REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA

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REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE AUTONOMA Approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del giorno 18/12/2015 Pag. 1/6

Rev. 0 del 18/12/2015 ART. 1 OGGETTO, FINALITA E PRINCIPI GENERALI... 3 ART. 2 PRESUPPOSTI E REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL INCARICO... 3 ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE... 4 ART. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL AMBITO DI APPLICAZIONE... 4 ART. 5 - COMPETENZE PER IL CONFERIMENTO... 4 ART. 6 PROCEDURE... 5 ART. 7 - CONFERIMENTO DI INCARICO... 6 ART. 8 EROGAZIONE DEL COMPENSO... 6 ART. 9 - PUBBLICITA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI... 6 ART. 10 - NORME FINALI... 6 Pag. 2/6

ART. 1 OGGETTO, FINALITA E PRINCIPI GENERALI 1. Il presente Regolamento disciplina i limiti, i criteri, le modalità e le procedure per il conferimento di incarichi di collaborazione autonoma, applicabili a tutte le tipologie di prestazione. 2.Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate a definire un organica disciplina in materia di incarichi a soggetti esterni, a consentire la valorizzazione delle risorse interne, la razionalizzazione ed il contenimento delle relative spese, nonché a garantire l accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità ai sensi della vigente normativa e il rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e buon andamento dell azione della pubblica Amministrazione, ai sensi dell art. 97 della Costituzione e dell art. 1 della Legge 07/08/1990 n. 241. 3.L Azienda può ricorrere ad incarichi di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, di natura occasionale, a progetto o contratti d opera. 4.In ottemperanza all'art. 97 della Costituzione, l'azienda è tenuta al rispetto del principio di autosufficienza dell'apparato burocratico, secondo il quale la pubblica Amministrazione, per l'espletamento dei propri compiti istituzionali, deve prioritariamente avvalersi delle proprie strutture organizzative e del personale ad esso preposto. Nel principio dell autosufficienza organizzativa, l Azienda si impegna a svolgere le funzioni e i servizi di sua competenza con il proprio personale e pertanto solo qualora ricorrano circostanze eccezionali circoscritte nel tempo alle quali non si possa far fronte con le risorse in dotazione o che richiedano l apporto di competenze non esistenti all interno della struttura amministrativa è possibile ricorrere a tali forme di collaborazione. ART. 2 PRESUPPOSTI E REQUISITI PER IL CONFERIMENTO DELL INCARICO 1. Il conferimento degli incarichi avviene con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale, a progetto o contratti d opera ad esperti di particolare, comprovata e qualificata specializzazione, in presenza dei seguenti presupposti: a) indicazione della durata della prestazione di lavoro; b) indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in contratto; l'oggetto della prestazione deve: corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all Azienda; corrispondere a obiettivi e progetti specifici e determinati; deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell Azienda; l Azienda deve aver preliminarmente accertato l impossibilità oggettiva di utilizzare risorse umane disponibili al suo interno; c) il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione, nonché i tempi e le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese; d) le forme di coordinamento del lavoratore a progetto al committente sulla esecuzione, anche temporale, della prestazione lavorativa, che in ogni caso non possono essere tali da pregiudicarne l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa; e) deve sussistere la relativa copertura finanziaria. 2. Si ha collaborazione occasionale nel caso di una prestazione episodica che il collaboratore svolge in maniera saltuaria e autonoma, spesso con contenuto professionale che si esaurisce in una sola azione o prestazione. Il prestatore agisce senza vincolo di subordinazione senza alcun coordinamento con il committente. 3. La collaborazione a progetto è sempre una prestazione di lavoro autonomo che si caratterizza per la continuazione della prestazione e la coordinazione con l organizzazione ed i fini dell Azienda Speciale di Formazione Scuola Paolo Borsa, dove, pertanto, quest ultima conserva non un potere Pag. 3/6

di direzione, ma di verifica della rispondenza della prestazione ai propri obiettivi attraverso un potere di coordinamento spazio-temporale. 4. Il soggetto incaricato dovrà aver maturato adeguata esperienza ed essere in possesso di particolare, comprovata e qualificata specializzazione. 5. Il soggetto a cui viene conferito l incarico deve, inoltre, essere in possesso dei seguenti requisiti: a) godere dei diritti civili e politici; b) non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti di applicazione di misure di prevenzione; c) non essere sottoposto a procedimenti penali in corso e non avere conoscenza dell esistenza di procedimenti penali in corso a suo carico; d) non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità o condizione che escluda di contrattare con la Pubblica Amministrazione; ART. 3 - AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Gli incarichi oggetto del presente Regolamento possono essere conferiti a soggetti esterni all Azienda per esigenze temporanee cui non è possibile fare fronte con il personale in servizio, a causa dell inesistenza all interno di una figura professionale idonea allo svolgimento delle prestazioni richieste. La prestazione deve essere di natura intellettuale, qualificata o specializzata, non può essere riferita ad attività esecutiva, non comporta la possibilità di rappresentare l Ente e di agire in nome e per conto dell Azienda, non ammette responsabilità di tipo dirigenziale o gestionale e non incardina l incaricato nell organizzazione dell Ente né instaura con questo alcun rapporto di lavoro dipendente né subordinato. ART. 4 - MATERIE ESCLUSE DALL AMBITO DI APPLICAZIONE 1. Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano all esecuzione di prestazioni ricomprese tra i servizi di cui agli allegati IIA e IIB del D.lgs. 163/2006, agli incarichi conferiti ai componenti degli organismi di controllo interno, ai componenti delle commissioni di gara e di concorso, agli incarichi già disciplinati da una specifica normativa di settore con riferimento ai requisiti del prestatore e/o alle procedure per l affidamento dell incarico, per quanto già disciplinato (a titolo esemplificativo: incarichi di direzione lavori, collaudi ), convenzioni con le Università e gli Enti Pubblici stipulate nell ottica di una collaborazione tra Enti. Non si applica inoltre alle collaborazioni occasionali che si esauriscono in una sola azione o prestazione, che consente il raggiungimento del fine e che comportano una spesa equiparabile ad un rimborso spese e/o modica entità, sebbene congruo a remunerare al prestazione resa. ART. 5 - COMPETENZE PER IL CONFERIMENTO 1. Gli incarichi di cui al presente Regolamento sono conferiti dal direttore. 2. Il direttore competente deve motivare in modo chiaro ed argomentato l accertamento compiuto circa la reale mancanza di professionalità interne in grado di adempiere all incarico da conferire. Detta motivazione, unitamente all illustrazione dell iter logico procedimentale che ha portato l Azienda all individuazione del soggetto incaricato, dovrà essere esplicitata nell atto dirigenziale di conferimento dell incarico. Pag. 4/6

ART. 6 PROCEDURE 1. L affidamento di incarichi di collaborazione autonoma può avvenire secondo le seguenti modalità: a) Mediante procedura comparativa dei curricula professionali dei candidati, contenenti la descrizione delle esperienze maturate e dei titoli detenuti in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguita da eventuale colloquio. b) Alla procedura comparativa, a titolo di esperimento della ricognizione interna di professionalità, partecipano d ufficio anche i dipendenti dell Ente in possesso dei requisiti richiesti, su segnalazione esclusiva del proprio del direttore. La sussistenza dei requisiti soggetta a verifica nell ambito della procedura comparativa, è condizione necessaria e sufficiente per l assegnazione al dipendente dell incarico oggetto dell avviso. L utilizzo del dipendente da parte del direttore che affida l incarico è consentito nell ambito dell ordinaria prestazione lavorativa del dipendente ed è concordato con il direttore di provenienza in modo da evitare disagi organizzativi per l Azienda. c) Senza procedura comparativa nei seguenti casi: - conferimento di incarico a seguito di procedura selettiva andata deserta, a condizione che non vengano modificate le condizioni previste dall avviso di selezione - in casi di particolare urgenza, adeguatamente documentati e motivati, quando vi sono scadenze temporali ravvicinate legate a progetti/altro che non consentono l esperimento di procedure comparative di selezione; - attività per le quali, data la loro natura, non è possibile esperire procedure comparative; - attività di consulenza o formazione delle risorse umane rese necessarie da innovazioni normative o organizzative che non consentono di esperire procedure comparative; - incarichi derivanti da partenariati o altre forma di associazione che rendono impossibile esperire procedure comparative; - RSPP e medico competente in materia di salute dei lavoratori e del luoghi di lavoro. 2. Gli avvisi pubblici relativi alla procedura di cui ai punti precedenti vengono approvati dal direttore e pubblicati sul sito istituzionale dell Azienda e all Albo per almeno 7 giorni consecutivi. Non vengono necessariamente pubblicati sul sito del Comune di Monza. 3. L avviso per il conferimento dell incarico deve contenere almeno i seguenti elementi: a) oggetto dell incarico, con specifico riferimento all obiettivo da conseguire o al progetto da realizzare; b) attività richieste con la prestazione e loro modalità di espletamento; c) requisiti esperienziali e formativi richiesti; d) criteri di valutazione dei candidati e loro eventuale peso; e) termine e modalità di presentazione delle domande, comunque non inferiore a 7 giorni; f) valore economico massimo della prestazione. 4. La selezione dei candidati viene effettuata dal direttore che assume anche le funzioni di responsabile del procedimento e può avvalersi della collaborazione di dipendenti dell Ente per le funzioni di supporto tecnico specialistico nella valutazione dei curricula e degli eventuali colloqui. 5. Le valutazioni effettuate, comprensive delle idonee motivazioni, e gli esiti della selezione sono riassunti in un verbale sottoscritto dal direttore che ha svolto la procedura. Pag. 5/6

ART. 7 - CONFERIMENTO DI INCARICO Il direttore conferisce l incarico mediante stipulazione di un contratto nel quale sono specificati, quali elementi essenziali la durata, il luogo, l oggetto, le modalità specifiche di realizzazione e di verifica delle prestazioni, nonché il compenso della collaborazione. ART. 8 EROGAZIONE DEL COMPENSO 1. Il compenso viene erogato, nel rispetto della normativa fiscale, assistenziale e previdenziale vigente, a seguito di accertamento da parte del direttore o suo delegato interessato della esattezza della prestazione, secondo i termini contrattuali. 2. Al termine della prestazione al prestatore può essere richiesto di presentare una relazione finale sul lavoro svolto. ART. 9 - PUBBLICITA DELL AFFIDAMENTO DEGLI INCARICHI 1. I contratti relativi agli incarichi di collaborazione esterna di cui al presente Regolamento sono efficaci a decorrere dalla data di stipula degli stessi. 2. I sopracitati contratti verranno pubblicizzati in applicazione alla normativa vigente. ART. 10 - NORME FINALI 1. Il presente Regolamento integra il Regolamento sull accesso al lavoro dell Azienda. Pag. 6/6