Atto del Governo n. 34 Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie

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XVI legislatura Atto del Governo n. 34 Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie ottobre 2008 n. 52 ufficio ricerche sulle questioni istituzionali sulla giustizia e sulla cultura

Servizio Studi Direttore Daniele Ravenna Segreteria tel. 6706_2451 Uffici ricerche e incarichi Settori economico e finanziario Capo ufficio: ------ M. Magrini _3789 Questioni del lavoro e della salute Capo ufficio: M. Bracco _2104 Attività produttive e agricoltura Capo ufficio: ------- Ambiente e territorio Capo ufficio: R. Ravazzi _3476 Infrastrutture e trasporti Capo ufficio: F. Colucci _2988 Documentazione Documentazione economica Emanuela Catalucci _2581 Silvia Ferrari _2103 Simone Bonanni _2932 Luciana Stendardi _2928 Michela Mercuri _3481 Domenico Argondizzo _2904 Documentazione giuridica Vladimiro Satta _2057 Letizia Formosa _2135 Anna Henrici _3696 Gianluca Polverari _3567 Chiara Micelli _3521 Antonello Piscitelli _4942 Questioni istituzionali, giustizia e cultura Capo ufficio: ------ A. Sansò _3435 S. Biancolatte _3659 S. Marci _3788 Politica estera e di difesa Capo ufficio: ------ A. Mattiello _2180 Questioni regionali e delle autonomie locali, incaricato dei rapporti con il CERDP Capo ufficio: F. Marcelli _2114 Legislazione comparata Capo ufficio: V. Strinati _3442 Nell ambito della collaborazione fra i Servizi studi della Camera e del Senato, il presente dossier viene distribuito contestualmente alle competenti Commissioni dei due rami del Parlamento. I dossier del Servizio studi sono destinati alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Il Senato della Repubblica declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

XVI legislatura Atto del Governo n. 34 Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie ottobre 2008 n. 52 a cura di: A. Sansò ha collaborato: L. Formosa Classificazione Teseo: Istruzione universitaria. Corsi di laurea. Diplomi e titoli di studio. Personale sanitario.

PREMESSA La presente documentazione è stata predisposta in occasione dell'esame dello schema di decreto ministeriale recante la definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie (atto del Governo n. 34), presentato dal Ministro dell istruzione, dell'università e della ricerca il 24 settembre 2008. Il dossier reca una sintetica illustrazione degli articoli dello schema di decreto; per un approfondimento del quadro normativo vigente si rimanda al dossier del Servizio Studi n. 51. Nel prospetto seguente sono stati posti a fronte, nella colonna di sinistra, l'articolato del decreto ministeriale 2 aprile 2001, recante "Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie", e, nella colonna di destra, l'articolato dello schema di decreto ministeriale recante la definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie (Atto del Governo n. 34).

I N D I C E SINTESI DEL CONTENUTO...9 Articolo 1...11 Articolo 2...11 Articolo 3...11 Articolo 4...12 Articolo 5...12 Articolo 6...12 Articolo 7...12 Articolo 8...13 Allegato...13 TESTO A FRONTE...15

SINTESI DEL CONTENUTO

A.G. n. 34 Sintesi del contenuto Articolo 1 L articolo in commento definisce le classi dei corsi di laurea magistrale per le professioni sanitarie sopprimendo le classi delle lauree specialistiche di cui al DM 2 aprile 2001 a decorrere dall anno accademico 2010/2011. Le università modificano i regolamenti didattici a decorrere dall anno accademico 2009/2010 ed entro l anno accademico 2010/2011. Articolo 2 L articolo 2 prevede che i corsi di laurea magistrale afferenti alle classi delle professioni sanitarie siano attivati dalle facoltà di medicina e chirurgia, disponendo che la formazione possa avvenire nelle università, nelle aziende ospedaliere, nelle aziende ospedaliero-universitarie, negli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale accreditate. Una novità è rappresentata dall obbligo di affidare a ricercatori o professori universitari almeno il 50 per cento degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi. Articolo 3 L articolo 3 stabilisce che i regolamenti didattici di ateneo determinano il numero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa; per le attività formative di base e per quelle caratterizzanti la classe sono indicati i settori scientificodisciplinari di riferimento. Gli ordinamenti didattici devono altresì assicurare la possibilità per gli studenti di svolgere attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo; attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti; attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e, con riferimento alla laurea, alla verifica della conoscenza di almeno una lingua straniera oltre l'italiano; attività formative, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali. Nel caso di trasferimento degli studenti da una università all altra i regolamenti didattici devono assicurare il riconoscimento del maggior numero di crediti già maturati, eventualmente prevedendo il ricorso a colloqui di verifica. Qualora il trasferimento si effettui tra corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie appartenenti alla medesima classe, i crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare riconosciuti non possono essere inferiori al cinquanta per cento. 11

A.G. n. 34 Sintesi del contenuto Articolo 4 L articolo in commento dispone che i regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale determinino l'elenco degli insegnamenti, nonché delle altre attività formative. Gli ordinamenti didattici devono evitare la parcellizzazione delle attività formative e devono prevedere per ciascun corso di studi un numero massimo di esami o valutazioni finali di profitto non superiore a 12. Il comma 3 autorizza gli atenei a riconoscere le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della vigente normativa. Gli ordinamenti didattici delle università fissano il numero massimo di crediti formativi che possono essere riconosciuti, tenendo conto che tale numero non può comunque essere superiore a 40. Articolo 5 L articolo in commento quantifica il peso di ciascun credito dei corsi di laurea magistrale in 25 ore di impegno dello studente. La quota di impegno orario complessivo dedicata allo studio personale dello studente non può essere inferiore al 50 per cento, salvo nel caso in cui siano previste attività ad elevato contenuto pratico e sperimentale. Per sostenere la prova finale gli studenti devono aver maturato 120 crediti e aver completato l attività di tirocinio e laboratorio. Articolo 6 Ai sensi dell articolo in esame, i laureati delle professioni sanitarie possono accedere senza debiti formativi al corso di laurea magistrale della classe corrispondente; per i possessori di altri titoli, i regolamenti didattici fissano i requisiti curriculari che devono essere posseduti per l ammissione, nonché le modalità di verifica dell adeguatezza della preparazione personale. Articolo 7 Il titolo di laurea deve riportare la denominazione della classe di appartenenza. Le università rilasciano inoltre, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai Paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo 12

A.G. n. 34 Sintesi del contenuto Articolo 8 L articolo in esame mira a regolarizzare la situazione degli studenti già iscritti ai corsi di laurea al momento dell entrata in vigore del decreto in esame. In tal caso le università assicurano la conclusione dei corsi di laurea e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, nonché la facoltà di optare per l iscrizione ai nuovi corsi di laurea magistrale. Ai sensi del comma 2, durante il primo triennio di applicazione del presente decreto con decreto ministeriale (si valuti l opportunità di indicare il ministro proponente e la necessità di un eventuale concerto), sentito il CUN, possono essere adottate modifiche tecniche alle tabelle delle attività formative indispensabili. Non è di immediata evidenza la portata normativa di tale comma 2, essendo comunque possibile modificare l'atto ora in esame con altro atto approvato con la medesima procedura. Ove si intendesse evitare, per il decreto modificativo, il parere parlamentare, ciò parrebbe di dubbia fattibilità. Allegato L allegato allo schema di decreto reca la numerazione e la denominazione delle classi delle lauree magistrali: LM/SNT/1 Classe delle lauree magistrali in Scienze infermieristiche e ostetriche; LM/SNT/2 Classe delle lauree magistrali in Scienze riabilitative delle professioni sanitarie; LM/SNT/3 Classe delle lauree magistrali in Scienze delle professioni sanitarie tecniche; LM/SNT/4 Classe delle lauree magistrali in Scienze delle professioni sanitarie della prevenzione. Sono individuati per ciascuna classe gli obiettivi formativi qualificanti ed elencate le attività formative indispensabili per ottenere il titolo di laurea magistrale delle professioni sanitarie. In questo caso, a differenza di quanto previsto negli allegati al Dm del 2 aprile 2001, non sono previste attività formative di base ma solo attività caratterizzanti distribuite in vari ambiti disciplinari a seconda dei quattro specifici profili professionali. Il numero complessivo dei crediti riconosciuti è di 80, di cui 30 relativi al tirocinio nei settori scientifico-didattici di riferimento della classe. 13

TESTO A FRONTE 15

A.G. n. 34 DM 2 aprile 2001 (Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie) Atto del Governo n. 34 (Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie) Articolo 1 Articolo 1 1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, le classi dei corsi di laurea specialistica di cui agli allegati da 1 a 4. 1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie individuate nell allegato, che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutte le università statali e non statali. 2. Le classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie, di cui al DM 2 aprile 2001 sono soppresse e sostituite dalle classi di laurea magistrale allegate al presente decreto di cui fanno parte integrante. 2. Le università procedono all'istituzione dei corsi di laurea specialistica individuando le classi di appartenenza ai sensi dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale. 3. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano gli ordinamenti didattici dei corsi di studio, in conformità alle disposizioni del decreto ministeriale di cui al comma 1 e del presente decreto, a decorrere dalla data di pubblicazione di quest'ultimo nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. 3. Le università, nell osservanza dell articolo 9 del predetto decreto ministeriale n. 270 del 2004, procedono all istituzione dei corsi di laurea magistrale individuando, in sede di ordinamento didattico, le classi di appartenenza. 4. I regolamenti didattici di ateneo disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all articolo 11 del decreto n. 270 del 2004 e del presente decreto. 5. In attuazione del comma 4 le università modificano i vigenti regolamenti didattici di ateneo a 17

A.G. n. 34 DM 2 aprile 2001 (Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie) Atto del Governo n. 34 (Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie) decorrere dall anno accademico 2009/2010 ed entro l anno accademico 2010/2011. A decorrere dall anno accademico 2010/2011 le classi delle lauree specialistiche delle professioni sanitarie, di cui al DM 2 aprile 2001 sono soppresse e sostituite dalle classi di laurea magistrale allegate al presente decreto di cui fanno parte integrante. 6. Le modifiche sono approvate dalle università in tempo utile per assicurare l avvio dei corsi di laurea delle professioni sanitarie con i nuovi ordinamenti all inizio di ciascun anno accademico. Articolo 2 Articolo 2 1. I corsi di laurea specialistica afferenti alle classi di cui al presente decreto sono istituiti e attivati dalle facoltà di Medicina e Chirurgia con il concorso, ove previsto dallo specifico profilo formativo, di altre facoltà. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle Aziende ospedalierouniversitarie, nelle Aziende ospedaliere, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni. 1. I corsi di laurea magistrale afferenti alle classi di cui al presente decreto sono istituiti e attivati dalle facoltà di Medicina e Chirurgia. La formazione prevista dai predetti corsi avviene nelle università, nelle Aziende ospedaliero-universitarie, nelle Aziende ospedaliere, negli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ovvero presso altre strutture del Servizio sanitario nazionale e istituzioni private accreditate a norma del decreto ministeriale 24 settembre 1997 e successive modificazioni. A tal fine sono stipulati appositi protocolli di intesa tra le regioni e le università, a norma dell articolo 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992 e successive modificazioni. 18

A.G. n. 34 DM 2 aprile 2001 (Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie) Atto del Governo n. 34 (Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie) 2. Almeno il cinquanta per cento degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi di cui al comma 1 sono affidati a professori e ricercatori universitari. 2. I corsi di laurea specialistica finalizzati alla formazione delle figure nell'ambito dell'educazione professionale (Classe 2/S) e nell'ambito della prevenzione nell'ambiente e dei luoghi di lavoro (Classe 4/S) sono istituiti e attivati dagli atenei con il concorso di più facoltà, tra le quali e' comunque ricompresa la facoltà di Medicina e Chirurgia, sulla base di specifiche norme del regolamento didattico di ateneo che ne disciplinano il funzionamento. Articolo 3 1. Per ogni corso di laurea magistrale i regolamenti didattici di ateneo determinano il numero intero di crediti assegnati a ciascuna attività formativa. A tale scopo, limitatamente alle attività formative previste nelle lettere a) e b) dell articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare. 2. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle 19

A.G. n. 34 DM 2 aprile 2001 (Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie) Atto del Governo n. 34 (Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie) caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all articolo 10, comma 5 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 3. Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell articolo 10, comma 5, lettera a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell ateneo, consentendo anche l acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti. 4. Nel definire gli ordinamenti didattici del corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie di ciascuna classe le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, nonché in particolare, alle competenze relative all organizzazione e coordinamento di tutte le figure professionali ricomprese in ogni classe, e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall ISTAT. 5. Salvo quanto previsto dal comma 20

A.G. n. 34 DM 2 aprile 2001 (Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie) Atto del Governo n. 34 (Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie) 6, relativamente al trasferimento degli studenti da un università ad un altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea magistrale di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle sconoscenze effettivamente possedute. Il mancato riconoscimento di crediti deve essere adeguatamente motivato. 6. Esclusivamente nel caso in cui il trasferimento dello studente sia effettuato tra corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può essere inferiore al cinquanta per cento. Articolo 3 Articolo 4 1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea specialistica, l elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale n. 509/1999 secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso. 1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea magistrale, l elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all articolo 12 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso. 2. Le università garantiscono l attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti 21

A.G. n. 34 DM 2 aprile 2001 (Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie) Atto del Governo n. 34 (Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie) formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie non possono comunque essere previsti in totale più di 12 esami o valutazioni finali di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici di ateneo, ai sensi dell articolo 11, comma 7, lettera d) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270. 3. Gli atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione l università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 40. Le attività già riconosciute ai fini della attribuzione di crediti formativi universitari nell ambito di corsi di laurea delle professioni sanitarie non possono essere nuovamente riconosciute come crediti formativi 22

A.G. n. 34 DM 2 aprile 2001 (Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie) Atto del Governo n. 34 (Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie) nell ambito di corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie. Articolo 5 (vedi l articolo 6) 1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea magistrale di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di impegno per studente. 2. I regolamenti didattici di ateneo determinano altresì per ciascun corso di laurea magistrale la quota di impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al cinquanta per cento dell impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formativa ed elevato contenuto sperimentale e pratico. 3. Gli studenti che maturano 120 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea magistrale delle professioni sanitarie, ivi compresi quelli relativi alla preparazione della prova finale e fatto salvo l obbligo di aver completato l attività di tirocinio e laboratorio, sono ammessi a sostenere la prova finale e conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all università. Articolo 4 1. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da 23

A.G. n. 34 DM 2 aprile 2001 (Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie) Atto del Governo n. 34 (Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie) assegnare agli ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato. 2. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di laurea specialistica i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, assegnando ai medesimi ambiti un numero adeguato di crediti. 3. I regolamenti didattici possono disporre l impiego, tra le attività affini o integrative, degli ambiti disciplinari caratterizzanti non utilizzati, assicurando comunque il rispetto dei criteri di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), del decreto ministeriale n. 509/1999. Articolo 5 Articolo 6 1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea specialistica fissano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l'ammissione a ciascun corso di 1. I regolamenti didattici dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie prevedono l accesso senza debiti formativi per i laureati delle professioni sanitarie della classe corrispondente. Inoltre per i possessori di titoli differenti, fissano i requisiti curricolari che devono essere posseduti per l ammissione a ciascun corso di laurea magistrale, ai sensi dell articolo 6, comma 2 del decreto ministeriale n. 270 del 2004. Eventuali integrazioni 24

A.G. n. 34 DM 2 aprile 2001 (Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie) laurea specialistica, ai sensi degli articoli 6, comma 2; 9, comma 3; 12, comma 2, lettera c), del decreto ministeriale n. 509/1999. Eventuali integrazioni curricolari devono essere realizzate prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2. 2. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini dell'ammissione al corso di laurea specialistica, ai sensi degli articoli 6, comma 2 e 11, comma 7, lettera e), del predetto decreto ministeriale. Atto del Governo n. 34 (Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie) curricolari devono essere realizzate prima della verifica della preparazione individuale di cui al comma 2. 2. Il regolamento didattico di ateneo fissa le modalità di verifica della adeguatezza della personale preparazione ai fini dell ammissione al corso di laurea magistrale, ai sensi dell articolo 6, comma 2 e dell articolo 11, comma 7, lettera f) del predetto decreto ministeriale. 3. Gli atenei, per i fini di cui ai commi 1 e 2, verificano il possesso dei requisiti curricolari e l'adeguatezza della personale preparazione del laureato con riferimento anche alle specifiche esperienze professionali, maturate in almeno cinque anni di attività lavorativa dipendente in strutture sanitarie accreditate, caratterizzate dall'esercizio di funzioni professionali proprie del titolo di laurea conseguito e coerenti con l'obiettivo del corso di laurea specialistica. Articolo 6 1. I crediti formativi universitari dei corsi di laurea specialistica di cui al presente decreto corrispondono a 25 ore di lavoro per studente. (vedi l articolo 5, comma 1) 25

A.G. n. 34 DM 2 aprile 2001 (Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie) Atto del Governo n. 34 (Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie) Articolo 7 Articolo 7 1. Le università rilasciano i titoli di laurea specialistica con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea specialistica, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 509/1999, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso. 2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi. 1. Le università rilasciano i titoli di laurea magistrale con la denominazione della classe di appartenenza. 2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi, o a singoli profili professionali. 3. Le università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell articolo 11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, anche in lingua inglese e secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo. Articolo 8 1. Ai sensi dell articolo 13, comma 26

A.G. n. 34 DM 2 aprile 2001 (Determinazione delle classi delle lauree specialistiche universitarie delle professioni sanitarie) Atto del Governo n. 34 (Schema di decreto ministeriale recante definizione delle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie) 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici vigenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data del presente decreto e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l iscrizione ai corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie di cui allo stesso decreto. 2. Nel primo triennio di applicazione del presente decreto modifiche tecniche alle tabelle delle attività formative indispensabili relative alle classi dei corsi di laurea magistrale delle professioni sanitarie contenute nell allegato sono adottate con decreto ministeriale sentito il CUN. 27

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