. (Omissis).. 6. Modifica Regolamento assegno di ricerca

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Transcript:

Il giorno 28 del mese di giugno del 2013 alle ore 17.00 presso la sede dell Università Telematica Pegaso, sita in Napoli alla Piazza Trieste e Trento n. 48, si riunisce il Senato Accademico per discutere e deliberare sul seguente Ordine del Giorno: (Omissis). 6. Modifica Regolamento assegno di ricerca. (Omissis). Sul 6 punto: il Rettore fa presente che ai Colleghi che, ai fini di una maggior chiarezza, è necessario modificare il Regolamento sugli Assegni di Ricerca.. (Omissis).. Il Senato Accademico, pienamente condividendo la proposta del Rettore, all unanimità approva la modifica del Regolamento sugli Assegni di Ricerca. Il Presidente: Giovanni Di Giandomenico Il Segretario: Elio Pariota 1

UNIVERSITÀ TELEMATICA PEGASO Regolamento assegni di ricerca (art. 22 Legge 240/2010). Art. 1 - Definizione 1. L'Università telematica Pegaso, denominata anche Università, a seguito di procedure selettive, conferisce assegni per lo svolgimento di attività di ricerca, di seguito definiti assegni o assegni di ricerca, ai sensi dell'articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e delle disposizioni contenute nel presente Regolamento, a studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo per lo svolgimento di attività di ricerca. Art. 2 - Finanziamento 1. La spesa per gli assegni di ricerca di cui al presente regolamento può derivare integralmente o parzialmente da fondi dell'università e/o da fondi di programmi/progetti di ricerca comunque finanziati e disponibili, nel rispetto delle finalità istituzionali dell'università. Art. 3 Requisiti - incompatibilità 1. Il possesso del titolo di dottore di ricerca o titolo equivalente conseguito all estero ovvero, per i settori interessati, il titolo di specializzazione di area medica corredato da una adeguata produzione scientifica, costituiscono titolo preferenziale ai fini dell attribuzione degli assegni. 2. Nel bando di selezione può essere previsto come requisito di accesso alla stessa il possesso del diploma di laurea o di laurea specialistica o di laurea magistrale. 3. Gli assegni non sono cumulabili con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, ad eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dei titolari. La titolarità dell'assegno non è compatibile con la partecipazione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il dipendente in servizio presso amministrazioni pubbliche. 4. Gli assegni non possono essere attribuiti a personale di ruolo dipendente dell Università telematica Pegaso, di altre università, istituzioni, enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e l Agenzia spaziale italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. 5. Ai sensi dell art. 18, comma 1, lett. c, della legge n. 240/2010, non possono in ogni caso partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al dipartimento sede della ricerca, ovvero con il 2

Rettore, il Direttore amministrativo, il Direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione dell Ateneo e del Senato accademico. Art. 4 - Durata 1. Gli assegni possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili nei limiti stabiliti dalla normativa vigente. La durata degli assegni è indicata nel bando di selezione. 2. La durata complessiva dei rapporti instaurati ai sensi del presente regolamento, compresi gli eventuali rinnovi, non può comunque essere superiore a quattro anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. 3. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari degli assegni di cui al presente regolamento e dei contratti di cui all'articolo 24 della legge n. 240/2010, intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 del suddetto articolo, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente. Art. 5 - Procedura di autorizzazione 1. Su richiesta della struttura didattica, il conferimento di assegni e l eventuale rinnovo sono approvati dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato accademico. 2. Il docente che intenda avvalersi di assegni di ricerca deve indicare nella richiesta: il tema della ricerca per la quale intende avvalersi della collaborazione dell assegnista e il settore scientifico disciplinare nel quale rientra la ricerca; la durata dell assegno, la presumibile data di inizio dell attività, le sedi di svolgimento della ricerca; eventuali finanziamenti ottenuti per la ricerca proposta. 3. Il docente che propone il conferimento dell assegno svolge le funzioni di responsabile scientifico dell attività di ricerca, salvo diversa deliberazione da parte del Senato accademico. Art. 6 - Bando 1. Ai sensi dell art. 22, comma 4, della legge n. 240/2010, il conferimento degli assegni di ricerca avviene mediante selezione previa pubblicazione di un bando di concorso. Le modalità di conferimento degli assegni sono le seguenti: a) pubblicazione di un unico bando relativo alle aree scientifiche di interesse dell Università, seguito dalla presentazione diretta da parte dei candidati dei progetti di ricerca, corredati dei titoli e delle pubblicazioni e valutati da parte di un unica Commissione, che può avvalersi di esperti revisori di elevata qualificazione italiani o stranieri esterni all Università e che formula, sulla base dei punteggi attribuiti, una graduatoria per ciascuna delle aree interessate; b) pubblicazione di bandi per singoli assegni di ricerca dotati di propri finanziamenti, seguiti dalla presentazione diretta da parte dei candidati dei progetti di ricerca secondo le procedure e le modalità stabilite nel presente regolamento. 2. I bandi di concorso devono contenere: 1) il titolo del programma di ricerca; 2) l area scientifica; 3) i requisiti soggettivi e le competenze scientifiche per l ammissione alla selezione; 3

4) la durata del programma di ricerca nell ambito del quale è inquadrato l assegno; 5) l'importo annuo dell'assegno di ricerca e la sua durata; 6) le informazioni concernenti il trattamento economico e previdenziale. 3. Il bando di concorso è pubblicato per via telematica all'albo ufficiale dell Università e sul sito internet dell'università, del Miur e dell Unione Europea. Dalla data di affissione sul sito ufficiale dell'università devono decorrere trenta giorni per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Art. 7 - Domanda di partecipazione 1. Le domande di partecipazione al concorso, da redigere in carta semplice, dovranno essere presentate in un plico indirizzato al Magnifico Rettore dell'università telematica Pegaso entro il termine previsto dal bando. Per l'invio a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento fa fede la data del timbro postale dell ufficio accettante. Sull esterno del plico devono risultare il nome, il cognome e l indirizzo del candidato nonché la specificazione del bando di concorso al quale intende partecipare. 2. Nella domanda il candidato dovrà necessariamente dichiarare, sotto la propria responsabilità: 1) le proprie generalità, la data e il luogo di nascita, la residenza, il recapito eletto ai fini del concorso e il numero telefonico; 2) per quale area scientifica e/o programma di ricerca il candidato intende concorrere; 3) il possesso del diploma di laurea eventualmente previsto come requisito di accesso alla selezione; 4) il titolo di dottore di ricerca eventualmente posseduto, con l'indicazione della data di conseguimento, dell Università presso la quale è stato conseguito e del titolo della tesi; 5) i titoli e le pubblicazioni posseduti che comprovino il curriculum scientifico professionale. 3. I titoli e le pubblicazioni dovranno essere allegati alla domanda secondo le modalità specificate nel bando medesimo. Art. 8 - Commissione giudicatrice 1. Per la valutazione dei candidati è costituita una Commissione giudicatrice per ciascuna area scientifica. 2. La Commissione è composta da tre membri individuati tra professori universitari di prima o seconda fascia, ricercatori a tempo indeterminato o determinato, anche esterni all Università telematica Pegaso, purché appartenenti al Settore scientifico disciplinare di riferimento o ad un Settore scientifico disciplinare affine. La commissione è nominata con decreto rettorale successivamente alla data di scadenza del bando. A supporto della commissione possono essere nominati esperti nei diversi Settori Scientifico Disciplinari, individuati dal Rettore fra docenti di altre Università. La valutazione dei candidati è effettuata sulla base dei titoli, delle pubblicazioni e della discussione del progetto presentato. 3. La Commissione giudicatrice, previa individuazione dei criteri generali, procede alla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni che è effettuata prima della discussione del progetto. 4. La Commissione può avvalersi di modalità telematiche e, in sede di discussione del progetto, anche della videoconferenza. 5. La Commissione ha a disposizione 100 punti, di cui 60 per i titoli e le pubblicazioni e 40 per la prova orale, che saranno attribuiti in base ai seguenti elementi: 4

Titoli - pubblicazioni (max 40 punti) - altri titoli (max 20 punti) Prova orale - colloquio atto a valutare l attitudine alla ricerca del candidato e la sua preparazione specifica nel settore scientifico disciplinare di riferimento (max 40 punti). 6. I candidati che non conseguano almeno 30 punti nella valutazione dei titoli e delle pubblicazioni non sono ammessi a sostenere la prova orale. 7. Sono ritenuti idonei i candidati che complessivamente abbiano conseguito la votazione di 70. 8. Al termine della valutazione, la Commissione stila la graduatoria finale. 9. In caso di candidati con pari punteggio, la preferenza sarà data al più giovane di età. 10. Il Rettore approva con decreto la graduatoria di merito e nomina i vincitori. 11. Gli assegni sono conferiti, entro il numero di quelli messi a concorso, secondo l'ordine delle graduatorie stilate dalla Commissione giudicatrice. 12. Le Commissioni giudicatrici devono concludere i propri lavori entro sessanta giorni dalla notifica del provvedimento di nomina, a pena di decadenza, salvo proroga per il periodo massimo di ulteriori trenta giorni che il Rettore può concedere per comprovati motivi. Art. 9 - Trattamento economico, fiscale, previdenziale e assicurativo 1. L importo degli assegni è determinato dal Consiglio di amministrazione dell Università nel rispetto di quanto fissato con decreto del Ministro in attuazione dell art. 22, comma 7, della legge n. 240 del 29.12.2010. 2. L assegno di ricerca è liquidato in rate mensili posticipate, salvo diversa determinazione. 3. Agli assegni si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all art. 4 della legge 13 agosto 1984, n.476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 agosto 1995, n.335, e successive modificazioni. Ag l i assegni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, s i a p p l i c a n o le disposizioni di cui al decreto del Ministro del Lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 247 del 23 ottobre 2007 e, in materia di congedo per malattia, l art. 1, comma 788, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l indennità corrisposta dall INPS, ai sensi dell art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007, è integrata dall Università fino a concorrenza dell intero importo dell assegno di ricerca. 4. L'Università provvede alle coperture assicurative per infortuni, per responsabilità civile verso terzi e per malattie professionali a favore di titolari degli assegni nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca. Art. 10 - Conferimento degli assegni 1. Gli assegni sono conferiti mediante contratto di diritto privato. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato dal momento che l attività di ricerca è svolta in condizione di autonomia, senza orario di lavoro predeterminato. Tali contratti non danno luogo a diritti in ordine all accesso ai ruoli del personale universitario. 2. Eventuali differimenti della data d inizio dell attività possono essere richiesti dal responsabile della ricerca e concessi per giustificati motivi dal Senato accademico. 3. Nel caso di mancata accettazione entro il termine stabilito dall Università, l'assegno è conferito al primo idoneo nella graduatoria riferita allo stesso progetto. 5

Art. 11 - Compiti del titolare dell assegno 1. L'attività di ricerca è d e s c r itta nel contratto individuale di lavoro, va svolta sotto la direzione del responsabile scientifico del progetto ed ha carattere temporalmente definito. Non è attività meramente occasionale. L attività è strettamente correlata alla realizzazione del programma di ricerca indicato nel bando di concorso o di una sua fase, che costituisce l'oggetto del rapporto, ed è svolta in condizione di autonomia, nell ambito del predetto progetto, senza orario di lavoro predeterminato. I titolari di assegni di ricerca possono svolgere, compatibilmente con l attività di ricerca, attività di insegnamento nell ambito dei corsi di studio dell Università telematica Pegaso. 2. L attività di ricerca del titolare dell assegno è svolta all interno del Dipartimento o della struttura proponente. L eventuale attività di ricerca esterna deve essere autorizzata dal Rettore su proposta del responsabile scientifico. Art. 12 Rinuncia e risoluzione anticipata del contratto 1. L assegnista può rinunciare all assegno con un preavviso almeno pari a 30 giorni. In caso di mancato preavviso l Università telematica Pegaso può trattenere o recuperare dall assegnista un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato. 2. Nel caso di rinuncia nel corso del rapporto contrattuale, su proposta del Responsabile scientifico della ricerca, l'assegno può essere conferito al candidato idoneo in graduatoria secondo l ordine della stessa per il tempo rimanente alla scadenza dell'assegno; in assenza di a l t r i candidati, il Responsabile scientifico della ricerca può richiedere di bandire nuovamente l'assegno di ricerca per il tempo residuo, purché il periodo di attività rimanente non sia inferiore a un anno, 4. Nel corso del rapporto contrattuale, qualora l andamento delle attività di ricerca indicate nel progetto dovesse risultare insoddisfacente o non proficuo, il Responsabile scientifico della ricerca può richiedere all'assegnista una dettagliata relazione scritta dell'attività svolta e inviare al Senato Accademico richiesta motivata di risoluzione anticipata del contratto. Art. 13 - Sospensione del contratto 1. L assegno di ricerca può essere sospeso per gravidanza e malattia di durata superiore a un mese del titolare; in tal caso l'attività di ricerca e l'assegno vengono sospesi e prorogati per un periodo pari a quello della sospensione, ai fini del completamento della ricerca. Può altresì essere sospeso su richiesta del Responsabile Scientifico della ricerca, sulla base di comprovate esigenze, connesse all organizzazione dell attività di ricerca. 2. La sospensione e la proroga dell assegno sono disposte con delibera del Senato accademico. 6