VADEMECUM PER LA PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE Elezioni del Sindaco e del Consiglio Comunale NORMATIVA VIGENTE Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 570. Testo unico delle leggi sulla composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali; Legge 23 aprile 1981, n. 154. Norme in materia di ineleggibilità alle cariche di consigliere regionale, provinciale, comunale e circoscrizionale e in materia di incompatibilità degli addetti al Servizio sanitario nazionale. Legge 21 marzo 1990, n. 53. Misure urgenti atte a garantire maggiore efficienza al procedimento elettorale. Legge 18 gennaio 1992, n. 16. Norme m materia di elezioni e nomine presso le regioni e gli enti locali. Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421. Legge 25 marzo 1993, n. 81. Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale. Decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132. Regolamento di attuazione della legge 25 marzo 1993, n. 81, in materia di elezioni comunali e provinciali. Decreto Legislativo 12 aprile 1996, n. 197. Attuazione della direttiva 94/80/CE concernente le modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali per i cittadini dell'unione europea che risiedono in uno Stato membro di cui non hanno la cittadinanza. Legge 28 aprile 1998, n. 130. Modifica dell'articolo 4 della legge 21 marzo 1990, n. 53, in materia di autenticazione delle firme degli elettori. Legge 30 aprile 1999, n. 120. Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonché disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale. D.L.vo 18 agosto 200 n. 267
COME CI SI CANDIDA ELENCO DEI DOCUMENTI 1) Dichiarazione di presentazione della Lista, sottoscritta dagli elettori 2) Certificati di iscrizione alle liste elettorali dei sottoscrittori 3) Dichiarazione di collegamento del Sindaco a una o più liste (per comuni sopra i 15.000 abitanti) 4) Dichiarazioni autenticate di accettazione delle candidature 5) Certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei candidati 6) Modello di contrassegno in triplice copia 7) Dichiarazione, sottoscritta dal presidente o segretario del partito o gruppo politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali (che tali risultino da attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali) o da rappresentanti all'uopo incaricati, con mandato autenticato dal notaio, attestante che le liste o le candidature sono presentate in nome e per con del partito o gruppo politico stesso. 8) Dichiarazione di presentazione di Lista da parte del delegato di cui al punto 7) 9) Programma 10)Bilancio preventivo di spesa (per comuni superiori a 50.000 abitanti) Comuni superiori a 15.000 abitanti: ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero di consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi: da 13 a 20 con popolazione da 15.001 a 30.000 abitanti da 20 a 30 con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti, non capoluoghi di provincia Comuni inferiori a 15.000 abitanti: il limite minimo è pari a tre quarti del numero dei consiglieri da eleggere. da 9 a 12 con popolazione fino a 3.000 abitanti da 12 a 6 con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti da 15 a 20 con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti
1) Dichiarazione di presentazione della lista Le candidature vanno presentate con apposita dichiarazione scritta che deve contenere i requisiti sostanziali che la legge stessa richiede ovvero: a) il numero dei presentatori; b) il cognome e nome del candidato alla carica di sindaco; c) il cognome e nome dei candidati alla carica di consigliere; d)la descrizione del contrassegno di lista; e) il cognome, nome, luogo e data di nascita dei delegati, effettivo e supplente, incaricati di assistere alle operazioni di sorteggio dei candidati a sindaco e delle liste, e incaricati a designare (personalmente o per mezzo di persone da essi autorizzate con dichiarazione autenticata da notaio) i rappresentanti di lista presso ogni seggio elettorale e presso l'ufficio centrale. Tale dichiarazione, riportante in alto a sinistra il contrassegno, è di due tipi: (vedi pubblicazione n. 5 del Ministero dell Interno - all. 1 per i comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti e all. 2 per i comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti) atto principale che riporta in modo analitico tutti i dati richiesti nonché l'elenco dei documenti presentati e la designazione dei delegati, che è unico e costituisce il documento base ed essenziale per la presentazione delle liste; atto separato che riporta solo i dati a) b) c) d) e che deve essere allegato all atto principale in tanti esemplari quanti servono per completare il numero delle sottoscrizioni richieste.
A) Numero dei presentatori Nei moduli, oltre la firma, va riportato il nome, cognome, luogo e data di nascita dei sottoscrittori; da non meno di 200 e da non più di 400 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 40.001 e 100.000 abitanti; da non meno di 175 e da non più di 350 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 20.001 e 40.000 abitanti; da non meno di 100 e da non più di 200 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 20.000 abitanti; da non meno di 60 e da non più di 120 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 5.001 e 10.000 abitanti; da non meno di 30 e da non più di 60 elettori nei comuni con popolazione compresa tra 2.001 e 5.000 abitanti. Ogni elettore può sottoscrivere una sola lista per le elezioni comunali. B) Autentica delle sottoscrizioni Le firme dei presentatori devono essere autenticate o per conoscenza personale o attraverso i documenti di identità. Oltre a notaio, giudice di pace, cancelliere e collaboratore di cancellerie, segretario delle procure, possono autenticare: a) presidente della provincia b) sindaco c) assessori comunali e provinciali d) presidenti del consiglio comunale e provinciale e) consigliere comunale e provinciale, che abbia dato la propria disponibilità al sindaco o al presidente, con lettera scritta e protocollata f) presidente e vicepresidente del consiglio circoscrizionale g) segretario comunale e provinciale h) funzionario incaricato dal sindaco o dal presidente della provincia La possibilità all'autentica è prevista esclusivamente per il territorio di propria competenza.
C) Designazione dei delegati Nell allegato 1 vanno indicati, (obbligatoriamente per i comuni superiori a 15.000 abitanti) i nominativi e i relativi dati anagrafici, nonché il recapito, anche telefonico, di due delegati ad assistere alle operazioni di sorteggio delle liste e per designare i rappresentati di lista ai seggi. La successiva nomina dei rappresentanti di lista va fatta, preferibilmente per ogni seggio, con dichiarazione scritta, su carta libera, e con la firma di entrambi i delegati, autenticata come sopra. La nomina va consegnata o al Segretario Comunale (entro il venerdì precedente le elezioni) o al Presidente del seggio (il sabato pomeriggio o la domenica mattina, prima che inizino le elezioni). 2) Certificati di iscrizione nelle liste elettorali dei sottoscrittori Per ogni sottoscrittore va allegato il certificato di iscrizione nelle liste elettorali. Tali certificati possono anche essere collettivi e vanno, per legge, rilasciati dal sindaco entro 24 ore dalla richiesta. N.B.: Si consiglia di provvedere alla richiesta dei certificati, man mano che si completano i fogli per la raccolta delle firme. 3) Dichiarazione di collegamento Se il candidato sindaco rappresenta più liste che concorrono autonomamente alla sua elezione, dovrà essere presentata sia una dichiarazione del candidato sindaco di collegamento con dette liste, sia una dichiarazione dei delegati delle singole liste di collegamento con il candidato sindaco. Tali dichiarazioni hanno efficacia se convergenti.