Regolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti

Documenti analoghi
Regolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti

Regolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. (testo in vigore al 1º luglio 2016)

Cooperazione interterritoriale. Protocollo n. 2 RU 2004

Trattato di Singapore sul diritto dei marchi del 27 marzo 2006

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT)

Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) Disposizioni introduttive. Testo ufficiale italiano 1. (Stato 23 giugno 2011)

Trattato sul diritto dei marchi. Elenco degli articoli. Testo ufficiale italiano. (Stato 2 aprile 2014)

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione penale sulla corruzione

Regolamento di esecuzione comune all Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo

Sesto Protocollo addizionale all Accordo generale concernente i privilegi e le immunità del Consiglio d Europa

Capitolo 1 Disposizioni generali

(Guadalajara, 18 settembre 1961)

CONVENZIONE CONCERNENTE IL RICONOSCIMENTO E L ESECUZIONE DELLE SENTENZE ARBITRALI ESTERE CONCLUSA A NEW YORK IL 10 GIUGNO 1958

Regolamento di esecuzione comune all Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L'UFFICIO PER L'ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI

Convenzione delle Nazioni Unite sulla trasparenza nell arbitrato tra investitori e Stato, basato su trattati

del... Art. 1 Approvazione e attuazione della Convenzione sull assistenza amministrativa

REGOLAMENTO (CE) N. 469/2009 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 6 maggio 2009 sul certificato protettivo complementare per i medicinali

Ordinanza relativa ai brevetti d invenzione

Accordo europeo sulla trasmissione delle domande di assistenza giudiziaria

Protocollo franco-svizzero concernente l amministrazione del contingente di vini francesi destinati alla clientela particolare svizzera

Regolamento di esecuzione comune all Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo

Ordinanza sull agricoltura biologica e la designazione dei prodotti e delle derrate alimentari ottenuti biologicamente

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Ordinanza sugli emolumenti in materia di stato civile

(Atti adottati a norma dei trattati CE/Euratom la cui pubblicazione è obbligatoria) REGOLAMENTI

Diritti dell interessato.

Convenzione sul lavoro marittimo, 2006

Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell Associazione europea di libero scambio (AELS)

Art. 2 All atto della ratifica, il Consiglio federale formula le seguenti dichiarazioni:

per le persone giuridiche nonché per gli altri enti giuridici di cui all articolo 3 del regolamento va specificata la denominazione ufficiale, che

Ordinanza sulla protezione delle topografie di prodotti a semiconduttori

Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Quarto Protocollo addizionale alla Convenzione europea di estradizione

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO PER L ARMONIZZAZIONE NEL MERCATO INTERNO (MARCHI, DISEGNI E MODELLI) SUI MARCHI COMUNITARI

Termine di referendum: 9 aprile 2016 (1 giorno feriale: 11 aprile 2016) del 18 dicembre 2015

Regolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti

(Atti non legislativi) REGOLAMENTI

Convenzione concernente l unificazione di taluni elementi del diritto dei brevetti d invenzione

Art. 2 All atto della ratifica, il Consiglio federale formula le seguenti dichiarazioni:

Regolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti. (testo in vigore al 1º luglio 2014)

visto il messaggio aggiuntivo del Consiglio federale del 4 marzo ,

Protocollo tra la Confederazione svizzera e la Repubblica italiana relativo all istituzione di centri di cooperazione di polizia e doganale

che modifica la Convenzione internazionale del 10 ottobre 1957 concernente la limitazione della responsabilità dei proprietari di navi di mare

Realizzazione. PED Pressure Equipment Directive Consolidato 2018

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA, di seguito denominati le Parti ARTICOLO 1 AMBITO DI APPLICAZIONE

Regolamento (CEE) Entrato in vigore per la Svizzera il 1 giugno RS RS

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

Approvato dal Consiglio nazionale il

Traduzione 1. Belp, 21 aprile Sergio França Danese Segretario generale Ministero brasiliano degli affari esteri Brasilia

DIRETTIVE CONCERNENTI L ESAME EFFETTUATO PRESSO L UFFICIO DELL UNIONE EUROPEA PER LA PROPRIETÀ INTELLETTUALE SUI MARCHI DELL UNIONE EUROPEA PARTE E

Accordo. Traduzione 1

Convenzione dell 8 novembre 1968 sulla segnaletica stradale

Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi al crimine di aggressione

VADEMECUM PER LE MISSIONI

Il modulo "Domanda per una registrazione internazionale"

Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione

Protocollo della Convenzione d Atene del 1974 relativa al trasporto per mare di passeggeri e dei loro bagagli

SCHEMA DI COMPROMESSO ARBITRALE

DECISIONI. Articolo 1

Protocollo addizionale alla Convenzione sul trasferimento dei condannati

Ordinanza Ordinanza concernente l importazione, il transito e l esportazione di animali e prodotti animali nel traffico con Paesi terzi

Legge federale sull organizzazione giudiziaria

MODULO D'ISCRIZIONE. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE: Corte di giustizia dell Unione europea

Legge federale sulla sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni

del 20 marzo 1981 (Stato 1 gennaio 2009)

Protocollo aggiuntivo alla Convenzione-quadro europea sulla cooperazione transfrontaliera delle collettività o autorità territoriali

REGOLAMENTO DELLE COMMISSIONI DI STUDIO DELL ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LECCO

Accordo di cooperazione

L 183/6 Gazzetta ufficiale dell Unione europea

Emendamenti allo Statuto di Roma della Corte penale internazionale relativi al crimine di aggressione

Accordo tra la Svizzera e l Austria circa le modalità di sgravio per dividendi, interessi e diritti di licenza

del 20 dicembre 1985 (Stato 1 gennaio 2013)

Convenzione del 7 dicembre 1944 relativa all aviazione civile internazionale

Trattato sul diritto dei brevetti. Traduzione. (Stato 5 aprile 2019)

Ordinanza sul dottorato conferito dal Politecnico federale di Losanna

Legge federale sulla procedura penale

Questa lezione parla della convenzione della PCT. In particolare la lezione dettaglia: il deposito di una domanda PCT

Adottato dall Assemblea dell INMARSAT il 25 settembre 1998 Entrato in vigore per la Svizzera il 31 luglio 2001

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Decreto federale Disegno

Traduzione 1. (Stato 11 aprile 2013)

Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. (Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

IT Unita nella diversità IT A8-0206/844. Emendamento

19. DECRETO DI AUTORIZZAZIONE EX ART BIS COD. PROC. CIV.

MINISTERO DELL ISTRUZIONE, DELL UNIVERSITA E DELLA RICERCA UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA DIREZIONE GENERALE

Transcript:

Regolamento d esecuzione del Trattato di cooperazione in materia di brevetti (PCT) RS 0.232.141.11; RU 1978 941 Traduzione 1 Modifiche del regolamento d esecuzione del Trattato Adottate il 14 ottobre 2015 Entrate in vigore il 1 luglio 2016 Tabella delle modifiche 2 Regola 9.2 Regola 26 bis.3 Regola 48.2 Regola 82 quater.1 Regola 92.2 Regola 94.1 Regola 94.1 bis Regola 94.1 ter Regola 94.2 Regola 94.2 bis Regola 94.3 1 Dal testo originale francese (RO 2016 3491). 2 Le modifiche delle regole 9, 26 bis, 48, 82 quater, 92 e 94 entreranno in vigore il 1 luglio 2016 e si applicheranno a tutte le domande internazionali la cui data di deposito cade il 1 luglio 2016 o in data successiva. Le modifiche della regola 82 quater si applicheranno a tutte le domande internazionali la cui data di deposito cade prima del 1 luglio 2016 nel caso in cui l evento a cui si fa riferimento nella regola 82 quater.1(a) modificata si verifichi il 1 luglio 2016 o in data successiva. Le modifiche della regola 92.2(d) si applicheranno alla corrispondenza ricevuta dall Ufficio internazionale il 1 luglio 2016 o in data successiva concernente le domande internazionali la cui data di deposito è antecedente al 1 luglio 2016, nelle condizioni prevista al momento della pubblicazione delle istruzioni amministrative adottate con riferimento a tale regola. 2016-2532 3491

Modifiche 3 Regola 9 9.1 [Nessuna modifica] 3492 Espressioni, ecc., da non utilizzare 9.2 Osservazioni concernenti le irregolarità L Ufficio ricevente, l Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, l Amministrazione incaricata della ricerca supplementare e l Ufficio internazionale possono fare osservare che la domanda internazionale non risponde alle prescrizioni della regola 9.1 e proporre al depositante di correggerla convenientemente di propria volontà. In tal caso l Ufficio ricevente, l Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, l Amministrazione competente incaricata della ricerca supplementare e l Ufficio internazionale, a seconda dei casi, saranno informati di quanto proposto. 9.3 [Nessuna modifica] Regola 26 bis Correzione o aggiunta di rivendicazioni di priorità 26 bis.1 e 26 bis.2 [Nessuna modifica] 26 bis.3 Ripristino del diritto di priorità da parte dell Ufficio ricevente da a) a e) [Nessuna modifica] f) L Ufficio ricevente ha la facoltà di esigere che una dichiarazione o altra prova a sostegno dell esposizione dei motivi di cui al paragrafo b)ii) sia presentata entro un lasso di tempo che risulti ragionevole date le circostanze. g) [Nessuna modifica] h) L Ufficio ricevente dovrà sollecitamente: i) [nessuna modifica] ii) [nessuna modifica] iii) notificare al depositante e all Ufficio internazionale la propria decisione e il criterio di ripristino su cui si è basata tale decisione; iv) fatto salvo il paragrafo h bis ), trasmettere all Ufficio internazionale tutti i documenti ricevuti dal depositante in relazione alla richiesta di cui al paragrafo a) (compresa una copia della richiesta stessa, eventuali esposizioni dei motivi di cui al paragrafo b)ii) ed eventuali dichiarazioni o altre prove di cui al paragrafo f)). h bis ) Su richiesta motivata da parte del depositante o in base ad una sua decisione, l Ufficio ricevente non trasmette i documenti ricevuti, o parte di essi, relativi alla richiesta di cui al paragrafo a) se accerta che: i) il documento in questione o parte di esso non ha evidentemente lo scopo di informare il pubblico sulla domanda internazionale; 3 Il testo seguente riporta il testo modificato per ogni regola alla quale sono state applicate delle modifiche. Laddove queste regole non sono state modificate, appare l indicazione «[Nessuna modifica]».

Regola 48 ii) la pubblicazione o l accesso pubblico a tale documento o parte di esso pregiudicherebbe chiaramente gli interessi personali o economici di una determinata persona; e iii) non sussiste alcun interesse pubblico prevalente in relazione all accesso al documento in questione o a parte di esso. Quando l Ufficio ricevente decide di non trasmettere documenti o parte di essi all Ufficio internazionale, deve informare lo stesso di conseguenza. i) e j) [Nessuna modifica]. 48.1 [Nessuna modifica] 48.2 Contenuto a) [Nessuna modifica] Pubblicazione internazionale b) Fatto salvo il paragrafo c), la pagina di copertina comprende: da i) a vi) [Nessuna modifica] vii) laddove applicabile, un indicazione che la domanda internazionale pubblicata contenga informazioni riguardanti una richiesta ai sensi della regola 26 bis.3 di ripristino del diritto di priorità e la decisione dell Ufficio ricevente circa tale richiesta. viii) [soppresso] da c) a k) [Nessuna modifica] l) su richiesta motivata da parte del depositante ricevuta dall Ufficio internazionale prima del completamento della preparazione tecnica della pubblicazione internazionale, l Ufficio internazionale esclude dalla pubblicazione una determinata informazione se accerta che: i) tale informazione non ha evidentemente lo scopo di informare il pubblico sulla domanda internazionale; ii) la pubblicazione di tale informazione pregiudicherebbe chiaramente gli interessi personali o economici di una determinata persona; e iii) non sussiste alcun interesse pubblico prevalente per l accesso a tale informazione. La regola 26.4 si applica mutatis mutandis alla procedura che il depositante deve seguire per presentare le informazioni oggetto di una richiesta presentata in base al presente paragrafo. m) Quando l Ufficio ricevente, l Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, l Amministrazione incaricata della ricerca supplementare o l Ufficio internazionale accerta la presenza di informazioni che soddisfano i criteri di cui al paragrafo l), l Ufficio o l Amministrazione in questione può proporre al depositante di richiederne l esclusione dalla pubblicazione internazionale conformemente al paragrafo l). 3493

n) Quando l Ufficio internazionale ha escluso informazioni dalla pubblicazione internazionale conformemente al paragrafo l) e tali informazioni sono contenute negli archivi della domanda internazionale giacenti presso l Ufficio ricevente, l Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, l Amministrazione incaricata della ricerca supplementare o l Amministrazione incaricata dell esame preliminare internazionale, l Ufficio internazionale ne informa prontamente l Ufficio o l Amministrazione in questione. da 48.3 a 48.6 [Nessuna modifica] Regola 82 quater Giustificazione dei ritardi nell osservanza di termini 82 quater.1 Giustificazione dei ritardi nell osservanza di termini a) Ogni parte interessata può produrre la prova che un termine previsto nel Regolamento d esecuzione per l espletamento di un atto nei confronti dell Ufficio ricevente, all Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, all Amministrazione incaricata della ricerca supplementare, all Amministrazione incaricata dell esame preliminare internazionale o all Ufficio internazionale, non è stato osservato per causa di guerra, rivoluzione, disordini civili, sciopero, catastrofe naturale, indisponibilità generale dei servizi di comunicazione elettronica o per altri motivi analoghi, nella località in cui la parte interessata ha il suo domicilio, la sua sede o la sua residenza e che le misure necessarie sono state adottate non appena ciò è stato ragionevolmente possibile. b) [Nessuna modifica] c) [Nessuna modifica] Regola 92 Corrispondenza 92.1 [Nessuna modifica] 92.2 Lingue Da a) a c) [Nessuna modifica] d) Ogni lettera indirizzata dal depositante all Ufficio internazionale deve essere redatta in francese, inglese o in un altra lingua di pubblicazione autorizzata dalle istruzioni amministrative. e) [Nessuna modifica] 92.3 e 92.4 [Nessuna modifica] Regola 94 Accesso agli archivi 94.1 Accesso agli archivi giacenti presso l Ufficio internazionale a) [Nessuna modifica] 3494

b) L Ufficio internazionale, su richiesta di qualsiasi persona, ma non prima della pubblicazione internazionale della domanda internazionale e fatto salvo l articolo 38 e i paragrafi dal d) al g), rilascia copia di qualsiasi documento contenuto nei propri archivi. Il rilascio delle copie può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio. c) [Nessuna modifica] d) L Ufficio internazionale non consente l accesso alle informazioni contenute nei propri archivi che sono state escluse dalla pubblicazione in virtù della regola 48.2 l) e ai documenti contenuti nei propri archivi relativi ad eventuali richieste depositate in virtù di tale regola. e) Su richiesta motivata da parte del depositante, l Ufficio internazionale non consente l accesso alle informazioni e ai documenti contenuti nei propri archivi relativi alla suddetta richiesta se accerta che: i) tali informazioni non hanno evidentemente lo scopo di informare il pubblico sulla domanda internazionale; ii) la pubblicazione di tali informazioni pregiudicherebbe chiaramente gli interessi personali o economici di una determinata persona; e iii) non sussiste alcun interesse pubblico prevalente per l accesso a tali informazioni. La regola 26.4 si applica mutatis mutandis alla procedura che il depositante deve seguire per presentare le informazioni oggetto di una richiesta presentata in base al presente paragrafo. f) Quando l Ufficio internazionale ha escluso l accesso da parte del pubblico alle informazioni di cui ai paragrafi d) o e) e tali informazioni sono contenute negli archivi della domanda internazionale giacenti presso l Ufficio ricevente, l Amministrazione incaricata della ricerca internazionale, l Amministrazione incaricata della ricerca supplementare o l Amministrazione incaricata dell esame preliminare internazionale, l Ufficio internazionale deve informarne prontamente l Ufficio o l Amministrazione in questione. g) L Ufficio internazionale non consente l accesso ai documenti contenuti nei propri archivi redatti ad uso esclusivo interno dell Ufficio internazionale. 94.1 bis Accesso agli archivi giacenti presso l Ufficio ricevente a) Su richiesta del depositante o di qualsiasi persona autorizzata dal depositante, l Ufficio ricevente può consentire l accesso ai documenti contenuti nei propri archivi. Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio. b) Su richiesta di qualsiasi persona, ma non prima della pubblicazione internazionale della domanda internazionale e fatto salvo il paragrafo c), l Ufficio ricevente può consentire l accesso ai documenti contenuti nei propri archivi. Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio. c) L Ufficio ricevente non consente l accesso di cui al paragrafo b) alle informazioni in merito alle quali è stato informato dall Ufficio internaziona- 3495

le che sono state escluse dalla pubblicazione conformemente alla regola 48.2.l) o alle quali il pubblico non ha accesso conformemente alla regola 94.1.d) o e). 94.1 ter Accesso agli archivi giacenti presso l Amministrazione incaricata della ricerca internazionale a) Su richiesta del depositante o di qualsiasi persona autorizzata dal depositante, l Amministrazione incaricata della ricerca internazionale può consentire l accesso ai documenti contenuti nei propri archivi. Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio. b) Su richiesta di qualsiasi persona, ma non prima della pubblicazione internazionale della domanda internazionale e fatto salvo il paragrafo c), l Amministrazione incaricata della ricerca internazionale può consentire l accesso ai documenti contenuti nei propri archivi. Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio. c) L Amministrazione incaricata della ricerca internazionale non consente l accesso di cui al paragrafo b) alle informazioni in merito alle quali è stata informata dall Ufficio internazionale che sono state escluse dalla pubblicazione conformemente alla regola 48.2.l) o alle quali il pubblico non ha accesso conformemente alla regola 94.1.d) o e). d) I paragrafi da a) a c) si applicano mutatis mutandis all Amministrazione incaricata della ricerca supplementare. 94.2 Accesso agli archivi giacenti presso l Amministrazione incaricata dell esame preliminare internazionale a) Su richiesta del depositante o di qualsiasi persona autorizzata dal depositante, l Amministrazione incaricata dell esame preliminare internazionale consente l accesso ai documenti contenuti nei propri archivi. Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio. b) Su richiesta degli Uffici eletti, ma non prima della stesura del rapporto di esame preliminare internazionale e fatto salvo il paragrafo c), l Amministrazione incaricata dell esame preliminare internazionale consente l accesso ai documenti contenuti nei propri archivi. Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio. c) L Amministrazione incaricata dell esame preliminare internazionale non consente l accesso di cui al paragrafo b) alle informazioni in merito alle quali è stata informata dall Ufficio internazionale che sono state escluse dalla pubblicazione conformemente alla regola 48.2.l) o alle quali il pubblico non ha accesso conformemente alla regola 94.1.d) o e). 94.2 bis Accesso agli archivi giacenti presso l Ufficio designato Se la legislazione nazionale applicabile da un Ufficio designato autorizza l accesso di terzi alla documentazione in archivio relativa ad una domanda nazionale, codesto Ufficio può concedere l accesso a qualsiasi documento collegato alla domanda internazionale contenuto nei propri archivi, come previsto dalla legislazione nazio- 3496

nale per ciò che riguarda l accesso alla documentazione in archivio di una domanda nazionale, ma non prima della più remota delle date di cui all articolo 30.2)a). Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio. 94.3 Accesso agli archivi giacenti presso l Ufficio eletto Se la legislazione nazionale applicabile da un Ufficio eletto autorizza l accesso di terzi alla documentazione in archivio relativa ad una domanda nazionale, codesto Ufficio può concedere l accesso a qualsiasi documento collegato alla domanda internazionale, incluso qualsiasi documento concernente l esame preliminare internazionale, contenuto nei propri archivi, come previsto dalla legislazione nazionale per ciò che riguarda l accesso alla documentazione in archivio di una domanda nazionale, ma non prima della più remota delle date di cui all articolo 30.2)a). Il rilascio di copie di documenti può essere soggetto al rimborso delle spese per tale servizio. 3497

3498