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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LA COLLABORAZIONE AD ATTIVITA' DI RICERCA, DI CUI ALL'ART. 51, COMMA 6, DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 1997, N. 449 E DEL DECRETO MINISTERIALE ATTUATIVO 11 FEBBRAIO 1998 (approvato con D.R. n. 842 del 11.05.2004 e modificato con D.R. n 2992 del 29.12.2006) C A P O I - Norme Generali Articolo 1 - (Oggetto, requisiti e finalità) 1. Il presente regolamento disciplina il conferimento di assegni per la collaborazione ad attività di ricerca attribuiti dall'università di Lecce, d'ora in poi denominata "Università" o "Ateneo", ai sensi dell'art. 51, comma 6, della Legge 27 dicembre 1997, nr.449 e del decreto ministeriale attuativo 11 febbraio 1998, a seguito di pubbliche selezioni e nei limiti dello stanziamento iscritto annualmente nel proprio bilancio. 2. Possono essere titolari degli assegni dottori di ricerca o laureati in possesso di curriculum scientifico-professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca, con esclusione del personale di ruolo presso le Università e gli Osservatori astronomici, astrofisici e vesuviano; nei casi in cui il diploma di laurea sia stato conseguito all estero, deve essere dichiarata l equipollenza, ai soli fini della selezione, da parte della Commissione giudicatrice. 3. I requisiti generali di ammissione alle selezioni pubbliche per il conferimento degli assegni sono indicati specificatamente nei relativi bandi in conformità alle disposizioni contenute nel capo III del presente regolamento. 4. L'Università istituisce annualmente, previa delibera del Senato Accademico, in coerenza con le prospettive di sviluppo e le scelte programmatiche stabilite dagli organi di governo dell Ateneo, assegni per le attività di ricerca. 5. L ammontare delle somme necessarie annualmente per le esigenze di cui al comma precedente deve essere almeno pari a quello messo a disposizione annualmente per l Università di Lecce dal MIUR con la stessa finalità. Articolo 2 - (Durata e rinnovo) 1. Gli assegni hanno durata non superiore a quattro anni e possono essere rinnovati nel limite massimo di otto anni con lo stesso soggetto, ovvero di quattro anni se il titolare ha usufruito della borsa per il dottorato di ricerca. 1

2. Nel rispetto di quanto disposto dal precedente comma, il bando di selezione indica la durata degli assegni messi a concorso e stabilisce le modalità e le procedure dell'eventuale rinnovo. 3. Il rinnovo dell'assegno è deliberato dal Senato Accademico e, per quanto concerne la copertura finanziaria, dal Consiglio di Amministrazione secondo le procedure previste nell'art. 4, comma 6. Articolo 3 - (Importo) 1. L'importo lordo annuo degli assegni di ricerca è determinato dal Consiglio di Amministrazione in applicazione del D.M. previsto dall art. 51, VI comma, della Legge 449/97. Detto importo è comprensivo di tutti gli oneri a carico dell'amministrazione. L'importo dell'assegno è erogato al beneficiario in rate mensili. 2. Nel caso di durata pluriennale del rapporto di collaborazione, il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione, sentiti i Dipartimenti interessati, possono stabilire una graduale progressione dell'importo medesimo, entro i limiti indicati nel precedente comma. Articolo 4 - (Diritti e doveri dei titolari degli assegni) 1. I titolari degli assegni sono utilizzati nelle attività di ricerca previste nel contratto e preventivamente valutate dal Dipartimento come compatibili con i programmi di ricerca del Dipartimento stesso. I titolari degli assegni possono diffondere i risultati della ricerca, previa autorizzazione del tutor o del Dipartimento. 2. I titolari degli assegni svolgono esclusivamente attività di ricerca. E fatta salva l attività autorizzata ai sensi dell art. 5 comma 3. In ogni caso non devono essere utilizzati in attività di mero supporto tecnico nell'ambito di specifici programmi di ricerca. 3. Il Dipartimento fornisce al singolo titolare di assegno i supporti necessari alla realizzazione del suo programma di ricerca, garantendo l'accesso alle attrezzature, alle risorse necessarie e alla fruizione dei servizi tecnico-amministrativi. 4. L'attività di ricerca del titolare di assegno viene svolta all'interno del Dipartimento e/o in altre strutture scientifiche dell'università in base al programma di ricerca. L'eventuale attività di ricerca all'esterno dell'università deve essere proposta dal tutor, di cui al successivo art.8, ed approvata dal Consiglio di Dipartimento. 5. Qualora l'assegno abbia durata almeno biennale, nel contratto deve essere espressa la durata dell'eventuale periodo di soggiorno all'estero, di norma per un 2

periodo non superiore ad un anno nell'arco di un biennio, presso una o più qualificata università o ente di ricerca. Il titolare dovrà ottenere specifica attestazione del periodo trascorso presso tali università o enti di ricerca. Il periodo di permanenza all'estero, nei limiti sopra indicati, può essere ripetuto di biennio in biennio. Per la durata del periodo trascorso all'estero l'ammontare dell'assegno è aumentato del cinquanta per cento a carico del bilancio universitario nel primo biennio di titolarità dell'assegno, previo accertamento della relativa disponibilità. 6. I titolari degli assegni entro i primi 10 giorni dell ultimo mese di ciascun anno e/o del contratto, sono tenuti a presentare al Consiglio di Dipartimento, per le valutazioni di cui al successivo art.6, una particolareggiata relazione sull'attività di ricerca svolta, vistata dal tutor. Il giudizio espresso dal Consiglio di Dipartimento nei successivi 10 giorni sarà trasmesso al Senato Accademico che delibererà, entro lo scadere dello stesso ultimo mese, sulla proposta del Dipartimento di conferma o meno dell'assegno. Articolo 5 - (Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni) 1. Gli assegni non possono essere cumulati con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari di assegni. 2. L'assegno è individuale. I beneficiari non possono cumularlo con i proventi da attività professionali o rapporti di lavoro. Per tutta la durata dell'assegno, è inibito l'esercizio di attività libero-professionali o lo svolgimento di rapporti di lavoro, pena la risoluzione del contratto. 3. Ai titolari di assegni di ricerca è consentito svolgere attività di collaborazione per attività di ricerca preventivamente approvate dal Consiglio di Dipartimento, e sempre che le stesse attività possano essere assunte nell ambito delle attività formative previste dai rispettivi bandi. In tal caso, gli assegni sono compatibili con eventuali compensi derivanti dall attività di ricerca, così come sono compatibili con eventuali compensi derivanti da altre attività, preventivamente autorizzate dal Consiglio di Dipartimento che permettano di approfondire l attività di formazione e l esperienza di ricerca di cui ai bandi medesimi. 4. I titolari degli assegni possono espletare un'attività lavorativa comportante prestazioni rese a titolo gratuito presso associazioni di volontariato o cooperative a carattere socio-assistenziale senza scopo di lucro, fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti di ricerca, previa autorizzazione del Direttore di Dipartimento, sentito il tutor. 5. Compatibilmente con le attività di ricerca loro assegnate e previo parere favorevole del tutor e autorizzazione del Consiglio di Dipartimento, i titolari di assegni possono partecipare alla esecuzione di ricerche e consulenze per conto terzi commissionate all'università ai sensi dell'art. 66 del D.P.R. 382/80 e alla 3

ripartizione dei relativi proventi secondo le modalità stabilite dalle vigenti norme regolamentari. 6. Il contratto di ricerca può essere stipulato con soggetti in servizio presso pubbliche amministrazioni, qualora il beneficiario dell assegno sia collocato in aspettativa senza assegni per il periodo di durata del contratto. 7. L'attività di ricerca e l'assegno possono essere sospesi per servizio militare, gravidanza e grave malattia, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno. Articolo 6 - (Controllo e valutazione dell'attività svolta. Risoluzione del contratto) 1. Il Consiglio di Dipartimento entro 10 giorni dalla ricezione della relazione redatta dal titolare dell assegno ai sensi dell'art. 4, comma 6, esprime, su parere motivato del tutor, un giudizio sull'attività svolta dal titolare di assegno. Sulla proposta del Consiglio di Dipartimento il Senato Accademico, entro lo scadere dello stesso ultimo mese, delibererà la conferma o meno dell assegno. 2. In caso di giudizio negativo sulla relazione di cui al precedente comma il Consiglio di Dipartimento può proporre al Senato Accademico la risoluzione del contratto. 3. Nei casi di gravi inadempienze segnalate dal tutor o dal Direttore al Consiglio di Dipartimento ed accertate dalla stesso Consiglio, sentito l'interessato, il contratto è risolto di diritto dal Rettore con proprio provvedimento. I casi di grave inadempienza sono i seguenti: - ingiustificata sospensione dell'attività per un periodo superiore a dieci giorni consecutivi; - violazione del regime delle incompatibilità stabilito dal successivo articolo 5. Articolo 7 - (Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo) 1. Agli assegni di cui al presente regolamento si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, nr. 476 e successive modificazioni e integrazioni, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, nr. 335 e successive modificazioni e integrazioni. 2. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni, e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca. L'importo dei relativi premi è detratto dall'assegno spettante a ciascun titolare. 4

CAPO II - Programmazione, ripartizione e finanziamento degli assegni - Articolo 8 - (Programmazione e ripartizione) 1. Ai fini dell attivazione delle pubbliche selezioni per il conferimento degli assegni, ogni anno, in sede di definizione del Bilancio preventivo, su proposta del Senato Accademico, il Consiglio di Amministrazione determina il fondo da destinare all attivazione degli assegni di ricerca per la durata degli stessi ed agli eventuali rinnovi, tenuto conto dell assegnazione ministeriale, delle proprie risorse e di quelle provenienti da Enti esterni. 2. I Dipartimenti, tenuto conto della programmazione delle attività di ricerca al proprio interno, delle esigenze correlate agli specifici progetti di ricerca in atto, delle esigenze di sviluppo delle proprie attività anche in considerazione di eventuali rapporti convenzionali con Enti esterni, delle disponibilità di risorse, di strutture e di attrezzature per lo svolgimento delle attività previste, definiscono il numero di assegni da attivare, deliberando il cofinanziamento sul proprio bilancio, non inferiore al 20% dell intero importo. 3. A seguito di quanto previsto dal comma precedente, i Dipartimenti avanzano al Senato Accademico, per il tramite del Collegio dei Direttori, la richiesta di attivazione degli assegni di ricerca, indicando le linee generali del programma di ricerca previsto, le strutture, le attrezzature e le risorse messe a disposizione del titolare dell assegno per lo svolgimento delle sue attività, la durata e l importo lordo. 4. Il Senato Accademico, su proposta motivata del Collegio dei Direttori di Dipartimento, ripartisce tra i Dipartimenti il fondo da destinare agli assegni. 5. Il Senato Accademico, sulla base delle richieste dei Dipartimenti, dei fondi disponibili sull apposito capitolo di bilancio e di quelli messi a disposizione dai Dipartimenti, delibera l attivazione ed i rinnovi degli assegni di ricerca. 6. Il Consiglio di Dipartimento designa inoltre per ogni assegno un professore di ruolo o un ricercatore confermato, come referente scientifico delle attività di ricerca previste dal contratto (tutor), sotto la cui direzione il titolare dovrà svolgere le sue attività. 7. Nel caso di attivazione di assegni di ricerca su fondi rivenienti da convenzioni o contratti con Enti esterni, che non richiedano quindi uso dei fondi assegnati dal Ministero, la procedura di attivazione dell assegno può essere avviata al di fuori dei limiti temporali posti al comma 1, nel momento in cui le attività previste dalla Convenzione o il contratto lo richiedano. I 5

8. In caso di risoluzione anticipata del contratto, i fondi non utilizzati tornano nella disponibilità della struttura che li ha impegnati, per la parte di propria competenza. C A P 0 III - Selezioni pubbliche - Articolo 9 - (Richiesta di attivazione delle selezioni) Dopo la comunicazione dell attribuzione degli assegni di ricerca da parte degli Organi Accademici, per l attivazione delle procedure di selezione pubblica per il conferimento degli assegni, il Consiglio di Dipartimento indica gli ambiti disciplinari e le tematiche cui dovranno riferirsi i titoli del candidato e che saranno oggetto del colloquio. Articolo 10 - (Requisiti) 1. Possono partecipare alle selezioni pubbliche indette per il conferimento degli assegni coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all art. 1, comma 2 del presente Regolamento. 2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione. 1. La selezione è per titoli e colloquio Articolo 11 - (Valutazione) 2. La valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri generali, è effettuata prima del colloquio. 3. La valutazione globale è espressa in centesimi, come appresso indicato: A) 60 punti per i titoli così ripartiti: - 20 punti per il dottorato di ricerca in settori disciplinari pertinenti o affini all area di ricerca per la quale si concorre; - fino a 5 punti per il voto di laurea: - fino a 25 punti per pubblicazioni ed altra documentazione che attesti attitudine alla ricerca scientifica in settori disciplinari pertinenti o affini all area di ricerca per la quale si concorre; 6

- fino a 5 punti per diplomi di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea in settori disciplinari pertinenti o affini all area di ricerca per la quale si concorre; - fino a 5 punti per altri titoli collegati al servizio prestato a seguito di contratti, borse di studio e incarichi in enti di ricerca nazionali, esteri o internazionali, debitamente attestati, ove compaia la decorrenza e la durata dell'attività svolta, comunque non inferiore a tre mesi. Detti titoli sono valutabili se collegati ad attività prestate in settori disciplinari pertinenti o affini all area di ricerca per la quale si concorre. B) 40 punti per il colloquio. 4. Il risultato della valutazione dei titoli, deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione del colloquio, mediante affissione all'albo della struttura interessata. 5. Nel corso del colloquio la Commissione dovrà verificare la conoscenza di almeno una lingua straniera. 6. Il giudizio della commissione è insindacabile nel merito. Articolo 12 - (Colloquio e graduatoria di merito) 1. La commissione, nella prima riunione, stabilisce esplicitamente i criteri e le modalità di valutazione dei titoli e del colloquio. Il colloquio verte sulla conoscenza dei concetti generali relativi al settore disciplinare cui fa riferimento l attività di ricerca, indicato nel bando e sull attività scientifica del candidato, ivi inclusa quella relativa allo svolgimento della tesi di laurea. 2. I candidati debbono essere avvertiti, a mezzo lettera raccomandata a.r. della data del colloquio con almeno venti giorni di anticipo. 3. Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, a cura della commissione giudicatrice, sarà affisso nella sede degli esami l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati. 4. La Commissione forma la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio. A parità di merito è preferito il candidato di età anagrafica più giovane. 5. Esaurita la procedura di selezione, la graduatoria di merito è approvata con decreto del Rettore, previo controllo di regolarità degli atti. 7

Articolo 13 - (Selezione) 1. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, a candidati che abbiano conseguito almeno 30 dei 60 punti complessivamente a disposizione per i titoli e 30 dei 40 a disposizione per il colloquio, compresi nella graduatoria, secondo l'ordine della graduatoria stessa. 2. Nel caso di rinuncia degli assegnatari o di risoluzione per mancata accettazione entro il termine di cui al successivo art. 18, gli assegni possono essere conferiti ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. 3. Gli assegni sono conferiti con contratto di diritto privato. 4. Gli assegni decorrono improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto. L'inizio dell'attività di ricerca deve essere comunicato al Rettore dal Direttore del Dipartimento presso il quale l'interessato deve svolgere la propria attività. Articolo 14 - (Commissione esaminatrice) 1. La Commissione giudicatrice è nominata con decreto del Rettore, su proposta del Consiglio di Dipartimento cui l assegno afferisce. 2. La Commissione è composta da tre docenti e ricercatori designati dal Consiglio di Dipartimento, tra i quali è compreso il referente scientifico delle attività di ricerca previste dal contratto e di cui almeno due siano professori di ruolo, uno dei componenti potrà essere anche un ricercatore dipendente da Enti di ricerca. 3. Le commissioni possono avvalersi di esperti di lingua straniera. 4. Al termine dei propri lavori, la Commissione redigerà apposito verbale contenente i criteri di valutazione, i giudizi, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito. Articolo 15 - (Pubblicità) 1. Del bando di selezione verrà data pubblicità mediante affissione all'albo Ufficiale dell'università di Lecce e all'albo della Struttura Scientifica interessata, nonché mediante l invio dello stesso alle Università italiane ed alle Istituzioni scientifiche indicate dal Consiglio di Dipartimento. Su richiesta del Direttore del Dipartimento, un avviso di emanazione del bando potrà essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il bando sarà liberamente accessibile via INTERNET presso il WEB Server dell Università di Lecce, all indirizzo http://www.unile.it 8

Articolo 16 - (Presentazione delle domande) 1. Le domande di partecipazione alla selezione, redatte in carta libera, dovranno essere indirizzate al Rettore dell'università di Lecce e dovranno essere presentate o fatte pervenire a mezzo raccomandata postale con avviso di ricevimento all'ufficio del Personale, Viale Gallipoli 49 - Lecce, entro e non oltre trenta giorni dalla data di affissione del bando di selezione all'albo Ufficiale dell'università di Lecce, ovvero, in caso di avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, dalla data di pubblicazione dello stesso nella G.U. 2. Alle domande dovrà essere allegata la seguente documentazione: a) certificato di laurea con l'indicazione delle votazioni riportate nei singoli esami di profitto e nell'esame di laurea; b) certificato comprovante l'acquisizione del titolo di dottore di ricerca o l'avvenuto superamento dell'esame finale per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca; c) un elenco dei titoli, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post laurea, conseguiti in Italia o all'estero; borse di studio o incarichi di ricerca sia in Italia che all'estero; tesi di laurea; ecc., che il candidato richiede siano valutati ai fini del concorso. I titoli dei quali il candidato richiede la valutazione debbono essere prodotti entro il termine di scadenza stabilito per la presentazione delle domande, anche sotto forma di autocertificazione, per quanto previsto dalla normativa vigente; d) curriculum della propria attività scientifica e professionale. Articolo 17 - (Decadenza) 1. Decadono dal diritto all'assegno di collaborazione scientifica coloro che, entro il termine fissato, non dichiarino di accettarlo o non assumano servizio nel termine stabilito. Possono essere giustificati soltanto i ritardi e le sospensioni dovuti ai gravi motivi indicati nell art. 5, 8 comma. 2. Coloro che, alla data di ricezione della lettera di conferimento dell'assegno, si trovano in servizio militare sono tenuti ad esibire all'ufficio competente un certificato dell'autorità militare, nel quale dovrà essere anche indicata la data presumibile in cui avrà termine il servizio stesso. Il titolare dell'assegno dovrà comunque iniziare l'attività di ricerca entro e non oltre quindici giorni dalla data di congedo. 9

Articolo 18 - (Stipulazione del contratto con il vincitore della selezione) Il vincitore della selezione instaura un rapporto di lavoro autonomo di diritto privato. Tale rapporto non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli del personale delle università e istituti universitari italiani. 10