COMUNE DI CARLANTINO PROVINCIA DI FOGGIA COMUNE DI CARLANTINO -Corso Europa, 214-71030 PROVINCIA DI FOGGIA Tel. 0881/552224 fax 0881/552446 - C.F. 82000860716 P.IVA 00401300710 PEC: segreteria@pec.comune.carlantino.fg.it Nuovo Regolamento relativo ai criteri per la distribuzione del fondo di cui all articolo 92, comma 5 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, per effetto dell articolo 35, comma 3, della legge 4 novembre 2010, n. 183. Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 32 del 17.03.2014 CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento ha per oggetto I criteri e le modalità di costituzione,di accantonamento, di ripartizione di distribuzione e di liquidazione dell incentivo di cui all art. 92 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. che ha novellato la L. 109/94. Art. 2 Definizione delle prestazioni 1 Per progetto di lavoro pubblico si intende quello relativo ad un intervento che rientri nell ambito oggettivo di applicazione del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 2 Per progetto preliminare, definitivo ed esecutivo si intendono le prestazioni descritte rispettivamente ai commi 3, 4, 5 dell art.93 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii redatte secondo le disposizioni del D.P.R. 2007/2010, fatte salve specifiche regole e norme tecniche vigenti al momento della sua redazione e le direttive del Responsabile del Procedimento. 3 Per criteri di ragionevolezza, di economicità e di efficacia il livello del progetto definitivo e del progetto esecutivo, successivo a quello preliminare, può essere unico. Tale facoltà si applica, su indicazione preventiva e vincolante del Responsabile del Procedimento ai sensi dell art. 93, comma 2, del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.. 4 Per Direzione Lavori, Contabilità e Liquidazione dei lavori bisogna attenersi alle prestazioni espletate ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VIII, Capo I del D.P.R. 2007/2010.
5 Per il collaudo le prestazioni di cui al titolo X, capo I del D.P.R.2007/2010e per il Certificato di Regolare Esecuzione le prestazioni espletate a norma dell art. 237 del D.P.R.2007/2010. 6 Per il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, le prestazioni espletate a norma dell art. 151, comma 1 del D.P.R. 2007/2010. 7 Per piano di sicurezza e coordinamento" si fa riferimento ai piani di sicurezza e salute nei cantieri temporanei e mobili di cui all art. 91 del D.Lgs81/2008 e s.m.i.. 8 Per atti di pianificazione generale si intendono:il piano urbanistico generale (P.U.G.) comunale o intercomunale, e le sue revisioni, il piano urbanistico del traffico ed i suoi aggiornamenti, ecc.. 9 Per atti di pianificazione urbanistica esecutiva (P.U.G.) si intendono i piani di lottizzazione d ufficio, i piani di recupero di iniziativa pubblica, i piani integrati di recupero di iniziativa pubblica o mista pubblica e privata, i piani particolareggiati, i piani per insediamento produttivi, piani di zona per l edilizia economico-popolare,e gli altri piani urbanistici esecutivi, comunque denominati,attuativi di strumenti urbanistici generali anche in variante ed in deroga a questi ultimi. 10 Rientrano tra le prestazioni disciplinate dal regolamento le varianti ai progetti di lavoro ed agli atti di pianificazione, limitatamente al loro importo ed alla loro dimensione, purchè aventi propria autonomia sotto il profilo delle prestazioni necessarie alla loro dimensione, e del procedimento di approvazione. ART. 3 Costituzione e Accantonamento dell incentivo 1 Ai sensi dell art. 92 comma 5 del D.L.gs.n.163/2006 e ss.mm.ii., per i progetti di lavori pubblici l incentivo è determinato nella misura del 2% dell importo posto a base di gara di un opera o di un lavoro, al netto di IVA, comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell amministrazione, ed è ripartito, per ogni singola opera o lavoro, tra il responsabile del procedimento e gli incaricati della redazione del progetto, del piano di sicurezza, della direzione dei lavori, del collaudo, nonché tra i lori collaboratori. 2 L incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica, anche se in sede di appalto si verifichino ribassi ovvero in sede di esecuzione si verifichino aumenti o diminuzioni dei lavori. 3 Le somme occorrenti per la costituzione dell incentivo sono prelevate dallo stanziamento previsto per l intervento, così come deliberato dall Organo competente, ed accantonato tra le Somme a disposizione dell amministrazione, quale autonomo titolo di spesa. 4 Il fondo viene sostituito mediante la creazione di apposito capitolo di bilancio. L entità del fondo viene stabilita all inizio dell anno dal Responsabile del Servizio interessato, sulla base del costo complessivo preventivato degli interventi inseriti nel programma delle opere pubbliche, i cui progetti preliminari, definitivi ed esecutivi verranno redatti degli uffici interni.
ART. 4 Conferimento degli incarichi 1 Gli incarichi sono conferiti con atto del Responsabile del Settore nel quale vengono indicati: a) Il Responsabile Unico del Procedimento; b) Il tecnico o i tecnici incaricati della redazione del piano di sicurezza; c) Il tecnico o i tecnici incaricati del progetto; d) Il tecnico o i tecnici incaricati a collaborare per la redazione degli elaborati descrittivi del progetto; e) Il tecnico o i tecnici incaricati della direzione dei lavori; f) Il tecnico o i tecnici incaricati a collaborare per la contabilizzazione dei lavori; g) Il tecnico o i tecnici incaricati della collaborazione dei lavori; h) Il personale tecnico e non che svolge attività di collaborazione per il raggiungimento del risultato; 2 Il personale tutto di cui al comma 2 potrà svolgere l incarico conferito anche al di fuori dell orario di lavoro ordinario, senza alcuna retribuzione suppletiva. CAPO II RIPARZIONE E LIQUIDAZIONE DELL INCENTIVO ART. 5 Individuazione delle figure professionali e ripartizione dell incentivo 1 L incentivo è attribuito alle figure professionali secondo la seguente ripartizione: TABELLA DI RIPAETIZIONE DEL FONDO DI CUI ALL ART.92 COMMA 5 DEL D.L.gs.vo 163/2006 A) UFFICIO del Responsabile unico del Procedimento 1 Responsabile del Procedimento 30% 2 Bandi di Gara 10% 3 Contratti Firma 10% Sommano percentuale 50% B) Altri componenti dell Ufficio 1) Dattilografia, fotocopiatura,ecc 4% Sommano percentuale 4% C) Gruppo di lavoro che partecipa alla fase di progettazione 1. Progettista (firmatario del progetto) 27% 2. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ( soggetto firmatario del piano di sicurezza e 2% coordinamento) 3. altri soggetti che hanno collaborato alla redazione del progetto per rilievi ed accertamenti,computi metrici, capitolati speciali, elenco prezzi, ecc. 2%
Sommano percentuale 31% D) Gruppo di lavoro che partecipa alla fase di direzione lavori 1. Direttore dei lavori (soggetto che esegue direttamente e personalmente la Direzione, Misura e Contabilità dei lavori) 2. Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (soggetto incaricato dell attuazione del Piano di sicurezza e di coordinamento) 7% 3% 3. Collaudatore 5% Sommano percentuale 15% TOTALE PERCENTUALE 100% 2. Al tecnico o ai tecnici incaricati che espletino più funzioni sono attribuite le quote cumulate relativamente alle competenze maturate fino ad un tetto massimo del 50% delle somme a disposizione; la ripartizione della restante quota parte è determinata dal Responsabile unico del procedimento, secondo i criteri di professionalità e imparzialità in relazione al grado del contributo individuale appartato; 3. Nel caso di affidamento a soggetti esterni all organico dell Ente di alcune delle fasi del procedimento, le somme relative alla corrispondente quota costituiscono economie. ART. 6 Termini per liquidazione dell incentivo 1. La liquidazione viene disposta dal responsabile del Settore interessato in favore dei soggetti aventi diritto, secondo la seguente tempistica. a) Per l attività di Responsabile del Procedimento ad ultimazione e collaudazione dell opera pubblica. b) Per l attività di progettazione ad avvenuta approvazione del progetto esecutivo; c) Per l attività di direzione lavori e collaudo in corso d opera e/o finale, ad avvenuta approvazione dello stato finale e del collaudo stesso. 2. L atto di liquidazione, che deve indicare distintamente l elenco dei soggetti partecipanti e, per ciascuno di essi, la somma di competenza effettiva, viene trasmesso dal Responsabile del settore interessato al Settore Ragioneria ed al Settore personale; 3. Sono comunque oggetto di liquidazione le attività di progettazione anche se l intervento non viene appaltato e/o eseguito; 4. Non sono oggetto di liquidazione le attività non espletate i cui oneri finanziari divengono Economia; CAPO III RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DELL INCENTIVO PER PROGETTAZIONE E PRESTAZIONI PARZIALI ART. 7 Ripartizione verticale
1. La quota parte dell incentivo relativo alla progettazione di un qualsiasi lavoro pubblico è effettata secondo i livelli eseguiti: a) n. 3 livelli: i) progetto preliminare 0,20% ii) progetto definitivo 0,50% iii) progetto esecutivo b) n. 2 livelli: i) progetto preliminare 0,20% ii) progetto definitivo 0,50% 2. La ripartizione della quota parte dell incentivo relativa alla progettazione è determinata, dal Responsabile unico del procedimento, secondo criteri di professionalità ed imparzialità in Relazione al grado del contributo individuale apportato. ART. 8 Prestazioni parziali 1. Nel caso in cui agli uffici interni all amministrazione venga affidato uno solo dei livelli di Progettazione, o se i livelli vengono fusi, la percentuale di applicazione delle competenze di cui alla Tabella lett. d) punto 1 art.5 comma 1 è desunta come segue: a) Solo progetto preliminare 0,30; b) Solo progetto definitivo 0,70; c) Solo progetto esecutivo 0,70; d) Solo progetto definito ed esecutivo, in un livello 0,90 ART. 9 Incarichi collegiali con professionisti esterni 1. Sono ammessi incarichi collegiali degli Uffici Tecnici congiuntamente a professionisti esterni, regalmente iscritti ai relativi Ordini professionali. 2. Ai sensi dell articolo 6, comma secondo e terzo della legge 1 luglio 1977, n. 404, in caso di incarico collegiale, l onorario del professionista esterno, da determinare ai sensi della legge n. 143/49, è ridotto al metà. 3. Qualora si proceda all incarico collegiale con professionisti esterni la quota parte relativa alla progettazione e/o alla direzione dei lavori viene ridotta nel modo seguente: a) incarico collegiale per la sola progettazione dal 35,0% al 20,0% b) incarico collegiale di sola direzione dei lavori dal 20,0% al 12,5%; c) incarico collegiale di progettazione e direzione dei lavori dal 55,0% al 30,0%; d) per altri incarichi collegiali va operata una riduzione del 50%. 4. Per effetto di quanto disciplinato dal precedente comma 3, le ripartizioni di cui all articolo 7 lettera a) e lettera b) vanno conseguentemente rapportate e ragguagliate.
CAPO IV RIPARTIZIONE DELLA QUOTA PARTE DELL INCENTIVO PER ATTI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA ART. 10 Atti di pianificazione urbanistica generale, particolareggiata o esecutiva 1. Ai sensi dell art. 92 comma 6 del D.L.gs.n. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni il 30% della tariffa professionale relativa ad atti di pianificazione generale, particolareggiata esecutiva, qualora i tali atti vengano direttamente redatti dagli uffici interni, confluisce nel fondo di cui all art. 3 comma 1 del presente regolamento. 2. Tale somma è da intendersi al netto degli oneri previdenziali e assistenziali da individuare e stanziare in apposito diverso capitolo del bilancio comunale. 3. La quota parte del fondo relativo al presente articolo viene gestita e distribuita agli aventi diritto secondo quanto stabilito nella seguente tabella: 1. Firmatario atto di pianificazione 50,0% 2. Collaboratore :soggetto che ha predisposto le tavole grafiche e i disegni a seguito di rivelazioni, misurazioni, dati grafici ed altro, su disposizione del Tecnico firmatario di cui al punto 1. 3. Collaboratore: soggetto che ha redatto le relazioni illustrative su disposizione del tecnico firmatario di cui al punto 1. 4. Personale amministrativo che partecipa direttamente alla predisposizione degli atti tecnico-amministrativi inerenti la corretta realizzazione e gestione dello specifico procedimento di pianificazione. 20,0% 10,0% 20,0% 4. Con la deliberazione di affidamento dell incarico di redazione degli atti di pianificazione vengono individuati i soggetti di cui al comma precedente. 5. Le quote relative alle varie prestazioni professionali sono cumulabili in capo anche ad un unico soggetto. 6. Qualora della redazione dello stesso strumento siano formalmente incaricati più soggetti,la quota spettante viene ripartita in parti uguali. 7. Il fondo, per ogni singolo atto di pianificazione, viene liquidato agli aventi diritto a seguito dell approvazione del piano, con provvedimenti del responsabile del servizio interessato. CAPO V DISPOSIZIO DIVERSE ART. 11 Prestazioni professionali specialistiche 1. Sono estranee al regolamento le prestazioni per: a) gli studi e le indagini geognostiche, idrologiche, sismiche, agronomiche e chimiche; b) i calcoli strutturali e la progettazione delle opere in cemento armato o metalliche e i calcoli per il dimensionamento e la progettazione degli impianti specialistici.
ART. 12 Oneri per la copertura assicurativa 1. Sono a carico dell Amministrazione Comunale gli oneri per la stipula della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati allo svolgimento delle attività, oggetto del presente regolamento, come previsto dall art. 11 comma 1 del D. L.gs. n.163/2006 e ss.mm.ii.. ART.13 Disposizione per il personale dirigente 1. Per il personale dirigente dovranno essere applicate le disposizioni del vigente C.C.N.L. di categoria. ART. 14 Norma transitoria per le progettazioni eseguite 1. Il presente regolamento trova applicazione per tutte le progettazioni di opere pubbliche che siano state redatte, o approvate dall Ufficio Tecnico Comunale e non ancora chiuse contabilmente,nonché per le relative somme da riconoscersi al Responsabile del Procedimento delle stesse, secondo quanto disponibile nella rispettiva voce di quadro economico regolarmente approvato. ART. 15 Norme finali 1. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi 30 giorni di pubblicazione dello stesso All Albo Pretorio. 2. Con L entrata in vigore del presente regolamento si intendono abrogate le norme Regolamentari vigenti approvate con Delibera di Giunta Comunale n. 66 del 09.067.2005.