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COMUNE DI PARMA REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA Approvato con deliberazione della Giunta comunale n. 1230/62 in data 01/10/2009

INDICE ART. 1 - OGGETTO...3 ART. 2 - FINALITA...3 ART. 3 - DEFINIZIONI...3 ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE...3 ART. 5 - MATERIE ESCLUSE DALL AMBITO DI APPLICAZIONE...3 ART. 6 - PRESUPPOSTI E REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL INCARICO...4 ART. 7 - PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI E LIMITE DI SPESA...5 ART. 8 - COMPETENZE PER IL CONFERIMENTO...5 ART. 9 - PROCEDURE...5 ART. 10 - CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI...6 ART. 11 - CONTRATTO DI INCARICO E VERIFICA DELL ESECUZIONE...7 ART. 12 - PROROGA E RINNOVO DEL CONTRATTO...7 ART. 13 - SOCIETA PARTECIPATE...8 ART. 14 - PUBBLICITA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E COMUNICAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI...8 ART. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI...8 ART. 16 - CONSULENZA INTERNA...8 ART. 17 - NORME FINALI...8 2

ART. 1 - OGGETTO 1. Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, applicabili a tutte le tipologie di prestazione in conformità a quanto previsto dall art. 7, commi 6, 6 bis e ter del D.Lgs. 165/2001, dell art. 110, comma 6 del D.Lgs. 267/2000 e dell art. 3, commi 55 e 56 della legge 244/2007, così come modificati dall art. 46 del D.L. 112/2008 e dalla relativa legge di conversione n. 133/2008. ART. 2 - FINALITA 1. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire un organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni e a consentire la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese, nonché per garantire l accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità ai sensi della vigente normativa e il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buona andamento dell azione della Pubblica Amministrazione ai sensi dell art. 97 della Costituzione e dell art. 1 della L. 241/1990. ART. 3 - DEFINIZIONI 1. Sono da considerarsi incarichi di collaborazione autonoma tutte le prestazioni che richiedono competenze di natura altamente qualificata, da svolgere in modo autonomo senza vincoli di subordinazione con l Amministrazione conferente, secondo le seguenti tipologie: incarichi di studio, incarichi di ricerca, incarichi di consulenza ed incarichi di collaborazione. 2. Ai fini del presente Regolamento si intendono: a) per incarichi di studio, gli incarichi conferiti dall Amministrazione per lo svolgimento di un attività di studio nell interesse della stessa Amministrazione, che prevedano la consegna di una relazione scritta finale nella quale vengano illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte, nonché di elaborazione di schemi di atti amministrativi o normativi; b) per incarichi di ricerca, gli incarichi che presuppongono la preventiva definizione del programma di ricerca da parte dell Amministrazione; c) per incarichi di consulenza, gli incarichi che riguardano le richieste di pareri, valutazioni, espressione di giudizi in materie specifiche; d) per incarichi di collaborazione, tutti gli incarichi con contratto di lavoro autonomo che hanno un contenuto diverso dalle attività di studio, ricerca e consulenza. ART. 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Gli incarichi ad esperti esterni possono essere conferiti per esigenze straordinarie e/o temporanee. Non devono riguardare attività generiche o comunque essere riconducibili alle normali attività e ruoli del personale in servizio presso l Ente. La prestazione deve essere di natura intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l Ente e di agire in nome e per conto dell Amministrazione e non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale. 2. In conformità a quanto previsto dall art. 7, comma 6 del D.lgs. 165/2001, il ricorso a contratti di collaborazione autonoma per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l utilizzo degli stessi come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per il dirigente che ha stipulato i contratti. ART. 5 - MATERIE ESCLUSE DALL AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti fattispecie: 3

a) incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno e del nucleo di valutazione, nonché dei membri delle commissioni di gara e di concorso; b) incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore (ad esempio gli incarichi di progettazione, direzione lavori, collaudi e prestazioni accessorie comunque connesse con la realizzazione e l esecuzione delle opere pubbliche, gli appalti e le esternalizzazioni di servizi necessari al raggiungimento degli scopi propri dell Amministrazione); c) incarichi conferiti per lo svolgimento di adempimenti o per la prestazione di servizi non aventi natura discrezionale in quanto obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati; d) incarichi di collaborazione meramente occasionale che si esauriscono in una sola azione o prestazione che consente il raggiungimento del fine e che per loro stessa natura sono equiparabili ad un rimborso spese (quali ad esempio la partecipazione a convegni e seminari, la singola docenza, la traduzione di pubblicazioni e simili); e) incarichi ai sensi dell art. 90 (Uffici di supporto agli organi di direzione politica) e dell art. 110 (Incarichi a contratto) commi 1 e 2 del D.Lgs. n. 267/2000; f) incarichi professionali conferiti per la tutela in giudizio dell Ente; g) le convenzioni con le Università e gli Enti Pubblici stipulate nell ottica di una collaborazione tra Enti; h) incarichi conferiti in materia di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni ai sensi della L.150/2000 nonché gli incarichi per la formazione del personale. ART. 6 - PRESUPPOSTI E REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL INCARICO 1. I Presupposti per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma sono i seguenti: a) l oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall ordinamento all Ente e deve consistere in obiettivi e progetti specifici e determinati, per la cui realizzazione si richiede l apporto di conoscenze specifiche o di contributi di qualificata professionalità, ed essere coerente con le esigenze di funzionalità dell Amministrazione; b) preliminare accertamento dell assenza o impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili nell Ente, a cura e responsabilità del dirigente che propone il conferimento dell incarico; di detto accertamento dovrà essere fatta esplicita menzione nella delibera di indirizzo della Giunta, ove richiesta, e nell atto dirigenziale di conferimento dell incarico, unitamente all illustrazione dell iter logico-procedimentale che ha portato l Amministrazione all individuazione del soggetto incaricato; c) prestazione di natura temporanea ed altamente qualificata; d) predeterminazione della durata, tempo, luogo, oggetto e compenso della collaborazione. 2. Requisito per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma è il possesso di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria. Il candidato deve, pertanto, disporre di idoneo diploma di laurea (laurea secondo il vecchio ordinamento, laurea specialistica, laurea magistrale o altre specializzazioni frutto di percorsi didattici universitari completi e definiti formalmente dai rispettivi ordinamenti, in aggiunta alla laurea triennale). 3. Si prescinde dal requisito di cui al comma 2 per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali o dell attività informatica nonché a supporto dell attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D.Lgs n. 273/2003, o per attività relativamente alle quali non esista percorso universitario sempre che il dirigente competente individui con proprio atto, preliminarmente al conferimento, i criteri di valutazione 4

della professionalità di cui necessita, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore. 4. Il soggetto a cui viene conferito l incarico deve, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici; b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione; c) non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali in corso; d) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o condizione che escluda di contrattare con la Pubblica Amministrazione. ART. 7 - PROGRAMMAZIONE DEI FABBISOGNI E LIMITE DI SPESA 1. La necessità di incarichi esterni di collaborazione autonoma è definita nell ambito delle attività istituzionali previste dalle norme in capo all Amministrazione concedente, in conformità con le previsioni del bilancio annuale. 2. Il limite massimo della spesa per gli incarichi esterni di cui al presente Regolamento è fissato annualmente nel bilancio annuale di previsione. 3. Non rientrano in tale limite le fattispecie escluse dall applicazione del presente Regolamento. ART. 8 - COMPETENZE PER IL CONFERIMENTO 1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento vengono conferiti, secondo le modalità individuate all articolo successivo, dal dirigente responsabile della struttura che intende avvalersene, ad eccezione degli incarichi di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa che vengono conferiti dal dirigente responsabile del personale, secondo la procedura di cui al successivo articolo 9, comma 6. 2. Il dirigente competente deve motivare in modo chiaro ed argomentato l accertamento compiuto circa la reale mancanza di professionalità interne in grado di adempiere all incarico da conferire. Detta motivazione, unitamente all illustrazione dell iter logico-procedimentale che ha portato l Amministrazione all individuazione del soggetto incaricato, dovrà essere esplicitata nella delibera di indirizzo della Giunta, ove richiesta, e nell atto dirigenziale di conferimento dell incarico. ART. 9 - PROCEDURE 1. L affidamento di incarichi di collaborazione autonoma avviene, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo, mediante procedura comparativa dei curricula professionali dei candidati, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguita da eventuale colloquio, ove ritenuto necessario e comunque nel rispetto dei principi di rotazione, concorsualità e trasparenza. 2. Le procedure comparative applicabili per il conferimento degli incarichi di cui al presente Regolamento sono le seguenti: a) procedura negoziata tramite lettera invito ad almeno 5 soggetti ritenuti in possesso dei requisiti (possibile per incarichi fino a 100.000,00 iva esclusa); b) avviso di selezione per lo specifico incarico da pubblicarsi sul sito Internet e all Albo Pretorio del Comune di Parma per almeno 15 giorni consecutivi (per incarichi di importo superiore ai 100.000,00 iva esclusa). La pubblicazione dell avviso di cui alla lettera b) deve essere preceduta da atto di indirizzo della Giunta comunale. 3. L avviso/lettera invito per il conferimento dell incarico deve contenere almeno i seguenti elementi: 5

a) oggetto e/o attività richieste con la prestazione nonchè le modalità di prestazione; b) requisiti richiesti; c) criteri di valutazione dei candidati ed il loro eventuale peso (curriculum professionale oltre all eventuale colloquio e/o offerta economica); d) termine e modalità di presentazione delle domande (mai inferiore a gg. 7 per la procedura negoziata e a gg. 15 per l avviso di selezione); e) eventuale valore economico di riferimento della prestazione; f) indicazione della struttura di riferimento e del responsabile di procedimento. 4. La selezione dei candidati viene effettuata dal dirigente competente nel caso di cui alla lettera a), comma 2 del presente articolo mentre, nei casi di cui alla lett. b), alla selezione provvede una commissione composta da: dirigente del settore competente (o suo delegato) in qualità di presidente; esperto in materia giuridico-amministrativa (designato dal Segretario Generale); esperto tecnico (appartenente almeno alla qualifica D) della materia a cui afferisce l incarico (designato dal dirigente del settore competente all affidamento dell incarico). La commissione è nominata con atto del dirigente competente al conferimento dell incarico che, nello stesso atto, individua altresì un segretario tra il personale a lui assegnato. 5. I criteri a cui far riferimento per la selezione dei canditati sono: a) caratteristiche qualitative e metodologiche dell offerta desumibili dall illustrazione delle modalità di svolgimento delle prestazioni oggetto dell incarico; b) documentate abilità ed esperienze professionali riferibili al tema dell incarico; c) riduzione della tempistica per la realizzazione delle attività professionali richieste; d) ribasso del compenso professionale offerto rispetto a quello proposto dall Amministrazione; e) ulteriori criteri definiti nell avviso/lettera invito in relazione alla peculiarità dell incarico; f) esito dell eventuale colloquio. 6. Per gli incarichi di natura occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa si procede mediante l affissione di un avviso di selezione avente i medesimi contenuti di cui al comma 3, da pubblicarsi sul sito Internet e all Albo Pretorio del Comune di Parma per almeno 5 giorni consecutivi. Alla scadenza della pubblicazione vengono esaminati i curricula dalla commissione di cui al precedente comma 4. ART. 10 - CONFERIMENTO DIRETTO DI INCARICHI 1. Fermo restando quanto previsto all art. 6, è possibile l assegnazione diretta di un incarico, che deve rappresentare una eccezione e che dovrà essere motivata nella singola determinazione di incarico con riferimento all ipotesi in concreto realizzatasi, ove ricorra il requisito della particolare urgenza connessa alla realizzazione dell attività discendente dall incarico, ovvero quando l Amministrazione dimostri di avere necessità di prestazioni professionali tali da non consentire forme di comparazione con riguardo alla natura dell incarico, all oggetto della prestazione ovvero alle abilità/conoscenze/qualificazioni dell incaricato. 2. Rientrano, inoltre, nella fattispecie di cui al comma precedente le seguenti situazioni: a) conferimento a seguito di procedura selettiva andata deserta, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall avviso di selezione; b) conferimento di incarichi libero professionali di natura artistica, culturale, scientifica a professionisti di riconosciuta fama e prestigio in campo nazionale e/o internazionale nelle diverse discipline e 6

campi di attività, laddove sia prevalente l abilità del professionista e/o le sue interpretazioni, elaborazioni, progettualità; c) conferimento di incarichi a legali esterni, prodromici ad un eventuale costituzione in giudizio o all esame di materie complesse e strettamente connessi con l alta qualificazione, lo status e il prestigio del professionista stesso (professore ordinario dell Università, magistrato), anche sotto forma di pareri professionali e interpretazioni. ART. 11 - CONTRATTO DI INCARICO E VERIFICA DELL ESECUZIONE 1. Il dirigente responsabile formalizza con propria determinazione il conferimento dell incarico e stipula un disciplinare, inteso come atto di natura contrattuale, nel quale sono specificati gli obblighi per le parti. 2. Il disciplinare deve contenere almeno i seguenti elementi: a) generalità del contraente; b) oggetto della prestazione professionale; c) modalità di esecuzione e/o adempimento delle prestazioni e delle eventuali verifiche; d) luogo in cui viene svolta la prestazione; e) termine di esecuzione della prestazione o di durata dell incarico; f) ammontare del compenso e modalità di corresponsione dello stesso; g) eventuali cause di recesso e/o risoluzione del contratto. 3. Nei casi in cui il professionista individuato operi presso uno studio associato, nel contratto deve essere evidenziato che il rapporto fiduciario e di lavoro intercorre esclusivamente tra l Amministrazione e il professionista scelto. 4. Il dirigente competente, all atto del conferimento dell incarico, valuta la congruità del compenso richiesto in relazione alla tipologia, qualità e quantità della prestazione richiesta. Nel contratto possono essere previste penali per il caso di inadempimento o ritardo. E comunque fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni. 5. La prestazione è espletata senza vincoli di subordinazione, non comporta osservanza di alcun orario di lavoro, né inserimento dell incaricato nella struttura organizzativa dell Ente, fatte salve le eventuali esigenze di coordinamento previste nel contratto. 6. Il dirigente competente verifica, altresì, periodicamente il corretto svolgimento dell incarico mediante riscontro delle attività svolte dall incaricato e dei risultati ottenuti. 7. Ferme restando le maggiori o diverse forme di verifica previste nel disciplinare, l incaricato è comunque tenuto alla presentazione di una relazione finale illustrativa delle attività svolte e dei risultati raggiunti. 8. Qualora i risultati delle prestazioni fornite dal collaboratore risultino non conformi a quanto richiesto dal disciplinare, trovano applicazione le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto. ART. 12 - PROROGA E RINNOVO DEL CONTRATTO 1. Non è ammesso il rinnovo del contratto. 2. E ammessa la proroga del contratto se prevista nell avviso di selezione o procedura negoziata. 3. La proroga del contratto può aver luogo una sola volta, mediante apposito provvedimento, per ragioni eccezionali e straordinarie debitamente motivate e non dipendenti dall incaricato. La durata della proroga deve essere strettamente collegata alla prestazione o attività da concludere e comunque non può superare la durata originaria del contratto. 7

ART. 13 - SOCIETA PARTECIPATE 1. Le società partecipate dal Comune di Parma sono tenute a conformare il proprio operato ai principi del presente Regolamento mediante l adozione di uno specifico provvedimento di indirizzo, verificato e validato dalla Segreteria Generale. ART. 14 - PUBBLICITA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI E COMUNICAZIONE ALLA CORTE DEI CONTI 1. I contratti relativi agli incarichi esterni di cui al presente Regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo dell incaricato, dell oggetto dell incarico e del relativo compenso sul sito web del Comune di Parma. 2. L omessa pubblicazione costituisce illecito disciplinare e determina, per gli importi erogati, responsabilità erariale del dirigente. 3. I contratti di collaborazione di importo superiore a 5.000,00 sono trasmessi, entro 15 giorni dalla sottoscrizione, alla Corte dei Conti sez. Regionale per l Emilia Romagna a cura del dirigente che ha conferito l incarico. ART. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI Tutti i provvedimenti di incarico di cui al presente Regolamento sono preventivamente comunicati al Collegio dei Revisori per la valutazione di competenza. Opera il silenzio assenso decorsi 7 giorni dal ricevimento della documentazione relativa all incarico. ART. 16 - CONSULENZA INTERNA 1. Al fine di garantire la corretta applicazione, interpretazione e speditezza nell applicazione del presente Regolamento, la Segreteria Generale assicura la necessaria collaborazione giuridico-amministrativa. ART. 17 - NORME FINALI 1. Il presente Regolamento costituisce appendice ed integrazione del Regolamento sull Ordinamento degli Uffici e dei Servizi. 2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento vengono abrogati il Regolamento per l affidamento di incarichi di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza a soggetti estranei all Amministrazione ai sensi dell art. 3, comma 56, legge 244/2007 di cui alla deliberazione di Giunta Comunale n.165/7 in data 13/02/2008 e successive modificazioni, le disposizione dettate dal capo II del Regolamento per la disciplina dei contratti, di cui alla deliberazione del Consiglio comunale n. 99/125 in data 28/06/1993 e successive modificazioni, nonché ogni altra disciplina in contrasto con esso. 8