MARIANO DE NICOLO PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA VESCOVO DI RIMINI



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MARIANO DE NICOLO PER GRAZIA DI DIO E DELLA SEDE APOSTOLICA VESCOVO DI RIMINI Prot. VE2005/50 DIACONATO PERMANENTE DIRETTORIO 1. Nel 1978 veniva pubblicato un primo Direttorio sul diaconato permanente/ successivamente aggiornato nel 1990; l'esperienza di questi anni ha evidenziato la necessità di un ulteriore aggiornamento, motivata dall'esigenza di maggiore chiarezza dottrinale sull'identità del diaconato, di una collocazione più significativa e specifica del ministero diaconale nella pastorale diocesana di attenzione agli itinerari di formazione teologica, spirituale e pastorale dei candidati e di formazione permanente degli ordinati. La nostra Diocesi riconosce le vocazioni al diaconato permanente, quale dono prezioso dello Spirito per l'evangelizzazione. 2. Negli articoli che seguono, vengono sintetizzati i motivi e le circostanze che hanno portato alla conferma del diaconato permanente secondo lo spirito dei documenti: Lumen Gentium. (1964), Sacrum Diaconatus Ordinem (1967), La restaurazione del Diaconato permanente in Italia (1971), Norme e direttive per la scelta e la formazione dei candidati al Diaconato (1972), Ad Pascendum (1972), Codice di Diritto Canonico (1983); Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti e Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti (1998). 1-11 diaconato permanente nella vita della Chiesa 3. "E' stato uno dei frutti del Concilio Ecumenico Vaticano II quello di voler restituire il diaconato come proprio e permanente grado della gerarchia (cf. L.G. 29). Si promuoveva in tal modo una rivitalizzazione delle comunità cristiane rese più conformi a quelle uscite dalle mani degli Apostoli e fiorite nei primi secoli, sempre sotto l'impulso del Paraclito, come attestano gli Atti. Il diaconato permanente costituisce un importante arricchimento per la missione della Chiesa. Poiché i munera che competono ai diaconi sono necessari alla vita della Chiesa, è conveniente e utile che gli uomini che nella Chiesa sono chiamati ad un ministero veramente diaconale/ sia nella vita liturgica e pastorale, sia nelle opere sociali e caritative siano fortificati per mezzo 1

dell'imposizione delle mani/ trasmessa dal tempo degli Apostoli, e siano più strettamente uniti all'altare, per poter esplicare più fruttuosamente il loro ministero con l'aiuto della grazia sacramentale del diaconato". (N.F. Introduzione, 3) 4. Il ministero del diacono va esercitato "sempre in perfetta comunione con il Vescovo e il presbiterio, cioè sotto l'autorità del Vescovo e del sacerdote che, nel territorio, presiedono alla cura delle anime" (S.D.O., 23)"; si caratterizza per l'esercizio dei tre munera propri del ministero ordinato, secondo la prospettiva specifica della diaconia. 5. In riferimento al munus docendi, il diacono è chiamato a proclamare la Scrittura e istruire ed esortare il popolo. Ciò è espresso dalla consegna dei Vangeli, prevista nel rito dell'ordinazione. 6. Il munus sanctificandi del diacono si esplica nella preghiera, nell'amministrazione solenne del battesimo, nella conservazione e distribuzione dell'eucaristia, nell'assistenza e benedizione del matrimonio, nella presidenza del rito del funerale e della sepoltura e nell'amministrazione dei sacramentali. Ciò evidenzia come il ministero diaconale abbia il suo punto di partenza e di arrivo nell'eucaristia, e non possa esaurirsi in un semplice servizio sociale. 7. il munus regendi si esercita nella dedizione alle opere di carità e di assistenza e nell'animazione di comunità o settori della vita ecclesiale. E' questo il ministero più tipico del diacono. (N.F. 9-10) 2- Itinerario di formazione 8. Nella nostra Diocesi, la formazione al diaconato permanente si svolge secondo il seguente itinerario: a) Presentazione degli aspiranti e introduzione al cammino. In questa prima fase si tratta di favorire un primo contatto della persona interessata ad intraprendere il cammino del diaconato con l'itinerario di formazione proposto dalla Diocesi. E' un momento di iniziale e reciproca conoscenza a partire dalla chiarezza delle motivazioni e delle condizioni obiettive per verificare e maturare una possibile vocazione al diaconato permanente. La decisione di intraprendere l'itinerario di formazione va maturata all'interno della coppia per gli aspiranti sposati, condivisa ed accolta dalla comunità di appartenenza. Il parroco, a nome della comunità, presenta al Vescovo l'aspirante. La presentazione sarà corredata dalle motivazioni che la sostengono e da un curriculum vitae dell'aspirante (N.F. 40). Non si accolgono autocandidature. b) Periodo propedeutico. Con questa seconda fase ha inizio la proposta di formazione che ha come obiettivo quello di accompagnare l'aspirante verso una motivata e stabile ammissione tra i candidati al diaconato e si caratterizza come proposta di intensa esperienza spirituale fatta di momenti di preghiera, di riflessione e di confronto orientali a favorire il discernimento vocazionale. All'aspirante è richiesta un'assidua partecipazione agli incontri del gruppo e l'accompagnamento di un direttore spirituale approvato dal Vescovo; ai coniugati, di coinvolgere la famiglia, in particolare la moglie, nel cammino intrapreso. Si consiglia di rimandare alla fase successiva l'inizio degli studi teologici. Il periodo propedeutico avrà la durata di non meno di un anno; alla fine del periodo il Delegato per il diaconato presenterà al Vescovo un profilo della personalità dell'aspirante: con il giudizio di idoneità del Vescovo si conclude questa fase con il rito di ammissione dell'aspirante tra i candidati al diaconato (N.F. 41-47). Nel periodo propedeutico l'aspirante sarà personalmente accompagnato dal Delegato del Vescovo. Nel caso che durante questo periodo dovessero emergere segni contrari alla vocazione è bene prendere con il coinvolgimento dell'interessato, una conseguente decisione. c) Periodo della formazione. Il cammino di questa terza fase/ della durata di non meno di tre anni è caratterizzato dall'assunzione di quegli atteggiamenti spirituali e di quelle virtù che sono essenziali 2

per l'esercizio del ministero (N.F. 66ss). Nel periodo della formazione si procede all'istituzione dei ministeri del lettorato e dell'accolitato. Queste tappe sono l'occasione per verificare il cammino del candidato sotto il profilo della spiritualità della pastoralità della crescita di sensibilità teologica ed ecclesiale. Il periodo della formazione trova una sua precisa fisionomia nelle tappe sopra citate: l'istituzione nel lettorato nell'accolitato e l'ordinazione diaconale a conclusione del cammino. A livello di contenuti e di esperienza spirituale e pastorale la prima tappa si configurerà come l'anno della Parola di Dio la seconda come l'anno della liturgia ed in particolare dell'eucaristia la terza come l'anno della carità pastorale. In questo periodo si dovrà intrattenere un costante rapporto con la comunità cristiana del candidato per iniziarlo e sostenerlo nelle esperienze pastorali. Al termine del tempo della formazione si arriverà da parte del Vescovo al discernimento definitivo ed alla conseguente decisione di ammettere il candidato all'ordinazione diaconale e all'esercizio del ministero (N.F. 49-59). L'età minima per l'ammissione alla sacra ordinazione è 25 anni per i celibi e 35 per i coniugati. Per il diaconato da conferirsi a uomini sposati si richiedono il consenso della sposa e una durata ragionevole della vita matrimoniale che dimostri e assicuri la stabilità della vita familiare. Nella vita matrimoniale i candidati devono sentirsi particolarmente responsabilizzati nell'offrire una chiara testimonianza della santità del matrimonio e della famiglia secondo la spiritualità dei consigli evangelici. La famiglia del candidato si impegnerà a sostenerlo nel ministero e a dare una generosa testimonianza cristiana attraverso lo spirito religioso della sposa e la buona educazione dei figli (R.E. D.P. 26-33). d) Formazione teologica. Il candidato si iscrive all'istituto Diocesano di Scienze Religiose. Gli studi si ritengono di norma completati con Io svolgimento della tesi finale ed il conseguimento del "Diploma in Scienze Religiose". In casi particolari il Consiglio per il diaconato permanente con il consenso del Vescovo, accompagnerà l'aspirante nella individuazione e realizzazione di un piano di studi personalizzato. e) Esercizio pastorale. L'esercizio pastorale nel periodo della formazione avrà come ambito privilegiato la parrocchia e si svolgerà in stretta relazione con il parroco i presbiteri il consiglio pastorale e gli altri operatori pastorali. Il parroco a cui è affidato il candidato dovrà preparare i candidati anche sul piano pratico per le attività di ministero che saranno chiamati a svolgere. Il candidato avrà cura di progettare il suo servizio e di verificarne periodicamente l'andamento con il presbiterio della parrocchia; crescerà così nel senso di responsabilità nella capacità di collaborazione e nello stile di comunione ecclesiale; è opportuno che il candidato partecipi alla vita del Consiglio Pastorale Parrocchiale. La sua stessa professione civile sarà occasione per testimoniare e verificare la dimensione missionaria. Il parroco verificherà il progredire nel ministero diaconale Io incoraggerà gli trasmetterà la dimensione della comunione ecclesiale. L'inserimento del candidato nel servizio pastorale non dovrà essere a scapito della testimonianza cristiana nell'ambiente di lavoro, del buon andamento della sua vita familiare e del suo cammino spirituale. (N.F. 85-88) 3-1 protagonisti della formazione 9. La responsabilità dell'ammissione dei candidati al diaconato sia celibi che sposati/ la loro preparazione, l'esercizio del ministero e l'eventuale cessazione del servizio, competono al Vescovo. 10. Il Vescovo, per curare la formazione dei candidati e seguire la formazione permanente degli ordinati, istituisce il Consiglio Diocesano per il Diaconato Permanente formato da un suo Delegato, da due sacerdoti e da due diaconi permanenti, nominati dal Vescovo stesso. 11. Il Consiglio promuoverà incontri di formazione: darà particolare importanza a periodi di convivenza per favorire la conoscenza e la collaborazione dei diaconi con il Vescovo, con i 3

presbiteri e tra di loro. Inoltre il Consiglio "provvederà perché le mogli dei candidati coniugati crescano nella consapevolezza della vocazione del marito e della propria missione accanto a lui (N.F. 78). 12. Il Delegato vescovile per il diaconato terrà i rapporti con le parrocchie interessate, con il Direttore dell'istituto Diocesano di Scienze Religiose e con le famiglie dei candidati e dei diaconi. 4 - Vita e ministero dei diaconi 13. Il diacono, chiamato a collaborare fraternamente con il presbiterio al servizio dei popolo di Dio, dipenderà direttamente dal Vescovo, supremo responsabile della vita cristiana e della pastorale della comunità diocesana (cfr. S.D.O. 23). 14. Per la configurazione particolare a Cristo, realizzata dall'ordine sacro, il diacono si impegnerà all'imitazione di Lui, alimentandola con la "lectio" della Scrittura, con la vita liturgica e sacramentale, la recita quotidiana delle Lodi, dei Vespri e di Compieta. 15. Il diacono sarà di esempio nelle virtù cristiane, nell'amore particolare alla Chiesa, nella devozione alla Vergine Maria, Madre della Chiesa, primo ed eminente esempio di totale servizio a Dio e agli uomini, nella disponibilità alle esigenze dei fratelli. 16. Tale impegno spirituale sarà sostenuto dalla partecipazione ad appositi incontri periodici e agli esercizi spirituali annuali e dalla direziono spirituale. 17. Il celibato assunto insieme al diaconato, costituisce impedimento dirimente a contrarre le nozze (A.P. VI). I diaconi coniugati qualora abbiano perduto la moglie, secondo la disciplina tradizionale della Chiesa, sono inabili a contrarre un nuovo matrimonio (Can. 1078, par. 2; S.D.O. 16; per eventuali dispense cf. Congregazione per il Culto Divino e la Disciplina dei Sacramenti, lettera circolare "Ce dicastère" del 6 giugno 1997). 18. I diaconi, fin da candidati, non si impegneranno nella politica attiva o dei partiti (R.E.D.P. 34). 19. Ogni diacono è ordinato dal Vescovo per la Chiesa particolare. Egli promette obbedienza al Vescovo; la sua missione pastorale, o un eventuale trasferimento, è stabilita dal Vescovo, considerate la condizione di vita del diacono stesso e le necessità della Chiesa. 20. I diaconi saranno debitamente rappresentati nei Consigli pastorali. 21. Il diacono, inserito nella comune vita del popolo di Dio, vivrà normalmente del proprio lavoro professionale (can. 281, par. 3). 22. Per coloro che eventualmente fossero invitati a limitare la propria attività professionale per dedicarsi maggiormente al ministero, si provvedere - quando ciò fosse ritenuto necessario -con le disponibilità della Chiesa diocesana (R.E. D.P. 38-50; can. 281/par. 3). Il presente Direttorio sostituisce il precedente Direttorio del 31 maggio 1990. Rimini, 5 settembre 2005 4

Appendice Documenti richiesti per l'ammissione all'ordinazione diaconale 1 - Per l'iscrizione tra i candidati all'ordine sacro (can. 1034): a) Domanda di pugno del candidato controfirmata dal Delegato, b) Accettazione scritta del Vescovo (placet e firma sulla domanda). Dopo il rito liturgico: attestato con firma del Vescovo e dei due assistenti. 2 - Per il lettorato e l'accolitato: Domanda del candidato (controfirmata dal Delegato e accolta dal Vescovo). Dopo il rito di istituzione: attestato con firma del Vescovo e dei due assistenti. 3 - Per l'ordinazione al diaconato: a) Battesimo (can. 1050), b) Cresima (can. 1050), e) Ammissione tra i candidati (can. 1034), d) Lettorato (can. 1035), e) Accolitato (can. 1035), f) Domanda - dichiarazione del candidato a norma del can. 1036 controfirmata dal Delegato e accolta dal Vescovo/ g) Studi teologici (can 1050), h) Dichiarazione di scrutinio e di salute fisica e psichica, fatta dal Delegato (can. 1051), con attestato di emessa professione di fede (can. 833,6) e di giuramento di fedeltà verso la Chiesa, di esercizi spirituali (can. 1039) e di studi effettuati (can. 1050), lettere testimoniali/pubblicazioni. Per i candidati celibi: Assunzione dell'impegno alla consacrazione propria del celibato (can. 1037). Per i candidati sposati: a) Matrimonio religioso (can. 1050), b) Consenso scritto della moglie all'ordinazione (can.1050). Ad avvenuta ordinazione: attestato con firma del Vescovo e di due assistenti. Sigle di abbreviazione dei documenti citati 1) S.C.: Concilio Vaticano II, Costituzione Sacrosantum Concilium sulla sacra liturgia, 4.12.1963 2) L.G.: Concilio Vaticano II, Costituzione dogmatica Lumen Gentium sulla Chiesa, 21.11.1964 3) A.G.: Concilio Vaticano II, Decreto Ad Gentes sull'attività missionaria nella Chiesa, 7.12.1965 4) S.D.O.: Sacrum Diaconatus Ordinem, Paolo VI, 18.6.1967 5) I.G.M.R: Sacra Congregazione per il Culto divino, Institutio generalis de Liturgia, 4.12.1963 6) R.E.D.P.: La restaurazione del Diaconato permanente in Italia, C.E.I., 8.12.1971 7) A.P.: Ad Pascendum, Paolo VI, 15.8.1972 8) N.F.: Norme fondamentali per la formazione dei diaconi permanenti, 2202.1998 5