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PROVINCIA DI ROMA ORDINANZA N. 12 del 17 dicembre 2013 Oggetto: Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale sulle strade provinciali dell Amministrazione Provinciale di Roma Prescrizione obblighi. IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO VII VIABILITA E INFRASTRUTTURE VIARIE Premesso che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico; Considerato che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli; Considerato, altresì, che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione, rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l espletamento del servizio di sgombero neve; Visto l art.6, comma 4, lett. e), del D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (nuovo Codice della strada), come modificato dall art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120, il quale prevede la possibilità, per l ente proprietario della strada, di prescrivere, con propria ordinanza, che i veicoli siano muniti ovvero abbiano a bordo mezzi antisdrucciolevoli o pneumatici invernali idonei alla marcia su neve o su ghiaccio; Dato atto che, per il combinato disposto dell art. 6, comma 5, lett. c), del citato D. Lgs. 285/1992, secondo cui le ordinanze di cui al comma 4 sono emanate, per le strade provinciali, dal Presidente della Provincia, e dell art. 107, comma 5, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico EE.LL.), per il quale, a decorrere dall entrata in vigore del predetto testo unico, le disposizioni che conferiscono agli organi di governo l adozione di atti di gestione e di atti o provvedimenti amministrativi, si intendono nel senso che la relativa competenza spetta ai dirigenti [ ], l adozione del presente atto spetta, ai sensi 1

del citato art. 107, al dirigente competente per materia; Vista la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Prot. R.U. \1580 16.01.2013; Richiamate le disposizioni contenute nel vigente Statuto e nel Regolamento provinciale sull Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; ORDINA Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 23 dicembre 2013 al 15 aprile 2014 transitano sulla rete viaria di competenza di questo Ente di cui all allegato elenco (all. 1), devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio. Nel periodo di vigenza dell obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto. Gli pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione. I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all impiego su veicoli della categoria M1. I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale. Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con 2

la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell aviazione civile. Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale in corrispondenza dei tratti in cui vige l obbligo di cui al segnale allegato (all. 2). Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza. La sua inosservanza comporterà l applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR del Lazio, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992. Il Direttore del Dipartimento VII Ing. Giuseppe Esposito 3

ALLEGATO 1 ELENCO STRADE PROVINCIALI ORDINANZA N. 12 del 17 dicembre 2013 S.P. Affile S.P. Anagnina S.P. Arcinazzo S.P. Arsoli Cervara S.P. Barco Di Agosta - Le Selve - Obaco S.P. Bellegra Rocca Santo Stefano S.P. Camerata Nuova S.P. Capranica Guadagnolo S.P. Capranica Rocca Di Cave S.P. Castel San Pietro Braccio S.P. Cave Rocca Di Cave S.P. Cervara Campaegli S.P. Ciclamini (Via dei ) S.P. Civitella di Licenza S.P. Comunacqua S.P. Costa Della Molara S.P. Empolitana I S.P. Empolitana II S.P. Forma Focerale Pozziglio Valle Papa S.P. Gerano Rocca Santo Stefano S.P. Gorga S.P. Marcellina Monte Morra S.P. Maremmana Superiore S.P. Montagna Spaccata (Via della) S.P. Monte Compatri San Silvestro S.P. Monte Livata S.P. Monte Livata Campo dell'osso S.P. Monte Livata Jenne S.P. Montorio Monteflavio S.P. Moricone Monteflavio S.P. Nemorense S.P. Olevano Roiate S.P. Palestrina, Capranica Prenestina S.P. Percile S.P. Ponte Orsini Bellegra Cerquette S.P. Porta San Francesco in Bellegra (Via) S.P. Riofreddo Vallinfreda Vivaro S.P. Riofreddo Vivaro Turanense Dal km 21+700 a fine strada Dal km 2+700 a fine strada 4

S.P. Rocca Canterano S.P. Rocca Canterano Rocca Di Mezzo S.P. Rocca Priora Colle di Fuori S.P. Rocca Priora Via Latina S.P. Roiate S.P. Roiate S. Quirico S.P. Sacro Speco S.P. San Polo Monte Morra S.P. San Vito Bellegra S.P. San Vito Capranica S.P. San Vito Ponte Orsini S.P. Saracinesco S.P. Subiaco Cervara S.P. Subiaco Jenne Vallepietra S.P. Tivoli S. Polo Marcellina S.P. Traiana Segni Roccamassima S.P. Vallepietra - Campo la Pietra S.P. Vallinfreda Orvinio S.P. Via Dei Laghi S.P. Via Dei Laghi Vivaro Via Latina S.P. Vivaro Turanense Dal km 10+400 a fine strada 5

ALLEGATO 2 6