CITTA DI ARICCIA Città Metropolitana di Roma Capitale ORDINANZA ORDINANZA n 157 del 12/10/2016 OGGETTO: DIVIETO DI ABBORDARE I CONSUMATORI PRESSO GLI ESERCIZI DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE AL PUBBLICO POPOLARMENTE CHIAMATI FRASCHETTE Appreso da molteplici persone, compresi diversi tra i gestori delle attività subito dopo specificate, che, troppo frequentemente nei pressi degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico popolarmente chiamati fraschette e dislocati in numero cospicuo nella zona del territorio di Ariccia situata in posizione contigua al prestigioso complesso architettonico berniniano del centro storico ed estendentesi fino all area cimiteriale, vengono messe in atto nei confronti dei consumatori pratiche commerciali scorrette da parte sia di soggetti che agiscono in nome e per conto di gestori di tali attività sia da gestori, pratiche consistenti nell abbordare i consumatori, per indurli, ricorrendo in genere a una pubblicità comparativa illecita, a scegliere l esercizio pubblico che conducono o per il quale agiscono a svantaggio di altri esercizi pubblici che i consumatori avrebbero scelto se non fossero stati oggetto di azioni pubblicitarie ingannevoli, e tali da aver provocato più volte alterchi tra gestori o soggetti che agiscono in nome e per conto di questi nonché da provocare, anche quando l abbordaggio di consumatori sia svolto in modo non scorretto, un continuo intralcio al transito veicolare, concretando ciò un pericolo reale per l incolumità pubblica; Reso noto che, secondo l articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante «Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229», si intendono: per consumatore, qualsiasi persona fisica che, nelle pratiche commerciali, agisce per fini che non rientrano nel quadro della sua attività commerciale; per professionista, qualsiasi persona fisica o giuridica che, nelle pratiche commerciali, agisce nel quadro della sua attività commerciale e chiunque agisce in nome o per conto di un professionista; per pratiche commerciali, qualsiasi azione, omissione, condotta o dichiarazione, comunicazione commerciale, ivi compresa la pubblicità e la commercializzazione del
prodotto, posta in essere da un professionista, in relazione alla promozione, vendita o fornitura di un prodotto ai consumatori; per falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori, l'impiego di una pratica commerciale idonea ad alterare sensibilmente la capacità del consumatore di prendere una decisione consapevole, inducendolo pertanto ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso; per diligenza professionale, il normale grado della specifica competenza e attenzione che ragionevolmente i consumatori attendono da un professionista nei loro confronti rispetto ai principi generali di correttezza e di buona fede nel settore di attività del professionista; Rappresentato che, a mente dell articolo 20, commi 1 e 2 rispettivamente, del decreto legislativo n. 206 del 2005, le pratiche commerciali scorrette sono vietate e che una pratica commerciale è scorretta se è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori ; Rappresentato inoltre che, per il rinvio operato dall articolo 20, comma 4, lettera a), del decreto legislativo n. 206 del 2005, è considerata, tra quelle annoverate come scorrette, ingannevole una pratica commerciale di cui al successivo articolo 21, essendo definita ingannevole, tra le altre, la pratica descritta al comma 2 di quest ultimo articolo, comma per il quale essa, [ ] nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induce o è idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso ; Ravvisato che, nei comportamenti lamentati all inizio della parte motiva del presente provvedimento, si concreta la fattispecie di pratica commerciale ingannevole illustrata alla lettera a) del comma appena citato, lettera secondo la quale è definita ingannevole una pratica commerciale che comporti una qualsivoglia attività di commercializzazione del prodotto che ingenera confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente, ivi compresa la pubblicità comparativa illecita ; Richiamato il 18 considerando della direttiva 2005/29/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell Unione Europea dell 11 maggio 2005 (cosiddetta «Direttiva sulle pratiche commerciali sleali»), secondo il quale è opportuno proteggere tutti i consumatori dalle pratiche commerciali sleali, direttiva che assume [ ] come parametro il consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento ed avveduto, tenendo conto di fattori sociali, culturali e linguistici, secondo l interpretazione della Corte di giustizia [ ], e che contiene [ ] disposizioni volte ad evitare lo sfruttamento dei consumatori che per le loro caratteristiche risultano particolarmente vulnerabili alle pratiche commerciali sleali ;
Evidenziato che la direttiva appena menzionata vieta, all articolo 5, comma 1, le pratiche commerciali sleali e definisce sleale, al successivo comma 2, lettere a) e b) rispettivamente, una pratica commerciale se è contraria alle norme di diligenza professionale e se falsa o è idonea a falsare in misura rilevante il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori ; Evidenziato altresì che la medesima direttiva considera ingannevole, all articolo 6, comma 2, [ ] una pratica commerciale che, nella fattispecie concreta, tenuto conto di tutte le caratteristiche e circostanze del caso, induca o sia idonea ad indurre il consumatore medio ad assumere una decisione di natura commerciale che non avrebbe altrimenti preso e comporti, secondo la lettera a) dello stesso comma, una qualsivoglia attività di marketing del prodotto, compresa la pubblicità comparativa, che ingeneri confusione con i prodotti, i marchi, la denominazione sociale e altri segni distintivi di un concorrente ; Richiamato anche, a ulteriore sostegno del divieto di attuare pratiche commerciali sleali, l articolo 2598, comma 1, del codice civile, che, nel descrivere gli atti di concorrenza sleale, rispettivamente ai punti 2) e 3) precisa che tali sono quelli attraverso i quali chiunque diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinare il discredito o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente, o si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda ; Visto l articolo 660, comma 1, del codice penale, recante «Molestia o disturbo alle persone», norma che così recita: Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo del telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluno molestia o disturbo è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516 ; Visti l articolo 54, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che attribuisce al sindaco, tra le sue funzioni di competenza statale, il compito di sovrintendere alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l ordine pubblico, informandone preventivamente il prefetto, e il comma 4, 1 periodo, dello stesso articolo, secondo il quale il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana ; Visto il 2 periodo dello stesso comma 4, che prevede che i provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione ; Richiamati l articolo 1 del decreto del Ministro dell interno 5 agosto 2008 previsto dall articolo 54, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000, per disciplinare l ambito di
applicazione delle disposizioni di cui all articolo 54, commi 1 e 4, dello stesso decreto legislativo anche con riferimento alle definizioni relative alla incolumità pubblica e alla sicurezza urbana, e recante «Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione», articolo, quello del decreto ministeriale, secondo il quale [ ] per incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza urbana un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale, e l articolo 2, comma 1, lettera d), del citato decreto ministeriale, norma che conferisce al sindaco il potere di intervenire per prevenire e contrastare le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità [ ] ; Considerato che, per le prestigiose caratteristiche architettoniche del complesso berniniano del centro storico di Ariccia in posizione contigua al quale si estende, fino all area cimiteriale, la zona in cui sono situati in gran numero gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico popolarmente chiamati fraschette, è necessario garantire, oltre alla conservazione e integralità dello stesso, le condizioni di decoro, sicurezza e vivibilità dell ambiente circostante; Attesa, per quanto descritto, la necessità che venga adottato un provvedimento contingibile e urgente, stante l esigenza indifferibile di ricorrere, per l entità dei fenomeni lamentati, a tale misura extra ordinem impeditiva degli stessi, per contrastare il ripetersi di pratiche commerciali scorrette condotte con azioni pubblicitarie ingannevoli, in quanto idonee a falsare in misura rilevante il comportamento economico dei consumatori, nonché per contrastare l abbordaggio di consumatori quand anche sia svolto in modo non sleale, perché ciò provoca un continuo intralcio al transito veicolare e concreta, per ciò stesso, un pericolo reale da prevenire per tutelare la sicurezza stradale, precisando che nella programmata disciplina regolamentare comunale, di cui al periodo successivo e la cui redazione ha bisogno di una accurata analisi, sarà opportunamente prevista anche una parte ostativa alla pratica dell abbordaggio, con pratiche illecite, di consumatori; Dato atto che il presente provvedimento viene preso nelle more dell adozione di una esaustiva disciplina comunale che regolamenti sia la programmazione delle aperture degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sulla base di quanto previsto dall articolo 64, comma 3, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 sia gli orari di apertura e di chiusura degli stessi esercizi con una previsione delle limitazioni, per ragioni di pubblico interesse attinenti, tra l altro, all ordine pubblico, alla pubblica sicurezza, all incolumità pubblica, alla protezione dell ambiente urbano, alla quiete pubblica, compreso l assetto territoriale nell ambito urbano, le quali, alla luce della sentenza n. 299 del 19 dicembre 2012 della Corte Costituzionale che richiama il 40 considerando della direttiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell Unione Europea del 12 dicembre 2006 relativa ai servizi del mercato interno, possono essere applicate alla deregolamentazione di cui all articolo 3, comma 1, lettera d-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
Dato atto altresì che il giorno 12 ottobre 2016, con lettera registrata al protocollo generale del Comune di Ariccia con il numero 28359, è stata data al Prefetto la preventiva comunicazione del presente provvedimento, ai sensi dell articolo 54, comma 4, 2 periodo, del decreto legislativo n. 267 del 2000, O R D I N A Per i motivi evidenziati nella premessa, al fine di tutelare l incolumità pubblica, che è messa a rischio sia a causa del verificarsi degli alterchi descritti nel primo periodo della premessa che possono sfociare in azioni lesive dell integrità fisica di persone sia del continuo intralcio del transito veicolare da parte di chi agisce per abbordare i consumatori, nei pressi degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico popolarmente chiamati fraschette e dislocati in numero cospicuo nella zona del territorio di Ariccia situata in posizione contigua al prestigioso complesso architettonico berniniano del centro storico ed estendentesi fino all area cimiteriale, è vietato abbordare i consumatori da parte dei professionisti, tali essendo i soggetti come definiti nel secondo periodo della premessa. C O M U N I C A Per la violazione della presente ordinanza si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 25 euro a 500 euro prevista dall articolo 7-bis, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000, ferme restando, al concretarsi delle relative fattispecie astratte, le più gravi sanzioni previste dall articolo 660, comma 1, del codice penale e dal Titolo III, intitolato «Pratiche commerciali», del decreto legislativo n. 206 del 2005. D E M A N D A 1) al corpo della polizia locale di Ariccia il compito di notificare una copia del presente provvedimento a ognuno dei gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande al pubblico popolarmente denominati fraschette e presenti nella zona prima indicata nonché, per opportuna conoscenza, una copia sia alla stazione dei carabinieri di Ariccia sia al commissariato della polizia di Stato di Albano Laziale; 2) al corpo della polizia locale di Ariccia il compito, ad opera dei propri agenti, di controllare costantemente, soprattutto nelle ore serali e notturne, che il divieto contemplato nella presente ordinanza sia rigorosamente osservato e di applicare, al verificarsi di azioni in violazione del divieto, le sanzioni corrispondenti alle singole fattispecie trasgressive; 3) al comando della stazione dei carabinieri di Ariccia e al commissariato della polizia di Stato di Albano Laziale il compito di coadiuvare, qualora occorresse, la polizia locale nelle azioni di controllo e di repressione descritte sub 2). I N F O R M A 1) Contro il presente provvedimento può essere proposto dai destinatari del divieto in esso contenuto ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale per il Lazio, entro sessanta giorni dalla data della sua notificazione, secondo quanto previsto dall articolo 29, comma 1, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante «Codice del processo amministrativo», ovvero, in
alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data della notificazione di una copia del provvedimento, secondo le norme contenute nel capo III del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, recante «Semplificazione dei procedimenti in materia amministrativa». 2) La presente ordinanza è resa nota mediante la pubblicazione all albo pretorio comunale on-line, entra in vigore il 15 ottobre 2016 e ha validità fino al 28 febbraio 2017. Il Sindaco DI FELICE ROBERTO / ArubaPEC S.p.A. Atto Sottoscritto Digitalmente