Roma, 07/11/2014 Prot. n 185/S.G./Or.S.A. Ferrovie Alle associazioni datoriali AGENS Viale Pasteur, 10 00144 Roma ASSTRA Piazza Cola di Rienzo, 80 00192 Roma CONFETRA Via Panama 62, 00198 Roma FERCARGO Vicolo delle Grotte, 22 00186 Roma p.c. Commissione di Garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali Piazza del Gesù n. 46, 00186 Roma Oggetto: norme sciopero merci In coerenza con la recente iniziativa assunta dalla Commissione di Garanzia, tesa ad individuare delle norme comuni sull esercizio del diritto di sciopero per tutte le imprese ferroviarie merci, la scrivente ritiene opportuno, anche per agevolare una soluzione condivisa, approfondire l argomento con codeste associazioni datoriali. La scrivente evidenzia che già nel 2010 l argomento è stato oggetto di analisi, attraverso audizioni avviate dalla stessa Commissione di Garanzia che si sono concluse con una nota delle OO.SS. maggiormente rappresentative del settore, che si allega, nella quale veniva ipotizzata una regolamentazione del servizio in parola. In attesa di riscontro rivolgiamo distinti saluti. Il Coordinatore Nazionale OR.S.A. Ferrovie Andrea Pelle
FILT-CGIL FIT-CISL UILTRASPORTI UGL Trasporti FAST Ferrovie ORSA Ferrovie Segreterie Nazionali Roma, 13 ottobre 2010 Spett.le Commissione di Garanzia L. 146/90 Piazza del Gesù n. 46 00186 Roma Oggetto: regolamentazione dello sciopero nel settore trasporto merci ferroviario Come convenuto nell audizione del 16 settembre 2010 le scriventi Organizzazioni Sindacali Vi inviano il seguente contributo alla discussione sulla ipotesi di regolamentazione degli scioperi nel trasporto merci ferroviario. Innanzi tutto riteniamo necessaria una perimetrazione del campo di applicazione delle nuove regole che si individueranno, in quanto la liberalizzazione del mercato italiano del trasporto ferroviario su ferro ha portato alla costituzione di numerose nuove società, che hanno come mission specifica il trasporto delle merci. Le norme dovrebbero essere applicate a tutte le nuove imprese che trasportano merci via ferrovia comprese le articolazioni funzionali di quelle storiche, che per effetto dei processi di specializzazione per aree di business, sono facilmente individuabili sia all interno di Holding societarie che di singole Aziende che svolgono anche servizi di trasporto delle persone. Occorre sottolineare che le quote di mercato del settore merci ferroviario, in Italia, negli ultimi anni sono percentualmente diminuite, nonostante la liberalizzazione del mercato e l arrivo di nuovi competitors, e che complessivamente tutte le merci trasportate, via ferrovie, non superano il 9% del traffico complessivo. La nuova regolamentazione dovrebbe andare a modificare le attuali specifiche disposizioni contenute nella provvisoria regolamentazione prevista per il settore del Tpl nonché quelle previste negli accordi con il Gruppo Fs sottoscritti il 23.11.1999 e 29.10.2001. Ciò premesso ribadiamo che per sua natura il trasporto merci ferroviario non rientra nel campo di applicazione della legge 146\90 in quanto non esiste un diritto costituzionalmente garantito per il trasporto delle merci da contemperare con quello di sciopero dei lavoratori, né tanto meno esiste un diritto delle Aziende ad anteporre la libertà di impresa al diritto di sciopero dei dipendenti. Quest ultimo punto assume una valenza particolare alla luce delle scelte effettuate dalle imprese in materia di applicazione dei contratti di lavoro. Giova ricordare che a fronte di un tentativo sindacale di rendere omogenei i trattamenti normativi ed economici per gli addetti al settore si assiste ad una scelta diametralmente opposta delle aziende che hanno preferito diversi contratti da applicare, generando di fatto un forte dumping contrattuale che altera una leale concorrenza nello specifico mercato.
Per non vanificare il principio della libera concorrenza occorre che siano rese cogenti norme omogenee da far rispettare a tutte le imprese che operano nel settore, per cui non riteniamo percorribile la via di sottoscrivere singoli accordi aziendali da cui successivamente farne derivare un estensione delle norme per analogia. L omogeneità del settore si evince anche dal fatto che è già esistente una copiosa e specifica normativa che regolamenta il trasporto ferroviario di merci pericolose, di animali vivi e merci deperibili che sommandosi alle norme sulla sicurezza della rete ferroviaria porta a tutelare in modo specifico dette tipologie di trasporto garantendo così gli interessi primari dei cittadini, della collettività e delle imprese. Stante la situazione attuale, siamo contrari alla individuazione di servizi minimi da garantire siano essi per numero di treni o per tipologie di merci trasportate, ma siamo disponibili ad accettare il principio del completamento della corsa del treno quando questa sia stata prevista, da orario, entro un ora dall inizio della azione di sciopero. A nostro parere è possibile prevedere limitate e rapide procedure di raffreddamento stabilendone tempi e modi, individuando, nel caso di mancato accordo tra le parti, in 48 ore il periodo di preavviso per la comunicazione dello sciopero alle imprese. Tra le regole da individuare riteniamo possibile anche l individuazione della durata massima dell azione di sciopero, che per analogia con il settore del trasporto merci su strada, può essere prevista in 5 giorni consecutivi. Ci pare non giustificabile, invece, l individuazione di periodi di franchigia in quanto lo specifico settore è soggetto a variabili non definibili a priori considerato lo stretto legame del trasporto merci con la produzione industriale sottoposta, a sua volta, all evolversi del ciclo economico del Paese normalmente avulso da periodi di stagionalità individuate. Nel ribadire la nostra disponibilità ad attivare un confronto finalizzato a ricercare un accordo con le associazioni datoriali in collaborazione con codesta Commissione alla quale chiediamo di farsi parte attrice affinché si avvii il più rapidamente possibile, vi sottoponiamo l allegata proposta sindacale. Distinti saluti. UILTRASPORTI (Luigi Simeone)
Allegato Bozza ipotesi testo da condividere: Le Associazioni datoriali, le Aziende e le Organizzazioni sindacali concordano la seguente disciplina per la regolamentazione del diritto di sciopero nel trasporto merci ferroviario. Il presente accordo si applica a tutti i lavoratori addetti esclusivamente alla circolazione dei treni per il trasporto delle merci e delle cosiddette autostrade viaggianti per conto di imprese o di loro articolazioni funzionali operanti, anche in regime di interoperabilità, sul territorio nazionale in possesso delle previste certificazioni per esercire non solo il trasporto ferroviario delle merci ma anche di quello viaggiatori. Il presente accordo sostituisce, per l ambito del trasporto merci ferroviario, tutte le disposizioni concorrenti contenute nella provvisoria regolamentazione del settore trasporto pubblico locale, nelle specifiche delibere per il trasporto merci ferroviario emanate dalla Commissione di Garanzia e negli accordi del 23 novembre 1999, del 18 aprile 2001 e del 29 ottobre 2001 sottoscritti tra le società del Gruppo Fs, assistite da Agens e le Organizzazioni sindacali firmatarie di quegli accordi. Le procedure Le Aziende e le Organizzazioni Sindacali convengono che nel corso delle procedure di raffreddamento e conciliazione disciplinate dal presente accordo, le Aziende non adotteranno misure unilaterali e le organizzazioni sindacali non svolgeranno azioni conflittuali sulle materie del contendere; inoltre le parti recederanno dalle iniziative unilaterali eventualmente già prese. Le procedure di cui ai successivi punti 1 e 2 del presente accordo sono da ricondurre alla volontà del Sindacato di darsi e concordare regole cogenti per l effettuazione degli scioperi nel settore merci, in ragione del fatto che per sua natura il trasporto merci ferroviario non rientra nel campo di applicazione della legge 146\90 in quanto non esiste un diritto costituzionalmente garantito per il trasporto delle merci da contemperare con quello di sciopero dei lavoratori. Le regole si applicheranno esclusivamente nei confronti delle aziende di trasporto merci che definiranno con le OO.SS., sottoscrittrici del presente accordo, protocolli di relazioni industriali. Le procedure e le modalità per la presentazione delle piattaforme per il rinnovo del CCNL e degli accordi aziendali ed i relativi periodi di raffreddamento sono regolate dai contratti collettivi e dagli accordi aziendali. Punto 1: A- Per ciascun livello di competenza, nazionale, territoriale, aziendale o di sua articolazione funzionale appositamente delegata, nel caso di controversie collettive, entro 3 giorni dalla richiesta sindacale scritta contenente le motivazioni delle contestazioni, adeguatamente argomentate, il corrispondente livello di responsabilità dirigenziale Aziendale deve procedere alla formale convocazione delle organizzazioni sindacali richiedenti. L apertura del confronto deve avvenire entro e non oltre i successivi 3 giorni naturali consecutivi. La fase della procedura di raffreddamento e conciliazione si ritiene espletata laddove il destinatario della richiesta di attivazione delle procedure non ottemperi alla convocazione entro il termine fissato.
B- Alla scadenza dei 5 giorni naturali consecutivi dall apertura del confronto, se questo non si è positivamente concluso la procedura di raffreddamento e conciliazione si intende espletata, salvo diverso esplicito accordo scritto nel caso in cui le parti ritengano di proseguire il confronto stesso. C- Nel momento in cui si riscontra l impossibilità di addivenire ad un accordo si deve certificare la rottura del negoziato. La data di certificazione della rottura del negoziato coincide con il termine di espletamento delle procedure di raffreddamento, fermo restando che le parti potranno concordemente rivolgersi alla competente struttura del Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale per il tentativo di conciliazione amministrativa. D- Al termine della procedura le parti dovranno provvedere a redigere e sottoscrivere apposito verbale, da inviare alla Commissione di Garanzia indicandovi le ragioni del mancato accordo,oppure il raggiungimento dell accordo e quindi l espressa dichiarazione di annullamento dello stato di agitazione. E- Per le azioni di sciopero successive, riferite ad un unica vertenza, in materia di validità e ripetizione delle procedure di raffreddamento,sono confermate le norme in materia di carattere generale già definite nelle delibere della Commissione di Garanzia. Punto 2 A. La proclamazione dello sciopero dovrà avere ad oggetto una singola azione di sciopero ed avverrà con un preavviso minimo di 48 ore B. La proclamazione dovrà contenere l indicazione della data dell astensione, l ora di inizio e di termine della stessa, il personale e l ambito territoriale interessati, la firma e la chiara indicazione del soggetto proclamante. C. La durata massima di ogni azione di sciopero non potrà superare i 5 giorni naturali consecutivi. D. Tra uno sciopero ed il successivo, da chiunque proclamato, dovrà esserci un intervallo minimo di almeno 1 giorno. E. La proclamazione/effettuazione dello sciopero del trasporto merci ferroviario non incide, né produce effetto alcuno con la proclamazione/effettuazione di astensioni dal lavoro di altri tipologie/vettori del trasporto, rispetto alle regole della rarefazione e della concomitanza. Punto 3 Saranno garantiti a destino i treni con orario di partenza anteriore all inizio dello sciopero che abbiano arrivo a destino entro un ora dall inizio dello sciopero stesso. I treni che abbiano arrivo a destino successivamente ad un ora dall inizio dello sciopero e che trasportino merci pericolose, animali vivi, merci deperibili sono soppressi.