle determinazioni dirigenziali. Integra inoltre ogni altra norma comunale in essere relativa ad agevolazioni sociali che prevedano autodichiarazione del richiedente della propria situazione economico-familiare. La normativa nazionale riserva all autonomia dell ente locale il regolamento che determina i criteri e le condizioni di accesso alle varie politiche sociali.

Art. 2 Ambito di applicazione Le disposizioni del presente Regolamento si applicano ai contributi e ai servizi comunali per i quali sono richieste da parte dei cittadini agevolazioni per il sostegno della famiglia o della persona. Il regolamento si applica ai servizi che l Amministrazione Comunale intende sottoporre ad applicazione ISEE. Per il presente, tali contributi e servizi, sono specificati nell art. 6 del presente Regolamento. L applicazione del Regolamento è comunque estesa a tutte le prestazioni sociali e ai contributi derivanti da disposizioni di legge nazionali o regionali inerenti funzioni delegate o attribuite allo stesso ente locale. Art. 3 Situazione Economica L accesso o la partecipazione ai costi delle prestazioni sociali agevolate erogate dall Amministrazione Comunale avviene in rapporto alal condizione economica del nucleo famigliare del richiedente. La situazione economica è valutata combinando tra loro reddito, patrimonio e composizione del nucleo famigliare, elementi autocertificati nella dichiarazione sostitutiva unica. E fatto salvo il diritto del cittadino a non essere soggetto a tale valutazione. In tal caso l accesso alle prestazioni di cui all art. 6 avverrà senza godimento di alcuna agevolazione tariffaria o di precedenze nelle graduatorie di accesso, dipendenti dalla situazione economica. Art. 4 Variazioni della situazione economica Come previsto al comma 1 dell art. 4 del Dlgs 109/98 è lasciata facoltà al cittadino di presentare entro il periodo di validità della dichiarazione sostitutiva unica (1 anno) una nuova dichiarazione, qualora intenda far rilevare i mutamenti delle condizioni famigliari ed economiche ai fini del calcolo dell indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo famigliare. Qualora l agevolazione richiesta riguardi la riduzione di quote di partecipazione ai costi di servizi erogati dall Amministrazione Comunale l efficacia della variazione presentata è sospesa fino al nuovo anno finanziario. Per quanto riguarda invece le pratiche di concessione di contributi legate a disposizioni legislative nazionali e regionali (fondo di locazione, assegni di maternità e a nuclei numerosi, buoni libro o, borsa di studio ecc.) le variazioni potranno essere efficaci solo se l istruttoria non sia arrivata alla alla sua conclusione o non sia già stato comunicato agli enti l importo della concessione. Art. 5 Individuazione del nucleo familiare di riferimento Per la richiesta di prestazioni sociali agevolate, il nucleo famigliare di riferimento è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica e dai soggetti a carico ai fini IRPEF come precisato all art. 1 bis del DPCM 7 maggio 1999 n.221. Per le prestazioni sociali agevolate delle quali sia stato o sarà previsto a livello nazionale il nucleo familiare di riferimento, vale la normativa nazionale.

Art. 6 Servizi comunali ed agevolazione tariffaria e contributi Verificati, tramite il Bilancio consuntivo dell anno precedente, i valori di spesa dei singoli servizi, anche attraverso il controllo interno di gestione, la Giunta dispone annualmente le agevolazioni tariffarie massime dei servizi. Conseguentemente, gli uffici si disporranno al conseguimento degli obiettivi definiti dalla stessa. Per ogni singolo servizio la Giunta potrà provvedere percentuali di copertura diverse Altri servizi o contributi in agevolazione, potranno essere aggiunti a questi già previsti nel presente articolo, senza modifica del Regolamento, ma a semplice integrazione. Contributi economici Sussidi ordinari Sussidi straordinari Acquisto di beni o strumenti (buoni pasto, ausili per disabili, ecc) Esonero 8parziale o totale) dal pagamento di rette per l accesso ai vari servizi Servizi all infanzia e scolastici Asilo nido Servizi domiciliari e residenziali Assistenza domiciliare Inserimento in struttura residenziale o semi residenziale Art. 7 Misure organizzative negli uffici La Giunta, nell ambito delle proprie competenze previste dalla legge, adotta specifiche direttive per il conseguimento degli indirizzi assunti relativamente alle politiche sociali e agli obiettivi di bilancio. Gli uffici, sulla scorta del presente regolamento e degli indirizzi e direttive della Giunta, predisporranno i necessari atti amministrativi e soluzioni organizzative in grado di favorire la più ampia partecipazione delle famiglie alle opportunità offerte, ed il massimo di equità nell utilizzo delle agevolazioni sociali previste dalle norme nazionali, dal presente regolamento e dai regolamenti specifici per ogni servizio. Art. 8 Assistenza alla compilazione Per l assistenza nella compilazione delle dichiarazioni ISEE, come previsto dal D.Lgs 130/200 il cittadino si può avvalere dei Centri di assistenza fiscale con i quali l INPS ha un rapporto di convenzione per cui l assistenza al cittadino è gratuita. Qualora i cittadini di Longiano avessero difficoltà ad avvalersi dei centri di assistenza fiscale, ed in particolar modo per gli utenti con particolari difficoltà (per esempio anziani soli) il Comune garantisce ai cittadini l adeguata assistenza attraverso i dipendenti dell Ufficio servizi Sociali. L ufficio a seguito di presentazione della dichiarazione sostitutiva unica è tenuto al rilascio dell attestazione provvisoria del ricevimento. Del valore dell ISEE, calcolate secondo le modalità definite all art. 2 del D.Lgs 109/98, va data contestuale informazione al richiedente, mediante trasmissione allo stesso dell attestazione ottenuta dal sistema informativo dell INPS.

Nel caso il cittadino abbia presentato la dichiarazione sostitutiva unica presso il CAAF o l INPS la certificazione deve esser presentata a corredo della richiesta del servizio. Art. 9 Procedimenti di erogazione Le prestazioni agevolate saranno concesse con atto del Responsabile dell Ufficio cui è affidato il servizio, previ accertamenti, ai sensi dell art. 3 primo comma del D.Lgs 109/98 e successive modificazioni, della sussistenza di tutte le condizioni previste dalle norme regolanti il servizio stesso. Art. 10 Acquisizione e trattamento dei dati personali L acquisizione delle dichiarazioni (siano esse assistite internamente o effettuate tramite esterni), così come l emissione delle certificazioni ISEE predisposte dall INPS in via telematica, la gestione e l archivio generale dei documenti inerenti l ISEE, devono trovare accoglienza nelle competenti strutture comunali. Il trattamento e l acquisizione dei dati personali relativi alle dichiarazioni devono avvenire nel pieno rispetto della Legge 675/96 e del D.Lgs 135/99, a tutela e garanzia della privacy delle autodichiarazioni di ogni cittadino. Art. 11 Controlli Spetta al responsabile del Servizio espletare tutte le funzioni di controllo circa al veridicità della situazione famigliare dichiarata, confrontare i dati reddittuali e patrimoniali dichiarati dai soggetti. Per garantire il controllo sulla veridicità delle autodichiarazioni, il Comune può stipulare convenzioni o protocolli d intesa con il Ministero delle Finanze o anche con uffici periferici dello stesso Ministero, oppure in forma associata con altri Comuni. Il Comune può effettuare controlli autonomi su tutti gli indicatori o richiedere al cittadino stesso i documenti comprovanti la sua stessa autodichiarazione, nel caso di impossibilità oggettiva al reperimento delle informazioni presso gli enti pubblici interessati. I controlli possono essere compiuti anche tramite lo scambio di informazioni con altre pubbliche amministrazioni. La percentuale di dichiarazioni ai fini ISEE da sottoporre annualmente a controllo ai sensi dell art. 4 del decreto legislativo n. 109/98 e del capo V del testo unico in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR n. 445/2000 è definita con determinazione dirigenziale, in misura non inferiore al 10%. Qualora dai controlli emergano abusi o false dichiarazioni, fatta salva l applicazione delle necessarie procedure di legge per perseguire il mendacio, i competenti uffici comunali adottano le specifiche misure per sospendere o revocare i benefici ottenuti o concessi.