Il CONSIGLIO COMUNALE

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Nulla vieta al contribuente di versare l acconto sulla base dell aliquota deliberata dal Comune fermo restando lo 0,38 % a favore dello Stato.

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REGOLAMENTO COMUNALE IN MATERIA DI IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA I.M.U.

Transcript:

Il CONSIGLIO COMUNALE -Visto l art. 13 D.L: 6 dicmbre 2011 n. 201, convertito, con modificazione della L. 22 dicembre 2011, n. 214, con il quale e stata istitutita a decorrere dall anno 2012, l IMU sostitutiva fra l altro, dell ICI; - Visto l art. 52, comma 1, del DLgs. 15 dicembre 1997, n. 446; - Visto l art. 29, comma 16 qutaer, del D.L. 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazione, nella L. 24/02/2012 n. 14; -Visto l art. 27, comma 8, della L. 28 dicembre 2001, n. 448; - Ritenuta la necessita di disciplinare sotto il profilo regolamentare locale, il passaggio alla nuova forma di imposizione; -Adotta il seguente regolamento.

COMUNE DI CASTIADAS REGOLAMENTO PER L APPLICAZIONE DELL IMPOSTA MUNUCIPALE PROPRIA (IMU) (artt. 52 e 59, decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446

INDICE Art. 1 - Oggetto Art. 2 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli Art. 3 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali Art. 4 - Versamenti effettuati da un contitolare Art. 5 - Attività di controllo Art. 6 Rimborsi Art. 7 - Attività di recupero Art. 8 - Incentivi per l'attività di controllo Art. 9 - Versamenti minimi Art. 10 Riscossione coattiva Art. 11 - Entrata in vigore del regolamento

Art. 1 - Oggetto 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l applicazione dell imposta municipale propria (IMU)di cui all articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23. 2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni normative e regolamentari vigenti. 3. Le norme regolamentari gia adottate in materia di ICI continuano ad esplicare i loro effetti limitatamente agli anni di imposta 2011 e precedenti. Art. 2 - Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli 1. Ai sensi dell art. 59, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 446/1997, le aree fabbricabili possono corrispondere l imposta municipale propria come terreno agricolo, se possedute e condotte direttamente dalle persone fisiche di cui articolo 58, comma 2 del D.Lgs. n. 446/1997, conseguentemente la finzione giuridica non opera nel caso in cui il terreno sia direttamente condotto da una società, qualsiasi sia la sua forma giuridica, o altra forma associativa. 2. Nel caso in cui il terreno sia condotto direttamente solo da uno o alcuni dei comproprietari, la finzione giuridica opera anche nei confronti dei contitolari in possesso dei requisiti di cui al comma 1. Art. 3 - Immobili utilizzati dagli enti non commerciali 1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lettera i) del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall ente non commerciale utilizzatore. Art. 4 - Versamenti effettuati da un contitolare 1. I versamenti dell imposta municipale propria si considerano regolarmente effettuati anche se effettuati da un contitolare per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all ente impositore. Art. 5 Attività di controllo 1. L attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell art. 1, commi 161 e162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni. Art. 6 - Rimborsi 1. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a 12 per imposta, ed interessi. Art. 7- Attività di recupero 1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00. Art. 8 - Incentivi per l'attività di controllo 1.Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente incassate, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell imposta municipale propria, viene destinata alla costituzione di un fondo nelle seguenti misure percentuali: a) Potenziamento funzione tributaria: 5% del gettito IMU riscosso dall attività di recupero nell esercizio precedente a quello di riferimento del fondo è destinato al potenziamento strutturale

del Settore Tributi ed è utilizzato, con determina del suo Dirigente, per l acquisto di beni e per la formazione giuridica del personale addetto. b) Compensi incentivanti da destinare al personale dell ufficio tributi e ai suoi collaboratori, che hanno svolto l attivita di recupero IMU, riferita all esercizio precedente a quello di riferimento del fondo 11%. Tali compensi verranno ripartiti con determina del suo Dirigente in base a criteri generali concordati con le rappresentanze sindacali aziendali Art. 9 - Versamenti minimi 1. L imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a 5 euro. Tale importo si intende riferito all imposta complessivamente dovuta per l anno e non alle singole rate di acconto e di saldo. Art. 10 Riscossione coattiva 1. La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n. 602/1973. Art. 11 - Entrata in vigore del regolamento 1. Le disposizioni del presente Regolamento entrano in vigore dal 1 gennaio 2012.