NUOVO REGOLAMENTO PER L ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL IDONEITA DEGLI INSEGNANTI E DEGLI ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA.



Documenti analoghi
BANDO PER IL CONSEGUIMENTO DELL ABILITAZIONE DI INSEGNANTI ED ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA. Sessioni di esami anno 2013

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL ESAME PER IL RICONOSCIMENTO DELL' IDONEITÀ DEGLI INSEGNANTI DI TEORIA E DEGLI ISTRUTTORI DI GUIDA DI AUTOSCUOLA

PROVINCIA DI PIACENZA Servizio Trasporti e Mobilità

Art. 2 Requisiti per il conseguimento dell abilitazione d insegnante

Sessioni di esame anno 2015

PROVINCIA DI PISTOIA

istruttore di autoscuola

PROVINCIA DI VICENZA

Art.1 Generalità e fonti normative 1. ( Art. 2 Requisiti per l abilitazione di insegnante di teoria e di istruttore di guida 1. 2.

PROVINCIA DI PESARO E URBINO AREA 3 - MOBILITÀ - INFRASTRUTTURE - EDILIZIA - PATRIMONIO - PROTEZIONE CIVILE SERVIZIO TRASPORTI E MOBILITÀ

PROVINCIA DI PIACENZA Servizio Trasporti e Attività Produttive

SECONDA SESSIONE D ESAME ANNO 2014

Regione Siciliana Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità L'ASSESSORE

REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL ABILITAZIONE DI INSEGNANTE ED ISTRUTTORE DI SCUOLA GUIDA

Provincia di Foggia. Via P. Telesforo, 25 - Foggia -

In esecuzione del verbale n. 30 del Consiglio di Amministrazione in seduta 1 ottobre 2012 è indetta

PROVINCIA DI BRINDISI UFFICIO TRASPORTI

Approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione n. 13 del 23 febbraio 2007 Entrato in vigore il 23 marzo 2007

MODALITA DI SVOLGIMENTO ESAMI INSEGNANTI DI TEORIA ED ISTRUTTORI DI GUIDA

Provincia di Prato 1/12

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER IL CONSEGUIMENTO DELL ATTESTATO DI IDONEITÀ PROFESSIONALE PER IL TRASPORTO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE SU STRADA DI MERCI

Provincia di Foggia. IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO TRASPORTI Ufficio Autotrasporto merci per conto terzi

Prot. n. 4298/C15 del 05/08/2015 Bando per il reclutamento di Modelli Viventi Anno Accademico 2015/2016

Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca

` Ç áàxüé wxääx \ÇyÜtáàÜâààâÜx x wx gütáñéüà

2^ SESSIONE ANNO 2016

Servizio Difesa del Suolo, Viabilità e Trasporti Ufficio Trasporti e Motorizzazione

BANDO DI SELEZIONE SELEZIONE PER L ASSUNZIONE CON CONTRATTO INDIVIDUALE DI LAVORO A TEMPO PIENO E DETERMINATO DI:

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI RECUPERO PUNTI PATENTE (sottocategoria A1, categorie A, B, B + E e patenti superiori)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Provincia di Foggia Via P. Telesforo, 25 - Foggia -

REGIONE CALABRIA AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI CATANZARO U.O. SELEZIONE RECLUTAMENTO E SVILUPPO DEL PERSONALE

CROCE ROSSA ITALIANA Comitato Provinciale di Cuneo

PROVINCIA DI CROTONE

AVVISO PUBBLICO IL DIRIGENTE

ISTITUTO TECNICO STATALE C. CATTANEO

art. 1 prova d esame d idoneità art. 2 requisiti per l ammissione

BANDO D'ESAME PER L'ABILITAZIONE DI INSEGNANTI DI TEORIA E ISTRUTTORI DI GUIDA NELLE AUTOSCUOLE

RISOLUZIONE N. 308/E QUESITO

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE POLO COMMERCIALE ARTISTICO GR AFICO MUSICALE LUCIANO BIANCIARDI

Autoscuola Marche -

COMUNE DI GALLICANO (LU) Settore Amministrativo

ISTITUTO COMPRENSIVO VINCENZO GALILEI PISA Via di Padule n Pisa - Tel Fax

PROVINCIA DI RAVENNA Settore Reti, Cultura, Polizia Provinciale e Trasporti Via della Lirica, 21- Ravenna tel. 0544/ fax 0544/258526

Bando per l erogazione di borse di studio per l anno in corso. Art.1 Premesse

CONSIGLIO DELL ORDINE AVVOCATI DI VERONA BANDO CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER LA COPERTURA DI UN POSTO DI OPERATORE DI AMMINISTRAZIONE (AREA C1)

COMUNE DI MERLARA PROVINCIA DI PADOVA CODICE FISCALE PARTITA IVA

Provincia di Bologna Servizio Amministrativo Pianificazione Territoriale e Trasporti Via Zamboni n Bologna

ALLEGATO A. a) di non aver superato il 65esimo anno di età; b) possesso del diploma di laurea;

ASL FG. Avviso pubblico per incarico provvisorio di Infermiere.

All.1 UNISU UNIVERSITÀ TELEMATICA DELLE SCIENZE UMANE ISTITUITA CON D.M. 10/05/06 G.U. n. 140 SUPPL.ORD. n. 151 DEL 19/06/2006

DOMANDA DI ISCRIZIONE AI CORSI DI RECUPERO PUNTI PATENTE (Categorie A, B)

CERTIFICATI. Sono CAP (Certificati di Abilitazione Professionale) obbligatori rispettivamente per la guida professionale di motoveicoli e autovetture.

ALLEGATO ALLA DELIBERA N DEL 17 OTTOBRE 2014

PROVINCIA DI FERRARA SETTORE TECNICO, INFRASTRUTTURE, EDILIZIA, ENERGIA E MOBILITA

SELEZIONE PER LA COPERTURA DI N 10 POSTI DA OPERATORE DI ESERCIZIO (autista di autobus di linea, noleggio e scuolabus) OGGETTO DELLA SELEZIONE

REGOLAMENTO PER LE PROGRESSIONI VERTICALI DEI DIPENDENTI DELL ENTE LOCALE. Approvato con deliberazione giuntale n. 162 del

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI TERRESTRI DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

PROVINCIA DI FOGGIA INDICE

AVVISO PUBBLICO PER L ATTUAZIONE DEL PIANO ANNUALE DI FORMAZIONE PROFESSIONALE PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO ANNUALITA 2009/2010

CONSORZIO DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI TRENTO compresi nel Bacino Imbrifero Montano dell'adige Trento - Piazza Centa, 13

Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Catania

VENERABILE CONFRATERNITA DI MISERICORDIA VIA VOLTELLA, SINALUNGA UFFICI - TEL. /FAX 0577/630367

COMUNE DI CALUSCO D ADDA Provincia di Bergamo

CLUB ALPINO ITALIANO

IL RESPONSABILE DELL AREA

Bando. per il reclutamento di Modelli Viventi per l anno accademico 2008/09. Il Direttore

CITTA METROPOLITANA DI CATANIA

ALLEGATO A) al REGOLAMENTO 1 della Società Italiana di Mediatori Familiari (S.I.Me.F.)

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

Dipartimento VI Governo del Territorio e della Mobilità Servizio 4 Mobilità Privata e Autotrasporto Merci

IL DIRETTORE DELL AREA RISORSE UMANE, ORGANIZZAZIONE E INNOVAZIONE

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI PER L ASSEGNAZIONE DI N. 2 AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI AUTOVETTUTE CON CONDUCENTE.

COMUNE DI PARMA. NORME PROCEDIMENTALI E ORGANIZZATIVE Relative all accesso al Nido d infanzia, Spazio bambini, Educatore domiciliare

REGOLAMENTO PER IL CONSEGUIMENTO DELL ATTESTATO DI IDONEITA PROFESSIONALE PER L ESERCIZIO DELL ATTIVITA DI TRASPORTO SU STRADA DI MERCI E VIAGGIATORI

ARSEL Liguria. Agenzia Regionale per i Servizi Educativi e per il Lavoro Via San Vincenzo Genova tel

PROVINCIA DI MATERA AREA 1^ AMMINISTARTIVA

REGOLAMENTO PER L ACQUISTO DI BENI E SERVIZI MEDIANTE PROCEDURE TELEMATICHE

Art. 1 Finalità. Art. 2 Modifiche all art. 5 della L.R. 1/1998

art. 1 prova d esame d idoneità art. 2 requisiti per l ammissione

AVVISO PUBBLICO DI SELEZIONE DOCENTI E MADRELINGUA PER LA COSTITUZIONE DELLE COMMISSIONI D ESAME PROFESSIONI TURISTICHE AI SENSI DELLA L.R.15/2007.

FAC SIMILE DELLA RICHIESTA DI NULLA OSTA DA PARTE DI AUTOSCUOLE O CENTRI DI ISTRUZIONE AUTOMOBILISTICA

AZIENDA OSPEDALIERA REGIONALE SAN CARLO

ASSESSORATO DEL TURISMO, DELLE COMUNICAZIONI E DEI TRASPORTI DECRETO 47/GAB

BANDO DI CONCORSO PER TITOLI ED ESAMI PER L ASSEGNAZIONE DI N.3 (TRE) AUTORIZZAZIONI PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO AUTOVETTURE CON CONDUCENTE.

ESAMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER N 28 ALLIEVI PER MECCANICO NAVALE DI SECONDA CLASSE

PROVINCIA DI SAVONA Regolamento relativo all'abilitazione di insegnante ed istruttore di autoscuola

Allegato A Guida ai Diritti Guida al sito dell Autorità

AZIENDA SERVIZI ALLA PERSONA Istituzioni Assistenziali Riunite - Pavia

PROVINCIA DI VITERBO Assessorato Ambiente Ufficio Parchi

(Approvato con deliberazione C.P. n. 39 del 2002)

art. 1 Art. 12 esame finale del corso di aggiornamento - 1/8 -

BANDO D ESAMI I N F O R M A

Corso Triennale in Disegno industriale. Procedure di ammissione

PROVINCIA REGIONALE DI MESSINA IX

645 s.r.l. Organismo di mediazione

L.R. 15/2010, art. 29, c. 1, lett. f) e g) B.U.R. 5/11/2014, n. 45. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres.

Conseguimento della prima patente di guida (A e B)

Il Consorzio Co.Hor. con sede in Perugia in Str. S. Lucia n 8, accreditato. dalla Giunta Regionale Umbria quale soggetto formatore ai sensi della

Transcript:

NUOVO REGOLAMENTO PER L ESPLETAMENTO DEGLI ESAMI PER IL RICONOSCIMENTO DELL IDONEITA DEGLI INSEGNANTI E DEGLI ISTRUTTORI DI AUTOSCUOLA. Art. 1 FONTI NORMATIVE Per l espletamento degli esami per il conseguimento dell idoneità professionale di insegnanti di teoria ed istruttori di guida si applica quanto disposto dal Decreto Legislativo 30/04/1992, n. 285 Nuovo Codice della Strada -, dal D.M. 17/05/1995, n. 317, dalla Legge 2 aprile 2007 n. 40, dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 17 del 26.01.2011. Art. 2 SOGGETTI INTERESSATI 1. Sono interessati quei soggetti che intendono esercitare la professione di insegnante di teoria ed istruttore di guida ai sensi dell art. 123, comma 7, D. Lgs. 30/04/1992 n. 285 Nuovo Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni, della Legge 2 aprile 2007 n. 40 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 26 gennaio 2011 n. 17; 2. Per poter esercitare la professione di insegnante di teoria e di istruttore di guida è necessario conseguire l attestato di qualifica professionale, rilasciato dal Dirigente del Servizio Motorizzazione Civile della Provincia, a seguito del superamento di apposito esame. Art. 3 BANDO PUBBLICO 1. L apertura iniziale dei termini per la presentazione delle domande di ammissione agli esami di idoneità per l abilitazione degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida di autoscuola viene operata mediante bando pubblico contenente tutti gli elementi utili allo svolgimento del procedimento. 2. Il bando viene affisso all Albo pretorio della Provincia per trenta giorni, pubblicato sul sito web dell Ente ed inviato all Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri di Como per opportuna conoscenza. Art. 4 REQUISITI MORALI E TITOLI PER L AMMISSIONE AGLI ESAMI 1. Non possono ottenere l abilitazione all esercizio della professione di insegnante di teoria o istruttore di guida i delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla Legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata ed integrata, ed inoltre le persone condannate a pena detentiva non inferiore a tre anni, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi. 2. Il soggetto che intende conseguire l abilitazione alla professione di insegnante di teoria deve: - essere residente in Provincia di Como; - avere un età non inferiore a diciotto anni; - essere in possesso di un diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni; - essere in possesso di patente di guida della categoria B normale o speciale; - essere in possesso dell attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per insegnante rilasciato da soggetto accreditato o autorizzato in attuazione del Decreto Ministeriale n. 17 del 26.01.2011. 3. Il soggetto che intende conseguire l abilitazione alla professione di istruttore di guida deve: - essere residente in Provincia di Como;

- avere un età non inferiore a ventuno anni; - essere in possesso di un diploma di istruzione di secondo grado; - essere in possesso di patente di guida comprendente: almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori che svolgeranno esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi nonché per la loro revisione; almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli istruttori che svolgeranno esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi, ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli, nonché per la loro revisione; almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale ai soli fini della dichiarazione di cui all art. 123, comma 5,del D.L.vo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni; - essere in possesso dell attestato di frequenza al corso di formazione iniziale per istruttore rilasciato da soggetto accreditato o autorizzato in attuazione del Decreto Ministeriale n. 17 del 26.01.2011, in relazione al tipo di abilitazione richiesta; 4. Il soggetto che intende conseguire l abilitazione alla professione di insegnante di teoria ed istruttore di guida deve: - essere residente in Provincia di Como; - avere un età non inferiore a ventuno anni; - essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni; - essere in possesso di patente di guida comprendente le categorie richieste da quanto previsto al comma precedente in relazione al tipo di abilitazione che intende conseguire; - essere in possesso dell attestato di frequenza al corso di formazione iniziale sia per insegnante che per istruttore rilasciato da soggetto accreditato o autorizzato in attuazione del Decreto Ministeriale n. 17 del 26.01.2011; 5. L insegnante di teoria che intende conseguire l abilitazione di istruttore di guida, deve essere in possesso dei requisiti relativi al tipo di patente richiesta e dell attestato di frequenza relativo alla parte di programma teorico del corso di formazione iniziale per istruttore e, ove prevista, alla parte di programma pratico in ragione del tipo di abilitazione che intende conseguire. 6. L istruttore di guida che intende conseguire l abilitazione di insegnante di teoria deve essere in possesso del diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni e dell attestato di frequenza del corso di formazione iniziale per insegnante; 7. l istruttore di guida già abilitato che intende integrare l abilitazione per svolgere anche le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A deve essere in possesso dell attestato di frequenza della parte pratica del corso di formazione iniziale relativamente alle lezioni di guida simulata su motociclo. Art. 5 DOMANDA DI AMMISSIONE Il candidato deve indirizzare al Servizio Motorizzazione Civile della Provincia una domanda in bollo del valore corrente indicando quale abilitazione voglia ottenere: - per insegnante di teoria; - per istruttore di guida, specificando se intende ottenere: l abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi; l abilitazione a svolgere esercitazioni per il conseguimento delle abilitazioni alla guida di tutti i veicoli a motore e rimorchi ad eccezione dei ciclomotori e dei motocicli;

l abilitazione ai soli fini della dichiarazione di inizio attività di cui all art. 123, comma 5, del decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni; - per insegnante di teoria ed istruttore di guida, specificando l abilitazione richiesta; - l estensione del tipo di abilitazione già in possesso; - allegando: - autocertificazione, redatta in base agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, attestante nascita, cittadinanza italiana, residenza in Provincia di Como, titolo di studio posseduto, possesso dei requisiti morali richiesti; - fotocopia della patente posseduta; - attestato di frequenza al corso di formazione iniziale frequentato; - n 2 marche da bollo del valore corrente da apporre su originale e copia del titolo di abilitazione; - Attestato del versamento dell importo di. 10,33.=, richiesto come corresponsione dei Diritti di Segreteria, effettuato sul c.c. n 227223 intestato a Provincia di Como Servizio Tesoreria via Borgovico n 148 22100 COMO ; - (solo per chi vuole ottenere l abilitazione come istruttore di guida o insegnante di teoria ed istruttore di guida): dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà attestante la disponibilità dei veicoli nel giorno della prova pratica e relativa assicurazione obbligatoria di responsabilità civile per i trasportati durante la prova stessa. La domanda deve essere presentata mediante una delle seguenti modalità, a pena di esclusione: - Presentazione da parte dell interessato direttamente all Ufficio Protocollo della provincia di Como almeno quaranta giorni prima della data fissata per ciascuna sessione. In tal caso la sottoscrizione della domanda deve essere resa alla presenza del dipendente incaricato a riceverla, con esibizione di un documento di identità, in corso di validità. Si ricorda che l Ufficio Protocollo è abilitato esclusivamente al ritiro delle domande; ulteriori informazioni potranno essere richieste al Servizio Motorizzazione Civile tel. 031/230265 230202. Gli orari di apertura al pubblico dell Ufficio Protocollo sono i seguenti: mattino: dal lunedì al venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,00 pomeriggio: martedì e giovedì dalle ore 15,00 alle 17,00 - Trasmissione, perentoriamente almeno quaranta giorni prima della data fissata per ciascuna sessione, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al Dirigente del Servizio Motorizzazione Civile della Provincia di Como via Borgovico n. 148 22100 Como; in tal caso alla domanda deve essere allegata copia fotostatica leggibile di un documento di identità in corso di validità. La data di spedizione della domanda è stabilita e comprovata dal timbro datario apposto dall Ufficio postale accettante. Art. 6 PROGRAMMA D ESAME PER GLI INSEGNANTI DI TEORIA 1. L esame verte sulle materie di cui all allegato 1 del D.M. 26 gennaio 2011 n 17 e si articola in quattro fasi: a) Il candidato compila due schede d esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiori a due;

b) Il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla Commissione d esame, tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. E ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta; c) Il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione. E ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta; d) Il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Art. 7 PROGRAMMA D ESAME PER GLI ISTRUTTORI DI GUIDA 1) L esame verte sulle materie di cui all allegato 2 del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17 e si articola in tre prove: a) Il candidato compila due schede d esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due; b) Il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d esame. E ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta; c) Il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Le prove si svolgono con le seguenti modalità: 1. capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell abilitazione di cui all art. 5, comma 1, lettera b) del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17; il motociclo utilizzato per lo svolgimento della prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm3, condotto da un componente della Commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente A; 2. capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della Commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all art. 5, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17; 3. capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della Commissione, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all art. 5, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17; 4. i candidati al conseguimento dell abilitazione di istruttore di cui all all art. 5, comma 2, del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17, sostengono solo le prove d esame di cui al comma 1, lettere a) e b). Art. 8 PROGRAMMA D ESAME PER INSEGNANTE DI TEORIA ED ISTRUTTORE DI GUIDA 1) L esame verte sulle materie di cui agli allegati 1 e 2 del D.M. 26 gennaio 2011 n 17 e si articola nelle seguenti fasi:

a) Il candidato compila due schede d esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiori a due; b) Il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla Commissione d esame, tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. E ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta; c) Il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione. E ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta; d) Il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta; e) Il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta. Le prove si svolgono con le seguenti modalità: a. capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell abilitazione di cui all art. 5, comma 1, lettera a) del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17; il motociclo utilizzato per lo svolgimento della prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm3, condotto da un componente della Commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente A; b. capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B, condotto da un componente della Commissione che funge da allievo e titolare almeno di patente B, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all art. 5, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17; c. capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della Commissione, condotto da un componente della stessa che funge da allievo e titolare di patente adeguata alla guida del veicolo sul quale si svolge la prova, per il conseguimento delle abilitazioni di cui all art. 5, comma 1, lettere a) e b) del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17; d. i candidati al conseguimento dell abilitazione anche di istruttore di cui all art. 5, comma 2, del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17, sostengono solo le prove d esame di cui alla lettera e), punti a. e b.. Art. 9 ESAME PERL ESTENSIONE DELL ABILITAZIONE 1) L esame per l estensione dell abilitazione dell insegnante che intende conseguire l abilitazione di istruttore di guida verte sulle stesse prove previste per l esame di idoneità per l abilitazione di istruttori di guida oggetto del programma di formazione iniziale seguito, ad esclusione della prova di cui al comma 1) lettera a); 2) L esame per l estensione dell abilitazione dell istruttore che intende conseguire l abilitazione di insegnante di teoria verte sulle stesse prove previste per l esame di idoneità per l abilitazione di insegnanti di teoria ad esclusione della prova di cui al comma 1) lettera a); 3) L esame per l istruttore abilitato ai sensi dell art. 5, comma 1, lettera b) del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17 che intende integrare la propria abilitazione anche con quella per

svolgere le esercitazioni per il conseguimento delle patenti di categoria A verte sulla relativa prova d esame di cui al comma 1) lettera C 1. Art. 10 MANCATO CONSEGUIMENTO DELL IDONEITA Il candidato che non risulti idoneo dovrà ripresentare la domanda per l ammissione alla sessione successiva, ripetendo l esame non prima di due mesi dalla data della prova non superata. Art. 11 SESSIONI D ESAME ED ISTITUZIONE DELLA COMMISSIONE 1) Le sessioni d esame saranno almeno due all anno. La data delle sessioni sarà stabilita di volta in volta in base al numero di domande ammissibili pervenute ed alla tipologia dell esame richiesto. 2) Le sessioni d esame verranno indette con provvedimento del Dirigente del Servizio Motorizzazione Civile che istituirà anche la Commissione esaminatrice, secondo quanto stabilito al successivo Art. 11. Tutti i candidati ammessi saranno convocati, con raccomandata A.R., inviata almeno venti giorni prima della data della prova. La lettera di convocazione riporterà la sede d esame, la data e l ora stabiliti. Ai candidati esclusi verranno comunicati con lettera raccomandata A.R. i motivi della mancata ammissione. ART. 12 AMMISSIONE ALL ESAME 1) Il Servizio Motorizzazione Civile: - provvede all istruttoria delle domande di partecipazione; - redige l atto dirigenziale di ammissione o esclusione alla sessione d esame; - predispone l elenco degli ammessi che, dopo essere stato firmato dal Responsabile del Servizio competente e dal segretario della Commissione, viene affisso all albo Pretorio e pubblicato sul sito internet della Provincia di Como per 15 giorni; - comunica ai candidati l avvenuta ammissione e la data di svolgimento delle prove d esame con lettera raccomandata A.R., inviata con almeno 20 giorni di anticipo dalla data della prova; - comunica, con lettera raccomandata A.R., ai candidati esclusi i motivi della mancata ammissione. 2) Per essere ammessi a sostenere l esame gli aspiranti devono essere muniti di uno dei documenti di identità riconosciuti validi nello Stato italiano in corso di validità. 3) Durante le prove scritte non è permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, o di mettersi in relazione con altri, salvo che con i membri della Commissione per i chiarimenti d uso. 4) Gli elaborati devono essere scritti esclusivamente a penna nera a pena di nullità, su carta recante il timbro d ufficio e la sigla di un componente della Commissione. 5) I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, libri o pubblicazioni di qualsiasi specie, telefoni cellulari. La Commissione esaminatrice cura l osservanza delle disposizioni in oggetto ed il concorrente che non le rispetta viene escluso immediatamente dall esame. Art. 13 COMMISSIONE 1) La commissione esaminatrice è composta da: - il Dirigente del Servizio Motorizzazione Civile, o suo delegato, che la presiede;

- n. 1 insegnante ed istruttore, titolare di patente di guida comprendente le categorie A, B, C+E e D, da individuarsi nell ambito dell elenco di cui al successivo punto 2.1; - n. 1 psicologo, da individuarsi nell ambito dell elenco di cui al punto 2.2; - un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento Trasporti Terrestri Ufficio Motorizzazione Civile di Como. Funge da segretario un dipendente del Servizio Motorizzazione Civile, individuato dal Dirigente. 2) Il Dirigente del Servizio Motorizzazione Civile provvede, ai fini della costituzione della commissione d esame, ad approvare due distinti elenchi di cui: 2.1 Uno, su indicazione delle associazioni di categoria del settore Autoscuole maggiormente rappresentative a livello provinciale, relativo agli insegnanti ed istruttori in possesso di regolare attestato di qualifica professionale, di tessera rilasciata dalla Provincia per l esercizio della professione, di patente A-B-C+E e D e di diploma di istruzione di secondo grado; 2.2 L altro, su indicazione dell Albo Psicologi della Lombardia, relativo agli psicologi, regolarmente iscritti, esperti in educazione stradale. Art. 14 COMPENSI L importo del compenso da corrispondere ai componenti esterni della commissione esaminatrice viene confermato in. 258,23 lorde per ogni sessione completa d esame, dando altresì atto che lo stesso non compete al Dirigente di Settore ai sensi della normativa vigente. ART. 15 ESITI DELL ESAME, VERBALE DEI LAVORI E RILASCIO DEGLI ATTESTATI 1. Al termine dei lavori la Commissione esaminatrice forma l elenco dei candidati con l esito degli esami che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, viene affisso all Albo Pretorio per 15 giorni, mentre per la medesima durata viene anche pubblicato sul sito web della Provincia l elenco dei soli candidati risultati idonei. 2. Il Segretario redige il processo verbale di tutta la sessione che viene sottoscritto dalla Commissione; il Servizio Motorizzazione Civile, sulla base delle risultanza del verbale, provvede al rilascio dell attestato abilitativo attestante l idoneità all esercizio della professione entro 30 giorni dalla data di ricevimento del verbale redatto dalla Commissione. Art. 16 TITOLO DI ABILITAZIONE 1) Il conseguimento dell abilitazione comporta automaticamente l iscrizione al Nuovo albo provinciale degli insegnanti di teoria e degli istruttori di guida che verrà istituito entro novanta giorni dall entrata in vigore del presente regolamento e che comprenderà coloro che avranno conseguito l abilitazione nella Provincia di Como; 2) Coloro che intendono esercitare la professione di insegnanti di teoria, istruttori di guida o insegnanti di teoria ed istruttori di guida devono fare richiesta al Servizio Motorizzazione Civile di apposita tessera. Quest ultima dovrà essere restituita allo stesso servizio qualora il titolare interrompa per piu di sei mesi l esercizio della professione. Art. 17 REVOCA DELL ABILITAZIONE Il Dirigente del Servizio Motorizzazione Civile dispone la revoca del titolo di abilitazione qualora sopravvenga uno degli elementi o fatti di cui all art. 4, comma 1, o venga revocata la patente di cui al medesimo art. 4, commi 2 e 3.

Art. 18 SOSPENSIONE DELL ATTIVITA DI INSEGNANTE DI TEORIA O ISTRUTTORE DI GUIDA 1) Qualora all insegnante di teoria o all istruttore di guida venga sospesa la patente di guida, l interessato dovrà darne comunicazione entro quarantottore dalla notifica del provvedimento di sospensione al Servizio Motorizzazione Civile; 2) Il Dirigente del Servizio Motorizzazione Civile dispone la sospensione dell attività di insegnante di teoria e/o istruttore di guida per un periodo uguale alla sospensione della patente disposta dal Prefetto. Art. 19 NORMA TRANSITORIA La prima sessione d esame verrà indetta con provvedimento del Dirigente del Servizio Motorizzazione Civile entro novanta giorni dall approvazione del presente regolamento. Tutti gli insegnanti di teoria e gli istruttori di guida verranno iscritti al rispettivo Nuovo Albo provinciale. Art. 20 NORME FINALI Per quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento si rinvia alle norme di legge in quanto applicabili.