SENATO DELLA REPUBBLICA

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SENATO DELLA REPUBBLICA Vili LEGISLATURA DISEGNO DI LEGGE presentato dal Ministro dell'industria, del Commercio e dell'artigianato (MARCORA) (N. 2054) COMUNICATO ALLA PRESIDENZA Lll OTTOBRE 1982 Disposizioni per l'esercizio degli impianti di riscaldamento ONOREVOLI SENATORI. Nel quadro delie iniziative volte a fronteggiare la crisi energetica assumono preminante rilievo gli interventi atti a realizzare una politica di risparmio che consenta di ridurre la forte dipendenza del nostro Paese dall'estero sia per quanto riguarda gli approvvigionamenti di energia primaria (petrolio, gas naturale, combustibile solido), sia per quanto attiene alla energia elettrica. In questa ottica, al fine di realizzare un più razionale uso dell'energia per il riscaldamento delle abitazioni, l'esercizio degli impianti di riscaldamento, nella stagione 1979-80, fu disciplinato con gli articoli da 1 a 9 del decreto-legge 17 marzo 1980, n. 68, convertito nella legge 16 maggio 1980, n. 178. La stessa disciplina fu riprodotta, per la stagione successiva 1980-1981, con il deereto-ilegge 31 gennaio 1981, n. 12, convertito nella legge 1 aprile 1981, n. 105, e, per la stagione 1981-1982, con la legge 22 dicembre 1981, n. 775. L'esperienza delle tre stagioni precedenti ha dimostrato che la disciplina dettata con il decreto-fegge n. 68 del 1980 risponde all'esigenza di contenimento dei consumi energetici che è necessario soddisfare, e va sostanzialmente riproposta senza limitazioni temporali. L'articolo 1 indica e delimita gli impianti di riscaldamento disciplinati. L'articolo 2 suddivide il territorio nazionale in zone climatiche e fissa i criteri per individuare la zona climatica di appartenenza di ciascun comune. L'articolo 3 e l'articolo 4 determinano i periodi e gli orari giornaiieri di attivazione degli impianti, in relazione anche ai vari tipi dei medesimi. L'articolo 5 prevede la possibilità di introduzione di deroghe ai predetti periodi ed orari da parte del presidente della Giunta regionale (in via stagionale) o del sindaco (per straordinarie esigenze climatiche). L'articollo 6 fìssa, a carico di utenti e gestori, gli adempimenti necessari all'applicazione delle precedenti norme, nonché ile sanzioni pecunarie amministrative irrogabili in caso di inosservanza. TIPOGRAFIA DEL SENATO (0) - 2*4

Atti Parlamentari 2 Senato della Repubblica 2054 DISEGNO DI LEGGE Art. 1. L'esercizio degli impianti di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore installati negli edifici di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, categorie da El a E7, è disciplinato dalla presente legge. Le disposizioni della presente legge non si applicano: a) agli edifici adibiti a ricovero o cura di minori e anziani; b) agli edifici classificati nella categoria E3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052; e) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali. Le disposizioni della presente legge non si applicano, per quanto concerne ia durata giornaliera di attivazione degli impianti, agli edifici classificati nella categorie E2 ed E5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 giugno 1977, n. 1052, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera dell'attività e, per quanto concerne il periodo di attivazione degli impianti, agli edifici adibiti a scuole materne ed asili nido. Su iniziativa del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro degli affari esteri promuove le opportune intese con le rappresentanze diplomatiche e le organizzazioni internazionali allo scopo di limitare i consumi energetici. Art. 2. Il territorio nazionale è suddiviso in sei zone climatiche così individuate: zona A: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno non superiore a 600;

Àtii Parlamentari -3 Senato della Repubblica 2054 zona B: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 600 e non superiore a 900; zona C: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 900 e non superiore a 1.400; zona D: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 1.400 e non superiore a 2.100; zona E: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 2.100 e non superiore a 3.000; zona F: comuni cui corrisponde un numero di gradi-giorno maggiore di 3.000. Il valore dei gradi-giorno che individua la zona climatica di appartenenza di ogni comune è riportato niellila tabella allegata. Per i comuni non indicati nella tabella si adotta, con la procedura di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 10 marzo 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 6 febbraio 1978, il valore del comune riportato sulla tabella che sia più vicino in linea d'aria e sullo stesso versante, rettificato in aumento o in diminuzione di una quantità pari ad un centesimo del numero di giorni di durata convenzionale del periodo di riscaldamento per ogni metro di quota sul livello del mare in più o in meno. Qualora la differenza di «livello non superi i 100 metri, non si apporta alcuna rettifica al valore del comune di riferimento. Art. 3. L'esercizio degli impianti di cui all'articolo 1 e la durata giornaliera di attivazione dei medesimi sono consentiti nei seguenti periodi e nelle seguenti misure massime: zona A: dal 1 dicembre al 15 marzo, ore 6 giornaliere; zona B: dal 1 dicembre al 31 marzo, ore 8 giornaliere; zona C: dal 15 novembre al 31 marzo, ore 10 giornaliere: zona D: dal 1 novembre al 15 aprile, ore 12 giornaliere;

Atti Parlamentari 4 Senato della Repubblica 2054 zona E: dal 15 ottobre al 15 aprile, ore 14 giornaliere; zona F: nessuna limitazione. È consentito il frazionamento dell'orario giornaliero di riscaldamento in due o più sezioni. La durata di attivazione degli impianti non ubicati nella zona F deve essere comunque compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno. Art. 4. Gli impianti di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria possono restare accesi anche durante l'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5. Tali impianti non possono essere messi in funzione se non provvisti di apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373. Negli impianti di riscaldamento con produzione congiunta di acqua calda, la disciplina di cui ai precedenti articoli va riferita esclusivamente alila sezione di impianto che riguarda il riscaldamento degli ambienti. Le centrali termiche di riscaldamento, senza produzione combinata, a servizio di uno o più edifici a mezzo di circuito primario, possono restare in funzione anche nell'orario compreso tra le ore 23 e le ore 5 al solo scopo di alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste dal secondo comma déll'articalo 1 per la produzione di acqua calda per usi igienieo-sanitari, nonché per mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti. Negli impianti (riscaldati con calore proveniente da produzione combinata di elettricità e calore in forma di acqua calda, surriscaldata od a vapore, l'interruzione oraria non è mai richiesta nemmeno per la sezione di impianto che riguarda il riscaldamento ambientale, sempre che le centrali di scambio termico dei singoli edifici (sottocentrali) siano provviste di apparecchiature di termoregolazione del tipo preserit-

Atti Parlamentari 5 Senato della Repubblica 2054 to dalla legge 30 aprile 1976, o. 373. Tali apparecchiature devono essere dotate di dispositivo di attenuazione a valore sigilllabile in funzione delle esigenze degli edifici. Il dispositivo di attenuazione deve consensentire il funzionamento a regime normale nel periodo di attivazione fissato dall'articolo 3 con le eventuali modifiche di cui all'articolo 6, mentre nei periodi restanti deve consentire un funzionamento a carico attenuato. I periodi giornalieri di attenuazione sono stabiliti secondo il disposto dell'articolo 6 e per essi può essere tenuto conto delle esigenze della produzione elettrica. Durante i periodi di attenuazione non possono essere tenute in servizio, nelle centrali termiche di riscaldamento di più edifici a mezzo di circuito primario, caldaie semplici per eventuali integrazioni se non agli scopi previsti dal terzo comma. Gli impianti alimentati con gas combustibile distribuito da reti possono rimanere in servizio ininterrottamente, senza interruzione giornaliera, purché corredati da apparecchiature di termoregolazione del tipo prescritto dalla legge 30 aprile 1976, n. 373, con il dispositivo di attenuazione se di potenzialità superiore a centomila kcal/h, con le stesse modalità di cui al precedente comma. In caso di potenzialità inferiore, l'utente deve provvedere, in alternativa alle apparecchiature di termoregolazione, allo spegnimento o all'attenuazione manuale per i periodi di funzionamento non consentiti dall'articolo 3. Art. 5. In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, il presidente della giunta regionale e, nel territorio della regione autonoma Trentino- Alto Adige, i presidenti delle giunte provinciali di Trento e Bolzano, su proposta del sindaco, sentito il prefetto competente per territorio, possono aumentare i periodi di durata e le ore idi esercizio degli impianti di riscaldamento, sia per i centri abitati sia per i singoli immobili. Il provvedimento ha validità stagionale. Il isindaco, su conforme delibera, immediatamente esecutiva, della giunta corauna-

Atti Parlamentari 6 Senato della Repubblica 2054 le, può altresì autorizzare, per un periodo non superiore a quindici giorni, la modificazione delia durata e degli orari giornalieri di esercizio degli impianti di cui al primo comma dell'articolo 1, per comprovate esigenze ovvero per straordinarie situazioni climatiche. Art. 6. Entro quindici giorni dalla data iniziale del periodo di cui al primo comma dell'articolo 3, il sindaco rende noti la zona climatica in cui è inserito il comune, il periodo di accensione degli impianti e le ore giornaliere di attivazione dei medesimi. In tutti gli edifici di cui al primo comma dell'articolo 1, l'amministratore e, dove questo manchi, gli utenti sono tenuti ad operare, presso ogni impianto centralizzato di produzione, distribuzione e utilizzazione di calore, una tabella contenente: a) l'indicazione del periodo di cui al primo comma dal presente articolo e dell'orario scelto ai sensi del terzo comma del l'articolo 3; b) le generalità e il domicilio del gestore dell'impianto, o la denominazione della ditta incaricata della gestione del medesimo, ovvero, dove questi manchino, le generalità degli utenti. Il gestore ovvero, dove questo manchi, tutti gli utenti sono tenuti al rispetto dell'orario e del periodo prescelto, nonché alla conservazione per almeno tre anni dei documenti relativi agli acquisti di gasolio effettuati dopo il 1 ottobre 1979. Chiunque viali le disposizioni di cui al secondo e ad terzo comma è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da lire centomila a lire un milione, commisurata alla potenzia dell'impianto. Alla stessa sanzione sono soggetti i fornitori che omettono o rifiutano di rilasciare la documentazione relativa agli acquisti di cui al terzo comma. La sanzione amministrativa è applicata dal prefetto a seguito di rapporto degli organi di polizia amministrativa del comune.

Atti Parlamentari 7 Senato della Repubblica 2054 LEGISLATURA VIII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI I relativi proventi sono devoluti al comune anche al fine di provvedere alle maggiori spese derivanti dal servizio di vigilanza. Art. 7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

Atti Parlamentari Senato della Repubblica 2054 ALLEGATO Comune Provincia Quota m.s.lm. Durata convenzionale del periodo di riscaldamento in giorni Gradi giorno Agrigento... Alassio Alessandria... Amatrice.... Ancona.... Aosta Arezzo Ariano Irpino.. Atri Auronzo.... Avellino.... Bari Belluno Benevento... Bergamo.... Bertinoro... Biella Bologna.... Bolzano.... Bormio.... Bressanone... Cagliari..., Camerino..., Caserta.... Catania... Chieti.... Como.... Corleone... Cosenza... Courmayeur.. Crotone... Desenzano.. Desulo.... Dobbiaco.. Edolo.... Enna.... Fabriano... Firenze... Floresta... Foligno... Foggia.... Foppolo... Forlì Gallipoli... Genova... Gorizia.... Iesi Imperia... Isola del Cantone Ivrea.... Lacedonia.. Savona Rieti Avellino Teramo Belluno Forlì Vercelli Sondrio Bolzano Macerata Palermo Aosta Catanzaro Brescia Nuoro Bolzano Brescia Ancona Messina Perugia Bergamo Lecce Ancona Genova Torino Avellino 230 5 95 955 16 583 296 780 442 864 350 5 383 135 249 220 420 55 262 1.225 559 4 671 68 10 330 201 542 237 1.224 8 66 891 1.243 699 931 325 50 1.275 234 76 1.508 34 12 19 84 97 22 298 245 736 170 210 195 195 200 200 210 240 190 190 240 970 1.020 2.550 3.040 1.590 2.750 1.950 2.440 2.240 3.960 1.940 1.100 3.000 1.710 2.370 2. 2.670 2.170 2.580 3.310 3.400 920 2.380 1.220 690 2.000 2.400 1.340 1.020 3.620 930 2. 2.250 5.300 2.760 2.080 2.140 1.800 2.750 1.750 1.380 5.100 1.960 790 1.240 2.300 1.580 1. 2.370 2.310 2.220

Atti Parlamentari 9 Senato della Repubblica 2054 LEGISLATURA VIII DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI Segue: ALLEGATO Comune Provincia Quota m.s.l.m. Durata convenzionale del periodo di riscaldamento in giorni Gradi giorno La Spezia Livorno Lucerà Macomer Melfi Milano Milazzo Mineo Napoli Norcia Ortisei Palermo Perugia Pesaro Pescara Piacenza, Pienza Pisa Porretta Terme Potenza Ravenna Recoaro Reggio Calabria Rieti Roma Salò Siena Sondrio Taranto Tarvisio Teramo Torino Trento Tropea Udine Urbino Verona Foggia Nuoro Potenza Messina Catania Sassari Perugia Bolzano Modena Potenza Siena Bologna Vicenza Catania Brescia Modena Udine Catanzaro Pesaro Forlì 714 3 51 3 235 563 531 3 121 1 511 366 10 604 1.234 12 14 682 493 11 4 954 61 491 5 349 819 4 450 15 405 7 20 75 225 1.020 322 17 307 15 732 265 239 194 15 2 61 119 485 1 812 59 210 170 105 200 190 2.670 1.390 1.030 1.360 1.520 1.610 1.800 330 2.340 320 1.430 1.350 880 2.460 3.990 2.340 690 2.750 2.190 2.030 1.600 2.980 2.540 2.230 1.380 2.600 2.500 2. 2.960 380 2.200 400 1.440 2.420 1. 3.290 2.000 620 2.480 1.010 3.750 1.530 2.570 2.570 2. 1.960 550 2.240 2.360 2.110 2.550 2.050