TERRE E ROCCE DA SCAVO: LA NORMATIVA VIGENTE LOREDANA MUSMECI ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA
Terre escavate: non esiste un unico regime giuridico Quadro normativo segnato da una stratificazione di leggi La nozione di rifiuto e la gerarchia dei rifiuti del D.Lgs. 152/2006ciaiutaafareluce IC.E.R. ingioco: 17 05 03 /17 05 04; 1913 01 19 1302; 20 02 02
Articolo 185 Esclusioni dall'ambito di applicazione 1. Non rientrano nel campo di applicazione della Parte quarta del presente decreto: OMISSIS b) il terreno (in situ), inclusi il suolo contaminato non scavato e gli edifici collegati permanentemente al terreno, fermo restando quanto previsto dagli articoli 239 e seguenti relativamente alla bonifica di siti contaminati; c) il suolo non contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato; Ilsuolononcontaminato MA QUALE CARATTERIZZAZIONE??
Quale schema logico? D.Lgs.152/2006 Art. 185 comma 4 omissis 4. Il suolo escavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale, utilizzati in siti diversi da quelli in cui sono stati escavati, devono essere valutati ai sensi, nell'ordine, degli articoli 183, comma 1, lettera a), 184-bis e 184-ter.
Decreto-Legge 25 gennaio 2012, n. 2, coordinato con la Legge di conversione 24 marzo 2012, n. 28 Art. 3 Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti COME MODIFICATO DALLA Legge 98/2013 1. Ferma restando la disciplina in materia di bonifica dei suoli contaminati, i riferimenti al «suolo» contenuti all'articolo 185, commi 1, lettere b) e c), e 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, si interpretano come riferiti anche alle matrici materiali di riporto di cui all'allegato 2 alla parte IV del medesimo decreto legislativo, costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica,qualiresiduiescartidiproduzioneediconsumo,edi terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.";
Disposizioni in materia ambientale 3. All'articolo 3 del decreto-legge 25 gennaio 2012, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni: (Interpretazione autentica dell'articolo 185 del decreto legislativo n. 152 del 2006, disposizioni in materia di matrici materiali di riporto e ulteriori disposizioni in materia di rifiuti) a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", costituite da una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri."; b)icommi 2e3sonosostituitidaiseguenti: "2.. OMISSIS Ai fini dell'applicazione dell'articolo 185, comma 1, lettere b) e c), del decreto legislativo n. 152 del 2006, le matrici materiali di riporto devono essere sottoposte a test di cessione effettuato sui materiali granulari ai sensi dell'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta ufficiale 16 aprile 1998, n. 88, ai fini delle metodiche da utilizzare per escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee e, ove conformi ai limiti del test di cessione, devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti contaminati.
continua Articolo 41 Disposizioni in materia ambientale 3. Le matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione sono fonti di contaminazione e come tali devono essere rimosse o devono essere rese conformi ai limiti del test di cessione tramite operazioni di trattamento che rimuovano i contaminanti o devono essere sottoposte a messa in sicurezza permanente utilizzando le migliori tecniche disponibili e a costi sostenibili che consentano di utilizzare l'area secondo la destinazione urbanistica senza rischi per la salute. 3-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 49 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, i materiali di scavo provenienti dalle miniere dismesse, o comunque esaurite, collocate all'interno dei siti di interesse nazionale, possono essere utilizzati nell'ambito delle medesime aree minerarie per la realizzazione di reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, miglioramenti fondiari o viari oppure altre forme di ripristini e miglioramenti ambientali, a condizione che la caratterizzazione di tali materiali, tenuto conto del valore di fondo naturale, abbia accertato concentrazioni degli inquinanti che si collocano al di sotto dei valori di cui all'allegato 5 alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi ai limiti del test di cessione da compiere con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta ufficiale n. 88 del 16 aprile 1998, e successive modificazioni. TEST CESSIONE E (?) RELATIVI LIMITI QUELLI DELL ALLEGATO 3 AL D.M. 05/02/1998 Appendice A alla Norma UNI 10802:2005 che richiama la metodica UNI EN 12457-2
Disposizioni ambientali 3-ter. Le aree sulle quali insistono i materiali di cui al comma 3-bis, ricorrendo le medesime condizioni ivi previste per i suoli e per le acque sotterranee, sono restituite agli usi legittimi. Ai fini di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall Agenzia regionale della protezione dell ambiente (ARPA) competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici.
DM 5/2/1998 (µg/l) Dlgs 152/2006-Tabella 2 (µg/l) Ag 10 Al 200 Amianto (mg/l) 30 As 50 10 B 1.000 Ba 1.000 Be 10 4 Be Cd 5 5 Cloruri (mg/l) 200 CN 50 50 Co 250 50 Cr totale 50 50 Cr VI 5 Cu 50 1.000 Fe 200 Fluoruri 1.500 1.500 Hg 1 1 Mn 50 Ni 10 20 Nitrati (mg/l) 50 500 Nitriti Pb 50 10 ph 5,5-12 Sb 5 Se 10 10 Sn Solfati (mg/l) 250 250 Solfiti (come SOɜ) Sofuri (come H₂S) Ta 2 V 250 50 (ISS) Zn 3.000 3.000 BOD₅ (mg/l) COD (mg/l) 30 Solidi sospesi totali (mg/l) Fosforo totale (mg/l) Azoto totale (mg/l) Azoto ammoniacale (come NH4) (mg/l) Azoto nitroso (come N) (mg/l) Azoto nitrico (come N) (mg/l) Grassi e oli animali e vegetali (mg/l) Idrocarburi totali 350
continua Articolo 41-bis Ulteriori disposizioni in materia di terre e rocce da scavo 1. In relazione a quanto disposto dall'articolo 266, comma 7, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, in deroga a quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare10 agosto2012, n. 161, i materiali dascavodi cui all'articolo1, comma1, letterab), del citato regolamento, prodotti nel corso di attività e interventi autorizzati in base alle norme vigenti, sono sottoposti al regime di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, e successive modificazioni, se il produttore dimostra: a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati; b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale; c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime; d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere..omissis.
D.Lgs. n. 152/2006 D.M. n. 161/2012 BONIFICA DEL SITO EX TITOLO V PARTE IV SUPERAMENTO DELLE C.S.C. Tab. 1 col. B ALLEGATO n.5 CARATTERIZZAZIONE PRELIMINARE E/O IN CORSO D OPERA: 1. Allegati D.M. 161 se sito qualsiasi 2. Secondo D.Lgs. 152/2006 se trattasi di sito in bonifica GESTIONE TERRE & ROCCE col Piano di Utilizzo Procedura amministrativa EVENTUALE STOCCAGGIO PROVVISORIO APPALTO PUBBLICO PRIVATO POSSIBILITA AMMINISTRATIVE: SUBAPPALTO NUOVO UTILIZZATORE SITO INTERMEDIO STOCCAGGIO CONFERIMENTO ED AVVENUTO UTILIZZO: AUTOCERTIFICAZIONE (D.A.U.)
D.Lgs. n. 152/2006 D.M. n. 161/2012 BONIFICA DEL SITO EX TITOLO V PARTE IV SUPERAMENTO DELLE C.S.C. Tab. 1 col. B ALLEGATO n.5 CONFORMITA ALLA TABELLA 4.1 GESTIONE TERRE & ROCCE col Piano di Utilizzo ma prima fare la caratterizzazione CARATTERIZZAZIONE PRELIMINARE E/O IN CORSO D OPERA: SE E UN SITO QUALSIASI RIUTILIZZO Allegati D.M. 161/2012
Iparametridaconsideraresonoiseguenti:exall. 4 D.M. 161/2012Tab. 4.1 Arsenico Cadmio Cobalto Nichel Piombo Rame Zinco Mercurio I LIMITI? SONO QUELLI DELLA TABELLA n. 1 ALLEGATO 5 TITOLO V PARTE IV D.Lgs. N. 152/2006 Idrocarburi C>12 Cromo totale Cromo VI Amianto BTEX* IPA* *Daeseguirenelcasoincuil areadascavosicollochia20mdidistanzadainfrastruttureviarie di grande comunicazione, e ad insediamenti che possono aver influenzato le caratteristiche del sito mediante ricaduta delle emissioni in atmosfera. Gli analiti da ricercare sono quelli elencati nellatabella1allegato5partequarta,titolov,deldecretolegislativo 152del2006es.m.i.
Nel caso in cui in sede progettuale sia prevista una produzione di materiale di scavo compresa tra i 6.000 ed i 150.000 metri cubi, non è richiesto che, nella totalità dei siti in esame, le analisi chimiche dei campioni di materiale da scavo siano condotte sulla lista completa delle sostanze di Tabella 4.1 Sopra 150.000 metri cubi tutti i parametri di Tab. 4.1? non specificato Sotto 6.000 metri cubi come ci si dovrebbe comportare? non specificato
D.Lgs. n. 152/2006 D.M. n. 161/2012 riutilizzo del materiale BONIFICA DEL SITO EX TITOLO V PARTE IV SUPERAMENTO DELLE C.S.C. Tab. 1 col. B ALLEGATO n.5 vale la destinazione urbanistica del sito di destinazione GESTIONE TERRE & ROCCE col Piano di Utilizzo ma prima fare la caratterizzazione CARATTERIZZAZIONE PRELIMINARE E/O IN CORSO D OPERA: CONFORMITA ALLA TAB 1 ALL. 1 P. Quarta Titolo V D.Lgs. 152/2006 RIUTILIZZO E UN SITO IN BONIFICA Allegati D.Lgs. 152/2006 requisiti dettati da ARPA/APPA
Conseguenze pratiche: operazione autorizzata comunque nell ambito di un progetto specifico di natura edilizia Il progetto che implica la produzione di Terre & Rocce deve prevederne il destino Quando il riutilizzo è sul suolo si deve provvedere alla caratterizzazione per esclusione con i limiti tabellari completi di Tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del D. Lgs. n. 152/2006, secondo le caratteristiche urbanistiche e di fondo la destinazione ad un successivo ciclo di produzione la norma diviene di fatto irrealizzabile perché non esistendo criteri oggettivi si dovrebbe di volta in volta studiare il singolo caso di riutilizzo per quanto concerne le normali pratiche industriali e di cantiere ci sipuòriferireaquelledescritteinallegato3al D.M. n. 161/2012
Considerazioni conclusive: una procedura di gestione complessa che si deve dipanare tra individuazione del: tipodiopera quantitativi coinvolti eventuale presenza di riporti di origine antropica valutazione analitica rispetto al sito di produzione e quello di destino intersezione con le normative che disciplinano: bonifiche, rifiuti, procedure semplificate di gestione rifiuti, procedimenti AIA o VIA, opere pubbliche e/o di natura edilizia.
La gestione delle terre e rocce da scavo alla luce del D.M. 10 agosto 2012, n. 161
A. Livello di approfondimento del Piano di Utilizzo B. Modalità di realizzazione delle indagini e dei collaudi C. Valutazione del livello di fondo D. Definizione di area contaminata/non contaminata
A. Livello di approfondimento del Piano di Utilizzo Il Piano di Caratterizzazione ed il Piano di Utilizzo sono in qualche modo sovrapponibili o intercambiabili? Al f ine di esplicitare quanto richiesto il Piano di Utilizzo deve avere, anche in riferimento alla caratterizzazione dei materiali da scavo, i seguenti elementi per tutte i siti interessati dalla produzione alla destinazione, ivi comprese aree temporanee, viabilità, ecc.: 1. Inquadramento territoriale 2. Inquadramento urbanistico 3. Inquadramento geologico ed idrogeologico 4. Descrizione delle attività svolte sul sito 5. Piano di campionamento e analisi
B. Modalità di realizzazione delle indagini e dei collaudi Le modalità di esecuzione dei campionamenti e delle indagini non sono sovrapponibili D.lgs.152/06 Modalità di esecuzione sondaggi e piezometrì I sondaggi saranno eseguiti, per quanto possibile, mediante carotaggio continuo a infissione diretta, rotazione/rotopercussione a secco, utilizzando un carotiere di diametro idoneo ed evitando fenomeni di surriscaldamento Regolamento 161/2012 Procedure di campionamento in fase di progettazione La caratterizzazione ambientale dovrà essere eseguita preferibilmente mediante scavi esplorativi (pozzetti o trincee) ed in subordine con sondaggi a carotaggio
C. Valutazione del livello di fondo Poiché l art. 242 del D.Lgs. n. 152/2006 richiede la notifica agli enti del superamento accertato dei limiti di qualità per il suolo a fronte del superamento delle CSC, l operatore dovrà comunque notificare la potenziale contaminazione riscontrata, salva la riserva di approfondimento di indagine per valutare i valori di fondo? E un criterio estremamente interessante ma il regolamento non comprende le modalità di accertamento e verifica della sussistenza di valori di fondo compatibili con le concentrazioni riscontrate nel sito, lasciando aperti problemi rilevanti: 1) indeterminatezza 2) assunzione di responsabilità da parte dell ente valutatore 3)problemidiverificadiretta inareeesternealsitodiscavo
D. Definizione di area contaminata/non contaminata Il Piano di Utilizzo prevede l effettuazione di indagini storiche e la scelta del set analitico con riferimento ad attività antropiche ed ad eventuali contaminazioni sempre di origine antropica: i risultati dell'indagine conoscitiva dell'area di intervento (fonti bibliografiche, studi pregressi, fonti cartografiche, ecc) con particolare attenzione alle attività antropiche svolte nel sito o di caratteristiche naturali dei siti che possono comportare la presenza di materiali con sostanze specifiche; le modalità di campionamento, preparazione dei campioni ed analisi con indicazione del set dei parametri analitici considerati che tenga conto della composizione naturale dei materiali da scavo, delle attività antropiche pregresse svolte nel sito di produzione e delle tecniche di scavochesiprevedediadottareechecomunqueesplicitiquantoindicatoagli allegati 2 e4del presente Regolamento; è possibile applicare un Piano di Utilizzo su aree potenzialmente contaminate e sulle quali non è attivo un procedimento di bonifica (art.5, comma 5 DM 161/2012)? In tal caso si dovrebbe ricorrere all art 242 del D.lgs.152/06