Deliberazione n. 459/2013/PRSP-INPR REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE DEI CONTI SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL VENETO Nell adunanza del 17 dicembre 2013, composta da: Dott. Claudio IAFOLLA Dott.ssa Elena BRANDOLINI Dott. Giampiero PIZZICONI Dott. Tiziano TESSARO Dott. Francesco MAFFEI Dott.ssa Francesca DIMITA Presidente Consigliere Referendario, relatore Referendario Referendario Referendario VISTI gli artt. 81, 97, 100, 117 e 119 della Costituzione; VISTO il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni; VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20; VISTO il Regolamento per l organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti con il quale è stata istituita in ogni Regione ad autonomia ordinaria una Sezione regionale di controllo, deliberato dalle Sezioni Riunite in data 16 giugno 2000, modificato con le deliberazioni delle Sezioni riunite n. 2 del 3 luglio 2003 e n. 1 del 17 dicembre 2004, e da ultimo con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229, del 19 giugno 2008;
VISTO il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 recante il Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali; VISTA la legge 5 giugno 2003 n. 131; VISTA la legge 23 dicembre 2005, n. 266, art. 1, commi 166 e seguenti; VISTA la legge 31 dicembre 2009, n.196; VISTO il decreto legge n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in legge n. 213 del 7 dicembre 2012; VISTA la deliberazione della Sezione delle autonomie della Corte dei conti n. 10/SEZAUT/2012/INPR recante Linee guida cui devono attenersi, ai sensi dell articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, gli organi di revisione economico-finanziaria degli enti locali nella predisposizione della relazione sul bilancio di previsione dell esercizio 2012 e rendiconto 2011 ; VISTA la propria deliberazione n. 110/2013/PRSP (Comune di Feltre) dalla quale emergevano alcuni aspetti problematici nel rapporto tra il comune destinatario della pronuncia di accertamento e la società partecipata BIM Gestione Servizi Pubblici s.p.a.; VISTA la nota in data 5 maggio 2013 prot. n. 2477, avente ad oggetto: controllo ex art 148 e 148 bis D.L.174/2012, Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.a.. Richiesta relazione dettagliata dei rapporti finanziari intercorrenti tra organismo societario ed ente socio con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e 2
chiarimenti a tutti i comuni della provincia di Belluno detentori di partecipazione azionaria nella Società Gestione Servizi Integrati s.p.a. in merito alla consistenza dei propri rapporti debitori/creditori la detta società; ESAMINATE le risposte dei comuni destinatari della provincia di Belluno pervenute a seguito della richiamata richiesta istruttoria; ESAMINATA la copiosa documentazione istruttoria fatta pervenire dai comuni interessato ed in particolare le informative presentate dei seguenti comuni: 1. Agordo: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. 4652 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 2990 del 21/05/2013); 2. Alano di Piave: con risposta istruttoria del 16/05/2013 prot n. 2843 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 2880 del 17/05/2013); 3. Alleghe: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. n. 3312 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 2992 del 21/05/2013); 4. Arsiè: con risposta istruttoria del 17/05/2013 prot. n. 2756 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 2995 del 21/05/2013); 5. Auronzo di Cadore: con risposta istruttoria del 23/05/2013 prot. n. 4568 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3170 del 24/05/2013); 6. Belluno: con risposta istruttoria del 21/05/2013 prot. n. 13484 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3001 del 21/05/2013); 3
7. Calalzo di Cadore: con risposta istruttoria del 31/05/2013 prot. 2694 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3394 del 4/06/2013); 8. Canale d Agordo: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot n. 3003 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 2972 del 21/05/2013); 9. Castellavazzo: con risposta istruttoria del 16/05/2013 prot. n. 2614 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 2987 del 21/05/2013); 10. Cencenighe Agordino: con risposta istruttoria del 30/05/2013 prot. n. 2188 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3456 del 5/06/2013); 11. Casiomaggiore: con risposta istruttoria del 10/06/2013 prot. n. 4148 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3652 dell 11/06/2013); 12. Chies D Alpago: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. n. 2274 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 2988 del 21/05/2013); 13. Cibiana di Cadore: con risposta istruttoria del 18/06/2013 prot. 1767 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 4023 del 21/06/2013); 14. Colle di Santa Lucia: con risposta istruttoria del 31/05/2013 prot n. 1939 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3327 del 03/06/2013); 15. Comelico Superiore: con risposta istruttoria del 28/05/2013 4
prot. n. 3628 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3228 del 29/05/2013); 16. Cortina D Ampezzo: con risposta istruttoria del 20/06/2013 prot. n. 12779 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 4012 del 20/06/2013); 17. Domegge di Cadore: con risposta istruttoria del 21/05/2013 prot. n. 2377 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3178 del 24/05/2013); 18. Danta di Cadore: con risposta istruttoria del 13/06/2013 prot. n. 1856 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3966 del 18/06/2013); 19. Farra D Alpago: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. 2730 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 2973 del 21/05/2013); 20. Forno di Zoldo: con risposta istruttoria del 11/06/2013 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 4007 del 19/06/2013); 21. Feltre: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. n. 8449 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 2994 del 21/05/2013); 22. Fonzaso: con risposta istruttoria dell 11/06/2013 prot. n. 2994 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3805 del 12/06/2013); 23. Gosaldo: con risposta istruttoria del 17/05/2013 prot. n. 2417 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 2974 del 21/05/2013) 5
24. La Valle Agordina: con risposta istruttoria del 30/05/2013 prot. n. 2005 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3325 del 3/06/2013); 25. Lamon: con risposta istruttoria del 3/06/2013 prot. 2218 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3352 del 4/06/2013); 26. Lentiai: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot n. 3279 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 2991 del 21/05/2013); 27. Livinallongo del Col di Lana: con risposta istruttoria del 30/05/2013 prot. n. 4510 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3324 del 3/06/2013); 28. Limana: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. n. 5881 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 2996 del 21/05/2013); 29. Lorenzago di Cadore: con risposta istruttoria del 30/05/2013 prot. n. 2054 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3296 del 30/05/2013); 30. Lozzo di Cadore: con risposta istruttoria del 22/05/2013 prot. n. 2279 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3074 del 22/05/2013); 31. Longarone: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. 5255 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3002 del 21/05/2013); 32. Mel: con risposta istruttoria del 21/05/2013 prot n. 6447 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3185 del 24/05/2013); 6
33. Pedavena: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. n. 3252 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3000 del 21/05/2013); 34. Pieve di Cadore: con risposta istruttoria del 13/06/2013 prot. n. 6161 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3932 del 14/06/2013); 35. Quero: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. n. 3071 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 2985 del 21/05/2013); 36. Perarolo di Cadore: con risposta istruttoria del 29/05/2013 prot. n. 2220 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3457 del 5/06/2013); 37. Pieve D Alpago: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. 2959 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 2986 del 21/05/2013); 38. Ponte nelle Alpi: con risposta istruttoria del 30/05/2013 prot n. 5797 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3297 del 30/05/2013); 39. Puos D Alpago: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. n. 3481 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 2976 del 21/05/2013); 40. Rivamonte Agordino: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. n. 1740 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 2980 del 21/05/2013); 41. Rocca Pietore: con risposta istruttoria del 21/05/2013 prot. 7
n. 2651 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3017 del 22/05/2013); 42. San Gregorio nelle Alpi : con risposta istruttoria del 18/05/2013 prot. n. 1965 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 2998 del 21/05/2013); 43. S. Pietro di Cadore: con risposta istruttoria del 24/05/2013 prot. 2423-2441 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3181 del 24/05/2013); 44. San Tomaso Agordino: con risposta istruttoria del 27/05/2013 prot. n. 2906 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3219 del 29/05/2013); 45. Santa Giustina in Colle: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. n. 4819 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 2989 del 21/05/2013); 46. Ospitale di Cadore: con risposta istruttoria del 12/06/2013 prot. n. 1326 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3933 del 14/06/2013); 47. Falcade: con risposta istruttoria del 10/06/2013 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3938 del 14/06/2013) 48. Santo Stefano di Cadore: con risposta istruttoria del 16/05/2013 prot. n. 2772 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 2807 del 17/05/2013); 49. Sedico: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. 9408 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 2978 del 21/05/2013); 50. Seren del grappa: con risposta istruttoria del 18/05/2013 8
prot n. 3071 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 2997 del 21/05/2013); 51. Selva di Cadore: con risposta istruttoria del 31/05/2013 prot. n. 2620 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3549 del 06/06/2013); 52. Sospirolo: con risposta istruttoria del 22/05/2013 prot. n. 4013 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3084 del 22/05/2013); 53. Soverzene: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. n. 1393 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 2982 del 21/05/2013); 54. Sovramonte: con risposta istruttoria dell 1/06/2013 prot. n. 1820 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3477 del 06/06/2013); 55. Taibon Agordino: con risposta istruttoria del 27/05/2013 prot. 3766 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3218 del 29/05/2013); 56. Comune di San Vito di Cadore: con risposta istruttoria del 13/06/2013 prot n. 3897 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3963 del 18/06/2013); 57. Tambre: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. n. 1621 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 2981 del 21/05/2013); 58. Trichiana: con risposta istruttoria del 21/05/2013 prot. n. 5121 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3128 del 9
24/05/2013); 59. Vallada Agordina: con risposta istruttoria del 3/06/2013 prot. n. 2469 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3395 del 4/06/2013); 60. Valle di Cadore: con risposta istruttoria del 24/05/2013 prot. n. 3217 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3326 del 3/06/2013); 61. Vas: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. 2296 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 2984 del 21/05/2013); 62. Vigo di Cadore: con risposta istruttoria del 25/05/2013 prot n. 2201 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3247 del 29/05/2013); 63. Vodo di Cadore: con risposta istruttoria del 19/05/2013 prot. n. 1977 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 2975 del 21/05/2013); 64. Voltago Agordino: con risposta istruttoria del 10/06/2013 prot. n. 2491 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 3641 dell 11/06/2013); 65. Zoldo Alto: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. n. 2129 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 2993 del 21/05/2013); 66. Zoppè di Cadore: con risposta istruttoria del 20/05/2013 prot. n. 1086 (acquisita al prot. C.d.c. prot. n. 2983 del 21/05/2013); VISTA la nota in data 26 novembre 2013 prot. n. 6801, avente ad 10
oggetto: Richiesta documentazione/informazione Società BIM GSP SPA con la quale il magistrato istruttore chiedeva notizie e chiarimenti al comune di Cortina d Ampezzo in relazione alla consistenza dell esposizione debitoria della propria partecipata BIM GSP spa per il periodo 2008-2012; VISTA la nota di risposta a detta richiesta pervenuta dal comune di Cortina d Ampezzo in data 3 dicembre 2013 prot. n. 6876; VISTA l ordinanza presidenziale n. 128/2013, che ha deferito la questione all esame collegiale della Sezione per la pronuncia di accertamento di cui al D.L. n. 174 del 10 ottobre 2012 convertito in L. n. 213 del 7 dicembre 2012; UDITO il magistrato relatore, dott. Giampiero Pizziconi; FATTO La Sezione, con propria deliberazione n. 110/2013/PRSP adottata a seguito dell esame della relazione sul bilancio di previsione del Comune di Feltre per l esercizio finanziario 2012, accertava che l ente in questione ricorreva con continuità ad anticipazioni di tesoreria anche e soprattutto a causa della mancata riscossione di nel corso degli ultimi esercizi, dei crediti vantati verso la propria partecipata BIM Gestione Servizi Pubblici S.p.a. (di seguito BIM G.S.P.), crediti iscritti quali residui attivi nel bilancio comunale. Emergeva, in particolare, l elevato ammontare di detti crediti che a partire dall anno 2009 e fino all anno 2012 assommavano circa euro 2.089.204,53 (delibera 110/2013/PRSP pag. 6, anche se da successiva nota pervenuta alla Sezione in data 20 maggio 2013-11
prot. 0002994 del 21 maggio 2013 - detti valori al 31 dicembre 2013 sembrerebbero ridursi a 2.054.217,54). Dalla complessa interlocuzione istruttoria con il comune di Feltre emergeva una consolidata difficoltà dell ente nella riscossione dei crediti vantati verso la propria partecipata a fronte dell esistenza di un contratto di servizio con la detta BIM GSP, difficoltà già nota al magistrato relatore in quanto numerosi enti della provincia di Belluno avevano rappresentato in sede di istruttoria finalizzata al controllo della sana gestione finanziaria degli enti locali ex art. 1 commi 166 e ss. della legge 296/2005, che molti dei crediti iscritti quali residui attivi in bilancio non risultavano riscossi per inadempienze dei debitori. Crediti, la maggior parte dei quali, riferibili ai rapporti con la propria partecipata BIM GSP. Alla luce delle esposte criticità riguardanti molti dei comuni bellunesi, il magistrato istruttore, al fine di verificare complessivamente il rapporto debiti/crediti tra enti soci e BIM GSP ed al fine di verificare quanto la mancata riscossione degli stessi possa negativamente incidere sulla gestione finanziaria degli enti soci, inviava a tutte le amministrazioni locali partecipanti alla detta società una richiesta istruttoria in data 5 maggio 2013 avente ad oggetto Relazione dettagliata dei rapporti finanziari intercorrenti tra organismo societario ed ente socio. Nella predetta nota tra l altro si richiedevano: una dettagliata relazione in ordine ai flussi finanziari intercorsi con la Società partecipata Bim, Gestione Servizi 12
Pubblici, da cui si evincessero i rapporti debito-credito tra Comune e Società partecipata per il periodo dal 2007 al 2012 ed in atto; tutte le iniziative intraprese dall'ente per esercitare in detto periodo i propri diritti di socio azionista; la predisposizione di una tabella con la consistenza degli eventuali residui attivi derivanti da crediti vantati dall'ente nei confronti della società in oggetto nel medesimo periodo (2007-2012), la relativa collocazione in bilancio e l'incidenza di detti residui sulla formazione dell'avanzo di amministrazione. Nelle risposte istruttorie, citate in preambolo, emergeva un complesso quadro debitorio/creditorio tra i 66 enti locali soci che avevano replicato alle richieste della Sezione (alcuni comuni della provincia non risultano soci della BIM GSP) e BIM GSP, evidenziandosi, tra l altro (come sintetizzato nella tabella A che segue) che: dal 2007 al 2012 il credito complessivo vantato dagli enti locali soci verso BIM GSP si attesta a circa 21.226.546 euro (Tabella A di seguito riportata); nello stesso periodo il debito complessivo degli enti soci verso la partecipata ammonta a circa 646.558 euro (Tabella B di seguito riportata); il credito vantato dagli enti locali bellunesi verso BIM GSP SPA è così ripartito: euro 130.709,32 per l anno 2007, euro 13
353.627,00 per l anno 2008, euro 2.668.439,51 per l anno 2009, euro 4.896.695,03 per l anno 2010, euro 5.048.713,51 per l anno 2011 ed euro 8.128.362,38 per l anno 2012 (Tabella C di seguito riportata). un numero limitato di enti locali (vedasi successiva tabella D) ha provveduto, a titolo prudenziale, alla creazione di un apposito accantonamento per far fronte ad eventuali problemi insorgenti con la BIM GSP in merito alla riscossione dei crediti di cui si è detto per un importo complessivo pari a 3.756.528 euro; i comuni di Alano di Piave, Quero, San Nicolò di Comelico e Vas hanno dichiarato di non avere nessun rapporto di credito e di debito se non limitatamente alla sola quota di partecipazione. TABELLA A (crediti totali per anno) Esercizio crediti 2007 Totale 130.709,32 2008 Totale 353.627,00 2009 Totale 2.668.439,51 2010 Totale 4.896.695,03 2011 Totale 5.048.713,51 2012 Totale 8.128.362,38 Totale complessivo 21.226.546,75 TABELLA C (crediti dei singoli comuni distinti per anno) COMUNE Esercizio crediti Alleghe 2007 5.345,15 Belluno 2007 124.142,24 Borca di Cadore 2007 821,93 Cibiana di Cadore 2007 La Valle Agordina 2007 400,00 2007 Totale 130.709,32 14
Alleghe 2008 90.023,05 Auronzo 2008 6.245,32 Belluno 2008 233.763,20 La Valle Agordina 2008 4.420,42 Mel 2008 10.994,01 Santa Giustina 2008 7.677,00 Vodo di Cadore 2008 504,00 Zoppè di Cadore 2008-2008 Totale 353.627,00 Agordo 2009 39.133,25 Alleghe 2009 78.582,80 Arsiè 2009 41.312,92 Auronzo 2009 6.387,02 Belluno 2009 41.737,27 Borca di Cadore 2009 2.644,20 Calalzo di Cadore 2009 17.914,13 Canale D'Agordo 2009 887,90 Cencenighe Agordino 2009 371,04 Cesiomaggiore 2009 15.911,35 Chies D'Alpago 2009 1.204.954,69 Cibiana di Cadore 2009 972,35 Colle Santa Lucia 2009 7.332,82 Comelico Superiore 2009 68.159,06 Domegge di Cadore 2009 21.332,42 Falcade 2009 13.393,13 Farra D'Alpago 2009 14.746,02 Feltre 2009 322.224,32 Forno di Zoldo 2009 13.486,47 Gosaldo 2009 9.362,43 La Valle Agordina 2009 4.311,28 Lamon 2009 59.573,58 Lentiai 2009 2.172,80 Limana 2009 10.427,95 Livinallongo Del Col di Lana 2009 3.395,90 Longarone 2009 14.775,91 Lorenzago di Cadore 2009 25.034,90 Lozzo di Cadore 2009 26.438,24 Mel 2009 63.536,44 Perarolo di Cadore 2009 1.479,66 Pieve D'Alpago 2009 27.292,05 Pieve di Cadore 2009 13.492,44 Ponte Nelle Alpi 2009 189.554,33 Puos D'Alpago 2009 3.444,96 Rivamonte Agordino 2009 6.454,71 15
San Vito di Cadore 2009 71.910,36 Santa Giustina 2009 48.582,57 Sappada 2009 14.518,01 Sedico 2009 41.036,63 Seren Del Grappa 2009 25.175,05 Selva di Cadore 2009 29.047,40 Soverzene 2009 8.675,13 Sovramonte 2009 1.814,20 Taibon Agordino 2009 5.781,60 Tambre 2009 6.191,00 Vallada Agordina 2009 2.584,96 Vigo di Cadore 2009 7.235,31 Vodo di Cadore 2009 9.151,10 Voltago Agordino 2009 4.989,81 Zoldo Alto 2009 18.488,04 Zoppè di Cadore 2009 1.027,60 2009 Totale 2.668.439,51 Agordo 2010 128.250,94 Alleghe 2010 249.380,23 Arsiè 2010 100.590,70 Auronzo 2010 174.565,29 Belluno 2010 124.142,24 Borca di Cadore 2010 4.915,13 Calalzo di Cadore 2010 57.430,97 Canale D'Agordo 2010 6.840,78 Castellavazzo 2010 4.191,72 Cencenighe Agordino 2010 2.592,08 Cesiomaggiore 2010 108.944,19 Chies D'Alpago 2010 - Cibiana di Cadore 2010 1.944,70 Colle Santa Lucia 2010 17.189,08 Comelico Superiore 2010 145.565,24 Domegge di Cadore 2010 54.045,31 Falcade 2010 125.607,24 Farra D'Alpago 2010 89.370,46 Feltre 2010 455.074,44 Fonzaso 2010 41.650,26 Forno di Zoldo 2010 100.029,22 Gosaldo 2010 11.207,65 La Valle Agordina 2010 5.515,41 Lamon 2010 115.795,25 Lentiai 2010 3.550,90 Limana 2010 46.785,95 Livinallongo Del Col di Lana 2010 13.906,78 16
Longarone 2010 153.880,74 Lorenzago di Cadore 2010 23.820,86 Lozzo di Cadore 2010 44.934,36 Mel 2010 136.866,92 Perarolo di Cadore 2010 10.933,04 Pieve D'Alpago 2010 56.176,50 Pieve di Cadore 2010 84.715,41 Ponte Nelle Alpi 2010 346.779,03 Puos D'Alpago 2010 18.891,88 Rivamonte Agordino 2010 9.502,51 Rocca Pietore 2010 84.832,00 San Vito di Cadore 2010 88.789,36 Santa Giustina 2010 176.274,03 Sappada 2010 33.283,52 Sedico 2010 106.514,55 Seren Del Grappa 2010 64.602,94 Selva di Cadore 2010 44.293,75 Sospirolo 2010 35.111,82 Soverzene 2010 15.338,18 Sovramonte 2010 7.277,49 Taibon Agordino 2010 5.307,76 Tambre 2010 22.676,81 Vallada Agordina 2010 3.073,56 Valle di Cadore 2010 66.645,08 Vigo di Cadore 2010 35.845,14 Vodo di Cadore 2010 16.956,72 Voltago Agordino 2010 6.391,64 Zoldo Alto 2010 77.300,00 Zoppè di Cadore 2010 930.597,27 2010 Totale 4.896.695,03 Agordo 2011 25,38 Alleghe 2011 446.964,82 Arsiè 2011 41.640,41 Auronzo 2011 552.077,16 Belluno 2011 347.939,42 Borca di Cadore 2011 13.345,07 Calalzo di Cadore 2011 86.755,07 Canale D'Agordo 2011 365.908,22 Cencenighe Agordino 2011 5.909,43 Cesiomaggiore 2011 99.040,38 Cibiana di Cadore 2011 1.944,70 Colle Santa Lucia 2011 17.010,36 Comelico Superiore 2011 213.712,90 Domegge di Cadore 2011 30.297,04 17
Falcade 2011 161.107,38 Farra D'Alpago 2011 98.840,92 Feltre 2011 539.020,54 Fonzaso 2011 58.712,72 Forno di Zoldo 2011 131.615,83 Gosaldo 2011 20.004,57 La Valle Agordina 2011 5.538,46 Lamon 2011 152.773,84 Lentiai 2011 28.885,18 Limana 2011 42.144,62 Livinallongo Del Col di Lana 2011 14.004,84 Longarone 2011 58.303,55 Lorenzago di Cadore 2011 12.892,00 Lozzo di Cadore 2011 53.418,45 Mel 2011 145.640,24 Perarolo di Cadore 2011 9.607,00 Pieve D'Alpago 2011 54.620,90 Pieve di Cadore 2011 41.542,24 Ponte Nelle Alpi 2011 344.243,86 Puos D'Alpago 2011 19.109,80 Rivamonte Agordino 2011 9.744,62 Rocca Pietore 2011 72.502,94 San Vito di Cadore 2011 130.394,34 Sappada 2011 33.577,90 Sedico 2011 102.469,23 Seren Del Grappa 2011 64.302,94 Selva di Cadore 2011 28.641,11 Sospirolo 2011 43.466,12 Soverzene 2011 15.360,59 Sovramonte 2011 7.990,48 Taibon Agordino 2011 11.427,00 Tambre 2011 22.724,85 Vallada Agordina 2011 28.267,41 Valle di Cadore 2011 119.148,24 Vigo di Cadore 2011 39.769,14 Vodo di Cadore 2011 16.994,14 Voltago Agordino 2011 6.368,70 Zoldo Alto 2011 60.000,00 Zoppè di Cadore 2011 20.966,46 2011 Totale 5.048.713,51 Agordo 2012 62.898,12 Alleghe 2012 527.972,26 Arsiè 2012 41.799,97 Auronzo 2012 383.731,00 18
Belluno 2012 329.347,72 Borca di Cadore 2012 8.895,22 Calalzo di Cadore 2012 86.451,21 Canale D'Agordo 2012 210.104,00 Castellavazzo 2012 3.301,26 Cencenighe Agordino 2012 23.308,43 Cesiomaggiore 2012 99.471,38 Chies D'Alpago 2012 358.778,81 Cibiana di Cadore 2012 1.944,70 Colle Santa Lucia 2012 39.474,12 Comelico Superiore 2012 278.983,65 Cortina D'Ampezzo 2012 1.086.458,29 Danta di Cadore 2012 32.338,15 Domegge di Cadore 2012 56.450,54 Falcade 2012 286.743,24 Farra D'Alpago 2012 99.737,95 Feltre 2012 659.488,67 Fonzaso 2012 6.098,02 Forno di Zoldo 2012 65.066,48 Gosaldo 2012 2.022,54 La Valle Agordina 2012 5.590,21 Lamon 2012 116.728,21 Lentiai 2012 2.293,20 Limana 2012 55.918,42 Livinallongo Del Col di Lana 2012 27.933,38 Longarone 2012 59.462,99 Lorenzago di Cadore 2012 - Lozzo di Cadore 2012 176.746,24 Mel 2012 157.585,60 Ospitale di Cadore 2012 153.059,05 Pedavena 2012 350.655,63 Perarolo di Cadore 2012 8.005,08 Pieve D'Alpago 2012 57.566,98 Pieve di Cadore 2012 135.249,66 Ponte Nelle Alpi 2012 277.224,61 Puos D'Alpago 2012 19.319,75 Rivamonte Agordino 2012 10.027,61 Rocca Pietore 2012 133.449,23 San Gregorio Nelle Alpi 2012 62.716,93 San Pietro di Cadore 2012 56.133,32 San Tomaso Agordino 2012 48.115,00 San Vito di Cadore 2012 32.244,31 Santa Giustina 2012 167.757,93 Santo Stefano 2012 60.000,00 19
Sappada 2012 25.687,26 Sedico 2012 117.707,99 Seren Del Grappa 2012 65.040,94 Selva di Cadore 2012 108.614,14 Sospirolo 2012 44.885,34 Soverzene 2012 8.675,13 Sovramonte 2012 7.954,02 Tambre 2012 21.676,99 Trichiana 2012 452.190,07 Vallada Agordina 2012 99.645,02 Valle di Cadore 2012 95.230,18 Vigo di Cadore 2012 44.625,40 Vodo di Cadore 2012 17.014,84 Voltago Agordino 2012 7.592,72 Zoldo Alto 2012 64.860,68 Zoppè di Cadore 2012 22.312,59 2012 Totale 8.128.362,38 Totale complessivo 21.226.546,75 TABELLA B (debiti dei comuni verso la partecipata BIM) Esercizio debiti 2007 Totale 1.920,00 2008 Totale 11.960,00 2009 Totale 31.788,13 2010 Totale 83.563,35 2011 Totale 67.772,48 2012 Totale 449.554,62 Totale complessivo 646.558,58 TABELLA D (Importo dei fondi costituiti da alcuni comuni) COMUNE Importo fondo % su totale dei crediti verso la BIM Agordo 58.990,20 1,6% Alleghe 315.300,00 8,4% Borca di Cadore 5.298,96 0,1% Calalzo di Cadore 6.746,46 0,2% Canale D'Agordo 498.000,00 13,3% 20
Cencenighe Agordino 20.000,00 0,5% Cesiomaggiore 99.000,00 2,6% Colle Santa Lucia 14.000,00 0,4% Cortina D'Ampezzo 736.539,02 19,6% Falcade 92.000,00 2,4% Fonzaso 48.476,90 1,3% Forno di Zoldo 260.567,86 6,9% Longarone 286.424,19 7,6% Ospitale di Cadore 20.908,27 0,6% Perarolo di Cadore 8.300,00 0,2% Puos D'Alpago 3.534,79 0,1% Rivamonte Agordino 120.119,77 3,2% Rocca Pietore 154.381,70 4,1% San Vito di Cadore 220.434,30 5,9% Sedico 196.573,14 5,2% Soverzene 44.395,89 1,2% Trichiana 224.059,87 6,0% Vallada Agordina 80.476,63 2,1% Zoldo Alto 242.000,00 6,4% TOTALE 3.756.527,95 100,0% Peraltro, dalle richiamate risposte istruttorie, emergeva una serie di informazioni, in osservanza al richiamato contenuto delle richieste formulate dal magistrato istruttore, che di seguito si possono così sintetizzare: molti degli enti soci, nel corso degli esercizi interessati, hanno iscritto in bilancio i crediti vantati verso la BIM GSP quali residui attivi esigibili in tal modo contribuendo detti residui alla formazione dell avanzo di amministrazione; gli enti soci lamentano una difficoltà ad esercitare una governance sull attività della partecipata, atteso che la stessa opera, sulla base dell affidamento effettuato dal consorzio formato dall Ambito Territoriale Ottimale alto Piave e la verifica sul rispetto del contratto di servizio e la 21
definizione delle tariffe a garanzia dell equilibro economico societario, spetterebbero a detta Autorità d ambito. Peraltro, giova evidenziare che la cifra sopra indicata, relativa ai debiti della BIM GSP verso gli enti soci, sembrerebbe confermata, seppur con qualche distinguo, dai dati che emergono dal Report infrannuale al 30 giugno 2013 reso dal vertice societario ai soci e trasmesso nel materiale istruttorio dal comune di Alleghe a questa Sezione di controllo. Risulta, infatti, da detto report che il debito verso enti locali (pag. 20 del report) alla data del 31 dicembre 2012, sia pari a circa 20.522.000 euro dei quali 15.152.000 euro per gestione del servizio idrico e 5.360.000 euro circa per gestioni delle centraline idroelettriche. In relazione a dette circostanze la Sezione ha inteso approfondire la questione emergente dalle richiamate istruttorie atteso che: già nella richiamata deliberazione n. 110/2013/PRSP relativa al comune di Feltre si era evidenziata una preoccupante criticità nei rapporti finanziari tra l ente locale socio e la propria partecipata BIM GSP; allo stato, ben 66 enti della provincia di Belluno risultano soci pubblici della BIM GSP SPA con partecipazione egualitaria pari all 1,49% del capitale sociale (in quanto svolgente servizi essenziali sul territorio provinciale come più avanti si dirà); che dall esame di tutte le risposte pervenute a questa Corte da parte dei comuni sopra citati in relazione ai 22
rapporti finanziari intercorrenti tra organismo societario ed ente socio è emerso che ben 65 enti della provincia di Belluno vantano crediti, risalenti anche all anno 2007, con la propria partecipata BIM GSP spa come già evidenziato; che le problematiche emerse dall istruttoria relativa alla verifica del bilancio di previsione 2012 del comune di Feltre, che hanno determinato le pronunce n.110/2013/prsp e 190/2013/PRSP, in relazione al rapporto con la partecipata BIM appaiono essere comuni a tutti gli enti locali soci di detto organismo societario e che, pertanto, appare necessario fornire alle amministrazioni interessate una serie di indicazioni al fine di poter assumere le iniziative necessarie a garantire la sana gestione finanziaria e gli equilibri presenti e futuri dei propri bilanci. DIRITTO PREMESSA Come noto, la funzione di controllo sugli equilibri di bilancio spettante alla Corte dei conti è estesa a tutti gli enti territoriali dall articolo 7, comma 7, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l adeguamento dell ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), ai fini del coordinamento della finanza pubblica, in relazione al patto di stabilità interno e ai vincoli derivanti dall appartenenza dell Italia all Unione europea. L evoluzione normativa successiva, sul solco 23
di tale impostazione, con l articolo 1, commi da 166 a 172, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge finanziaria 2006), ha portato ad assegnare alla Corte dei conti un controllo diretto sui bilanci da effettuarsi anche attraverso i revisori dei conti, mediante l emanazione di apposite linee-guida (art. 1, comma 167, della legge n. 266 del 2005) (Deliberazione di questa Sezione n. 182/2013/INPR). L insegnamento della Corte costituzionale ha chiarito che il suddetto controllo è finalizzato ad assicurare, in vista della tutela dell unità economica della Repubblica e del coordinamento della finanza pubblica, la sana gestione finanziaria del complesso degli enti territoriali, nonché il rispetto del patto di stabilità interno e degli obiettivi di governo dei conti pubblici concordati in sede europea (ex plurimis, sentenze n. 198 del 2012, n. 37 del 2011, n. 179 del 2007, n. 267 del 2006) chiarendo che il relativo sindacato della Corte dei conti assume i caratteri dell'obbligatorietà, capillarità e generalità (sentenze n. 179 del 2007, n. 267 del 2006). Detto controllo, esterno, esercitato dalla Corte dei conti nei confronti degli enti locali, con l ausilio dei collegi dei revisori dei conti, è «ascrivibile alla categoria del riesame di legalità e regolarità», e che esso concorre «alla formazione di una visione unitaria della finanza pubblica, ai fini della tutela dell equilibrio finanziario e di osservanza del patto di stabilità interno» (sentenza n. 179 del 2007). In esso assume un ruolo di necessaria verifica e ausilio 24
l organo di revisione mediante la necessaria intermediazione con l ente svolta attraverso la compilazione dei questionari (Corte Costituzionale sentenza n. 198/2012). (Deliberazione di questa Sezione n. 182/2013/INPR). Peraltro appare utile ricordare come le prospettive da cui muove la verifica della Corte sono orientate tradizionalmente in chiave collaborativa, esaltandosi nel contesto normativo sopra richiamato il ruolo di un controllo dagli effetti autocorrettivi, reso da un organo esterno, neutrale, ausiliario, al servizio dello Stato-comunità (come già affermato dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 29 del 1995, n. 470 del 1997 e n. 64 del 2005) in un ottica che supera abbondantemente la dimensione statale della finanza pubblica di cui all art. 100 della Costituzione, alla luce degli artt. 97, 28, 81 e 119 (nel testo originario) dell a corte Costituzionale. Anche se recenti disposizioni normative hanno parzialmente mutato detto quadro affiancando al carattere collaborativo un aspetto più penetrante del controllo. Questo mutamento vede tra le norme principali di riferimento l art. 20, comma 12, del D.L. n. 98/2011, in relazione alle vicende elusive del Patto di stabilità; il quale da un lato riserva alle Sezioni regionali di controllo la verifica dell effettivo rispetto - in termini sostanziali - del patto di stabilità da parte dell ente locale, anche sotto il profilo della corretta qualificazione giuscontabile delle operazioni gestorie svolte nell esercizio finanziario; e, dall altro, assegna al giudizio di responsabilità amministrativa il complessivo vaglio della sussistenza dell ipotesi sanzionatoria prevista dal D.L. 25
n. 98/2011 in capo agli amministratori ed al responsabile del servizio finanziario. Ulteriori ipotesi in cui si attua l anzidetta sinergia tra controllo e giurisdizione sono contemplate, inoltre, dall art. 6 D.Lgs. n. 149/2011 in materia di dissesto finanziarlo delle autonomie locali e dall art. 9 del D.L. n. 78/2009, convertito in Legge 102/2009, in materia di programmazione dei pagamenti da parte delle Amministrazioni pubbliche. (Deliberazione di questa Sezione n. 182/2013/INPR). In tale contesto si innesta la recente legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1, che introduce in modo innovativo all'art. 97 della Costituzione, una specifica e significativa disposizione di principio, irrefragabile, secondo cui le PP.AA., in coerenza con l'ordinamento dell'unione Europea, assicurano l'equilibrio dei bilanci e la sostenibilità del debito pubblico, esplicitando a livello costituzionale un obbligo già immanente nel nostro ordinamento per tutte le Amministrazioni. Il principio in esame viene ora ad essere declinato in concreto in ossequio alle prescrizioni del riscritto art. 81 della Costituzione - sotto il profilo della verifica e del permanere costante di un effettivo equilibrio di bilancio. Proprio in attuazione di detti principi costituzionali viene adottato il decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, nel quale si stabiliscono innovativi parametri del controllo esterno (scolpiti nei nuovi artt. 148 e 148 bis del TUEL) affidato alla Corte dei conti scolpiti nel nuovo art. 148 bis del TUEL. In detto articolo si prevede che le 26
Sezioni regionali di controllo esaminano i bilanci preventivi e i rendiconti consuntivi degli enti locali, ai sensi dell'articolo 1, commi 166 e seguenti, della legge n. 266/2005, per la verifica del rispetto degli obiettivi annuali posti dal patto di stabilità interno, dell'osservanza del vincolo previsto in materia di indebitamento dall'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, della sostenibilità dell'indebitamento, dell'assenza di irregolarità, suscettibili di pregiudicare, anche in prospettiva, gli equilibri economico-finanziari degli enti. Evidenziandosi, di conseguenza, l importanza che il legislatore assegna al valore dell effettivo equilibrio di bilancio, presente e futuro, in relazione agli eventi potenzialmente lesivi e a quelli che si concretizzano in fenomeni dissolutori dell integrità stessa del bilancio. Infatti, la tutela dei valori dell equilibrio strutturale del bilancio e della sostenibilità dell indebitamento sono ritenuti preminenti dal legislatore della novella in stretta aderenza a quanto contenuto nella riforma costituzionale illustrata. In tale quadro, al controllo per così dire statico, esercitato dalla Corte dei conti in relazione all esame dei questionari e delle relative eventuali risultanze istruttorie - con cadenza annuale legata alla trasmissione dei detti questionari da parte dell organo di revisione - si sostituisce una penetrante azione di verifica dell intera gestione, che va dalle fasi iniziali a quelle finali del ciclo di bilancio. Detto azione di verifica infrannuale assegna ora un carattere sempre più dinamico al controllo esterno della 27
Corte dei conti che, continuo e costante, abbraccia non solo l arco temporale della gestione di volta in volta considerata ma, proprio in relazione alla tutela dei valori costituzionali degli equilibri di bilancio e della sostenibilità dell indebitamento, risulta teso anche ad abbracciare la verifica delle ricadute sulle gestioni future di operazioni gestionali attuali. Questa nuova lettura sul contenuto e sugli effetti del controllo della Corte dei conti emerge con chiarezza nella recentissima sentenza della Corte costituzionale n. 60/2013 ove si afferma, come visto, che detto controllo si pone in una prospettiva non più statica come, invece, il tradizionale controllo di legalitàregolarità ma dinamica, in grado di finalizzare il confronto tra fattispecie e parametro normativo alla adozione di effettive misure correttive funzionali a garantire il rispetto complessivo degli equilibri di bilancio (si vedano anche le sentenze n. 198 del 2012, n. 179 del 2007 e n. 267 del 2006). Detto rinnovato carattere che il decreto 174/2012 assegna al controllo esterno della Corte dei conti sugli equilibri presenti e futuri degli enti locali impone una attenta valutazione e verifica di tutte quelle vicende che, nel corso della gestione, possano determinare ricadute negative su detti equilibri anche in prospettiva futura imponendo un necessario vaglio delle situazioni critiche che emergano dalla verifica dinamica della gestione di bilancio dell ente. Tra queste criticità si pone il complesso rapporto tra enti locali e 28
società partecipate che in molte circostanze ha determinato la Sezione ad adottare specifiche deliberazioni per evidenziare criticità in grado di minare il rispetto degli equilibri di bilancio imponendo anche uno specifico richiamo al rispetto di regole di corretta governance societaria. Ciò, proprio al fine evitare eventuali deleterie ricadute sulla contabilità dell ente socio di una non sana gestione dell organismo partecipato. Sul punto, la Sezione, nella propria deliberazione di indirizzo n.903/2012/inpr ricordava come in relazione ai rapporti con le società partecipate occorre sottolineare, in linea generale, che l'utilizzo di risorse pubbliche, anche se adottato attraverso moduli privatistici, impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse, radicandone la giurisdizione ed il controllo della Corte dei conti. I suddetti obblighi e cautele sono inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate e, pertanto, non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di società a partecipazione pubblica, e dunque indirettamente a carico degli enti locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono tuttavia il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività. Invero, scelte politiche siffatte, proprio per il negativo e ingente impatto che producono sulle finanze e sul patrimonio 29
dell'ente partecipante, non presuppongono soltanto che quest'ultimo sia in grado di sopportarne i relativi oneri, senza pregiudizi per il proprio equilibrio finanziario e patrimoniale. Le eventuali risultanze negative dei bilanci societari impongono una governance penetrante al fine di evitare che eventuali episodi di non sana gestione societaria possano minare l interesse dell intera collettività amministrata mediante la messa in pericolo degli equilibri di bilancio dell ente socio atteso che che gli enti pubblici hanno il dovere di impiegare le risorse della collettività soprattutto in attività facoltative, non coincidenti strettamente con i compiti istituzionali assegnati per legge, e, soprattutto, in un momento di grave difficoltà per la finanza pubblica allargata secondo i principi di efficienza, efficacia ed economicità, nella specie del tutto disattesi (deliberazione di questa Sezione n.829/2012/prsp). A) LA PARTECIPAZIONE DEI COMUNI DELLA PROVINCIA DI BELLUNO ALLA BIM GSP SPA Nell ambito della Provincia di Belluno è stata costituita, in data 20 aprile 1999, l Autorità d'ambito Territoriale Ottimale "Alto Veneto in attuazione della legge n. 36/1994, "Disposizioni in materia di risorse idriche" (cosiddetta Legge Galli). L Autorità opera nella forma di convenzione di funzioni ai sensi dell'art. 30 del Decreto Legislativo n. 267/2000, ed in forza di quanto previsto della Legge Regionale istitutiva, la n. 5/1998. Fanno parte dell'a.a.t.o. Alto Veneto 66 Comuni della Provincia 30
di Belluno e l'ente Provincia di Belluno il quale, ai sensi della l.r.5/1998 esercita la funzione di coordinamento dell'aato. I Comuni, con la nascita dell'a.a.t.o. "Alto Veneto" hanno trasferito - ai sensi della legge 36/1994 e della L.R. 5/1998 - a questo nuovo ente pubblico la titolarità del servizio idrico integrato il quale viene ad essere programmato, controllato e regolato in modo unitario. Ai sensi della legge della Regione del Veneto n. 5 del 1998 esiste una netta distinzione di ruoli fra l'autorità d'ambito, che definisce gli obiettivi e controlla la realizzazione del piano, e il gestore che organizza il servizio e realizza il piano. L' Autorità d'ambito deve svolgere la sua attività di controllo e di pianificazione con l'obiettivo di assicurare la tutela del consumatore e la realizzazione degli interventi a tutela dell'ambiente e della qualità del servizio. Questo compito di regolazione viene svolto dall'autorità d'ambito "Alto Veneto" attraverso la definizione del Piano d'ambito e il successivo controllo sulla realizzazione. L organizzazione del servizio e la realizzazione del piano, invece, è stata affidata dal 1 gennaio 2004 alla BIM GSP spa, società costituita ai sensi dell'art. 113, comma 5 lettera c, del T.U. degli enti locali n. 267/2000 a totale partecipazione di Enti Pubblici Locali con capitale sociale pari a 2.010.000,00 euro suddiviso in n. 4.020 azioni, del valore nominale di euro 500,00 ciascuna. E' una società partecipata al 100% dai Comuni bellunesi (67 enti locali bellunesi sui 69 dell intera provincia di Belluno (esclusi i 31
comuni di Arsiè e Lamon). La società viene costituita il 16 dicembre 2002 a seguito della trasformazione e scissione dell allora Consorzio Azienda BIM Piave di Belluno e dal 1 gennaio 2003 opera per garantire il servizio di distribuzione del gas metano (allacciamenti) nel territorio provinciale mentre dal 1 gennaio 2004 gestisce il servizio idrico integrato (acquedotto, fognatura e depurazione) nell Ambito Territoriale Ottimale Alto Veneto (66 comuni della provincia di Belluno, fatta eccezione per Alano di Piave, Quero e Vas). La società BIM spa gestisce, inoltre, mediante appositi contratti di servizio, numerose centraline elettriche appartenenti a molti comuni montani del bellunese. La società, in base all art.2 dello Statuto ha per oggetto l'effettuazione del servizio pubblico di erogazione del gas naturale, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs.23 maggio 2000, n.164. La società ha inoltre per oggetto l'acquisizione e l'effettuazione di ogni altra utile attività ricompresa nel contesto della erogazione dei servizi pubblici locali, in quanto non riservata dalla legge ad altri soggetti. In particolare, a titolo indicativo e meramente esemplificativo, l'attività potrà riguardare: - gestione del ciclo integrato delle acque, per il quale la società riveste già il ruolo di soggetto unico di bacino ai sensi della Legge 36/1994 e dell'art.113, D.Lgs. 267/2000, come da convenzione di gestione in essere con l'autorità d'ambito Territoriale Ottimale; - servizi energetici diversi da quelli contemplati al comma precedente; -- servizi d'igiene ambientale; - ai sensi di legge, servizi 32
pubblici privi di rilevanza economica; - servizi vari quali illuminazione pubblica, servizi cimiteriali, impianto e cura del verde pubblico, arredo urbano, servizi informatici e telematici, attività d'informazione e segnalazione, studio e predisposizione di progetti in relazione a finanziamenti dell'u.e. Gli indirizzi, la programmazione, la vigilanza ed il controllo, sia sulla gestione straordinaria che ordinaria della società ai sensi del combinato disposto dell'art. 113, comma 5 lettera c, T.U.E.L., e dell'art. 2364, comma 1, punto 5, c.c. nonché dell articolo 9 dello statuto, è assegnata all Assemblea dei soci. La società ha un Presidente ed è amministrata da un Consiglio di amministrazione e, dopo la recente modifica statutaria, anche da un amministratore unico, soluzione che sembra sia stata quella di recente scelta dall assemblea dei soci (artt. 12 e 13 dello statuto) che possono delegare i relativi poteri ad un amministratore delegato (art. 15). Da quanto emerge dalle risultanze istruttorie, i vertici societari, in relazione all elevato importo dei debiti verso terzi e verso i soci, di cui si dirà oltre, hanno presentato un piano di rientro pluriennale (2013-2017) che si basa sulla programmazione del piano industriale 2013-2015 sottoposto ed approvato dall assemblea dei soci in data 3 dicembre 2012 (vedasi nota della BIM GSP trasmessa al comune di Agordo, allegata alla risposta istruttoria invita dal medesimo comune a questa Sezione in data 20 maggio 2013 - protocollo Corte dei 33
conti Sezione controllo del Veneto 2290, del 21 maggio 2013). B) I RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI LOCALI SOCI E LA PARTECIPATA BIM GSP SPA Dalle risultanze istruttorie sopra richiamate, emerge che non solo il comune di Feltre, ma anche altri enti locali bellunesi hanno iscritto a bilancio i crediti derivanti dal rapporto contrattuale con la propria partecipata BIM GSP SPA, crediti che spesso hanno concorso quasi totalmente alla formazione dell avanzo di amministrazione (ad esempio per i comuni di Canale d Agordo, Gosaldo, Vodo di Cadore, come si evince dai contenuti delle relative note di risposta indicate nel preambolo della presente deliberazione). Come evidenziato in precedenza, detti crediti maturati dagli enti locali partecipanti a far data dall anno 2007, assommano ad oltre 20 milioni di euro. In particolare, come si evince dalla Tabella C sopra riportata, complessivamente detti crediti si attestano orientativamente ad euro 130.709,32 per l anno 2007, euro 353.627,00 per l anno 2008, euro 2.668.439,51 per l anno 2009, euro 4..896.695,03 per l anno 2010, euro 5.048.713,51 per l anno 2011 ed euro 8.128.362,38 per l anno 2012. La Sezione, sul punto, non può che richiamare quanto affermato nella richiamata deliberazione n. 903/2012/INPR i cui contenuti sono più che mai attuali e nella quale si afferma che in relazione ai rapporti con le società partecipate occorre sottolineare, in linea generale, che l'utilizzo di risorse pubbli che, 34
anche se adottato attraverso moduli privatistici, impone particolari cautele e obblighi in capo a tutti coloro che - direttamente o indirettamente - concorrono alla gestione di tali risorse, radicandone la giurisdizione ed il controllo della Corte dei conti. I suddetti obblighi e cautele sono inscindibilmente connessi alla natura pubblica delle risorse finanziarie impiegate e, pertanto, non vengono meno neanche a fronte di scelte politiche volte a porre a carico di società a partecipazione pubblica, e dunque indirettamente a carico degli enti locali che partecipano al capitale di tali società, i costi di attività e servizi che, sebbene non remunerativi per il soggetto che li svolge, si prefiggono tuttavia il perseguimento di obiettivi di promozione economica e sociale a vantaggio dell'intera collettività. Invero, scelte politiche siffatte, proprio per il negativo e ingente impatto che producono sulle finanze e sul patrimonio dell'ente partecipante, non presuppongono soltanto che quest'ultimo sia in grado di sopportarne i relativi oneri, senza pregiudizi per il proprio equilibrio finanziario e patrimoniale. Tali considerazioni appaiono ancor più valide nel caso della partecipata BIM GSP SPA, atteso come sopra evidenziato che gran parte dei bilanci degli enti soci sono influenzati dall elevato ammontare dei crediti vantati verso la partecipata. Sul punto, permangono attuale le considerazioni a suo tempo formulate da questa sezione in base alle quali Anche a fronte di enti dotati di risorse, tali da poter far fronte agli oneri connessi 35
alle perdite delle società da essi partecipate, le scelte politiche, volte ad addossare tali oneri all'ente e dunque, in definitiva, alla collettività della quale detto ente è esponenziale, richiedono, una serie di approfondite valutazioni. Queste ultime devono essere dirette: alla coerenza dell'attività societaria sia rispetto alla missione istituzionale dell'ente, sia rispetto all'effettiva produzione di servizi di interesse generale; ai relativi costi/benefici; all'appropriatezza del modulo gestionale; alla comparazione degli vantaggi/svantaggi con i risparmi/costi/risultati offerti da possibili moduli alternativi; alla capacità della gestione di perseguire in modo efficace, economico ed efficiente, in un'ottica di lungo periodo, i risultati assegnati, anche in termini di promozione economica e sociale. Devono, poi, essere effettuati: un costante ed effettivo monitoraggio sull andamento della società, con una verifica costante della permanenza dei presupposti valutativi che hanno determinato la scelta partecipativa iniziale, nonché tempestivi interventi correttivi in relazione ad eventuali mutamenti che intercorrano, nel corso della vita della società, negli elementi originariamente valutati. Tale monitoraggio consentirebbe di prevenire fenomeni patologici e ricadute negative a vario titolo -sul bilancio dell ente. La necessità, in altri termini, di effettuare una seria indagine sui costi e ricavi e sulla stessa pertinenza dell oggetto sociale alle finalità dell ente, non può prescindere da un azione preventiva di verifica e controllo, da parte del Comune, in merito 36
alle attività svolte dalla società..si richiama quindi, l attenzione sull'esigenza, sorta in passato ed ora normativamente imposta dal legislatore, con il nuovo art. 147 quater del TUEL, introdotto dall articolo 3, comma 2 lettera d), decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, di prestare particolare attenzione allo sviluppo di strutture organizzative e di professionalità interne, capaci di consentire all'ente un adeguato espletamento delle funzioni sopra richiamate, grazie anche ad un efficace supporto agli organi di governo nell'esercizio delle attività di loro competenza nonché all'impiego di idonei strumenti di corporate governance. La medesima disposizione del decreto, peraltro, introduce nel TUEL l articolo 147-quinquies che, in tema di controllo sugli effettivi equilibri finanziari dell ente locale, al comma 3, prevede che: Il controllo sugli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico-finanziario degli organismi gestionali esterni. Si rammenta, inoltre, che l art. 6, comma 4, del D.L. 95/2012, convertito nella L. 135/2012, dispone che a decorrere dall esercizio finanziario 2012, i Comuni e le Province allegano al rendiconto della gestione una nota informativa contenente la verifica dei crediti e debiti reciproci tra l Ente e le società partecipate. La predetta nota, asseverata dai rispettivi organi di revisione, evidenzia analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la motivazione; in tal caso il Comune o la Provincia 37
adottano senza indugio, e comunque non oltre il termine dell esercizio finanziario in corso, i provvedimenti necessari ai fini della riconciliazione delle partite debitorie e creditorie, istituendo, quindi una necessaria verifica dei rapporti debitori e creditori tra Enti locali e società partecipate, ora richiesta anche in base all art. 148 del TUEL nella versione modificata dal D.L.174/2012. I richiamati principi che costituiscono criteri guida per i comuni nei complessi rapporti allo stato intercorrenti tra enti locali ed organismi comunque partecipati impongono, soprattutto nel caso in specie, di improntare la politica di bilancio di ciascun ente locale interessato, in primo luogo ad una attenta analisi circa la possibilità di poter riscuotere i crediti vantati con la società BIM GSP SPA. C) LA MANCATA RISCOSSIONE DEI CREDITI VANTATI VERSO LA BIM SPA ED IL RICORSO ALLE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA PER CARENZE DI LIQUIDITA Alla luce di quanto evidenziato nel punto B, una costruzione degli equilibri di bilancio che non tenga conto della difficoltà nella riscossione di detti crediti espone i comuni interessati a possibili crisi di liquidità. Fenomeno quest ultimo, come emerge dalle risultanze del controllo che la Sezione svolge ai sensi dell articolo 1, comma 166 e seguenti della legge 266/2005, che accomuna molte gestioni finanziarie di comuni del bellunese e che sovente ha indotto gli enti a ricorrere ad anticipazioni di cassa da parte 38
dell istituto tesoriere per far fronte alle momentanee crisi di liquidità dovute soprattutto alla mancata riscossione dei residui derivanti dai rapporti creditori con la BIM GSP SPA (vedasi le deliberazioni della Sezione relative all esame del rendiconto 2011: 400/2013/PRSP del 6/11/2013 Comune di Canale d Agordo; 401/2013/PRSP del 19/11/2013 Comune di Lozzo di Cadore; 427/2013/PRSP Comune di Auronzo di Cadore, 428/2013/PRSP del di Comune di Farra d Alpago; 429/2013/PRSP del di Comune di Pedavena; 432/2013/PRSP del Comune di Chies d Alpago; 433/2013/PRSP del Comune di Rocca Pietore; 434/2013/PRSP del Comune di Rivamonte Agordino). Di conseguenza, il richiamato ripetuto uso delle anticipazioni di tesoreria non ha solo ha determinato l insorgere di oneri a carico delle amministrazioni, dovuti al pagamento dell interesse all istituto tesoriere, ma soprattutto, potrebbe aver determinato una sorta di gonfiamento del bilancio degli enti interessati che, talvolta hanno applicato la parte libera dell avanzo composta, come rilevato, essenzialmente dall importo dei residui attivi derivanti dai crediti pluriennali vantati verso BIM GSP SPA. Detto effetto, appare in grado di favorire ricadute negative sugli equilibri e di minare anche la capacità degli enti, qualora persistano l attuale ciclo economico negativo e l incertezza protratta nel tempo circa l effettivo ammontare dei trasferimenti erariali previsti dalla normativa in vigore, di far fronte alle proprie obbligazioni future. Peraltro, come già evidenziato nella 39
richiamata pronuncia riguardante il comune di Feltre, sono quanto mai attuali le indicazioni fornite da questa Sezione nella richiamata deliberazione n. 903/2012/INPR per la parte inerente la corretta modalità di iscrizione dei residui a bilancio, che vanno necessariamente rivolte a tutti i comuni destinatari della presente pronuncia. In quella sede si è affermato, infatti, che i residui riportati nel bilancio concorrono a formare il risultato di amministrazione che l ente può applicare ed utilizzare negli esercizi successivi; in relazione, soprattutto, ai residui attivi (entrate accertate e non incassate) si pone la necessità che vengano mantenuti nel bilancio solo quelli che l ente ha la ragionevole certezza di incassare. Al fine di conferire veridicità ed attendibilità al bilancio dell ente, il legislatore ha stabilito che, al termine di ciascun esercizio, prima dell inserimento nel conto del bilancio dei residui attivi e passivi, l ente debba procedere ad una particolare operazione di riaccertamento degli stessi. Tale operazione di riaccertamento, in relazione ai residui attivi, consiste nel riesame delle ragioni creditorie dell ente al fine di decidere se mantenere il residuo, in tutto o in parte, nel bilancio dell ente (art. 228, co. del TUEL). Considerata la finalità della norma, risulta evidente che debba trattarsi di un controllo sostanziale e non solo formale. Infatti, l ente non può limitarsi a verificare che continui a sussistere il titolo giuridico del credito, l esistenza del debitore e la quantificazione del credito, ma deve anche accertare la effettiva riscuotibilità dello stesso e le ragioni 40
per le quali non è stato riscosso in precedenza; cosicché il credito ove, di fatto, non sia più esistente, esigibile o, comunque, riscuotibile, deve essere stralciato dal conto del bilancio e inserito nel conto del patrimonio, in un apposita voce dell attivo patrimoniale, fino al compimento del termine prescrizionale (art. 230 del TUEL, così come ripreso anche dai Principi contabili). Scaduto tale termine il credito deve essere eliminato anche dal Conto del patrimonio, con contestuale riduzione del patrimonio. Per questi motivi, il mantenimento di residui attivi inesigibili nel conto del bilancio incide sull attendibilità del risultato contabile di amministrazione e sulla formazione dell avanzo di amministrazione che può risultare sussistente solo sotto il profilo contabile (art. 187 del TUEL). Se poi si considera che l ente può utilizzare l avanzo di amministrazione negli esercizi successivi, risulta chiaro che le voci che lo compongono devono essere esistenti e, pertanto, è necessario che vengano mantenuti nel Conto del bilancio i soli residui attivi esigibili con un ragionevole grado di certezza. Il mantenimento nel conto del bilancio di crediti risalenti nel tempo può essere giustificato solo da ragioni che evidenzino la certa riscuotibilità del credito e le ragioni del differimento dell incasso. In caso contrario, al fine di evidenziare l effettiva situazione finanziaria dell Ente, è necessario che i crediti vengano stralciati ed inseriti nel conto del patrimonio ovvero venga vincolata una quota parte dell avanzo di amministrazione, qualora l Ente ritenga che vi sia qualche 41
possibilità di incasso. Il mantenimento di residui attivi inesigibili o di dubbia esigibilità è idoneo ad influenzare negativamente il risultato di amministrazione e la sussistenza degli equilibri di bilancio, nonché la stessa attendibilità del rendiconto dell ente e configura un irregolarità contabile alla quale occorre porre rimedio, anche perché, come si è detto, può incidere sull esistenza stessa dell avanzo di amministrazione, che deve essere effettivo e reale. Tale atteggiamento prudenziale appare, peraltro, ora normativamente imposto dalle previsioni del D.L. 95/2012, convertito in L. 135/2012, che all articolo 6, rubricato Rafforzamento della funzione statistica e del monitoraggio dei conti pubblici al comma 17, dispone che: A decorrere dall'esercizio finanziario 2012, nelle more dell'entrata in vigore dell'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, gli enti locali iscrivono nel bilancio di previsione un fondo svalutazione crediti non inferiore al 25 per cento dei residui attivi, di cui ai titoli primo e terzo dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. Previo parere motivato dell'organo di revisione, possono essere esclusi dalla base di calcolo i residui attivi per i quali i responsabili dei servizi competenti abbiano analiticamente certificato la perdurante sussistenza delle ragioni del credito e l'elevato tasso di riscuotibilità. Sul punto, ricorda la Sezione che in termini generali, il verificarsi di una situazione di squilibrio nella quale le spese correnti sono superiori alle entrate ordinarie evidenzia 42
l esistenza di un anomalia gestionale che può essere temporanea o duratura. Nel primo caso (disequilibrio temporaneo) è sufficiente ricercare le cause della situazione di squilibrio che può essere determinata da incrementi di spesa eccezionali o da una imprevista riduzione delle entrate e porre in essere interventi di natura eccezionale che possono consistere in riduzioni di spesa, laddove possibile, o nell utilizzo di entrate patrimoniali di Titolo IV per garantire l equilibrio. Nel secondo caso (disequilibrio duraturo) la questione è più complicata poiché se lo squilibrio si ripete nel tempo è sicuro indice di una spesa che è divenuta strutturalmente superiore alle entrate ed i rimedi che l ente deve adottare debbono essere maggiormente incisivi e complessi poiché devono consistere, alternativamente o congiuntamente, in una progressiva riduzione della spesa o in un aumento delle entrate ordinarie (primi tre Titoli). L ente, pertanto, è chiamato a garantire gli effettivi equilibri del bilancio di competenza, il cui mantenimento è finalizzato in definitiva a garantire gli stessi equilibri di cassa: il bilancio di un ente locale è infatti l evidenza contabile di posizioni giuridiche attive e passive non semplicemente sussistenti in diritto, ma concretamente realizzabili. L attività di gestione dello stesso, legittimata ad essere svolta entro i limiti autorizzatori del bilancio medesimo, garantendo l equilibrio permanente tra le entrate e le 43
spese, tra fonti ed impieghi, impone l adozione dei necessari interventi di riequilibrio, qualora durante la gestione si manifestino minori entrate o maggiori spese rispetto alle previsioni iniziali. Tale assunto deriva dall attenzione continua agli equilibri di cassa imposta, anche nel corso della gestione, dall art. 193 del TUEL, qualora sia previsto un disavanzo di amministrazione (risultato che notoriamente comprende gli equilibri di cassa), nonché dai postulati e dai principi contabili (n. 1 par. 31, 32, 33, n. 3 par. 45, 46, 49, 101 e 118) che fanno riferimento alla necessità di effettuare le operazioni di riaccertamento dei residui attivi e di eliminare non solo quelli prescritti e quelli inesigibili (perché insussistenti per avvenuta legale estinzione o per indebito o erroneo accertamento del credito), ma anche quelli di dubbia o difficile esazione (per l insolvibilità del debitore o perché controversi) Per questi ultimi, in alternativa, vi è la possibilità di mantenerli nel conto del bilancio, fino alla prescrizione, solo se sia contestualmente vincolata una quota dell avanzo di amministrazione a copertura della perdita eventuale, quale fondo svalutazione crediti. Un atteggiamento improntato a prudenza dovrebbe indurre gli enti locali soci della BIM GSP SPA a tenere in debita evidenza l attendibilità dei residui derivanti da crediti vantati verso la propria partecipata al fine di non esporre i propri equilibri a 44
situazioni di rischio derivanti dall impossibilità per un ampio periodo di tempo e, quindi di più esercizi finanziari, a riscuotere i detti crediti. Periodo di tempo corrispondente, come rilevato al precedente punto A, a quello necessario secondo la programmazione elaborata dai vertici societari ed approvata dal Consiglio di amministrazione, a rimettere sotto controllo gli equilibri economici della società e far venir meno l esposizione debitoria verso soci, fornitori e sistema creditizio. Giova altresì rilevare che la possibilità di utilizzare l avanzo di amministrazione nella parte non vincolata in presenza di costante ricorso alle anticipazioni di tesoreria appare oggi preclusa dal comma tre bis dell articolo 187 del TUEL come introdotto dall art. 3, comma 1, lett. h) del D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213 laddove si prevede che L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli articoli 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio di cui all'articolo 193. Disposizione quest ultima la cui ratio è quella di impedire che enti in condizioni di cassa deficitarie possano incrementare le spese per effetto della capacità autorizzatoria del bilancio di previsione, senza un corrispondente effettivo incremento delle entrate di competenza. Sull operatività della disposizione si veda da ultimo la deliberazione della Sezione di controllo per il Piemonte n. 310/2013/PAR ove si è avuto modo di affermare che..il divieto 45
in questione non si configura in termini assoluti, ma opera in presenza di un ricorso reiterato o continuativo all anticipazione di cassa. Situazione quest ultima che, come sopra evidenziato, accomuna molte modalità gestionali di vari comuni bellunesi destinatari della presente deliberazione. Anche alla luce delle ultime considerazioni formulate, appare di palmare evidenza che detti residui sono in gran parte costituiti dai crediti vantati verso BIM GSP SPA sulla cui effettiva esigibilità il Collegio non può ne intende effettuare alcuna valutazione, atteso che un controllo diretto sulla gestione e sulla salute economica della società partecipata pubblica, seppur in house come nel caso in specie, esula dai poteri spettati alla Corte dei conti quale ente di controllo esterno. Controllo, tuttavia che viene esercitato in via indiretta mediante la verifica dell espletamento da parte degli enti locali soci di un forte controllo societario atteso che attualmente, ancor più che nel passato, come già ricordato, il nuovo articolo 147 quater del TUEL impone agli enti locali una governance forte e pone obblighi di verifica dell incidenza dei risultati della gestione societaria sugli equilibri di bilancio dell ente socio. Detto articolo, infatti, prevede: Art.147-quater (Controlli sulle società partecipate non quotate). - 1. L'ente locale definisce, secondo la propria autonomia organizzativa, un sistema di controlli sulle società non quotate, partecipate dallo stesso ente locale. Tali controlli sono esercitati dalle strutture proprie dell'ente locale, che ne sono responsabili. 2. Per l'attuazione di quanto previsto al 46
comma 1 del presente articolo, l'amministrazione definisce preventivamente, in riferimento all'articolo 170, comma 6, gli obiettivi gestionali a cui deve tendere la società partecipata, secondo parametri qualitativi e quantitativi, e organizza un idoneo sistema informativo finalizzato a rilevare i rapporti finanziari tra l'ente proprietario e la società, la situazione contabile, gestionale e organizzativa della società, i contratti di servizio, la qualità dei servizi, il rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica. 3. Sulla base delle informazioni di cui al comma 2, l'ente locale effettua il monitoraggio periodico sull'andamento delle società non quotate partecipate, analizza gli scostamenti rispetto agli obiettivi assegnati e individua le opportune azioni correttive, anche in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell'ente. 4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica. 5. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti in fase di prima applicazione, a 50.000 abitanti per il 2014 e a 15.000 abitanti a decorrere dal 2015. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in 47
mercati regolamentati. La mancanza della possibilità di effettuare un controllo diretto sulla sana gestione finanziaria della società BIM GSP non esula, tuttavia, la Sezione a porre una serie di interrogativi. In particolare, ci si chiede se per l'intera durata della partecipazione societaria in BIM GSP sia stato osservato, da parte di tutti gli enti locali soci, il diligente esercizio di quei compiti di vigilanza (es., sul corretto funzionamento degli organi societari, sull'adempimento degli obblighi scaturenti dalla convenzione di servizio, sul rispetto degli standard di qualità ivi previsti), d'indirizzo (es., attraverso la determinazione degli obiettivi di fondo e delle scelte strategiche) e di controllo (es, sotto l'aspetto dell'analisi economico finanziaria dei documenti di bilancio e della verifica dell'effettivo valore della partecipazione detenuta) che la natura pubblica del servizio offerto (e delle correlate risorse), e la qualità di socio, comportano. Tali obblighi assumono particolare pregnanza in presenza di gestioni connotate da risultati negativi, che - soprattutto se reiterati -, impongono all'ente di valutare la permanenza di quelle condizioni di natura tecnica e/o di convenienza economica nonché di sostenibilità politico-sociale che giustificarono (o che comunque avrebbero dovuto giustificare) a monte la scelta di svolgere il servizio e di farlo attraverso moduli privatistici (vedasi le considerazioni sopra richiamate espresse dalla sezione con la propria deliberazione di indirizzo n. 903/2012/INPR). 48
A tale riguardo, non appare neppure trascurabile ed, anzi, assume particolare importanza, un dato di fatto che emerge chiaramente dalla copiosa documentazione trasmessa dai comuni bellunesi a questa Corte: un notevole ritardo nell adempimento degli obblighi di pagamento delle obbligazioni assunte verso il sistema bancario, verso i propri enti soci e verso i fornitori da parte di BIM GSP SPA. Indice sintomatico, quest ultimo, di mancanza della relativa liquidità come anche riconosciuto dalla stessa società BIM GSP in una nota del 24 febbraio 2011 allegata da un comune nella risposta alla richiesta istruttoria (comune di Agordo nota del 20 maggio 2013 protocollo n. 2990 del 21 maggio 2013 di questa Sezione). In detta nota si evidenziavano sin dalla data di riferimento (febbraio 2011) i problemi finanziari nei quali versava la società in relazione agli effetti sulla gestione societaria della mutevole normativa in tema di servizi pubblici essenziali e dei conseguenti effetti sulla effettività della riscossione delle tariffe idriche. Da ciò sarebbero derivate delle difficoltà di attivazione delle linee di credito nell ambito territoriale di operatività alle quali conseguiva l esigenza di sospendere i pagamenti verso i fornitori e i soci ed il blocco degli affidamenti degli investimenti a favore del servizio idrico provinciale. Detta difficoltà, che sembrerebbe connotare anche l attuale gestione della società BIM GSP spa viene anche accompagnata da un elevata esposizione debitoria, come già rilevato, con il sistema bancario che ammonterebbe nell anno 2012 ad oltre 42 milioni di 49
euro (come emerge dalla tabella inserita dalla risposta istruttoria del comune di Cortina d Ampezzo pervenuta a questa Sezione in data 3 dicembre 2013 prot. n. 6876, dal bilancio 2012 della società e delle Relazioni sulla gestione e del collegio sindacale della società relativa all esercizio finanziario 2012, presentato all assemblea dei soci in data 19 luglio 2013 ed inviata a questa Sezione da parte del comune di Feltre con nota 31 luglio 2013 prot. n. 13.014 acquisita al prot. C.d.c. n. 4685 del 2 agosto 2013 e citata in preambolo). In relazione a tale aspetto critico, si sottolinea l'esigenza sorta in passato ed ora normativamente imposta dal legislatore, come visto, con il nuovo art. 147 quater del TUEL introdotto dal D.L. 10 ottobre 2012 n. 174, di prestare particolare attenzione allo sviluppo di strutture organizzative e di professionalità interne capaci di consentire all'ente un adeguato espletamento delle funzioni di controllo sopra richiamate, grazie anche ad un efficace supporto agli organi di governo nell'esercizio delle attività di loro competenza nonché all'impiego di idonei strumenti di corporate governance. Invero, l'utilizzo di moduli privatistici da parte di soggetti pubblici, pur vedendo subordinata la logica del profitto per il perseguimento di finalità di interesse generale, non può tuttavia prescindere da quel canone gestionale minimo imprescindibilmente e ontologicamente caratterizzante l'iniziativa privata rappresentato dall'economicità, la quale impone anzitutto che l'attività intrapresa sia atta a generare, entro un lasso di 50
tempo ragionevole, flussi in entrata tali da coprire quelli in uscita, in modo da escludere che il soggetto possa sistematicamente operare in perdita. La realizzazione dell'equilibrio economico, nel caso in specie necessario a garantire il rientro dall esposizione debitoria costituisce, infatti, garanzia della capacità di perseguire le finalità istituzionali dell'ente, sia con veste pubblica che privata, per la qual cosa detto equilibrio a valere nel tempo deve essere un obiettivo essenziale il cui mancato perseguimento condiziona la stessa funzionalità dell'ente medesimo (cfr. questa Sezione deliberazione n. 829/2012/PRSP). Si ricorda, infatti, che per consolidato orientamento della giurisprudenza contabile (cfr., per tutte, Corte dei conti, Sezione giurisdizionale Umbria, sentenza n. 354 dell'8 novembre 2006), dalla trasgressione di questi obblighi e dal perdurare di scelte del tutto irrazionali e antieconomiche, anche riguardanti le proprie modalità organizzatorie quali le società in house, può scaturire una responsabilità per danno erariale dei pubblici amministratori. Alla luce di quanto evidenziato emerge che i comuni del bellunese destinatari di questa pronuncia devono valutare attentamente, anche in relazione alle difficoltà che sembrano emergere dal complesso rapporto con la società BIM GSP SPA, se i crediti vantati da detta società ed iscritti in bilancio siano in grado, falsando il risultato di amministrazione, di alimentare una situazione di disequilibrio duraturo. In tal caso, sarebbe auspicabile una prudenziale loro valutazione al fine della 51
costituzione di un apposito Fondo Svalutazione crediti o di un incremento di quello già esistente. Detto accorgimento consentirebbe di impedire agli enti interessati di costruire i propri equilibri di bilancio contando sulla contabilizzazione di residui attivi di dubbia esigibilità (se non in relazione al quantum ma, invece, al quando della riscuotibilità). Detta esigenza appare quanto mai attuale anche in relazione alla notevole esposizione debitoria, sopra evidenziata, alla quale è esposta la BIM GSP SPA e dai cui relativi sviluppi potrebbero dipendere delle ricadute sugli equilibri finanziari futuri delle amministrazioni socie. Ciò in quanto il principio della prudenza e di converso quello della veridicità, che devono trovare applicazione in tutto il sistema di bilancio, esigono che nel documento di previsione debbano essere iscritte solo le entrate che si prevede siano accertabili nel periodo amministrativo considerato. In realtà non è solo l attendibilità delle previsioni per i motivi sopra indicati - ad essere compromessa, ma anche il computo dei valori rilevanti al fine del calcolo del Patto di stabilità. Infatti è di logica intuizione che questi ultimi siano totalmente travisati ove vengano immessi elementi che non attengono alla corretta contabilizzazione di poste che la legge ritiene invece rilevanti a tal fine. Al riguardo la Sezione non può fare a meno di sottolineare come le verifiche della Corte dei conti dirette ad accertare il rispetto del patto di stabilità interno possono estendersi all esame della natura sostanziale delle entrate e delle spese escluse dai vincoli 52
in applicazione del principio generale di prevalenza della sostanza sulla forma. Alla stregua di ciò quindi potrebbe ricorrere una evidente fattispecie elusiva, secondo le indicazioni contenute nella circolare Mef n. 5/2012, nei casi ( ) di accertamenti effettuati in assenza dei presupposti indicati dall articolo 179 del Testo unico degli enti locali... Peraltro, anche l attuale art. 147 del TUEL, riscritto dal D.L. 174/2012, prevede esplicitamente l obiettivo di c) garantire il costante controllo degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica determinati dal patto di stabilità interno, mediante l'attività di coordinamento e di vigilanza da parte del responsabile del servizio finanziario. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione regionale di controllo per il Veneto, in base alle risultanze istruttorie sopra evidenziate ed alle deduzioni pervenute dai vari comuni: 1. invita gli enti locali interessati, nell ambito dell esercizio dei poteri di azionisti, ad effettuare una attenta valutazione dei rapporti debitori/creditori con la propria partecipata BIM GSP SPA al fine di poter contribuire ad evitare per il futuro il ripetersi delle criticità evidenziate nella presente delibera; 2. invita gli enti locali destinatari ad effettuare un 53
riaccertamento di tutti i residui attivi, anche per le quote degli stessi non provenienti dal rapporto con la propria partecipata BIM GSP SPA, finalizzato ad una attenta valutazione della effettiva esigibilità degli stessi atteso che vanno mantenuti nel bilancio solo quelli che l ente ha la ragionevole certezza di incassare ; 3. invita gli enti in indirizzo che non abbiano già proceduto in tal senso, a valutare l opportunità di costituire apposito Fondo svalutazione crediti o ad incrementare quello esistente in relazione alla misura dei residui attivi (o, ad una percentuale congrua degli stessi) fino ad oggi accumulati determinati dai rapporti con BIM GSP SPA; 4. invita tutti gli enti locali partecipanti alla BIM GSP SPA ad esercitare, ai sensi del nuovo articolo 147 quinquies del TUEL, in modo appropriato mediante gli strumenti statutari previsti, attività di indirizzo, monitoraggio, controllo dell attività societaria finalizzata ad assicurare che la propria partecipata sia effettivamente in grado, entro il termine individuato dal piano industriale, di superare le difficoltà evidenziate in questa deliberazione; 5. demanda, ai sensi dell articolo 147 quinquies del TUEL, al responsabile dei servizi finanziari di ogni singolo ente locale interessato di vigilare attentamente sull osservanza da parte della propria partecipata BIM GSP SPA degli indirizzi e direttive sopra citate e ad inviare a questa Sezione 54
appositi rapporti semestrali, validati dal Collegio di revisione ai sensi dell articolo 239 del TUEL, sul relativo stato di conseguimento nei quali risulti anche un monitoraggio dell attuazione del piano industriale; 6. demanda, ai sensi dell articolo 147 quinquies del TUEL, ai Responsabili dei servizi finanziari degli enti interessati a verificare che i crediti vantati nei confronti della GIS GSP SPA vengano effettivamente riscossi e di inviare a questa Sezione appositi rapporti semestrali sullo stato della verifica, validati dal Collegio di revisione ai sensi dell articolo 239 del TUEL; 7. dispone che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura del Direttore della segreteria, ai Presidenti dei Consigli comunali, ai Sindaci nonché agli Organi di revisione economico-finanziaria di tutti gli enti locali indicati in premessa per quanto di rispettiva competenza. Così deliberato in Venezia, nella Camera di Consiglio del 17 dicembre 2013. Il magistrato relatore F.to Dott. Giampiero Pizziconi Il Presidente F.to Dott. Claudio Iafolla Depositato in Segreteria il 19/12/2013 IL DIRETTORE DI SEGRETERIA 55
56 (F.to Dott.ssa Raffaella Brandolese)