APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DEI CONTRATTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA RELATIVO ALL ANNO 2013, AI SENSI DELL'ARTICOLO 3 COMMA 55 DELLA LEGGE 27 DICEMBRE 2007, N. 244.- IL CONSIGLIO COMUNALE RICHIAMATO l art. 3, commi da 55 a 57, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i., che ha fissato regole di carattere procedimentale e sostanziale alle quali gli Enti Locali debbono conformarsi per il conferimento di incarichi mediante stipulazione di contratti di collaborazione autonoma a soggetti estranei all amministrazione; CONSIDERATO che il comma 55 del citato art. 3 della L. n. 244/2007 come modificato dall art. 46 comma 2 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m., impone che Gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal Consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, CONSIDERATO che la disposizione di cui all articolo 3 comma 55 della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 individua tra le fattispecie di incarichi da comprendere all interno del documento programmatico consigliare tutti i contratti di collaborazione autonoma - occasionale, coordinata e continuativa, incarichi professionali -, quale che ne sia l oggetto (studio, ricerca, consulenza o altro), purché non siano riferibili alle attività istituzionali dell Ente, mettendo in tal modo fine alla questione circa le differenze fra incarichi di studio, ricerca, consulenza, co. co. co., collaborazioni professionali, ecc.. e stabilendo così una certezza di qualificazione: il programma dell organo consiliare, oggetto del presente atto, deve riguardare tutti i contratti di collaborazione autonoma; VISTO inoltre il comma 56 dell art. 3 della L. n. 244/2007 come modificato dall art. 46 comma 3 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e s.m., a norma del quale Con il regolamento di cui all'articolo 89 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni. La violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione e' fissato nel bilancio preventivo degli enti territoriali ; DATO ATTO che sulla base di quanto previsto dal comma 56 dell art. 3 della L. n. 244/2007 e s.m., si è proceduto ad inserire nel vigente Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Noceto, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 16.02.2012, il TITOLO VII - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA, che ripropone di fatto il precedente Regolamento approvato con delibera di Giunta Comunale n. 52 del 05/03/2009 ed inviato alla CORTE DEI CONTI - Sezione Regionale di Controllo per l Emilia-Romagna in data 16/03/2009; SPECIFICATO CHE le precitate disposizioni di legge vanno coordinate con l art. 7, commi 6 e segg. del D. Lgs. n. 165/2001, ossia con la norma che definisce criteri e modalità con i
quali le amministrazioni pubbliche sono legittimate a conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, stabilendo che gli stessi possono essere affidati ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria purchè sussistano i requisiti di legittimità ivi indicati, stabilendo che le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione (commi 6, 6-bis e 6-ter) ed escludendo dall applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter i componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione, nonchè degli organismi operanti per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 17 maggio 1999, n. 144 (comma 6-quater); ATTESO che, pertanto, trattasi di stabilire ed interpretare che cosa si debba intendere per incarico di collaborazione autonoma o incarico esterno, con particolare riferimento all elemento o agli elementi che lo distinguono da un appalto di prestazione di servizi, al fine di poter predisporre un legittimo strumento programmatorio come richiesto dall art. 3, comma 55, L. Finanziaria 2008; RITENUTO che, per l esatta individuazione dell oggetto del documento di programmazione di cui alla presente deliberazione, risulta opportuno richiamarsi ai principi enunciati nel tempo dalla Corte dei Conti, i cui orientamenti si ritiene di richiamare e recepire integralmente nel seguente provvedimento e di cui si è tenuto conto in sede di elaborazione del Regolamento previsto dall art. 3, comma 56 della L. n. 244/2007 e s.m., come si evince sulla base degli artt. 74 e 75 del Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi; VALUTATO che risultano esclusi a titolo esemplificativo dall obbligo di programmazione, oltre agli incarichi riferibili alle attività istituzionali dell ente previste dalla legge: a. gli incarichi per la rappresentanza e il patrocinio giudiziale dell ente, esorbitando tale attività dalla nozione di consulenza; b. le attività professionali consistenti in servizi e/o adempimenti obbligatori per legge, qualora non vi siano uffici e strutture interni a ciò deputati; c. gli incarichi relativi ai componenti degli organismi di controllo interno e dei nuclei di valutazione; d. l appalto di lavori o di beni o di servizi, di cui al D.Lgs. n. 163/2006 (cosiddetto codice dei contratti pubblici ), tenuto conto che secondo la giurisprudenza amministrativa consolidata (per tutte, Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza n. 263/2008) l incarico professionale (sia esso di consulenza, studio o ricerca) si configura come contratto di prestazione d opera ex artt. 2222-2238 c.c. riconducibile al modello della locatio operis, rispetto al quale assume rilevanza la personalità della prestazione resa dall esecutore e dunque sulla base di tale individuazione risultano esclusi dal presente programma: - l affidamento all esterno di attività, ove gli stessi assumano la forma di appalti di servizio o costituiscano esternalizzazioni di attività e/o servizi, avendo tale tipologia di esternalizzazione ad oggetto la prestazione imprenditoriale di un risultato resa da soggetti con organizzazione strutturata e prodotta senza caratterizzazione personale; - tutti gli incarichi conferiti in ambiti afferenti all esecuzione dei LL.PP. (quali gli incarichi di progettazione, direzione e collaudo lavori), conferiti nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 90 e seguenti del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e del DPR 5 ottobre 2010, n. 207;
RITENUTO per contro che risultino assoggettati a titolo esemplificativo alla particolare disciplina dettata dall art. 3 commi 55-56 della L. n. 244/2007 citata i contratti di collaborazione autonoma conferiti nei seguenti ambiti di ordine generale, ferma la preliminare verifica circa la carenza di professionalità interne all ente: - incarichi professionali per l espletamento di attività a supporto degli uffici e servizi comunali; - incarichi di studio, ricerca o consulenza; - prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni, espressione di giudizi, ivi comprese le consulenze legali rese al di fuori della rappresentanza processuale e del patrocinio dell amministrazione; CONSIDERATO che il Programma degli incarichi relativo al corrente esercizio contabile (anno 2013), che viene sottoposto al Consiglio Comunale per quanto di competenza, è stato elaborato sulla base delle esigenze manifestate/acquisite dagli uffici comunali; VALUTATO che i presupposti giustificativi da cui discende l esigenza di procedere all affidamento di incarichi di collaborazione esterna comunque già alla base della presente delibera - saranno meglio dettagliati in sede di adozione dei provvedimenti di incarico conseguenti alla presente deliberazione anche per quanto attiene alla dimostrazione dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili ovvero della assenza delle relative professionalità all interno dell Ente in relazione alla tipologia e specificità del singolo incarico da conferire, fermo restando che si tratta di incarichi ad alto contenuto di professionalità, di natura temporanea e che attengono agli ambiti di competenza attribuiti dall'ordinamento all'amministrazione comunale, relativi ad obiettivi specifici e determinati, del tutto funzionali all attività di questo Ente; VISTO il programma degli incarichi di collaborazione autonoma, formulato e allegato alla presente deliberazione, di cui forma parte integrante e sostanziale; VISTO il Decreto Legge n. 78 del 31/05/2010 Manovra Correttiva 2010 Misure Urgenti in Materia di Stabilizzazione Finanziaria e di Competitività Economica, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 114 alla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 31/05/2010 e convertito nella Legge 30 luglio 2010, n.122; DATO ATTO che: - la spesa per gli incarichi di cui alla presente deliberazione, quantificabile in 5.000 circa, verrà ricompresa in sede di predisposizione del bilancio di previsione relativo all esercizio 2013; - l incarico che con la presente delibera viene previsto ed autorizzato, tenuto conto del suo oggetto, non costituisce incarico di studio né di consulenza, bensì incarico professionale per l espletamento di attività a supporto degli uffici e servizi comunali e come tale non soggetto al limite di spesa previsto dall art. 6, comma 7 del succitato DL n. 78/2010; RICORDATO che l approvazione degli interventi previsti nell allegato Programma costituisce presupposto di legittimità per il conferimento degli incarichi medesimi, da avviarsi secondo quanto disposto dal vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; DATO ATTO che il conferimento dei suddetti incarichi avverrà, a norma dell art. 3 comma 56 della Legge n. 244/2007, nel testo sostituito dall art. 46 comma 3 del D.L. 25 giugno
2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in conformità alla disciplina prevista dal TITOLO VII - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA del vigente Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Noceto, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 16.02.2012; RICHIAMATI: - gli artt. 42 e 107 del TUEL D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.; - l art. 7 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.; - lo Statuto Comunale; - il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi; Ritenuto che l'esigenza di procedere all'affidamento dell incarico descritto mediante stipulazione di contratti di collaborazione autonoma sia giustificata dalla complessità degli obiettivi da raggiungere e delle attività da espletare, in ragione dei quali risulta pertanto opportuno acquisire dall'esterno le necessarie competenze, ferma la preventiva puntuale verifica dei presupposti previsti dalla legge e dal regolamento comunale per il conferimento dei predetti incarichi, di cui dovrà essere data dimostrazione negli atti di conferimento dell incarico; Visti i pareri favorevoli di regolarità tecnica del Responsabile del Servizio Affari Generali - Amministrativo, di regolarità contabile rilasciato dal Responsabile del Servizio Bilancio e Tributi, espressi ai sensi dell art. 49 del D.Lgs 267/2000; CON VOTI...; DELIBERA 1. DI APPROVARE per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi dell art. 3, comma 55, della legge n. 244 del 24/12/2007 (Legge Finanziaria 2008), il programma per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma relativo all esercizio 2013, allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (Allegato A ); 2. Di DARE ATTO che il conferimento dei suddetti incarichi avverrà, a norma dell art. 3 comma 56 della Legge n. 244/2007, nel testo sostituito dall art. 46 comma 3 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in conformità alla disciplina prevista dal TITOLO VII - RAPPORTI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA del vigente Regolamento sull ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Noceto, adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 33 del 16.02.2012; 3. DI DARE ATTO altresì che: - la spesa per gli incarichi di cui alla presente deliberazione, quantificabile in circa 5.000 circa, verrà ricompresa in sede di predisposizione del bilancio di previsione relativo all esercizio 2013; - l incarico che con la presente delibera viene previsto ed autorizzato, tenuto conto del suo oggetto, non costituisce incarico di studio né di consulenza, bensì incarico professionale per l espletamento di attività a supporto degli uffici e servizi comunali e come tale non soggetto al limite di spesa previsto dall art. 6, comma 7 del succitato DL n. 78/2010;;
CON SEPARATA UNANIME VOTAZIONE 4. Di dichiarare la presente delibera immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134 comma 4 D.Lgs. n. 267/2000.