REGIONE SICILIANA CAPITOLATO SPECIALE

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REGIONE SICILIANA CAPITOLATO SPECIALE POLIZZA DI ASSICURAZIONE DANNI VEICOLI A MOTORE DIRIGENTI IN MISSIONE Lotto N. 2

DEFINIZIONI Nel testo delle presenti Condizioni di Assicurazione si definiscono con: Assicurato: Assicurazione: Broker: Tutti i Dirigenti della Regione Sicilia; Il contratto di assicurazione come definito dall art. 1882 c.c. e/o la garanzia data con il contratto; A.T.I. Marsh S.p.A. Gea Broker Group S.p.A. Gruppo G.P.A. S.p.A. (in seguito detto più semplicemente Broker). Contraente: Presidenza Regione Sicilia Dipartimento del Personale, dei SS.GG., di Quiescenza, Previdenza e di Assistenza del Personale La Regione Sicilia; Indennizzo: Polizza: Premio: Rischio: Società : Sinistro: Sinistro senza seguito: La somma dovuta dall Impresa all Assicurato e/o Beneficiario in caso di sinistro; Il documento che prova l assicurazione; La somma dovuta dal Contraente all Impresa; La probabilità che si verifichi il sinistro; La Compagnia Assicuratrice; Evento causa del danno; il sinistro denunciato per il quale l Impresa ha previsto di non sostenere esborsi di alcun genere; Incendio: Furto: Rapina: E la combustione del veicolo o di sue parti che può auto estendersi e propagarsi. Non sono considerati da incendio i danni causati da fenomeni elettrici senza sviluppo di fiamma; E il reato, previsto dall art. 624 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri; E il reato, previsto all art. 628 del codice penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto; Scoppio: Repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell impianto di alimentazione del veicolo; Risarcimento: la somma dovuta dall Impresa al terzo danneggiato in caso di sinistro; 2

Franchigia: Primo rischio assoluto: La somma dovuta all Impresa per la parte di danno che rimane a carico del Contraente; la forma di garanzia prestata per ogni sinistro fino alla concorrenza del valore assicurato e non soggetto alla regola proporzionale (art. 1907 c.c.); Valore Commerciale il valore del veicolo assicurato desumibile da riviste specializzate o dai rivenditori autorizzati o in mancanza il valore di mercato; 3

NORME CHE REGOLANO L ASSICURAZIONE IN GENERALE Art.1 DURATA DEL CONTRATTO -PAGAMENTO DEL PREMIO Il presente contratto avrà durata di anni tre, con decorrenza dalle ore 24.00 del 30/04/2003 e scadenza alle ore 24.00 del 30/04/2006. Le parti hanno la facoltà di rescindere il contratto al termine di ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi con almeno 150 giorni di anticipo rispetto alla scadenza. L'Ente si riserva inoltre la facoltà di prorogare il contratto di 90 giorni dopo la scadenza finale se ciò risultasse necessario per concludere la procedura di gara per l'aggiudicazione di un nuovo contratto con preavviso di almeno 30 giorni da darsi alla Società mediante lettera raccomandata. Il premio sarà pagato in rate annuali anticipate di pari importo. Il pagamento dei premi dovrà essere effettuato per il tramite del Broker; resta intesa l efficacia liberatoria anche a termine dell art. 1901 del c.c. del pagamento effettuato. L assicurazione ha effetto dalle ore 24 del 30/04/2003, se il premio o la prima rata del premio sono corrisposti entro 45 giorni dalla data stessa; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 45 giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze. Art.2 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Variazioni del rischio Qualora nel corso del contratto si verifichino variazioni che modificano il rischio, la Società può richiedere la relativa modificazione delle condizioni in corso. Nel caso in cui l'assicurato non accetti le nuove condizioni, la Società, nei termini di 30 giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni. Se la variazione implica diminuzione di rischio, il premio é ridotto in proporzione a partire dalla scadenza annuale successiva alla comunicazione fatta dall'assicurato. L'omissione della dichiarazione da parte dell'assicurato e/o del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede. Resta inteso che l'assicurato avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionalmente al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si é verificata. Art.3 Altre Assicurazioni In deroga al disposto dell art. 1910 del Codice Civile, il Contraente e gli Assicurati sono esonerati dall obbligo di comunicare alla Società l esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. Art.4 Modifiche dell assicurazione Le eventuali modifiche dell assicurazione devono essere provate per iscritto. Art. 5 Recesso in caso di sinistro Dopo ogni sinistro e fino al 60 giorno dal pagamento o rifiuto dell indennizzo, la Società può recedere dall assicurazione con preavviso di 180 giorni. In tal caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. 4

Art. 6 - Obblighi della Società nella gestione dei sinistri La Società alle scadenze semestrali, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso: sinistri denunciati; sinistri riservati (con indicazione dell importo a riserva); sinistri liquidati (con indicazione dell importo liquidato). La documentazione di cui sopra dovrà essere fornita al Contraente mediante supporto cartaceo e/o informatico compatibile ed utilizzabile dal Contraente stesso. Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate. Art.7 Obblighi del Contraente in caso di sinistro In deroga a quanto disposto dall art. 1913 del Codice Civile, il Contraente, in caso di sinistro, deve darne avviso scritto al Broker oppure alla Società entro 30 giorni lavorativi da quando l Ufficio competente del Contraente stesso ne ha avuto conoscenza. Art. 8 Oneri Fiscali Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società. Gli oneri fiscali relativi all assicurazione sono a carico del Contraente. Art. 9 Foro competente Per la soluzione di ogni controversia dipendente da questo contratto, le Parti eleggono come foro competente quello di Palermo in via esclusiva. Art. 10 Rinvio alle norme di legge Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge nazionali e comunitarie in materia. Art. 11 - Forma delle comunicazioni Tutte le comunicazioni del Contraente e dell'assicurato possono essere fatte a mezzo raccomandata, raccomandata a mano, telex, telegramma, telefax o altro mezzo idoneo atto a comprovare la data ed il contenuto. Art. 12 - Interpretazione del contratto Si conviene fra le Parti che verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'assicurato /Contraente su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza. Art. 13 - Coassicurazione - Riparto e delega 5

Nel caso di coassicurazione il rischio è ripartito per quote tra le Società espressamente indicate nel riparto del premio; ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale. L'Assicurato ha affidato la gestione del presente contratto al Broker e le imprese assicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla ; di conseguenza, tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'assicurato dal Broker il quale tratterà con l'impresa Delegataria informandone le Coassicuratrici. Queste ultime saranno tenute a riconoscere come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modificazione del contratto compiuti dalla Delegataria per conto comune. Art. 14 - Clausola Broker Il Contraente/Assicurato dichiara di avere affidato la gestione della presente polizza alla Spettabile A.T.I. Marsh S.p.A. Gea Broker Group S.p.A. Gruppo G.P.A. S.p.A., in qualità di Broker, ai sensi della Legge 28/11/1984 n. 792. Pertanto agli effetti delle condizioni della presente polizza, la Società dà e prende atto che ogni comunicazione fatta dal Contraente/Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società stessa, come pure ogni comunicazione fatta dal Broker alla Società si intenderà come fatta dal Contraente/Assicurato stesso, esclusi l accettazione di indennizzi e qualsiasi sottoscrizione di impegni formali. Il pagamento dei premi dovrà essere effettuato per il tramite del Broker; resta intesa l efficacia liberatoria anche a termine dell art. 1901 del Codice Civile del pagamento così effettuato. Art. 15 - Disciplina dell'appalto Costituiscono parte integrante e sostanziale della presente polizza, ancorché non allegati: il Bando di gara ed il Disciplinare di gara. 6

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI ACCIDENTALI ED ALTRI RISCHI Art. 1 - Enti assicurati Si intendono assicurati i veicoli usati dai Dirigenti del Contraente autorizzati a servirsi, in occasione di missioni o per adempimenti di servizio fuori dall ufficio, del mezzo di trasporto di loro proprietà e/o di loro familiari conviventi. Sono esclusi i veicoli di proprietà della Contraente. Art. 2 - Descrizione dei veicoli assicurati Per l'identificazione dei veicoli assicurati si farà riferimento alla documentazione tenuta dalla Contraente che, in caso di sinistro si impegna a fornirla per le necessarie verifiche. Art. 3 - Premio Il premio Lordo anticipato (comprese le imposte di legge) viene calcolato come segue: Totale Km Preventivati: 2.000.000 X Euro Art. 4 - Modalità di pagamento e Regolazione Il Contraente al perfezionamento della presente polizza versa a titolo di anticipo l'importo di. (comprese le imposte di Legge). Alla scadenza dell'annualità assicurativa, entro il termine di 120 giorni, il Contraente comunicherà alla Società il totale dei chilometri effettivamente effettuati dai Dirigenti con mezzo proprio. Le differenze, attive o passive risultanti dalla regolazione dovranno essere pagate entro 120 giorni dalla relativa comunicazione da parte della Società. Se il Contraente non effettuerà nei termini prescritti le comunicazioni di cui sopra, ed il pagamento della regolazione, la Società, limitatamente ai sinistri accaduti nel periodo per il quale non è avvenuta la regolazione, potrà indennizzare gli stessi nella medesima proporzione esistente tra l importo di premio pagato e quello intewramente dovuto (se superiore). Salvo il diritto per la Società di agire giudizialmente per l incasso del premio dovuto. Art. 5 - Rischi assicurati Si intendono assicurati i danni di seguito precisati, verificatisi in occasione dell'utilizzo per servizio dei veicoli di cui all'art. 1-Enti Assicurati-. 5.1 Danni accidentali La Società copre i danni subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di collisione, urto, ribaltamento, uscita di strada. Inoltre copre i danni a causa di traino attivo o passivo, nonchè di manovra a spinta o a mano. In caso di danno parziale la Società rimborsa, le spese sostenute per riparare o sostituire le parti danneggiate o distrutte; l'indennizzo complessivo non può comunque superare il valore del veicolo al momento del sinistro come risultante dall'art.8 In caso di danno totale la Società rimborsa la somma pari al valore del veicolo al momento del sinistro come risulta dall'art.8 -Procedura sinistri-, dedotto il valore di recupero, con il limite di cui all art. 6 -Limiti di copertura-. Esclusioni: La garanzia non opera: - se il conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore; - durante la partecipazione dell'automezzo a corse, gare e relative prove; - per danni derivanti dal mancato uso del veicolo o dal suo deprezzamento; - per i danni determinati da guerre, insurrezioni, sviluppo - comunque insorto, controllato o 7

meno - di energia nucleare o di radioattività. 5.2 Danni da Incendio La Società risponde dei danni da incendio, fulmine, esplosione, scoppio del carburante contenuto nel serbatoio e destinato al funzionamento dei veicoli assicurati. 5.3 Danni da Furto La Società risponde dei danni da furto, totale o parziale, compresi gli accessori di serie e tale garanzia è prestata sia per il furto tentato che consumato. 5.4 Eventi socio-politici e naturali La Società risponde dei danni e/o della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabotaggio e vandalismo. La Società inoltre risponde dei danni e della perdita del veicolo assicurato avvenuti in occasione di trombe, tempeste, uragani, grandine, inondazioni, frane, smottamenti e slavine, terremoti, caduta di neve. Il valore del danno (totale o parziale) risarcibile, verrà determinato secondo le modalità menzionate all'art. 8.5. 5.5 Rottura cristalli La Società rimborsa le spese sostenute per sostituire i cristalli del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comunque verificatisi. La garanzia è prestata fino alla concorrenza di 300,00 per ogni sinistro indipendentemente dal numero dei cristalli rotti. Art. 6 - Limiti di copertura Le garanzie di polizza sono prestate a Primo Rischio Assoluto, in deroga a quanto previsto dall art. 1907 del c.c., sino alla concorrenza del massimale assicurato per sinistro pari a d 20.000,00. Art. 7 - Soccorso stradale La Società rimborsa, fino alla concorrenza di 200,00 per ogni sinistro, le spese sostenute dall'assicurato per il trasporto del veicolo danneggiato a seguito di sinistro rientrante nelle garanzie di cui al precedente art. 5 Rischi assicurati. Art. 8 - Procedura sinistri 8.1 Denuncia del sinistro In caso di furto o rapina l Assicurato deve presentare denuncia alle competenti Autorità ed inoltrare al Contraente (Amministrazione Regionale) copia vistata della stessa. 8.2 La liquidazione dei danni ha luogo mediante accordo fra le Parti ovvero, quando una di queste lo richieda, mediante periti nominati rispettivamente dalla Società e dall Assicurato. I periti, in caso di disaccordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Se una delle Parti non procede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, la scelta sarà fatta dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione ha sede l Assicurato. I periti decidono inappellabilmente senza alcuna formalità giudiziaria e la loro decisione impegna le Parti, anche se il dissenziente non l abbia sottoscritta. 8

Ciascuna delle Parti sostiene la spesa del proprio perito; la spesa del terzo perito è a carico della Società e dell Assicurato in parti uguali. Nel caso di disaccordo sulla indennizabilità del danno, le Parti sono libere di far valere i loro diritti avanti all Autorità Giudiziaria Ordinaria. 8.3 Pagamento dell indennizzo L Assicurato deve, in caso di furto o rapina senza ritrovamento del veicolo, far pervenire alla Società l estratto cronologico generale con annotazione della perdita di possesso rilasciato dal PRA. L indennizzo è corrisposto entro 30 giorni dalla data dell atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia. 8.4 Recuperi L Assicurato è tenuto, non appena abbia notizia del recupero del veicolo rubato o di parti di esso, ad informare senza ritardo la Società. Qualora il veicolo sia ritrovato prima del pagamento dell indennizzo, il relativo valore sarà computato in detrazione dell indennizzo stesso. Quanto fosse recuperato dopo il pagamento dell indennizzo, diverrà di proprietà della Società se questa ha pagato integralmente; se invece l indennizzo fosse stato pagato parzialmente, i recuperi saranno suddivisi fra le Parti in proporzione del danno sopportato. L Assicurato ha tuttavia facoltà di riacquistare quanto venisse recuperato restituendo alla Società l indennizzo ricevuto. 8.5 Determinazione dell ammontare del danno L ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che il veicolo o le sue parti avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che eventualmente resta dopo il sinistro. Non si tiene conto del deprezzamento per l età o lo stato d uso quando il sinistro si verifichi entro tre mesi dalla data di prima immatricolazione per tutti i tipi di veicolo. Limitatamente alle autovetture ad uso privato ed agli autoveicoli per trasporto promiscuo di persone e cose, il valore del veicolo al momento del sinistro si determina riferendosi alla quotazione della rivista Quattroruote relativo al mese di accadimento del sinistro o, in mancanza, alla quotazione di Eurotax, riviste specializzate o a quella di mercato. Non sono indennizzabili le spese di ricovero del veicolo, i danni da mancato godimento od uso dello stesso ed altri eventuali pregiudizi nonché le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione. Art. 9 - Colpa grave dell'assicurato La Società risponde dei danni derivanti da colpa grave dell'assicurato. Art. 10 - Estensione territoriale L'assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino nonchè per i paesi previsti dalla "carta verde". Art. 11 Surrogazione I diritti e le azioni che il Contraente o l Assicurato o i loro aventi causa possono vantare nei confronti di terzi si trasferiscono di diritto, anche per atto scritto, alla Società fino alla concorrenza degli importi pagati. La Società rinuncia al diritto di surrogarsi, ai sensi dell art. 1916 del Cod. Civ., nei confronti del conducente del veicolo, se autorizzato, nonché nei confronti del Contraente. Il Dirigente Generale (Dott. Tommaso A. Liotta) 9

ALLEGATO 1 MODULO PER LA PRESENTAZIONE DELL OFFERTA (Costituente parte integrante della presente polizza di assicurazione) La sottoscritta Società propone la seguente offerta economica in base ai dati riepilogati di seguito: 1) CONTRAENTE: Presidenza Regione Sicilia Dipartimento del Personale, dei SS.GG., di Quiescenza, Previdenza e di Assistenza del Personale - Viale della Regione Siciliana, 2226 Palermo 2) DURATA CONTRATTUALE: anni tre dalle ore 24:00 del 30/04/2003 alle ore 24:00 del 30/04/2006. 3) RISCHIO ASSICURATO: Kasko veicoli privati utilizzati dai Dirigenti della Regione Siciliana, in missione; come indicato all Art. 1 Enti Assicurati.!""#$ Premio Annuale Imponibile: Imposte: Premio Triennale lordo: =Euro =Euro =Euro ACCETTAZIONE: La Società........ autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento del....., dichiara di aver esaminato in ogni sua parte il Bando di gara, il presente Capitolato e quant'altro ad essi allegato, e di conseguenza di accettare, senza riserva alcuna, i termini, le modalità e le prescrizioni in essi contenute. Data Timbro e Firma della Compagnia Assicurativa 10