DECISIONI DELLA CORTE COSTITUZIONALE (da n. 208/2007 a n. 217/2007) CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 208/2007 (G.U.,1ª s.s., n. 25 del 27 giugno 2007) ministero avverso le sentenze di proscioglimento Preclusione Principio del contraddittorio, principio di parità delle parti nel processo, principio di ragionevolezza, principio di obbligatorietà dell azione penale, diritto di difesa Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale Restituzione degli atti al giudice a quo, per un nuovo La Corte d'appello di Brescia, con quattro ordinanze, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., come sostituito dall art. 1 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui non prevede per il p.m. la possibilità di appellare le sentenze di proscioglimento, al di fuori del caso in cui emerga una nuova prova decisiva. La norma impugnata pregiudicherebbe la funzione stessa della pubblica accusa, determinando una lesione del principio di obbligatorietà dell azione penale ed un vulnus al diritto di difesa delle parti offese dal reato. Verrebbe alterato l equilibrio tra le parti nel processo, in violazione del principio del contraddittorio e del principio di parità delle parti; né tale differenziazione tra le parti troverebbe alcuna ragionevole giustificazione. Sarebbe inoltre irragionevole, impedire al p.m. l appello contro le sentenze di proscioglimento e consentirlo avverso le sentenze di condanna. La Corte, avendo dichiarato con la sentenza n. 26 del 2007, resa nelle more del giudizio, l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus per un CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 209/2007 (G.U.,1ª s.s., n. 25 del 27 giugno 2007) ministero avverso le sentenze di proscioglimento Preclusione Principio di obbligatorietà dell'azione penale, principio di parità delle parti nel processo, principio di ragionevolezza Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale Restituzione degli atti al giudice a quo, per un nuovo La Corte d'appello di Firenze, con due ordinanze, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 593 c.p.p., così come sostituito dall art. 1 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui limita il potere del p.m. di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento. Vi sarebbe una violazione del principio di parità delle parti, atteso che p.m. ed imputato sono portatori di interessi diversi, ed anzi opposti nel processo. Sarebbe violato altresì il principio di obbligatorietà dell'azione penale, principio che implica la possibilità di coltivare l azione in posizione di parità "fino all'esito definitivo del giudizio". La preclusione dell appello per il p.m. determinerebbe inoltre, un irragionevole ostacolo alla realizzazione delle esigenze di giustizia.
La Corte, che nelle more del giudizio ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, con la sentenza n. 26 del 2007, ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per un CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 210/2007 (G.U.,1ª s.s., n. 25 del 27 giugno 2007) ministero avverso le sentenze di proscioglimento Preclusione Principio di obbligatorietà dell'azione penale, principio di parità delle parti nel processo, principio di ragionevolezza Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale Restituzione degli atti al giudice a quo, per un nuovo La Corte d'appello di Messina, con dieci ordinanze, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell art. 593, comma 2, c.p.p, come sostituito dall art. 1 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui preclude al pubblico ministero (oltre che all imputato) la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento. La normativa impugnata, pur considerato che nel processo penale non è necessaria un assoluta identità dei poteri processuali delle parti, determinerebbe un irragionevole violazione del principio di parità di trattamento delle parti, avendo solo il p.m. interesse ad impugnare le sentenze di proscioglimento. Si configurerebbe inoltre, la violazione del principio di obbligatorietà dell'azione penale. La Corte, che nelle more del giudizio ha dichiarato - con la sentenza n. 26 del 2007 - l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus per un nuovo esame della rilevanza della questione. CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 211/2007 (G.U.,1ª s.s., n. 25 del 27 giugno 2007) Principio di parità delle parti nel processo, principio di obbligatorietà dell azione penale, principio di ragionevole durata del processo, principio di ragionevolezza Sopravvenuta La Corte militare d'appello di Napoli, con cinque ordinanze, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell art. 593 c.p.p., così come sostituito dall art. 1 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui non prevede che il p.m. possa impugnare le sentenze di proscioglimento in primo grado, se non nella ipotesi di una nuova prova decisiva, e dell'art. 10, commi 1 e 2, della medesima legge, laddove si dispone che tale disciplina si applichi anche agli appelli già proposti alla data di entrata in vigore della legge. Negando alla pubblica accusa il riesame nel merito delle sentenze di proscioglimento, sarebbe violato il principio di parità delle parti nel processo e sarebbe vanificato l assolvimento della funzione stessa dell accusa, espressione del principio dell obbligatorietà dell azione penale. Sarebbe inoltre irragionevole, privare la parte civile (la quale conserva il potere di appellare le sentenze di proscioglimento) del sostegno del p.m. nell accertamento dei profili civilistici della responsabilità penale. La disciplina impugnata inciderebbe negativamente sui tempi di definizione del processo, in
considerazione della natura esclusivamente rescindente del giudizio di Cassazione, unico rimedio esperibile dal p.m., con nocumento al principio di ragionevole durata del processo. Infine, la disciplina transitoria creerebbe un ingiustificata disparità di trattamento. La Corte, riportandosi alla sentenza n. 26 del 2007, declaratoria dell illegittimità delle norme impugnate, ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus, per un nuovo CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 212/2007 (G.U.,1ª s.s., n. 25 del 27 giugno 2007) Principio di parità delle parti nel processo, principio dell obbligatorietà dell azione penale, principio di ragionevole durata del processo, principio di ragionevolezza Sopravvenuta La Corte militare d appello di Napoli dubita della legittimità costituzionale dell art. 593 c.p.p., così come sostituito dall art. 1 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui non prevede che il p.m. possa impugnare le sentenze di proscioglimento in primo grado, se non nella ipotesi di una nuova prova decisiva, e dell'art. 10, commi 1 e 2, della medesima legge, laddove si dispone che tale disciplina si applichi anche agli appelli già proposti alla data di entrata in vigore della legge. Negando alla pubblica accusa il riesame nel merito delle sentenze di proscioglimento, sarebbe violato il principio di parità delle parti nel processo e sarebbe vanificato l assolvimento della funzione stessa dell accusa, espressione del principio dell obbligatorietà dell azione penale. Sarebbe inoltre irragionevole, privare la parte civile (la quale conserva il potere di appellare le sentenze di proscioglimento) del sostegno del p.m. nell accertamento dei profili civilistici della responsabilità penale. La disciplina impugnata inciderebbe negativamente sui tempi di definizione del processo, in considerazione della natura esclusivamente rescindente del giudizio di Cassazione, unico rimedio esperibile dal p.m., con nocumento al principio di ragionevole durata del processo. Infine, la disciplina transitoria creerebbe un ingiustificata disparità di trattamento. La Corte, avendo dichiarato, nelle more del giudizio, l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate, con la sentenza n. 26 del 2007, ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus per un CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 213/2007 (G.U.,1ª s.s., n. 25 del 27 giugno 2007) ministero avverso le sentenze di proscioglimento Preclusione Principio di parità delle parti, principio dell obbligatorietà dell azione penale, principio di ragionevolezza Sopravvenuta La Corte d assise d appello di Messina, accogliendo parzialmente l eccezione d incostituzionalità avanzata dal p.m., dubita della legittimità dell art. 1 della legge n. 46 del 2006 - che sostituisce l art. 593, comma 2, c.p.p. - nella parte in cui preclude al p.m. (oltre che all imputato) la possibilità di appellare contro le sentenze di proscioglimento.
Vi sarebbe una violazione del principio di parità delle parti nel processo ed una disparità di trattamento tra le stesse, poiché è esclusivamente la pubblica accusa che ha interesse ad appellare le sentenze di proscioglimento; né tale scelta legislativa appare al rimettente ragionevolmente sostenuta da alcuna tutela di altri interessi costituzionalmente rilevanti. Ammettere l appello solo in caso di sopravvenienza di nuove prove, configurerebbe un ipotesi praticamente inattuabile e dunque irragionevole, data la esiguità del lasso temporale che corre tra la pronuncia della sentenza di primo grado ed il termine per proporre l appello. Infine, sarebbe violato il principio dell obbligatorietà dell azione penale. La Corte, avendo dichiarato, nelle more del giudizio, l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, con la sentenza n. 26 del 2007, ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus per un CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 214/2007 (G.U.,1ª s.s., n. 25 del 27 giugno 2007) Principio di parità delle parti nel processo, principio di ragionevolezza Sopravvenuta La Corte d assise d appello di Roma, accogliendo le eccezioni di incostituzionalità promosse dal p.m. e dalle parti civili, dubita della legittimità dell art. 1 sostitutivo dell art. 593 c.p.p. e dell art. 10 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui inibiscono al pubblico ministero di proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento nel merito ed impongono ai giudici di secondo grado di dichiarare inammissibili gli appelli già proposti alla data di entrata in vigore della legge. Sarebbe leso il principio di parità delle parti, con un irragionevole alterazione della reciprocità dei poteri delle parti, dato che l imputato conserva il potere di ottenere un nuovo giudizio in caso di soccombenza, mentre tale potere è escluso per il p.m.. Tale preclusione non appare al rimettente ragionevolmente giustificata da alcun positivo effetto sulla ragionevole durata del processo. Sarebbe irragionevole inoltre, far dipendere l attivazione di un nuovo giudizio di merito dall eventuale impugnazione della sola parte civile. La Corte, avendo dichiarato, nelle more del giudizio, l'illegittimità costituzionale della norma impugnata, con la sentenza n. 26 del 2007, ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per un CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 215/2007 (G.U.,1ª s.s., n. 25 del 27 giugno 2007) ministero avverso le sentenze di proscioglimento Preclusione Principio del giusto processo, principio di parità delle parti nel processo, garanzia del doppio grado di giurisdizione Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale Restituzione degli atti al giudice a quo, per un nuovo La Corte d appello di Bologna, con tre ordinanze di contenuto sostanzialmente identico, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell art. 593 c.p.p., come sostituito dall art. 1 della
legge n. 46 del 2006, nella parte in cui prevede che il p.m. possa proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento solo nella ipotesi in cui emerga una nuova prova decisiva. Per la corte rimettente, la norma censurata violerebbe i principi del giusto processo e della parità tra le parti, rompendo l'equilibrio tra gli opposti poteri delle parti. Inoltre, sarebbe negata la garanzia del doppio grado di giurisdizione. La Corte, avendo dichiarato, nelle more del giudizio, l'illegittimità costituzionale della norma impugnata con la sentenza n. 26 del 2007, ordina la restituzione degli atti ai giudici a quibus per un CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 216/2007 (G.U.,1ª s.s., n. 25 del 27 giugno 2007) Principio di ragionevolezza, principio di parità delle parti nel processo, principio di ragionevole durata del processo, principio di obbligatorietà dell azione penale Omessa motivazione sulla rilevanza Manifesta inammissibilità. La Corte d appello di Catania, dubita della legittimità costituzionale dell art. 593, comma 2, c.p.p., così come sostituito dall art. 1 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui esclude che il p.m. possa impugnare le sentenze di proscioglimento in primo grado, se non nella ipotesi di una nuova prova decisiva, e dell'art. 10 della medesima legge, laddove si dispone che tale disciplina si applichi anche agli appelli già proposti alla data di entrata in vigore della legge. Per i giudici rimettenti, si verrebbe a determinare un irragionevole "squilibrio" tra le parti nel processo, sia tra p.m. ed imputato, sia in riferimento alla figura della parte civile, la quale conserva il potere di proporre appello. Inoltre, impedire il riesame dei fatti affermati nella sentenza assolutoria sarebbe lesivo del principio di obbligatorietà dell azione penale. Infine, la normativa transitoria violerebbe il principio di ragionevole durata del processo. La Corte costituzionale, rilevata l assenza di motivazione in ordine alla rilevanza, dichiara la manifesta inammissibilità della questione proposta. CORTE COSTITUZIONALE; ordinanza n. 217/2007 (G.U.,1ª s.s., n. 25 del 27 giugno 2007) ministero avverso le sentenze di proscioglimento Preclusione Principio di parità tra le parti, principio di ragionevolezza Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale Restituzione degli atti al giudice a quo, per un nuovo La Corte d appello di Milano ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell art. 593, comma 2, c.p.p., come sostituito dall art. 1 della legge n. 46 del 2006, nella parte in cui prevede che il pubblico ministero non possa proporre appello avverso le sentenze di proscioglimento, se non nella ipotesi in cui emerga una nuova prova decisiva. Sarebbe violato il principio della parità tra le parti, venendosi il p.m. a trovare in una posizione deteriore rispetto all imputato prosciolto in primo grado. Sebbene il nuovo art. 593 c.p.p. sottragga il potere di appello avverso le sentenze di proscioglimento al p.m quanto all imputato, sarebbe irragionevole non aver considerato che il p.m. e l imputato sono portatori di interessi diversi, ed anzi opposti nel processo; né tale differente trattamento troverebbe ragionevole giustificazione in alcun
principio costituzionale, non nella ragionevole durata del processo, né nella generale presunzione di non colpevolezza. La Corte, avendo dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata con la sentenza n. 26 del 2007, ordina la restituzione degli atti al giudice a quo per un nuovo esame della rilevanza della questione.