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S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C A X I I I L E G I S L A T U R A N. 1500 D I S E G N O D I L E G G E presentato dal Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica (CIAMPI) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1996 Partecipazione finanziaria italiana alla ricostituzione delle risorse della Global Environment Facility TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900)

Atti parlamentari 2 Senato della Repubblica 1500 INDICE Relazione.............................................. Pag. 3 Relazione tecnica.......................................» 5 Disegno di legge........................................» 6

Atti parlamentari 3 Senato della Repubblica 1500 ONOREVOLI SENATORI. La Global Environment Facility (GEF) è un meccanismo di cooperazione internazionale per assistere i Paesi in via di sviluppo nelle attività di salvaguardia dell ambiente globale, attraverso il finanziamento, con doni o prestiti agevolati, di progetti di investimento, assistenza tecnica e, in misura minore, ricerca, in quattro aree di interesse globale: cambiamento climatico; biodiversità; acque internazionali; fascia atmosferica di ozono. Beneficiari sono tutti i Paesi che ricevono finanziamenti dalla Banca Mondiale (BIRS e/o IDA) o dal Programma delle Nazioni Unite per lo Sviluppo (UNDP). Alla Banca Mondiale, all UNDP e a Programma delle Nazioni Unite per l Ambiente (UNEP) è affidata la gestione della Facility, che non è dunque una nuova istituzione, ma si avvale delle strutture, del personale e dell esperienza di organismi già esistenti, secondo le competenze specifiche di ciascuno. Nel triennio terminato il 30 giugno 1994 la GEF ha potuto disporre di circa 1,2 miliardi di dollari (suddivisi tra Fondo Multilaterale e cofinanziamenti bilaterali), forniti su base volontaria e sotto forma di dono da tutti i donatori OCSE e da alcuni Paesi in via di sviluppo. L Italia ha partecipato al Fondo Multilaterale della GEF (denominato GEF-P) nel triennio 1991-1994 con un contributo di 105 miliardi di lire, autorizzato con legge 31 gennaio 1992, n. 114. Lanciata nel 1990 per iniziativa del Governo francese come esperimento della durata di tre anni, la GEF ha ricevuto un riconoscimento ufficiale e ampio sostegno politico da parte di tutti i Governi occidentali in occasione della Conferenza delle Nazioni Unite sull ambiente e lo sviluppo svoltasi nel 1992 a Rio de Janeiro, dove è stata indicata come meccanismo adatto a finanziare le due convenzioni internazionali (sul cambiamento climatico e sulla biodiversità) firmate a Rio de Janeiro da oltre 160 Paesi e recentemente ratificate anche dall Italia. Sostegno alla GEF è stato espresso dai Paesi del G7 nel corso dei vertici degli ultimi anni, per la comune convinzione dell utilità e dell opportunità di concentrare in un unico meccanismo. gestito in modo efficiente, le attività di assistenza ai Paesi in via di sviluppo nel campo dell ambiente globale, e in particolare il finanziamento delle convenzioni, evitando la proliferazione di fondi e iniziative che disperderebbero le scarse risorse finanziarie. La trasformazione della GEF da esperimento a meccanismo permanente, in particolare destinato a servire le due convenzioni sopra richiamate, è stata oggetto di un lungo negoziato, apertosi dopo la conferenza di Rio e conclusosi nel marzo 1994 con l accordo sulla struttura, i meccanismi decisionali e le modalità operative. In parallelo alla ristrutturazione, si è svolto il negoziato per il rifinanziamento del fondo in dotazione per il triennio 1994-1996 (GEF-1). STRUTTURA E MECCANISMI DECISIONALI Potranno aderire alla GEF tutti gli Stati membri dell ONU che ne facciano richiesta. Un Consiglio (Council) di 32 membri che rappresentano altrettanti Paesi o gruppi di Paesi sarà responsabile dello sviluppo, dell adozione e della valutazione delle politiche operative e dei programmi delle attività finanziarie della GEF. I seggi saranno distribuiti equamente tra Paesi donatori e Paesi beneficiari.

Atti parlamentari 4 Senato della Repubblica 1500 Ogni tre anni verrà convocata una Assemblea di tutti i Paesi partecipanti per discutere le politiche e l andamento generale della Facility. Un Segretariato, che avrà sede a Washington presso la Banca Mondiale - pur essendo funzionalmente indipendente da questa sarà incaricato del coordinamento di tutta l attività e della realizzazione del programma di lavoro, attraverso la collaborazione delle agenzie implementatrici. È inoltre istituito un comitato di consulenza tecnico scientifica («STAP»). FONDO FIDUCIARIO Il fondo multilaterale in dotazione della GEF verrà amministrato dalla Banca Mondiale. Il negoziato per la prima ricostituzione delle risorse del fondo GEF (GEF-1) per il triennio che va dal 1 o giugno 1994 al 30 giugno 1996 si è concluso con l accordo su un ammontare totale pari a circa 2 miliardi di dollari. La ripartizione dell onere finanziario tra i donatori è stata concordata sulla base delle quote di partecipazione all IDA (International Development Association - sportello della Banca Mondiale per l assistenza ai Paesi più poveri), aggiustate proporzionalmente in relazione al contributo promesso dagli Stati Uniti (430 milioni di dollari). In base a questo schema l Italia dovrebbe contribuire alla GEF-1 con una quota pari al 5,73 per cento, che equivale a 159,803.252 miliardi di lire da versare in quattro rate uguali a partire dal 1 o luglio 1995. Tale contributo colloca l Italia tra i Paesi del G7, al sesto posto dopo Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia e Regno Unito e dà diritto al nostro Paese ad un seggio individuale nel Consiglio di amministrazione. Molti donatori, in particolare il Giappone, la Danimarca, la Svizzera, la Germania e il Regno Unito, hanno annunciato contributi volontari al di sopra della quota di ripartizione concordata. Come per la fase pilota (GEF-P), saranno inoltre possibili accordi bilaterali di cofinanziamento. Alcuni Paesi hanno già annunciato la propria intenzione di fornire risorse bilateralmente: in particolare la Francia, che ha istituito presso la propria agenzia di cooperazione un fondo di circa 800 milioni di franchi francesi per cofinanziare progetti GEF. Il provvedimento di che trattasi non è stato approvato nella XII legislatura, e ciò è stato fonte di grave imbarazzo, poichè l Italia si è trovata sola tra i Paesi industrializzati a non aver ancora aderito a questa ricostituzione di risorse. È per questo motivo che con il decreto legge 17 maggio 1996, n. 278, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1981, n. 381, è stata autorizzata la corresponsione della prima rata del nostro contributo per un importo di lire 39.951.000.000. Il presente disegno di legge autorizza quindi l erogazione delle tre rate mancanti, due delle quali a carico dell esercizio 1997, per recuperare la quota dovuta nel 1995, e l altra a carico dell esercizio 1998. L articolo 1 autorizza quindi il pagamento della somma di lire 119.853.000.000; l articolo 2 disciplina l erogazione della stessa, l articolo 3 provvede alla copertura finanziaria.

Atti parlamentari 5 Senato della Repubblica 1500 RELAZIONE TECNICA Il contributo previsto nel presente disegno di legge è pari a lire 119.853.000.000, per il biennio 1997-1998, da erogare in 2 rate così suddivise: Lire 79.902.000.000 nel 1997 Lire 39.951.000.000 nel 1998 I versamenti saranno effettuati mediante il deposito di promissory-notes, che verranno incassate trimestralmente nel corso degli anni successivi al deposito. La copertura dell onere verrà reperita a valere sugli stanziamenti iscritti ai fini del bilancio triennale sul capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, utilizzando parte dell accantonamento relativo al Ministero del tesoro medesimo. Dopo l approvazione del provvedimento i fondi affluiranno al capitolo 8325, dello stato di previsione del Ministero del tesoro.

Atti parlamentari 6 Senato della Repubblica 1500 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. 1. È autorizzata la corresponsione della somma di lire 119.853.000.000 a saldo del contributo dovuto per la partecipazione alla ricostituzione delle risorse della Global Environment Facility (GEF-1) della quale l Italia fa parte in virtù della legge 31 gennaio 1992, n.114. 2. Il contributo di cui al comma 1 viene ripartito in due quote, la prima di lire 79.902.000.000 a carico dell esercizio finanziario 1997 e la seconda di lire 39.951.000.000 a carico dell esercizio finanziario 1998. Art. 2. 1. Le somme di cui all articolo 1 sono versate su un apposito conto corrente infruttifero, istituito presso la Tesoreria centrale, intestato alla Direzione generale del tesoro e denominato «Partecipazione italiana a banche, fondi ed organismi internazionali», dal quale saranno prelevate per provvedere all erogazione dei contributi autorizzati dalla presente legge. Art. 3. 1. All onere derivante dal presente provvedimento, pari rispettivamente a lire 79.902.000.000 per l anno 1997 e lire 39.951.000.000 per l anno 1998, si provvede mediante utilizzo delle proiezioni per gli anni medesimi dell accantonamento relativo al Ministero del tesoro iscritto al fini del bilancio triennale 1996-1998 al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l anno 1996. 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.