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Transcript:

Regolamento Comunale Per L'armamento Del Corpo Di Polizia Municipale Deliberazione del Sub Commissario N. 128 del 28.09.1993 Modifica delibera C.C. n. 26 del 19.05.2000

CAPO I Generalità, numero e tipo delle armi Art. 1 Disposizioni Generali Ai sensi dell'art.2 del D.M. 04.03.1987, n 145, l'armamento del Corpo di Polizia Municipale, per le finalità di cui alla legge 07.03.1986, n 65, è disciplinato dal presente Regolamento. Art. 2 Arma in Dotazione L'arma in dotazione, per difesa personale, agli appartenenti alla P.M. - in possesso della qualifica di Agenti di P.S., è la pistola a funzionamento semiautomatico, doppia azione, di calibro consentito dal D.P.R. 145/87, Armamento della Polizia Municipale. Per i servizi di Guardia d'onore, in occasione di feste e/o funzioni pubbliche, gli appartenenti alla P.M. sono dotati di arma bianca corta, cosi come segue: - Comandante, Ufficiali e Sottufficiali: sciabola, - Operatori di vigilanza: spadino. Art. 3 Numero delle Armi in dotazione Il numero complessivo delle armi, di cui all'art. 2, fissato con provvedimento del Sindaco e comunicato al Sig. Prefetto di L'Aquila, è di n 42 pistole, di cui: - n 39 pistole per la dotazione degli appartenenti alla P.M., in possesso della qualifica di Agenti di P.S., - n 3 pistole per la dotazione di riserva. Il munizionamento complessivo in dotazione alla P.M. è di n 6.000 (seimila) cartucce. Il numero di armi bianche corte, per i servizi di Guardia d'onore e di n 9 sciabole per Ufficiali e Sottufficiali e di n 30 spadini per gli Operatori di Vigilanza. Il Sindaco denuncia, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., le armi acquistate, per la dotazione agli addetti alla Polizia Municipale, al locale ufficio di P.S..

CAPO II Modalità e casi di porto dell'arma Art. 4 Servizi svolti con l'arma Nell'ambito del territorio comunale, tutti i servizi riguardanti l'attività della polizia locale e urbana, di polizia amministrativa e tutte le altre materie la cui funzione sia demandata alla Polizia Municipale, dalla Legge e dai regolamenti, sono svolte, dal personale in possesso della qualifica di Agente di P.S., con l'arma in dotazione. Sono pure prestati con armi i servizi di collaborazione con le forze di polizia dello Stato, previsti dall'art. 3 della Legge 65/86, salvo che sia diversamente disposto dalla competente Autorità. Art. 5 Assegnazione dell'arma L'arma, dotata di n 2 caricatori e relative munizioni, è assegnata in via continuativa a tutti gli appartenenti alla Polizia Municipale in possesso della qualifica di Agente di P.S., con provvedimento del Sindaco - comunicato al Prefetto di L'Aquila, a tempo indeterminato - soggetto a revisione annuale da parte dello stesso Sindaco. Del provvedimento di assegnazione viene fatta menzione sul tesserino personale di riconoscimento dell'agente, che lo stesso è sempre tenuto a portare con sé. L'assegnazione viene revocata quando vengano meno i requisiti previsti o quando vengano commesse gravi violazioni al presente Regolamento. Art. 6 Modalità di porto dell'arma Non possono essere portate in servizio armi e/o munizioni diverse da quelle ricevute in dotazione e non possono essere in alcun modo alterate le caratteristiche delle stesse. In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna, con cane armato e sicura disinserita. Il personale autorizzato a svolgere servizio in abiti civili, nei casi di cui all'art. 4 della Legge 65/86, porta l'arma in modo non visibile, con le modalità di cui al punto precedente. Il Comandante può portare l'arma in modo non visibile anche quando indossa l'uniforme. Nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento è consentito il porto dell'arma, nell'ambito del territorio comunale, anche fuori dal servizio.

Art. 7 Servizi di collegamento e rappresentanza I servizi di collegamento e rappresentanza, esplicati fuori dal territorio comunale, dal personale in possesso della qualifica di Agente di P.S., vengono svolti con l'arma in dotazione. Il porto della stessa è consentito anche per raggiungere, dal proprio domicilio, il luogo di servizio, e viceversa. Art. 8 Servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale per soccorso o in supporto I servizi svolti fuori del proprio territorio comunale, per soccorso in caso di calamità e/o disastri o per rinforzo ad altri Corpi di Polizia Municipale in particolari occasioni stagionali o eccezionali, viene, di norma, svolto senza armi. Tuttavia il Sindaco del Comune ove il servizio viene svolto può richiedere, nell'ambito degli accordi intercorsi ai sensi dell'art. 4 della Legge 65/86, che lo stesso venga svolto con armamento; in questo caso il Sindaco di Avezzano comunica al Prefetto di L'Aquila ed a quello territorialmente competente (in ambito provinciale diverso), il numero degli addetti autorizzati a prestare servizio con armi, il tipo di servizio da effettuare e la presumibile durata della missione.

CAPO III Tenuta e custodia delle armi Art. 9 Prelevamento e versamento dell'arma L'arma è prelevata, presso il consegnatario, previa annotazione del provvedimento di assegnazione sull'apposito registro. L'arma deve essere immediatamente riconsegnata al consegnatario quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione o siano venute a mancare le condizioni che ne hanno determinato l'assegnazione, allorquando viene a mancare la qualifica di Agente di P.S., all'atto della cessazione o sospensione del rapporto di servizio e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato del Sindaco o del Prefetto di L'Aquila. Della riconsegna dell'arma deve essere data immediata comunicazione al locale Ufficio di P.S. Art.10 Doveri dell'assegnatario L'appartenente alla Polizia Municipale, al quale l'arma è stata assegnata in via continuativa, deve: a) verificare, al momento della consegna, la rispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni della stessa e delle relative munizioni; b) fare immediata denuncia dell'arma ricevuta, ai sensi dell'art. 38 del T.U.L.P.S., presso il locale Ufficio di P.S.; c) custodire diligentemente l'arma, nell'interesse della sicurezza pubblica, e curarne la pulizia e la manutenzione; d) segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa e/o delle munizioni; e) applicare sempre e dovunque le misure di sicurezza previste per il maneggio delle armi; f) mantenere l'addestramento ricevuto partecipando attivamente alle esercitazioni di tiro; g) fare immediata denuncia di smarrimento o furto dell'arma o parti di essa e/o delle munizioni;

Art.11 Custodia delle armi Le armi non assegnate e quelle di riserva, prive di fondina e di munizioni, e le munizioni stesse, in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, sono custodite in armadi metallici corazzati, con chiusura del tipo a cassaforte, con serratura di sicurezza o a combinazione, collocati in apposito locale le cui chiavi sono custodite del Comandante. Le funzioni di consegnatario delle armi e delle munizioni, sono svolte di norma dal Comandante, ed in caso di sua assenza o impedimento dal sub-consegnatario, entrambi nominati tali con provvedimento del Sindaco. L'Autorità di P.S. determina le misure di sicurezza necessarie, ai sensi dell'art. 20 della Legge 18.04.1975, n 110, ed ha la facoltà di eseguire, quando lo ritenga necessario, verifiche di controllo e di prescrivere quelle misure cautelari che ritenga indispensabili per la tutela dell'ordine, della sicurezza e della incolumità pubblici. Art.12 Armadi metallici Le chiavi degli armadi in cui sono custodite le armi e le munizioni sono conservate dal consegnatario delle armi, che ne risponde. Dette chiavi sono conservate in apposito contenitore metallico con chiusura di sicurezza, che deve essere custodito nella cassaforte presente presso il Comando di Polizia Municipale, le cui chiavi debbono essere tenute presso di sé dallo stesso consegnatario. Copia di dette chiavi è conservata, a cura del Sindaco o dell'assessore delegato, in busta chiusa e sigillata, controfirmata dal consegnatario, nella cassaforte del Comune. Il consegnatario delle armi è dotato dei registri di carico e scarico delle armi e delle munizioni, le cui pagine - numerate progressivamente - sono vistate dal Questore di L'Aquila. I movimenti relativi alle armi ed alle munizioni debbono essere annotati, a cura del consegnatario, sui predetti registri. Il consegnatario è dotato, altresì, dei seguenti registri, le cui pagine - preventivamente numerate - sono vistate dal Sindaco: - Registro delle ispezioni periodiche, - Registro delle riparazioni delle armi, - Registro dei materiali occorrenti alla manutenzione delle armi.

Art.13 Distribuzione e ritiro delle armi e delle munizioni L'accesso nel locale in cui sono custodite le armi e le munizioni è consentito liberamente al Comandante, al sub-consegnatario ed al Sindaco o all'assessore delegato. E', altresì, consentito - previa autorizzazione al personale addetto ai servizi connessi alla manutenzione delle armi, per il tempo strettamente necessario, e sotto la diretta responsabilità del Comandante. Le armi debbono essere consegnate e restituite scariche. Le operazioni di caricamento e scaricamento delle armi debbono essere effettuate in luogo isolato e, comunque, lontano dal locale in cui sono custodite le armi e le munizioni. Sulla porta del locale suddetto debbono essere affisse - in modo ben visibile - le prescrizioni di sicurezza. Art.14 Sostituzione delle munizioni Le munizioni assegnate al personale armato in via continuativa debbono essere sostituite obbligatoriamente ogni tre anni. Esse debbono essere, altresì, sostituite quando presentino anomalie, siano state sottoposte ad immersione, al gelo o a particolari fonti di calore. Le munizioni in dotazione al Corpo di Polizia Municipale, custodite negli armadi metallici, vengono sostituite ogni sette anni. Le munizioni sostituite vengono usate per i tiri di addestramento; nel caso in cui ciò non fosse possibile, a causa di anomalie delle stesse, esse debbono essere consegnate al Servizio Artificieri dell'esercito. Della sostituzione, dell'uso in addestramento o della consegna al Servizio Artificieri, va data comunicazione al locale Ufficio di P.S. Art.15 Controlli e sorveglianza I controlli giornalieri del locale e degli armadi in cui sono custodite le armi e le munizioni vengono effettuati dal Comandante, o, in assenza di questi, dal sub-consegnatario, all'inizio ed al termine del servizio; l'esito dei controlli deve essere riportato, giornalmente, sull'apposito registro. Il Sindaco, o l'assessore delegato, può disporre visite periodiche di controllo e di sorveglianza esterna diurne e notturne.

Art.16 Doveri del consegnatario delle armi e delle munizioni Il consegnatario delle armi e delle munizioni cura con la massima diligenza: a) la custodia delle armi e delle munizioni e la conservazione delle stesse negli appositi armadi, dei registri, della documentazione e delle chiavi; b) l'effettuazione dei controlli giornalieri e periodici; c) la tenuta dei registri e della documentazione; d) la scrupolosa osservanza, propria ed altrui, delle operazioni connesse con il maneggio delle armi e delle munizioni. Il consegnatario riferisce periodicamente al Sindaco sulla situazione delle armi e dei controlli effettuati ed allo stesso fa rapporto per ogni eventuale irregolarità riscontrata.

CAPO IV Addestramento al tiro Art.17 Addestramento al tiro Il personale dotato di arma individuale presta servizio armato dopo aver conseguito il necessario addestramento - con esclusione di chi abbia prestato servizio in un corpo di polizia dello Stato, e deve superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno presso un poligono abilitato per l'addestramento con armi comuni da sparo. A tal fine il Sindaco provvede all'iscrizione del suddetto personale al Tiro a Segno Nazionale - Sezione di L'Aquila, ai sensi dell'art. 1 della Legge 28.05.1981, n 286. E' facoltà del Sindaco o Assessore delegato, su proposta del Comandante, di disporre la ripetizione dell'addestramento al tiro, nel corso dell'anno, per tutto il personale armato o per quelli che svolgono servizi particolari. I provvedimenti adottati, ai sensi del presente articolo, vengono comunicati tempestivamente al Prefetto di L'Aquila. Il personale armato può recarsi presso il poligono di tiro, per addestramento, anche di propria iniziativa ed a proprie spese. Art.18 Porto d armi per la frequenza dei poligoni di tiro a segno L'autorizzazione a portare l'arma in dotazione fino al poligono di tiro è rilasciata dal Questore di L'Aquila, ai sensi della Legge 18.06.1969, n 323, ed ha la durata di sei anni. A tal fine il Sindaco trasmette, al predetto Questore, l'elenco nominativo del personale dotato di armamento. Gli estremi della predetta autorizzazione vanno annotati sul tesserino di riconoscimento del personale cui la stessa è stata concessa.

CAPO V Disposizioni finali Art.19 Norme integrative Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le norme della Legge 07.03.1986, n 65, del D.M. 04.03.1987, n 145, della Legge 18.04.1975, n 110 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931, n 773 ed ogni altra disposizione vigente in materia. Art.20 Entrata in vigore Il presente Regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo all'ultimo giorno della seconda pubblicazione ed è trasmesso, in copia, al Prefetto di L'Aquila ed al Ministero dell'interno, per il tramite del Commissario di Governo.