Regione Emilia-Romagna Assemblea legislativa AL/2015/5558 del 12/02/2015 OGGETTO 174 OGGETTO Alla Presidente dell'assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna cons. Simonetta Saliera RISOLUZIONE Premesso che )- senza alcuna colpa, numerose persone, anche nella nostra regione, a causa principalmente da trasfusioni con emoderivati infetti, tra gli anni Settanta e Ottanta hanno contratto l'hiv o l'epatite C in strutture sanitarie pubbliche; )- con questo tipo di patologie infettive queste persone hanno poi dovuto convivere per tutta la vita; )- a tutte queste sfortunate persone è stata riconosciuta - dalla Legge n. 210 del 1992 e successive modifiche ed integrazioni - la possibilità di ottenere un indennizzo da parte dello Stato, si tratta di un beneficio economico concesso per motivi di solidarietà sociale e non di un vero e proprio risarcimento del danno; )- l'indennizzo consiste in un assegno bimestrale vitalizio, una sorta di "pensione" di importo sensibilmente variabile a seconda della gravità dell'infermità riportata, nel corso degli anni il testo originario della Legge n. 210/92 ha subito diverse modifiche ed integrazioni ed ha dato luogo a non poche difficoltà sia di carattere interpretativo che all'atto dell'applicazione pratica; )- il fondamento dell'indennizzo, ex lege n. 210/92, viene, pertanto, individuato negli articoli 2 e 32 della Costituzione piuttosto che nelle misure assistenziali previste dall'art. 38 della Carta Movimento 5 Stelle Gruppo Assembleare Regione Emilia-Romagna Viale Aldo Moro 50 40127 Bologna
costituzionale: esso, del resto, viene erogato a prescindere dalle condizioni economiche dell'avente diritto ed è cumulabile con altre eventuali provvidenze economiche percepite a qualsiasi titolo ed anche se dovute in ragione del danno subito in conseguenza del trattamento sanitario (art. 2, comma 1, Legge n. 210/92); ~ L'indennizzo previsto dalla Legge n. 210/92 si compone di due elementi: a} una somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale prevista per la prima qualifica funzionale degli impiegati civili dello Stato: è la parte più corposa dell'indennizzo ed ammonta attualmente ad Euro 6.171,96 annuali; b} un importo variabile nella misura prevista a titolo di pensione privilegiata ordinaria per i militari di truppa dell'esercito che abbiano riportato una delle menomazioni dell'integrità 'fisica contemplate dalla Tabella A, allegata al D.P.R. n. 834/81 (il C.d. assegno), questa seconda componente viene rivalutata annualmente sulla base del tasso di inllazione programmato: il Ministero della Salute, infatti, ritiene sottratta al meccanismo della rivalutazione la somma corrispondente all'indennità integrativa speciale; ~ secondo un primo orientamento della Suprema Corte, la rivalutazione in base al tasso annuale di inflazione programmato deve riguardare l'intero importo dell'indennizzo, ossia entrambe le descritte sue componenti (Cass. Civ, Sez. Lav., 28 luglio 2005, n. 15894; in senso conforme: Casso Civ., Sez. Lav., 27 agosto 2007, n. 18109); ~ all'indirizzo della Suprema Corte, sopra illustrato - che riconosce il diritto alla rivalutazione dell'importo dell'indennizzo ex lege n. 210/1992 nella sua globalità - se ne è contrapposto uno contrario (avviato da Casso Civ., Sez. Lav., n. 21703/2009) che, viceversa, nega tale diritto; ~ nonostante quest'ultima interpretazione sfavorevole ai soggetti titolari dell'indennizzo i Giudici del Lavoro continuavano (almeno per la maggior parte) ad allinearsi con il precedente orientamento della Cassazione, riconoscendo il diritto alla rivalutazione sull'intero importo dell'emolumento ex lege n. 210/1992 (cfr., ex plurimis, Tribunale di Bologna, Sez. Lavoro, n. 57/2010; Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, n. 8027/2009; Tribunale di Firenze, Sez. Lavoro, n. 1359/2009; Tribunale di Torino, Sez. Lavoro, n. 614/2010; Tribunale di Roma, Sez. Lavoro, n. 5191/2010); 2
~ al fine di comporre il suddetto contrasto giurisprudenziale insorto in seno alla Cassazione, è stata adottata la norma di "interpretazione autentica" di cui all'art. 11, commi 13 e 14, del D.L. 31.05.2010, n. 78 (convertito in Legge n. 122/2010) che testualmente recitava: "II comma 2 dell'articolo 2 della legge 25.2.1992, n. 210 e successive modificazioni si interpreta nel senso che la somma corrispondente all'importo dell'indennità integrativa speciale non è rivalutabile secondo il tasso di inflazione" (comma 13). "Fermo restando gli effetti esplicati da sentenze passate in giudicato per i periodi da esse definiti, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessa l'efficacia di prowedimenti emanati al fine di rivalutare la somma di cui al comma 13 in forza di un titolo esecutivo. Sono fatti salvi gli effetti prodottisi fino alla data di entrata in vigore del presente decreto" (cornma 14); ~ tale disposizione di legg~ presentava profili di contrasto sia con la nostra Costituzione che con la Convenzione Europea dei Diritti dell'uomo (CEDU); ~ la Corte Costituzionale con sentenza n. 293/2011 ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 11, commi 13 e 14, del D.L. 78/2010, convertito con legge 122/2010: il Giudice delle Leggi ha quindi stabilito che l'importo dell'indennizzo di cui alla Legge n. 210/1992 va rivalutato nella sua interezza, secondo il tasso di inflazione programmato, e quindi anche nella componente più cospicua rappresentata dalla somma corrispondente all'indennità integrativa speciale; preso atto che ~ le competenze in materia, conferite alle Regioni con il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, e successive modifiche, consistono in funzioni e compiti amministrativi che comportano spese obbligatorie i cui oneri sono posti a carico del Ministero della Salute e che Regioni e Province Autonome sono meri "enti pagatori" delegati al pagamento degli indennizzi, anticipando le risorse necessarie a fronte di puntuale rimborso da parte dello Stato degli oneri sostenuti, ciò secondo la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, mentre il Ministero sostiene che le funzioni conferite alle Regioni non siano solo di carattere aml1linistrativo, ma comportino anche l'assunzione dei relativi obblighi finanziari necessari a garantire l'erogazione degli indennizzi; 3
~ lo Stato, a partire dall'anno 2012, non ha più provveduto allo stanziamento dell'apposito finanziamento, da ripartire alle Regioni e alle Province Autonome, per il pagamento degli indennizzi previsti dalla Legge 210/1992 "Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivatl" e non ha mai individuato e corrisposto le risorse utili al riconoscimento degli arretrati, che spettano a tutti i soggetti indennizzati a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 293 del 2011; ~ la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, in data 10.07.2014, ha deciso, dopo la proroga di un termine già decaduto, l'interruzione del pagamento di tali indennizzi dal 1 0 2014, qualora non avesse ricevuto risposte positive da parte del Governo; ottobre ~ nella Legge di Stabilità per l'anno 2015 viene destinato alle Regioni un contributo di 100 milioni di 'euro per l'anno 2015, di 200 milioni per il 2016, di 289 per il 2017 e di 146 per il 2018 finalizzati al pagamento degli arretrati relativi all'indennità integrativa speciale; ~ tale contributo è ripartito tra le Regioni e le Province autonome interessate con Decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della Salute, da adottare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Stabilità, in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti dalle Regioni e dalle Province autonome, così come comunicati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome entro il31 gennaio 2015 e previo riscontro del Ministero della Salute (articolo 1, comma 186, della legge 23 dicembre 2014 n. 190); ~ la procedura di rimborso si limita a prevedere che entro il 31 gennaio 2015 la Conferenza delle Regioni deve comunicare allo Stato il fabbisogno dei singoli enti locali, si presume sulla base delle informative ricevute dalle Regioni interessate; ~ tale comunicazione deve essere riscontrata dal Ministero della Salute entro il 1 marzo 2015, 60 0 0 giorno successivo al 1 gennaio 2015, data di entrata in vigore della norma, il Ministero dell'economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero della Salute e sentita la Conferenza Stato - Regioni, deve ripartire con decreto i fondi, "in proporzione al fabbisogno derivante dal numero degli indennizzi corrisposti" da ciascun singolo ente; 4
considerato che» la convocazione della riunione della Conferenza delle Regioni, awenuta il 28 gennaio, non riportava il tema della legge 210/92 tra gli argomenti all'ordine del giorno;» la procedura contemplata dalla norma, citata sopra e contenuta nella Legge di Stabilità, pertanto, prevede tempi tutt'altro che certi;» la Legge di Stabilità non prevede fondi per i bimestri successivi al 31 dicembre 2014, inclusi quelli del corrente anno, quindi, si configura il dubbio che le Regioni utilizzino le somme stanziate per pagare i ratei futuri, ritardando il versamento degli arretrati della rivalutazione, oppure, corrispondano solo questi ultimi, persistendo invece nel non liquidare con regolarità i bimestri;» in risposta all'interrogazione a risposta immediata in commissione parlamentare (5/02821) proposta dal Movimento 5 Stelle, primo firmatario Lorefice Marialucia, il Ministero della Salute afferma "Quanto alla questione relativa agli indennizzi di spettanza regionale, rammento che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 maggio 2000 ha trasferito alle Regioni a statuto ordinario, a decorrere dal 2001, le competenze in materia di indennizzo. Pertanto, è compito delle regioni porre in essere gli opportuni interventi finalizzati all'adeguamento del tasso di inflazione programmato per la componente indennità integrativa speciale del citato indennizzo. Con riguardo al reperimento dei fondi con cui le regioni devono adempiere agli obblighi in materia, il Ragioniere Generale dello Stato, con la nota ricevuta da questo Ministero in data 10 malzo 2013, ha rappresentato che "trattandosi di funzioni oramai conferite alle Regioni, queste ultime dovrebbero assumersi la relativa responsabilità amministrativa e farsi carico degli oneri derivanti da fatti accaduti successivamente al conferimento (...) dovrà essere cura delle Regioni reperire nell'ambito dei propri bilanci le risorse finanziarie necessarie per garantire l'erogazione degli indennizzi"";» sono arrivate a questo gruppo consiliare segnalazioni da parte di cittadini che da tempo non ricevono più, da parte della Regione, l'indennizzo previsto dalla Legge n. 210/92. 5
L'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna impegna la Giunta regionale e l'assessore competente a riprendere prontamente e con regolarità il pagamento dell'indennizzo, considerato che per molti di questi cittadini interessati alla vicenda sopra descritta, costituisce l'unica fonte di sostentamento; ad intervenire nelle opportune sedi affinché si introducano nel nostro ordinamento norme volte a far ottenere un risarcimento, quantomeno economico, a tutte quelle persone che tra gli anni '70 e '80 si sono ammalate per aver contratto il virus dell'epatite B, C e dell'hiv a seguito di trasfusioni di sangue o a causa dell'assunzione di emoderivati infetti presso le strutture sanitane, anche senza la necessaria preventiva promozione dell'azione giudiziaria; a fare salva la tutela dei cittadini coinvolti in questa vicenda, di cui sono già le vere parti danneggiate, qualunque sia l'esito del conflitto Stato -Regioni, sulla paternità delle risorse da impiegare. Bologna, 12 febbraio 2015 6