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(Provincia di Reggio Calabria) REGOLAMENTO DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO (C.C.V.L.P.S.) Approvato con Deliberazione Consiliare n. 20 del 16 giugno 2004

INDICE GENERALE Art. 1 Oggetto Art. 2 - Compiti della commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo Art. 3 - Composizione e durata in carica della CCVLPS Art. 4 - Nomina commissione Art. 5 Convocazione Art. 6 - Luogo delle riunioni, pareri e verbali delle adunanze Art. 7 - Verifica del rispetto delle misure e cautele prescritte dalla commissione Art. 8 - Spese di funzionamento della commissione Art. 9 - Richieste di intervento della commissione Art. 10 - Documentazione tecnica Art. 11 - Disposizioni finali

ART. 1 OGGETTO Il presente regolamento, nell'ambito dei principi di autonomia organizzativa, disciplina l'istituzione ed il funzionamento della commissione comunale di vigilanza i locali di pubblico spettacolo (CCVLPS) di cui all'art. 141-bis del R.D. 6.5.1940, 635. come introdotto dal D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311. ART. 2 COMPITI DELLA COMMISSIONE COMUNALE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO La Commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo ha il compito di verificare la solidità e sicurezza dei luoghi di pubblico trattenimento e spettacolo ai sensi del T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773 del 18.6.1931. In particolare la commissione ex art. 141 R.D. 635/40 ha i seguenti compiti: 1) Esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti; Verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessario sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni; Accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica; Accertare, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine dell iscrizione nell'elenco di cui all'art. 4 della legge 18/3/1968, n. 337; Controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti. 2) Non sono di competenza della commissione comunale di vigilanza, ex art. 142 R.D. 635/40, le verifiche dei locali e strutture seguenti per i quali è sempre prescritta verifica da parte della commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo: I locali cinematografici o teatrali e gli spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1.300 spettatori e gli altri locali o gli impianti con capienza superiore a 5.000 spettatori; I parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi superiori ai livelli indicati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro della Sanità. 3) Per i locali ed impianti con capienza complessiva pari o inferiore a 200 persone, ex art. 142 R.D. n. 635/40, le verifiche e gli accertamenti della commissione comunale di vigilanza sono sostituiti, ferme restando le disposizioni sanitarie vigenti, da una relazione tecnica di un professionista iscritto nell'albo degli ingegneri o nell'albo dei Geometri che attesta la rispondenza del locale o dell'impianto alle regole tecniche stabilite con decreto del Ministro dell'interno. 4) Salvo che la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei richiedano

una specifica verifica delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti temporanei che si ripetono periodicamente, per i quali la Commissione abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni (art. 141 R.D. n. 635/40). ART. 3 COMPOSIZIONE E DURATA IN CARICA DELLA CCVLPS 1) La commissione comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, così come prevista dall'art. 141-bis del D.P.R. 311/2001, è così composta: Dal Sindaco o suo delegato che la presiede; Dal Comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato quale esperto in materia di viabilità, traffico e polizia amministrativa; Dal Dirigente Medico dell'azienda ASL o da un medico dallo stesso delegato quale esperto in materia di igiene, sanità pubblica e sicurezza dei luoghi di lavoro. Dal Dirigente dell'ufficio Tecnico Comunale o suo delegato in qualità di esperto nelle materie tecniche, costruzioni, impiantistiche, strutturali, ecc. Dal Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato quale esperto in materia di prevenzione incendi; Da un esperto di elettrotecnica quale esperto in materia di impiantistica. Nel caso di particolari dotazioni tecnologiche degli impianti o locali da verificare che richiedono specifiche professionalità non presenti nella commissione, la stessa può essere integrata con altri tecnici di volta in volta individuati e designati. Qualora la verifica riguardi un impianto sportivo la Commissione sarà integrata con un rappresentante del CONI, con funzioni consultive, come disposto dall'art. 3 del D.M. 18/03/96. 2) Per ogni componente della commissione devono essere previsti dei supplenti. 3) II supplente partecipa alla seduta solo nel caso in cui il titolare o eventualmente la persona da questi delegata non possa, per qualsiasi ragione, intervenire. 4) La commissione rimane in carica per la durata di anni tre. Ove non venga costituita nel termine anzidetto, la commissione continua ad operare fino al giorno di nomina della nuova commissione. ART.4 NOMINA DELLA COMMISSIONE 1) La commissione comunale di vigilanza è nominata con decreto del Sindaco. 2) La nomina dell'esperto in elettronica è effettuata tra professionisti, iscritti al relativo albo o ordine, operanti in provincia e, preferibilmente, nel territorio comunale. 3) Un dipendente comunale del Settore competente svolgerà le funzioni di Segretario della Commissione.

ART. 5 CONVOCAZIONE 1) La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto da inviare a cura del segretario della commissione a tutti i componenti effettivi. Tuttavia, nel caso occorrano particolari ragioni d'urgenza, l'invito può essere effettuato con telegramma, telefax, posta elettronica ed anche per telefono od altra forma ritenuta idonea. Con invito sono indicati il giorno, ora e luogo della riunione e gli argomenti da trattare. 2) Qualora un componente effettivo sia impossibilitato a partecipare ne da tempestiva comunicazione al suo supplente affinché intervenga alla riunione. 3) L'invito è effettuato almeno cinque giorni prima della data prevista per la riunione salvo i casi d'urgenza. 4) La data della riunione di regola è comunicata nelle forme e nei tempi ritenuti più idonei anche al destinatario del provvedimento finale che potrà partecipare ai lavori direttamente o tramite proprio rappresentante o presentare memorie e documenti attinenti alla pratica. ART. 6 LUOGO DELLE RIUNIONI, PARERI E VERBALI DELLE ADUNANZE 1) Le riunioni della commissione si svolgono presso la sede comunale e nei luoghi indicati, di volta in volta, dal presidente nell'avviso di convocazione. 2) Il parere della commissione è reso in forma scritta ed è adottato con l'intervento di tutti i componenti. 3) II Segretario della commissione provvede a redigere verbale con i pareri resi anche in forma sintetica, ed essi devono comunque essere sottoscritti. 4) Ogni componente ha diritto di far inserire a verbale le proprie osservazioni e ogni altra dichiarazione che ritenga utile. ART. 7 VERIFICA DEL RISPETTO DELLE MISURE E DELLE CAUTELE PRESCRITTE DALLA COMMISSIONE 1) Con provvedimento del presidente sono individuati, sentita la commissione, i componenti delegati ad effettuare i controlli di cui all'ari 2, comma 1, lett. e), del presente regolamento e la cadenza temporale degli stessi. Tra i delegati devono essere comunque compresi un medico delegato dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio, il comandante dei vigili del fuoco o suo delegato, o, in mancanza, altro tecnico del luogo. 2) L'esito dei controlli e degli accertamenti effettuati è comunicato tempestivamente, in forma scritta, al presidente della commissione.

ART. 8 SPESE DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE 1) Ad ogni componente della commissione spetta un gettone di presenza a seduta nella misura di. 50,00 omnicomprensive, salvo diversa determinazione per eventuale aggiornamento da determinarsi con provvedimento della G.M. 2) Le spese di sopralluogo della commissione sono a totale ed esclusivo carico di chi ne chiede l'intervento. 3) L'importo fissato in euro 350,00, deve essere corrisposto al Comune, con versamento effettuato tramite bonifico bancario, precisandone la causale, intestato a Comune di Siderno - servizio di Tesoreria - sul c.c.p. 291898, da effettuarsi almeno cinque giorni prima del sopralluogo. 4) Qualora la Commissione sostenesse delle ulteriori spese documentabili, le stesse sono poste a carico del richiedente. 5) Il mancato versamento delle somme sopra indicate, comporta la non effettuazione dell ispezione medesima. ART. 9 RICHIESTE DI INTERVENTO DELLA COMMISSIONE 1) L'intervento della Commissione deve essere richiesto con domanda, diretta al Sindaco. La suddetta richiesta deve essere presentata al Comune: Almeno 30 giorni prima della data per la quale il parere viene richiesto, qualora trattasi di istanza di valutazione di documentazione per parere preventivo di fattibilità (progetti di nuova realizzazione o di ristrutturazione); Almeno 20 giorni prima dello svolgimento in caso di verifica di agibilità per manifestazioni a carattere temporaneo (concerti, installazione circhi, spettacoli viaggianti, sagre, manifestazioni estemporanee all'aperto, ecc.). Almeno 5 giorni prima dello svolgimento della manifestazione in caso di comprovata urgenza valutabile dal presidente per manifestazioni estemporanee all'aperto. 2) La Commissione, con propria decisione, stabilisce, per ogni tipologia d'intervento, le modalità e le formalità da osservare per la compilazione della domanda anzidetta e determina la documentazione da allegare (relazione, progetto, elaborati grafici, tecnici, fotografici, ecc.). ART. 10 DOCUMENTAZIONE TECNICA 1) Le istanze finalizzate all'acquisizione del parere di competenza della emissione debbono pervenire corredate della prescritta documentazione e della modalità di pagamento delle spese di istruttoria. 2) La documentazione tecnica da allegare deve essere composta da una relazione

tecnica illustrativa, da elaborati grafici riguardanti i luoghi di pubblico spettacolo, nonché da tutti gli atti tecnici relativi ad impianti, strutture ed istallazioni. 3) Ogni componente della commissione secondo le rispettive competenze ha facoltà chiedere documentazione integrativa. ART. 11 DISPOSIZIONI FINALI 1) Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione e la pubblicazione di legge. 2) Per quanto non previsto dal presente regolamento valgono le disposizioni di legge.